Decisione di esecuzione (UE) 2025/269 della Commissione, del 4 febbraio 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2024/3238 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Bulgaria notificata con il numero C(2025) 866
Decisione di esecuzione (UE) 2025/269 della Commissione, del 4 febbraio 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2024/3238 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Bulgaria [notificata con il numero C(2025) 866]
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/269 of 4 February 2025 amending Implementing Decision (EU) 2024/3238 concerning certain emergency measures relating to infection with peste des petits ruminants virus in Bulgaria (notified under document C(2025) 866)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/269
7.2.2025
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/269 DELLA COMMISSIONE
del 4 febbraio 2025
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2024/3238 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Bulgaria
[notificata con il numero C(2025) 866]
(Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale")
(
1
)
, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
L'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti è una malattia infettiva che colpisce i caprini e gli ovini e che può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
(2)
In caso di focolaio di infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in caprini o ovini sussiste un grave rischio di diffusione di tale malattia ad altri stabilimenti di caprini o ovini.
(3)
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione
(
2
)
integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione
(
3
)
. In particolare, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure in tale zona. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
(4)
La decisione di esecuzione (UE) 2024/3238 della Commissione
(
4
)
, adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce alcune misure di emergenza contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Bulgaria in risposta a un focolaio confermato il 25 novembre 2024 nel comune di Velingrad, nella regione di Pazardzhik. Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2024/3238 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite da tale Stato membro conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 devono comprendere almeno le aree elencate nell'allegato di detta decisione di esecuzione.
(5)
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2024/3238 la Bulgaria ha notificato alla Commissione gravi ritardi nell'applicazione delle misure di controllo delle malattie, necessarie in caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali detenuti in uno stabilimento, conformemente all'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2020/687, per quanto riguarda il focolaio confermato nel comune di Velingrad, nella regione di Pazardzhik.
(6)
Le dimensioni e la durata delle zone di protezione e di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni, come pure le misure da applicare in tali zone, si basano sui criteri di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687. Si tiene inoltre conto della situazione epidemiologica relativa all'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti nelle zone interessate nonché della situazione epidemiologica generale dell'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Bulgaria, così come del livello di rischio di ulteriore diffusione di tale malattia all'interno dello Stato membro e nell'Unione. La durata delle misure previste dalla presente decisione è stata determinata conformemente alle norme internazionali stabilite nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH). Alla luce dell'attuale situazione epidemiologica, al fine di attenuare in modo efficace il rischio di diffusione della malattia sia all'interno della Bulgaria che ad altri Stati membri, è fondamentale adeguare la durata delle misure di controllo nelle zone soggette a restrizioni elencate come zone di protezione e di sorveglianza e come ulteriore zona soggetta a restrizioni per la Bulgaria nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/3238. Tali adeguamenti tengono conto del rischio significativo rappresentato dalla persistente circolazione della malattia e dalla sua potenziale diffusione al di là delle zone attualmente interessate finché non siano completamente applicate le misure di controllo delle malattie.
(7)
Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, il periodo di applicazione delle misure previste dalla decisione di esecuzione (UE) 2024/3238 dovrebbe essere prorogato fino al 31 maggio 2025.
(8)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2024/3238
La decisione di esecuzione (UE) 2024/3238 è così modificata:
1.
all'articolo 4, la data "31 marzo 2025" è sostituita dalla data "31 maggio 2025";
2.
l'allegato è sostituito dal testo di cui all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Destinatario
La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2025
Per la Commissione
Olivér VÁRHELYI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj
.
(
2
)
Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (
GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (
GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj
).
(
4
)
Decisione di esecuzione (UE) 2024/3238 della Commissione, del 19 dicembre 2024, relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Bulgaria e recante abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2024/3109 (
GU L, 2024/3238, 23.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/3238/oj
).
ALLEGATO
A.
Zone di protezione e di sorveglianza istituite attorno al focolaio confermato
Unità regionale e numero di riferimento ADIS del focolaio
Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte della zona soggetta a restrizioni in Bulgaria di cui all'articolo 1
Termine ultimo di applicazione
Regione di Pazardzhik
BG-PPR-2024-00001
Zona di protezione:
Those parts of Pazardzhik region, contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 42.0156, Long. 23.9989 (2024/1)
22.3.2025
Zona di sorveglianza:
Those parts of Pazardzhik region, contained within a circle of a radius of 20 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 42.0156, Long. 23.9989 (2024/1) excluding the areas contained in the protection zone
31.3.2025
Zona di sorveglianza:
Those parts of Pazardzhik region, contained within a circle of a radius of 20 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 42.0156, Long. 23.9989 (2024/1)
23.3.2025 - 31.3.2025
B.
Ulteriori zone soggette a restrizioni
Unità regionale
Aree incluse nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni in Bulgaria di cui all'articolo 1
Termine ultimo di applicazione
Regione di Pazardzhik
—
Entire territory of Pazardzhik region, excluding the areas included in any protection or surveillance zone.
30.4.2025
—
Entire territory of Pazardzhik region
1.4.2025 - 30.4.2025
Regione di Blagoevgrad
—
Municipalities Razlog, Satovcha, Garmen, Bansko, Belitsa, Yakoruda
30.4.2025
Regione di Smolyan
—
Dospat Municipality
30.4.2025
Regione dell'oblast di Sofia
—
Municipalities Kostenets and Dolna Banya
30.4.2025
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/269/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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