Decisione UE In vigore

Decisione UE 0319/2023

Decisione di esecuzione (UE) 2023/319 della Commissione del 9 febbraio 2023 che accetta una domanda, presentata dalla Repubblica italiana a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, di non applicazione del punto 7.4.2.3, paragrafo 3, lettera b), dell'allegato del regolamento (UE) 2016/919 della Commissione per quindici veicoli V250 Italia/ETR700 notificata con il numero C(2023) 875 (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

Pubblicato: 09/02/2023 In vigore dal: 09/02/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2023/319 della Commissione del 9 febbraio 2023 che accetta una domanda, presentata dalla Repubblica italiana a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, di non applicazione del punto 7.4.2.3, paragrafo 3, lettera b), dell'allegato del regolamento (UE) 2016/919 della Commissione per quindici veicoli V250 Italia/ETR700 [notificata con il numero C(2023) 875] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2023/319 of 9 February 2023 accepting a request submitted by the Italian Republic pursuant to Directive (EU) 2016/797 of the European Parliament and of the Council for non-application of point 7.4.2.3, paragraph 3(b), of the Annex to Commission Regulation (EU) 2016/919 for fifteen vehicles V250 Italia/ETR700 (notified under document C(2023) 875) (Only the Italian version is authentic)

Testo normativo

13.2.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 43/11 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/319 DELLA COMMISSIONE del 9 febbraio 2023 che accetta una domanda, presentata dalla Repubblica italiana a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, di non applicazione del punto 7.4.2.3, paragrafo 3, lettera b), dell'allegato del regolamento (UE) 2016/919 della Commissione per quindici veicoli V250 Italia/ETR700 [notificata con il numero C(2023) 875] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea ( 1 ) , in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) Il 29 giugno 2022 l'Italia ha presentato alla Commissione una domanda di non applicazione temporanea del punto 7.4.2.3, paragrafo 3, lettera b), dell'allegato del regolamento (UE) 2016/919 della Commissione ( 2 ) , che prevede l'installazione del sistema europeo di controllo dei treni (ETCS) Baseline 3 dopo il 1 o luglio 2023 per i tipi di veicoli autorizzati prima del 1 o gennaio 2019. Tale domanda è stata presentata sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2016/797, che prevede la possibilità di non applicazione a causa del rischio di compromettere la redditività economica del progetto. La domanda di non applicazione temporanea riguarda quindici nuovi veicoli V250 Italia/ETR700 recanti i numeri di identificazione 4810, 4804, 4814, 4815, 4881, 4812, 4813, 4811, 4806, 4883, 4816, 4809, 4802, 4801 e 4807, forniti da AnsaldoBreda S.p.A. Tali quindici veicoli appartengono a un parco di diciassette veicoli V250 Italia/ETR700 di proprietà di Trenitalia. (2) Il punto 7.4.2.3 dell'allegato del regolamento (UE) 2016/919 istituisce una fase di transizione per agevolare il passaggio da ETCS Baseline 2 a ETCS Baseline 3. Tale punto consente l'installazione di ETCS Baseline 2 fino al 31 dicembre 2020 per quanto riguarda i veicoli inclusi in progetti o contratti avviati prima della data di applicazione della specifica tecnica di interoperabilità di cui al regolamento (UE) 2016/919. Se si utilizza l'opzione di rinviare la Baseline 3, il progetto deve garantire la conformità al gruppo di specifiche #2 o #3 di cui alla tabella A2 dell'allegato A del regolamento (UE) 2016/919 entro e non oltre il 1 o luglio 2023. (3) I quindici veicoli V250 oggetto della domanda sono stati ordinati il 4 agosto 2017 (contratto n. 3807) da Trenitalia e fanno parte di un parco di diciassette veicoli V250 da consegnare tra maggio 2019 e la fine del 2020, ossia entro il termine ultimo di cui al punto 7.4.2.3, paragrafo 3, lettera a), dell'allegato del regolamento (UE) 2016/919. Tali quindici veicoli sono stati equipaggiati con ETCS Baseline 2 e sono stati autorizzati in conformità di un'autorizzazione del tipo prima del 31 dicembre 2020. (4) La migrazione del parco da Baseline 2 a Baseline 3 era inizialmente prevista per la metà del 2023, in linea con la manutenzione e l'esercizio periodici dei veicoli del parco. La pandemia di COVID-19 ha tuttavia avuto ripercussioni negative sul processo di manutenzione programmata dei veicoli in questione. È stato di conseguenza necessario riprogrammare la pianificazione del processo di manutenzione di tali veicoli oltre il 1 o luglio 2023. (5) Se la domanda di non applicazione del punto 7.4.2.3, paragrafo 3, lettera b), dell'allegato del regolamento (UE) 2016/919 non fosse accettata, l'operatore sarebbe obbligato a installare ETCS Baseline 3 su quindici veicoli, ritirandoli temporaneamente dal servizio al di fuori della manutenzione programmata ordinaria. Ciò avrebbe un impatto economico in termini di mancato reddito a causa dell'incapacità di fornire il servizio commerciale regolare e dei costi più elevati di un'operazione di ristrutturazione al di fuori dell'attività di manutenzione ordinaria. Ciò avrebbe inoltre un impatto socioeconomico negativo sui clienti Trenitalia a causa della perturbazione del servizio dovuta all'attività di manutenzione al di fuori del calendario previsto. (6) Il fabbricante dei quindici veicoli, AnsaldoBreda, e il loro proprietario, Trenitalia, si sono impegnati a realizzare un piano di progettazione e installazione per ristrutturare tali veicoli e il resto del parco con apparecchiature di bordo del nuovo ETCS Baseline 3. Secondo le più recenti previsioni di pianificazione da loro fornite, il passaggio a ETCS Baseline 3 dovrebbe essere ultimato entro il 31 dicembre 2025. (7) Il rinvio della migrazione non inciderà sull'interoperabilità, in quanto i veicoli sono già equipaggiati con ETCS Baseline 2. Secondo il piano di implementazione di ERTMS dell'Italia, ETCS a terra è impostato su Baseline 2 e migrerà gradualmente a Baseline 3 fino al 2026. (8) Per tali motivi, le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 dovrebbero essere considerate soddisfatte per i quindici veicoli interessati. È pertanto opportuno accettare la domanda presentata dall'Italia di non applicazione temporanea del punto 7.4.2.3, paragrafo 3, lettera b), dell'allegato del regolamento (UE) 2016/919 a tali veicoli e di rinvio della migrazione da ETCS Baseline 2 a ETCS Baseline 3 fino al 31 dicembre 2025. (9) L'Italia si è impegnata a informare la Commissione, entro il 31 dicembre di ogni anno, in merito alla pianificazione e allo stato di avanzamento della ristrutturazione dei veicoli. (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La domanda di non applicazione fino al 31 dicembre 2025 del punto 7.4.2.3, paragrafo 3, lettera b), dell'allegato del regolamento (UE) 2016/919, presentata alla Commissione dalla Repubblica italiana il 29 giugno 2022, è accettata per i quindici veicoli V250 Italia/ETR700 recanti i numeri di identificazione 4810, 4804, 4814, 4815, 4881, 4812, 4813, 4811, 4806, 4883, 4816, 4809, 4802, 4801 e 4807. Articolo 2 Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Italia informa la Commissione in merito alla pianificazione e allo stato di avanzamento della ristrutturazione dei veicoli. Articolo 3 La presente decisione si applica nei limiti geografici della rete ferroviaria italiana. Articolo 4 La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione. Essa si applica fino al 31 dicembre 2025. Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2023 Per la Commissione Adina-Ioana VĂLEAN Membro della Commissione ( 1 ) GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44 . ( 2 ) Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi "controllo-comando e segnalamento" del sistema ferroviario nell'Unione europea ( GU L 158 del 15.6.2016, pag. 1 ).

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