Provvedimento AdE In vigore

Provvedimento AdE 124/2023

Determinazione della percentuale del credito d’imposta fruibile per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, ai sensi dell’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2024, n. 207

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Determinazione della percentuale del credito d’imposta fruibile per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, ai sensi dell’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - pdf

Testo normativo

Prot. n. 570046/2025 Determinazione della percentuale del credito d’imposta fruibile per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, ai sensi dell’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone 1. Determinazione della percentuale del credito d’imposta fruibile per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, ai sensi dell’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 1.1. La percentuale di cui all’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge), è pari al 60,3811 per cento. 1.2. L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione integrativa validamente presentata ai sensi dell’articolo 1, comma 486, secondo periodo, della legge, secondo le modalità definite con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 25972 del 31 gennaio 2025 (di seguito, Provvedimento), in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale di cui al punto 1.1., troncando il risultato all’unità di euro. Agenzia delle entrate - Via Giorgione, 106 – 00147 Roma - tel. 0650543282 – e-mail: ae.ufficiodirettoreagenzia@agenziaentrate.it 1.3. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del punto precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 1.4. Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, secondo quanto disposto dal Provvedimento, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 2. Informazioni previste dall’articolo 1, comma 489, della legge Ai sensi dell’articolo 1, comma 489, della legge, nella seguente tabella sono riportate, per ciascuna regione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica e in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese, come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, le seguenti informazioni: • il numero delle comunicazioni inviate; • la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2025; • l’ammontare complessivo del credito d’imposta complessivamente richiesto. Numero Tipologia investimenti realizzati Dimensione Credito Regione comunicazioni Impresa Impianti Macchinari Attrezzature Immobili richiesto inviate Micro 84 5.269.133 13.369.842 7.190.501 5.485.000 10.685.435 Piccola 227 26.009.704 60.705.618 20.015.299 23.705.716 43.377.779 Abruzzo Media 79 25.800.670 28.278.761 14.886.882 9.786.992 19.254.362 Grande 26 14.243.295 19.725.877 3.061.589 3.330.725 5.860.547 Micro 107 3.052.892 15.820.302 9.591.003 6.056.575 16.962.540 Piccola 179 16.789.586 51.775.543 13.551.726 13.416.224 46.791.860 Basilicata Media 79 13.939.306 39.331.124 19.966.985 9.336.021 31.632.835 Grande 38 22.771.750 20.792.562 7.762.593 2.137.963 16.039.462 Micro 296 13.444.682 36.145.603 28.874.264 15.240.229 53.384.231 Piccola 550 44.909.272 118.441.682 55.660.185 42.420.834 151.050.708 Calabria Media 137 29.408.807 48.150.093 25.444.355 20.666.513 60.056.102 Grande 47 23.065.791 9.623.857 14.490.680 10.991.434 23.214.683 Micro 752 46.013.241 79.404.431 103.364.693 31.736.808 153.900.384 Campania Piccola 2.039 206.282.600 398.791.033 287.979.573 178.225.937 633.534.588 2 Media 685 213.875.106 254.000.292 196.429.511 136.789.704 393.049.185 Grande 282 157.122.935 242.506.361 111.147.973 54.858.846 223.066.088 Piccola 38 1.536.322 4.312.049 9.540.791 1.873.007 8.469.390 Media 100 6.862.473 20.982.078 11.690.649 7.095.078 22.604.748 Molise Grande 41 9.842.490 17.630.439 7.580.916 4.495.537 15.570.611 Micro 17 7.183.845 17.366.422 3.477.442 105.240 8.439.886 Piccola 434 20.649.961 66.316.966 47.229.670 18.458.464 89.395.187 Media 820 85.019.171 149.646.959 115.038.393 51.003.941 235.666.997 Puglia Grande 340 80.079.948 135.935.366 95.254.181 32.738.446 175.051.447 Micro 180 125.976.980 127.124.016 76.773.280 46.073.834 157.531.309 Piccola 181 10.964.544 18.719.040 23.548.232 11.499.542 31.718.582 Media 367 45.452.318 65.792.921 50.817.262 38.012.279 98.523.998 Sardegna Grande 111 37.469.634 26.436.289 18.676.051 12.162.512 38.020.189 Piccola 88 53.288.446 35.125.627 28.930.719 28.921.708 43.895.458 Piccola 677 29.620.522 82.422.085 88.083.692 30.936.848 134.115.395 Media 1.148 117.735.426 215.284.477 147.841.090 102.510.984 342.641.639 Sicilia Grande 370 107.238.680 132.337.452 89.730.452 63.929.895 192.819.884 Piccola 158 113.627.716 183.531.002 64.759.922 55.544.265 167.195.002 Totale 10.493(1) 1.714.547.246 2.735.826.169 1.798.390.554 1.069.547.101 3.643.520.511 (1) Il numero complessivo delle comunicazioni inviate risulta inferiore alla somma dei valori riportati nei righi della presente colonna (pari a 10.677) in quanto le comunicazioni nelle quali sono indicate più strutture produttive ubicate in regioni diverse vengono conteggiate una volta per ciascuna di dette regioni. Motivazioni L’articolo 1, comma 485, della legge ha modificato l’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, prevedendo un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica. L’articolo 1, comma 486, secondo periodo, della legge, ha previsto che, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui al primo periodo del medesimo comma, inviano all’Agenzia delle entrate, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione precedentemente presentata. In base all’articolo 1, comma 488, della legge, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all’importo del credito 3 d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa di cui al comma 486, secondo periodo, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni integrative validamente presentate. Tanto premesso, l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, è risultato pari a 3.643.520.511 euro, a fronte di 2.200 milioni di euro di risorse disponibili. Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 60,3811 per cento (2.200.000.000/3.643.520.511) dell’importo del credito richiesto. Riferimenti normativi Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3); Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione 41 del 2025 (articolo 2; articolo 3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 43 del 2025 (articolo 2, comma 1). Disciplina normativa di riferimento 4 Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni” (articolo 17); Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione” (articolo 16); Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” (articolo 1, commi 485-491); Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 25972 del 31 gennaio 2025, recante “Approvazione dei modelli di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 487, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica”. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 12 dicembre 2025 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Vincenzo Carbone Firmato digitalmente 5

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