Il soggetto, iscritto all'AIRE, e trasferitosi all'estero per ragioni di lavoro, nel rispetto di tutti i requisiti normativamente previsti, può fruire delle agevolazioni prima casa, così come stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto–legge 13 giugno 2023, n.69 che ha modificato la Nota II–bis, comma 1, lettera a) dell'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR, in caso di acquisto di immobile nel comune in cui ha svolto l'intero percorso scolastico e universitario
Un cittadino italiano residente all'estero per motivi di lavoro può usufruire delle agevolazioni prima casa acquistando un immobile nel comune dove ha completato gli studi, anche se non è il suo comune di nascita o di?
Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che i cittadini italiani trasferiti all'estero per ragioni di lavoro possono beneficiare delle agevolazioni prima casa non solo nel comune di nascita o di ultima residenza, ma anche in quello dove hanno svolto attività, inclusa l'attività di studio. Questo significa che frequentare scuole medie, superiori e università in un determinato comune qualifica quel luogo come sede di "attività svolta", rientrando così nei comuni idonei per l'acquisto agevolato. Il requisito fondamentale rimane la residenza in Italia per almeno cinque anni (non necessariamente continuativi) prima del trasferimento all'estero, e il trasferimento stesso deve essere motivato da ragioni di lavoro già al momento dell'acquisto. Oltre a questi criteri, devono sussistere le altre condizioni standard: assenza di proprietà di altre abitazioni nel territorio nazionale e non titolarità di diritti reali su immobili nello stesso comune.
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Riferimento normativo
Il soggetto, iscritto all'AIRE, e trasferitosi all'estero per ragioni di lavoro, nel rispetto di tutti i requisiti normativamente previsti, può fruire delle agevolazioni prima casa, così come stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto–legge 13 giugno 2023, n.69 che ha modificato la Nota II–bis, comma 1, lettera a) dell'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR, in caso di acquisto di immobile nel comune in cui ha svolto l'intero percorso scolastico e universitario - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 312/2025
OGGETTO: Il soggetto, iscritto all'AIRE, e trasferitosi all'estero per ragioni di lavoro,
nel rispetto di tutti i requisiti normativamente previsti, può fruire delle
agevolazioni prima casa, così come stabilito dall'articolo 2, comma 1, del
decreto–legge 13 giugno 2023, n.69 che ha modificato la Nota II–bis,
comma 1, lettera a) dell'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al
TUR, in caso di acquisto di immobile nel comune in cui ha svolto l'intero
percorso scolastico e universitario.
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Istante espone che è nato ad Alfa, risiede all'estero per motivi di lavoro dal 2009
ed è iscritto all'AIRE.
L'Istante dichiara che ha risieduto dal 1987 al 2005 nel comune di Beta, dove si
è stabilita la famiglia di origine e dove ha sviluppato i propri legami familiari e affettivi.
Durante tale periodo ha svolto l'intero percorso scolastico a Gamma, ove ha
frequentato le scuole medie, le scuole superiori e l'università.
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Successivamente, per motivi di lavoro, ha risieduto nel comune di Delta dal 2005
al 2009 ed è stato domiciliato a Zeta dal 2008 al 2009.
L'Istante risiede continuativamente all'estero per motivi professionali dal 2009.
Lo stesso dichiara che intende acquistare un immobile ad uso abitativo nel
comune di Gamma e chiede di sapere se per tale acquisto potrà usufruire delle
agevolazioni c.d. prima casa, previste per i cittadini italiani residenti all'estero, così
come stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69 che ha
modificato la Nota IIbis, comma 1, lettera a) dell'articolo 1 della Tariffa, Parte Prima,
allegata al Testo unico delle disposizioni in materia di imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR),
nonostante l'immobile non sia ubicato nel comune di nascita né in quello dell'ultima
residenza anagrafica in Italia.
L'Istante precisa, inoltre, di non essere attualmente proprietario, né in forma
esclusiva né in comproprietà, di alcun immobile acquistato con le agevolazioni prima
casa.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante ritiene di poter usufruire delle agevolazioni prima casa, così come
stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decretolegge 13 giugno 2023, n.69 che ha
modificato la Nota IIbis, comma 1, lettera a) dell'articolo 1 della Tariffa, Parte prima,
allegata al TUR in caso di acquisto di immobile a Gamma, città con cui ha un legame
sostanziale perché vi ha svolto l'intero percorso scolastico e universitario.
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PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 2, comma 1, del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69 ha modificato
la Nota II bis, comma 1, lettera a) dell'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al
Testo unico delle disposizioni in materia di imposta di registro approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (TUR) relativamente alla disciplina
agevolativa prevista per le ipotesi di acquisto di ''prima casa'' in Italia da parte di un
soggetto trasferito all'estero per ragioni di lavoro.
Ai sensi della lettera a) della Nota IIbis, come modificata dall'articolo 2 del citato
decreto legge n. 69 del 2023, per beneficiare dell'agevolazione in parola, occorre «che
l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro
diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente
svolge la propria attività ovvero, se l'acquirente si è trasferito all'estero per ragioni di
lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel
comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività
prima del trasferimento. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove
è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente
nell'atto di acquisto».
Al riguardo, la circolare del 16 febbraio 2024, n. 3/E ha chiarito che «Il beneficio
fiscale, in ragione dell'intervento normativo, viene pertanto ancorato a un criterio
oggettivo, svincolandolo da quello della cittadinanza [...]».
Pertanto, «possono accedere al beneficio fiscale in esame le persone fisiche che,
contestualmente:
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si siano trasferite all'estero per ragioni di lavoro. Attesa la diversa
formulazione della disposizione in commento rispetto alla versione previgente, il
requisito agevolativo deve ritenersi riferibile a qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro
(non necessariamente subordinato) e deve sussistere già al momento dell'acquisto
dell'immobile. Il trasferimento per ragioni di lavoro verificatosi in un momento
successivo all'acquisto dell'immobile non consente, quindi, di avvalersi del beneficio
fiscale in questione;
abbiano risieduto in Italia per almeno cinque anni, o ivi svolto, per il medesimo
periodo, la loro attività, anteriormente all'acquisto dell'immobile. A tal proposito si
precisa che, con detto termine, si intende ricomprendere ogni tipo di attività, ivi incluse
quelle svolte senza remunerazione. Si precisa che, per la verifica del requisito temporale
della residenza, nonché di quello relativo all'effettivo svolgimento in Italia della propria
attività, il quinquennio non deve essere necessariamente inteso in senso continuativo;
abbiano acquistato l'immobile nel comune di nascita, ovvero in quello in cui
avevano la residenza o in cui svolgevano la propria attività prima del trasferimento.»
In ogni caso, per fruire dell'agevolazione, devono ricorrere anche le condizioni
di cui alle lettere b) (assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso
comune) e c) (non titolarità di diritti di proprietà o altri diritti reali su tutto il territorio
nazionale su altra casa di abitazione) della Nota II bis, mentre non è richiesto, per queste
specifiche ipotesi, che il contribuente stabilisca la propria residenza nel comune in cui è
situato l'immobile acquistato o che lo destini ad abitazione principale.
In merito all'interpretazione del termine attività, il summenzionato documento
di prassi richiama la circolare del 2 marzo 1994, n. 1 del Ministero delle Finanze
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Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. IV, in cui, con riferimento all'ubicazione delle
unità immobiliari non di lusso adibite ad abitazioni dell'acquirente, per cui venivano
attribuite agevolazioni tributarie ai fini dell'imposta di registro in caso di acquisto, è stato
specificato che «Per quanto attiene all'acquisto effettuato nel comune ove l'acquirente
svolge la propria attività, si precisa che il legislatore, con detto termine, ha inteso
ricomprendere ogni tipo di attività ivi incluse quelle svolte senza remunerazione, come
ad esempio le attività di studio, di volontariato e sportiva».
Tale interpretazione è stata ribadita dalla circolare del 1° marzo 2001, n. 19.
Nel caso esaminato l'Istante dichiara che intende acquistare un immobile in un
''comune in cui ha svolto l'intero percorso scolastico'' comprendente anche l'università.
Pertanto, nel rispetto di tutti i requisiti normativamente previsti, si ritiene che
possa fruire delle agevolazioni prima casa, così come stabilito dall'articolo 2, comma
1, del decretolegge 13 giugno 2023, n.69 che ha modificato la Nota IIbis, comma 1,
lettera a) dell'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR in caso di acquisto di
immobile a Gamma, comune in cui ha svolto l'intero percorso scolastico e universitario.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza, nel presupposto della loro
veridicità e concreta attuazione nel contenuto.
Resta impregiudicato il potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)
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Le agevolazioni prima casa per cittadini residenti all'estero si applicano secondo la Nota II-bis del TUR (Testo Unico delle Imposte di Registro), modificata dal decreto-legge 69/2023, e richiedono il rispetto di requisiti oggettivi legati al trasferimento per ragioni di lavoro, alla residenza quinquennale in Italia e all'ubicazione dell'immobile in comuni dove il contribuente ha svolto attività (inclusa quella di studio). Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare l'assenza di conflitti con altre agevolazioni prima casa e controllare la documentazione relativa al percorso scolastico-universitario per qualificare il legame sostanziale con il comune di acquisto.
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