Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati – Continuità del rapporto di lavoro con il datore di lavoro estero – Ulteriore riduzione della base imponibile – Articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209
Un lavoratore italiano residente all'estero da 30 anni può accedere al nuovo regime agevolativo per impatriati se continua a lavorare in smart working per lo stesso datore di lavoro estero e ha figli minori residenti?
Spiegato da FiscoAI
Il nuovo regime agevolativo per lavoratori impatriati, introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, consente ai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia di beneficiare di un'agevolazione sui redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia, fino a 600.000 euro annui, con riduzione al 50% della base imponibile. La continuità del rapporto di lavoro con un datore di lavoro estero non costituisce un ostacolo al beneficio, purché il lavoratore svolga l'attività prevalentemente nel territorio italiano (anche in smart working) e non sia stato fiscalmente residente in Italia nei tre periodi precedenti il trasferimento. Nel caso specifico, il lavoratore che risiede all'estero da oltre 30 anni soddisfa ampiamente il requisito di permanenza estera richiesto. L'agevolazione si applica a partire dal periodo d'imposta del trasferimento per quattro anni consecutivi. Se il lavoratore ha figli minori residenti in Italia durante il periodo di fruizione del regime, la percentuale di agevolazione aumenta al 40% della base imponibile, indipendentemente dal fatto che il loro rientro sia avvenuto prima del trasferimento del genitore. Questo beneficio si mantiene anche se i figli diventano maggiorenni durante il periodo agevolato.
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Riferimento normativo
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Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 82/2026
OGGETTO: Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati – Continuità
del rapporto di lavoro con il datore di lavoro estero – Ulteriore riduzione
della base imponibile – Articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre
2023, n. 209.
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Istante, cittadino italiano, iscritto all'AIRE, rappresenta di:
essere fiscalmente residente in Finlandia «dove vive in modo continuativo
da oltre 30 anni»;
avere un contratto di lavoro dipendente con una società privata finlandese e
di svolgere la propria attività «esclusivamente da remoto»;
possedere una «elevata qualificazione professionale (settore informatico/
ingegneria del software)»;
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essere «coniugato con cittadina residente in Italia [...] con la quale ha tre
figli minori».
In sede di riscontro alla richiesta di documentazione integrativa, inoltre, ha
precisato che:
«il trasferimento della residenza anagrafica e fiscale è programmato per
l'anno 2026»;
i figli «sono fiscalmente residenti in Italia a decorrere dall'anno 2025 [...]
a seguito del trasferimento della madre» e che, negli anni precedenti al 2025, il nucleo
familiare ha risieduto in Finlandia;
«l'attività lavorativa subordinata per il datore di lavoro finlandese è stata
sempre svolta esclusivamente all'estero, e in particolare in Finlandia [...] non ha mai
svolto attività lavorativa fisicamente in Italia, neppure in modalità di lavoro agile o
smart working».
Ciò premesso, l'Istante chiede chiarimenti in merito alla possibilità di fruire del
''nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati'' di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e, in particolare, se:
la continuità del rapporto di lavoro subordinato con il datore di lavoro estero
(non operante in Italia e non appartenente a un gruppo con soggetti residenti in Italia) e
la circostanza di lavorare da remoto per un'azienda estera prestando comunque l'attività
lavorativa in smart working in Italia possano costituire cause ostative per l'accesso al
regime in commento;
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avendo tre figli minori, il reddito agevolabile concorra alla formazione del
reddito complessivo nella misura più favorevole del 40 per cento, sebbene gli stessi siano
già residenti in Italia.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante non prospetta alcuna soluzione interpretativa.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (recante ''Attuazione
della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale''), in vigore dal 29 dicembre
2023,, come da ultimo modificato dall'articolo 22, comma 1, legge 23 settembre 2025,
n. 132, ha introdotto il ''nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati'' (di
seguito ''nuovo regime''), che si applica ai contribuenti che trasferiscono, dal periodo
d'imposta 2024, la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte
sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, così come modificato dall'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 209 del
2023 che, nella formulazione attualmente in vigore, stabilisce che «Ai fini delle imposte
sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo
d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del
codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini
dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui
si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo
prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte
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del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente» (cfr., sul punto, i
chiarimenti resi con la circolare n. 20/E del 4 novembre 2024, a cui si rinvia per gli
opportuni approfondimenti in materia).
In particolare, il comma 1 del citato articolo 5 dispone che «I redditi di lavoro
dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro
autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che
trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del
reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare al ricorrere delle
seguenti condizioni:
a) i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di
tempo corrispondente a quello di cui al comma 3, secondo periodo;
b) i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi
d'imposta precedenti il loro trasferimento. Se il lavoratore presta l'attività lavorativa nel
territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato
all'estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo
stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all'estero è di:
1) sei periodi d'imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in
Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso
gruppo;
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2) sette periodi d'imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero,
è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto
appartenente al suo stesso gruppo;
c) l'attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d'imposta nel
territorio dello Stato;
d) i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o
specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, oppure hanno svolto un'attività di ricerca
anche applicata nell'ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale».
Il nuovo regime si applica a partire dal periodo di imposta in cui è avvenuto il
trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei quattro periodi d'imposta successivi.
Se la residenza fiscale in Italia non è mantenuta per almeno quattro anni, il lavoratore
decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei
relativi interessi.
Ai sensi del successivo comma 4, «la percentuale di cui al comma 1 è ridotta al
40 per cento nei seguenti casi:
a) il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;
b) in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante
il periodo di fruizione del regime di cui al presente articolo. In tale caso il beneficio
di cui al presente comma è fruito a partire dal periodo d'imposta in corso al momento
della nascita o dell'adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell'agevolazione di cui
al comma 3, primo periodo».
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Il comma 5 del citato articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2023 stabilisce,
inoltre, che «La maggiore agevolazione di cui al comma 4 si applica a condizione che,
durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore, il figlio minore di età,
ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio dello Stato».
Ciò premesso, per quanto di interesse nel caso di specie, si fa presente che con la
risposta ad istanza di interpello n. 2, pubblicata il 12 gennaio 2026, è stato evidenziato che
«con la circolare n. 25/E del 18 agosto 2023, riferita al regime speciale per lavoratori
impatriati di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 209 (di
seguito, ''vecchio regime''), è stato, tra l'altro chiarito che [...] sono agevolabili i redditi
prodotti in Italia. Per individuare tali redditi si rinvia ai criteri di collegamento con
il territorio dello Stato previsti dall'articolo 23 del TUIR, il quale considera prodotti
in Italia i redditi di lavoro dipendente se prestati nel territorio dello Stato, anche se
remunerati da un soggetto estero. In linea generale, quindi, l'esenzione non spetta
per i redditi derivanti da attività di lavoro prestata fuori dai confini dello Stato (cfr.
circolare n. 17/E del 2017). In definitiva, può accedere al «regime speciale per lavoratori
impatriati» il soggetto che trasferisce la propria residenza in Italia, pur continuando a
lavorare in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero, a partire dal
periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento in Italia».
Con la risposta n. 596 pubblicata il 16 settembre 2021 è stato, inoltre, chiarito
che il rientro in Italia di un lavoratore dipendente in smart working consente di accedere
al vecchio regime anche se il datore di lavoro è una società estera. Ciò in quanto,
come chiarito con la circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020 (cfr. paragrafo 7.5),
il citato articolo 16 «non richiede che l'attività sia svolta per un'impresa operante
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sul territorio dello Stato, pertanto, possono accedere all'agevolazione i soggetti che
vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro
con sede all'estero, o i cui committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa) siano
stranieri (non residenti)».
Tali chiarimenti, seppur riferiti al vecchio regime sono applicabili anche al nuovo
regime atteso che, ai fini dell'applicazione di entrambe le normative, è necessario, tra
l'altro, che nel periodo d'imposta l'attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel
territorio dello Stato».
In applicazione dei suddetti principi, l'Istante, che in base a quanto dichiarato ed
ivi assunto acriticamente trasferirà la propria residenza fiscale in Italia nel corso del 2026
e svolgerà l'attività lavorativa in smart working alle dipendenze del medesimo datore
di lavoro estero presso il quale lavorava prima del trasferimento, potrà, al ricorrere di
tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, non oggetto della presente istanza
d'interpello, fruire del nuovo regime a decorrere dal 2026 e per i successivi 4 periodi di
imposta, a nulla rilevando, nel caso di specie, la continuità del rapporto di lavoro con il
datore di lavoro estero essendo fiscalmente residente in Finlandia «da oltre 30 anni» (e,
dunque, ben oltre il periodo minimo di residenza all'estero richiesto dalla norma).
Inoltre, avendo tre figli minori, ai sensi dei citati commi 4 e 5 dell'articolo 5
del decreto legislativo n. 209 del 2023, i redditi prodotti in Italia concorreranno alla
formazione del reddito complessivo limitatamente al 40 per cento del loro ammontare,
a condizione che, durante il periodo di fruizione del regime, i figli siano residenti nel
territorio dello Stato, a nulla rilevando che il loro rientro in Italia sia avvenuto nel
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2025 a seguito del trasferimento della madre (e, dunque, prima del rientro dell'Istante
«programmato nell'anno 2026»).
Al riguardo, come già chiarito con la risposta ad istanza di interpello n. 53,
pubblicata il 28 febbraio 2025, «la circostanza che, successivamente al rientro, i figli
diventino maggiorenni non determina la perdita del maggiore beneficio fiscale fino al
termine di detto periodo agevolato».
Resta fermo che, in ogni caso, esula dall'istituto dell'interpello l'accertamento
dei requisiti necessari ai fini dell'accesso al nuovo regime nonché della sussistenza dei
presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale dell'Istante atteso che tali verifiche
implicano delle valutazioni di ordine fattuale.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della
loro veridicità e concreta attuazione del contenuto restando, dunque, impregiudicato ogni
potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 209/2023 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il nuovo regime per impatriati si applica ai redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia secondo i criteri di collegamento territoriale dell'articolo 23 del TUIR, con particolare attenzione alla residenza fiscale secondo l'articolo 2 del DPR 917/1986. Commercialisti e consulenti devono verificare i requisiti di elevata qualificazione, il periodo minimo di permanenza all'estero (tre, sei o sette periodi d'imposta a seconda dei casi), la residenza dei figli minori nel territorio dello Stato e il mantenimento della residenza fiscale italiana per almeno quattro anni, pena la decadenza dai benefici con recupero delle agevolazioni già frutte.
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