Decisione (UE) 2025/426 del Consiglio, del 24 febbraio 2025, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile sulla cooperazione con e tramite l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e la Polizia federale del Brasile
Decisione (UE) 2025/426 del Consiglio, del 24 febbraio 2025, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile sulla cooperazione con e tramite l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e la Polizia federale del Brasile
EN: Council Decision (EU) 2025/426 of 24 February 2025 on the signing, on behalf of the European Union, of the Agreement between the European Union and the Federative Republic of Brazil on cooperation with and through the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) and the Federal Police of Brazil
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/426
28.2.2025
DECISIONE (UE) 2025/426 DEL CONSIGLIO
del 24 febbraio 2025
relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile sulla cooperazione con e tramite l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e la Polizia federale del Brasile
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, e l’articolo 88, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
1
)
stabilisce che l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) può trasferire i dati personali a un’autorità di un paese terzo sulla base, tra l’altro, di un accordo internazionale concluso tra l’Unione e tale paese terzo ai sensi dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.
(2)
Il 15 maggio 2023 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica federativa del Brasile per un accordo sullo scambio di dati personali tra Europol e le autorità brasiliane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo.
(3)
I negoziati per l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile sulla cooperazione con e tramite l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e la Polizia federale del Brasile («accordo») sono stati conclusi con successo e il testo dell’accordo è stato siglato il 18 ottobre 2024.
(4)
L’accordo istituisce relazioni di cooperazione tra Europol e le autorità competenti del Brasile e consente il trasferimento tra di esse di dati personali e non personali, al fine di combattere le forme gravi di criminalità e il terrorismo e proteggere la sicurezza dell’Unione e dei suoi cittadini.
(5)
L’accordo garantisce il pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»), compreso il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, riconosciuto all’articolo 7 della Carta, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, riconosciuto all’articolo 8, e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, riconosciuto all’articolo 47 della Carta. L’accordo comprende garanzie sufficienti con riguardo alla tutela dei dati personali trasferiti da Europol ai sensi dell’accordo.
(6)
L’accordo non interessa né pregiudica il trasferimento di dati personali o altre forme di cooperazione tra le autorità responsabili per la salvaguardia della sicurezza nazionale.
(7)
L’Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) 2016/794 e partecipa pertanto all’adozione della presente decisione.
(8)
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(9)
Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato il suo parere 2/2025 il 10 febbraio 2025.
(10)
È pertanto opportuno firmare l’accordo.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile sulla cooperazione con e tramite l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e la Polizia federale del Brasile, con riserva della sua conclusione
(
2
)
.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2025
Per il Consiglio
Il presidente
C. SIEKIERSKI
(
1
)
Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (
GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53
; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/794/oj).
(
2
)
Il testo dell’accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/426/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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