Decisione UE In vigore Iva

Decisione UE 0512/2021

Decisione di esecuzione (UE) 2021/512 del Consiglio del 22 marzo 2021 che autorizza il Regno Unito ad applicare nei confronti dell’Irlanda del Nord una misura speciale di deroga agli articoli 16 e 168 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

Pubblicato: 22/03/2021 In vigore dal: 22/03/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2021/512 del Consiglio del 22 marzo 2021 che autorizza il Regno Unito ad applicare nei confronti dell’Irlanda del Nord una misura speciale di deroga agli articoli 16 e 168 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto EN: Council Implementing Decision (EU) 2021/512 of 22 March 2021 authorising the United Kingdom to apply, in respect of Northern Ireland, a special measure derogating from Articles 16 and 168 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax

Testo normativo

24.3.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 103/4 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/512 DEL CONSIGLIO del 22 marzo 2021 che autorizza il Regno Unito ad applicare nei confronti dell’Irlanda del Nord una misura speciale di deroga agli articoli 16 e 168 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( 1 ) , in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il Regno Unito ha receduto dall’Unione europea il 31 gennaio 2020 sulla base dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica ( 2 ) («accordo di recesso»). Pertanto il diritto dell’Unione in materia di imposta sul valore aggiunto («IVA») non si applica più al Regno Unito e nel Regno Unito. (2) Tuttavia, in conformità dell’articolo 8, primo comma, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord («protocollo»), che è parte integrante dell’accordo di recesso, il diritto dell’Unione in materia di IVA continua ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord relativamente ai beni, subordinatamente all’espressione democratica del consenso di cui all’articolo 18 del protocollo a favore del proseguimento dell’applicazione dell’articolo 8 del medesimo. (3) Pertanto i soggetti passivi e alcuni enti non soggetti passivi nel Regno Unito continuano a essere soggetti al diritto dell’Unione in materia di IVA relativamente alle operazioni su beni in Irlanda del Nord. (4) A norma dell’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE il soggetto passivo ha il diritto di detrarre l’IVA addebitata sugli acquisti effettuati ai fini di operazioni soggette ad imposta. L’articolo 16 di detta direttiva stabilisce tuttavia che è assimilato a una cessione di beni a titolo oneroso il prelievo di un bene dalla propria impresa da parte di un soggetto passivo il quale lo destina al proprio uso privato o all’uso del suo personale, quando detto bene o gli elementi che lo compongono hanno dato diritto ad una detrazione totale o parziale dell’IVA. Questo sistema consente il recupero dell’IVA inizialmente detratta in relazione all’uso privato. (5) La decisione 2006/659/CE del Consiglio ( 3 ) ha autorizzato il Regno Unito ad applicare, fino al 31 dicembre 2015, una misura particolare al fine di determinare, su base forfettaria, la proporzione di IVA non detraibile relativa alla spesa per il carburante per gli autoveicoli aziendali non esclusivamente impiegati a fini aziendali («misura speciale»). La misura speciale, facoltativa per i soggetti passivi, è basata sul livello di emissioni di diossido di carbonio dell’autoveicolo, in quanto esiste una correlazione proporzionale fra le emissioni e il consumo di carburante e quindi con la spesa per esso. (6) Mediante decisione di esecuzione (UE) 2015/2109 del Consiglio ( 4 ) , il Regno Unito era stato autorizzato a continuare ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2018. La decisione di esecuzione (UE) 2018/1918 del Consiglio ( 5 ) ha concesso un’ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2020. (7) Con lettera protocollata dalla Commissione il 27 novembre 2020 il Regno Unito ha chiesto l’autorizzazione di continuare ad applicare la misura speciale nei confronti dell’Irlanda del Nord a decorrere dal 1 o gennaio 2021. La richiesta conteneva una spiegazione sul funzionamento della misura speciale. (8) Con lettera del 10 dicembre 2020 la Commissione ha trasmesso agli Stati membri la richiesta presentata dal Regno Unito. Con lettera dell’11 dicembre 2020 la Commissione ha comunicato al Regno Unito che disponeva di tutte le informazioni necessarie all’esame della richiesta. (9) Secondo il Regno Unito la misura speciale ha rappresentato un’efficiente procedura semplificata per la riscossione dell’IVA relativa alle spese per il carburante utilizzato in parte per uso privato negli autoveicoli aziendali, sia per i soggetti passivi sia per l’amministrazione tributaria. È pertanto opportuno che il Regno Unito sia autorizzato ad applicare la misura speciale nei confronti dell’Irlanda del Nord. (10) La deroga dovrebbe essere limitata al 31 dicembre 2023 in quanto è necessario valutare periodicamente se il sistema di imposizione forfettaria rispecchi ancora correttamente la ripartizione complessiva tra uso professionale e uso privato. (11) In conformità dell’articolo 8, secondo comma, del protocollo, le entrate risultanti da operazioni imponibili nell’Irlanda del Nord non sono versate all’Unione. La misura speciale non avrà quindi alcuna incidenza sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA. (12) Al fine di evitare effetti destabilizzanti, il Regno Unito dovrebbe essere autorizzato ad applicare nei confronti dell’Irlanda del Nord la misura di deroga senza interruzione. È opportuno pertanto concedere l’autorizzazione richiesta con effetto dal 1 o gennaio 2021, così da garantire la continuità con le disposizioni precedenti di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1918, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 In deroga agli articoli 16 e 168 della direttiva 2006/112/CE, il Regno Unito, nei confronti dell’Irlanda del Nord, è autorizzato dal 1 o gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 a fissare su base forfettaria la proporzione dell’IVA relativa alla spesa per il carburante destinato agli autoveicoli aziendali usati per usi privati. Articolo 2 La proporzione dell’IVA di cui all’articolo 1 è espressa in importi fissi, determinati sulla base del livello di emissioni di diossido di carbonio del tipo di veicolo, che corrisponde al consumo di carburante. Il Regno Unito, nei confronti dell’Irlanda del Nord, indicizza annualmente tali importi fissi al fine di riflettere le variazioni del costo medio del carburante. Articolo 3 Il sistema istituito sulla base della presente decisione è facoltativo per i soggetti passivi. Articolo 4 Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nei confronti dell’Irlanda del Nord, è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2021 Per il Consiglio Il presidente J. BORRELL FONTELLES ( 1 ) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1 . ( 2 ) GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7 . ( 3 ) Decisione 2006/659/CE del Consiglio, del 25 settembre 2006, che autorizza il Regno Unito ad introdurre una misura particolare di deroga all’articolo 5, paragrafo 6, e all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari ( GU L 272 del 3.10.2006, pag. 15 ). ( 4 ) Decisione di esecuzione (UE) 2015/2109 del Consiglio, del 17 novembre 2015, che autorizza il Regno Unito a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU L 305 del 21.11.2015, pag. 49 ). ( 5 ) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1918 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che autorizza il Regno Unito ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 16 e 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU L 311 del 7.12.2018, pag. 30 ).

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 0512/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Circolare 180/2024
Decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180, di recepimento della Direttiva (U…
Risoluzione AdE 633/2014
Trattamento ai fini Iva delle prestazioni rese nell'ambito dell'attività di ost…
Decreto Legislativo 10/2026
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore agg…
Decreto Legislativo 186/2025
Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul …
Decisione UE 2529/2025
Decisione di esecuzione (UE) 2025/2529 del Consiglio, dell’8 dicembre 2025, rec…
Direttiva UE 0516/2025
Rettifica della direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, dell’11 marzo 2025, che …

Altre normative del 2021

Trattamento fiscale della ripartizione dei contributi GSE ai membri delle Comunità energe… Risoluzione AdE 199 Istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Ver… Risoluzione AdE 73 IVA - Aliquota 5% gas per usi civili - Servizi accessori - Esclusione - Articolo 2, comma… Interpello AdE 130 Accertamento cambio valute estere maggio 2021 Provvedimento AdE 3534884 Accertamento cambio valute estere febbraio 2021 Provvedimento AdE 3288768