Decisione UE In vigore

Decisione UE 0525/2025

Decisione di esecuzione (UE) 2025/525 della Commissione, del 14 marzo 2025, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania notificata con il numero C(2025) 1719

Pubblicato: 14/03/2025 In vigore dal: 14/03/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2025/525 della Commissione, del 14 marzo 2025, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania [notificata con il numero C(2025) 1719] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/525 of 14 March 2025 concerning certain interim emergency measures relating to infection with peste des petits ruminants virus in Romania (notified under document C(2025) 1719)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/525 17.3.2025 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/525 DELLA COMMISSIONE del 14 marzo 2025 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania [notificata con il numero C(2025) 1719] (Il testo in lingua rumena è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ( 1 ) , in particolare l’articolo 259, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) L’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti è una malattia infettiva che colpisce i caprini e gli ovini e che può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. (2) In caso di focolaio di infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in caprini o ovini sussiste un grave rischio di diffusione di tale malattia ad altri stabilimenti di caprini o ovini. (3) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ( 2 ) integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ( 3 ) . In particolare, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure in tale zona. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza. (4) La Romania ha informato la Commissione in merito all’attuale situazione nel suo territorio per quanto riguarda l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in seguito alla comparsa di un focolaio di tale malattia in ovini e caprini detenuti nella località di Gepiu, nel distretto di Bihor, confermato il 5 marzo 2025, e, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, ha istituito una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione, una zona di sorveglianza e un’ulteriore zona soggetta a restrizioni, in cui si applicano ulteriori misure di controllo delle malattie come previsto da detto regolamento delegato. Si tratta di una ricorrenza dell’infezione da peste dei piccoli ruminanti in tale Stato membro da quando è stato segnalato l’ultimo focolaio di tale malattia in Romania, il 4 settembre 2024, sebbene si tratti del primo focolaio in assoluto segnalato nel distretto di Bihor. (5) Al fine di controllare la diffusione della malattia e di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione o di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione la zona soggetta a restrizioni per l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, che dovrebbe comprendere le zone di protezione e di sorveglianza, come pure un’ulteriore zona soggetta a restrizioni, in Romania. (6) Nell’attuale situazione epidemiologica vi è un elevato rischio di ulteriore diffusione del virus della peste dei piccoli ruminanti all’interno della Romania e nel resto dell’Unione, in particolare a causa del fatto che, secondo le informazioni fornite dalla Romania, si tratta di una ricorrenza della malattia in un’area mai colpita prima, a più di cinque mesi dall’ultimo focolaio segnalato in Romania e a più di due mesi dalla revoca di tutte le misure restrittive in relazione a tale malattia in tale Stato membro, con pochissime informazioni sull’origine del focolaio e sulla possibile diffusione tra i focolai, il che indica che la malattia potrebbe essere già circolata in diverse aree della Romania senza essere stata individuata e in assenza di misure restrittive per prevenirne o rallentarne la diffusione. (7) Le dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni, come pure la durata delle misure da applicarvi, si basano sui criteri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687, compresi la situazione epidemiologica relativa all’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti nelle aree interessate da tale malattia e la situazione epidemiologica generale in Romania, nonché il livello di rischio di ulteriore diffusione di tale malattia. La durata delle misure tiene inoltre conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH). (8) A causa della gravità e dell’urgenza della situazione e al fine di limitare immediatamente la diffusione della malattia, è necessario garantire che non avvengano movimenti di ovini e caprini dalle zone di protezione e di sorveglianza e dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso destinazioni situate al di fuori del perimetro esterno dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni ed escludere, per un certo periodo di tempo, eventuali deroghe al divieto di movimento di tali animali previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687. (9) Inoltre, data l’incertezza e la mancanza di informazioni sull’attuale situazione epidemiologica, è necessario vietare i movimenti di ovini e caprini dall’intero territorio della Romania verso altri Stati membri per un certo periodo di tempo. (10) Alla luce dell’urgente situazione epidemiologica è altresì necessario individuare le aree in Romania in cui è opportuno applicare ulteriori misure analoghe a quelle applicabili alle ulteriori zone soggette a restrizioni, come previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687, e in cui è opportuno che per un certo periodo di tempo, dopo le date di scadenza delle misure che si applicano in tutte le zone di protezione e di sorveglianza, i movimenti di ovini e caprini al di fuori dei perimetri esterni di tali aree siano vietati. (11) Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti e la necessità di prevenire la diffusione della malattia dagli stabilimenti interessati in Romania ad altre parti di tale Stato membro o ad altri Stati membri, è opportuno che le misure stabilite dalla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima. (12) Di conseguenza, in attesa del parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno che le zone di protezione e di sorveglianza e l’ulteriore zona soggetta a restrizioni in Romania siano istituite immediatamente e inserite nell’elenco di cui all’allegato della presente decisione, che sia fissata la durata della definizione di tali zone e siano precisate le ulteriori misure. (13) La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Romania istituisce immediatamente, conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, una zona soggetta a restrizioni, che comprenda zone di protezione e di sorveglianza, nonché un’ulteriore zona soggetta a restrizioni, e che copra almeno le aree elencate nell’allegato I. La Romania provvede inoltre affinché: a) le misure necessarie nelle zone di protezione e di sorveglianza e nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni elencate nell’allegato I si applichino almeno fino ai termini indicati in tale allegato; b) i movimenti di ovini e caprini dalle zone di protezione e di sorveglianza e dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni elencate nell’allegato I verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui all’allegato I, parte B, siano vietati fino ai termini indicati in tale allegato per ciascuna zona; c) i movimenti di caprini e ovini dall’intero territorio della Romania verso una destinazione situata in un altro Stato membro siano vietati. Articolo 2 La Romania applica le misure applicabili alle ulteriori zone soggette a restrizioni, come previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687, nelle aree elencate nell’allegato II della presente decisione e conformemente ai termini indicati in tale allegato. Articolo 3 La presente decisione si applica fino all’8 giugno 2025. Articolo 4 La Romania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2025 Per la Commissione Olivér VÁRHELYI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/687/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate ( GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj ). ALLEGATO I Parte A - Zone di protezione e di sorveglianza istituite attorno al focolaio confermato Paese Area amministrativa e numero di riferimento ADIS del focolaio Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza di cui all'articolo 1 Termine ultimo di applicazione Romania Distretto di Bihor RO-PPR-2025-00001 Zona di protezione: The communes of Cefa, Gepiu, Husasău de Tinca, Mădăras, Nojorid and Sânnicolau Român. 31.3.2025 Zona di sorveglianza: The communes of Batăr, Biharia, Borș, Bihor, Cetariu, Ciumeghiu, Girișu de Criș, Hidișelu de Sus, Holod, Bihor, Lăzăreni, Oradea, Oșorhei, Paleu, Salonta, Sânmartin, Sântandrei, Tinca, Toboliu and Tulca 9.4.2025 Zona di sorveglianza: The communes of Cefa, Gepiu, Husasău de Tinca, Mădăras, Nojorid and Sânnicolau Român. 1.4.2025 – 9.4.2025 Parte B - Ulteriore zona soggetta a restrizioni Paese Zona amministrativa Aree istituite come ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui all'articolo 1 Termine ultimo di applicazione Romania Distretto di Bihor The entire territory of Bihor county excluding the areas contained in any protection or surveillance zone. 9.4.2025 Distretto di Arad The entire territory of Arad county 9.4.2025 ALLEGATO II Paese Zona amministrativa Aree di cui all'articolo 2 Termine ultimo di applicazione Romania Distretto di Bihor The entire territory of Bihor county 9.5.2025 Distretto di Arad The entire territory of Arad county 9.5.2025 ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/525/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 0525/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Decisione UE 1083/2026
Decisione (PESC) 2026/1083 del Consiglio, dell’11 maggio 2026, che modifica la …
Legge 71/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32…
Legge 70/2026
Valorizzazione della risorsa mare. (26G00091)
Legge 68/2026
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Citta' del Capo del 2012 sull'attuazione…
Legge 66/2026
Disposizioni urgenti per il Piano Casa. (26G00090)
Legge 65/2026
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l…

Altre normative del 2025

Ridenominazione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’importo d… Risoluzione AdE 84 Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’area dei fun… Provvedimento AdE 246924 Disposizioni in materia di imprese estere controllate (CFC). Definizione delle modalità a… Provvedimento AdE 917 IRES e IRAP – errori contabili rilevanti – costo – mancata rilevazione – art. 4 del d.lgs… Interpello AdE 192 Novità sulla tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, delle magg… Circolare 199