Decisione (UE) 2020/545 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2020 relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per finanziare misure di bilancio immediate nel contesto dell’epidemia di COVID-19 e per il rafforzamento della Procura europea
Decisione (UE) 2020/545 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2020 relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per finanziare misure di bilancio immediate nel contesto dell’epidemia di COVID-19 e per il rafforzamento della Procura europea
EN: Decision (EU) 2020/545 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2020 on the mobilisation of the Flexibility Instrument to finance immediate budgetary measures in the context of the COVID-19 outbreak and a reinforcement of the European Public Prosecutor’s Office
Testo normativo
21.4.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 125/1
DECISIONE (UE) 2020/545 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 aprile 2020
relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per finanziare misure di bilancio immediate nel contesto dell’epidemia di COVID-19 e per il rafforzamento della Procura europea
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto l’accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria
(
1
)
, in particolare il punto 12,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Lo strumento di flessibilità è destinato a permettere il finanziamento di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all’interno dei massimali disponibili di una o più altre rubriche.
(2)
Il massimale dell’importo annuo disponibile per lo strumento di flessibilità è pari a 600 000 000 EUR (a prezzi 2011), come stabilito all’articolo 11 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio
(
2
)
, aumentato, se del caso, degli importi annullati resi disponibili conformemente al paragrafo 1, secondo comma, di detto articolo.
(3)
Per affrontare le sfide nel contesto dell’epidemia di COVID-19, è necessario mobilitare importi per finanziare urgentemente misure appropriate. È inoltre necessario prevedere di finanziare un rafforzamento necessario della Procura europea.
(4)
Dopo aver vagliato tutte le possibilità di riassegnazione degli stanziamenti entro il limite del massimale di spesa della rubrica 3 (
Sicurezza e cittadinanza
), è necessario mobilitare lo strumento di flessibilità per un importo pari a 73 300 000 EUR oltre il massimale della rubrica 3 per integrare il finanziamento disponibile nel bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2020, con l’obiettivo di finanziare misure immediate nel contesto dell’epidemia di COVID-19 e per il rafforzamento della Procura europea.
(5)
Sulla base del profilo dei pagamenti previsto, gli stanziamenti di pagamento corrispondenti alla mobilitazione dello strumento di flessibilità dovrebbero essere ripartiti su due esercizi.
(6)
La presente decisione è collegata ai finanziamenti inclusi nel bilancio rettificativo n. 1 del bilancio generale dell’Unione europea per il 2020. Al fine di garantire la coerenza con tale bilancio rettificativo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data della sua adozione.
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2020, lo strumento di flessibilità è mobilitato per mettere a disposizione l’importo di 73 300 000 EUR in stanziamenti d’impegno nella rubrica 3 (
Sicurezza e cittadinanza
).
Questo importo è utilizzato per finanziare misure immediate nel contesto dell’epidemia di COVID-19 e per il rafforzamento della Procura europea.
2. Sulla base del profilo dei pagamenti previsto, gli stanziamenti di pagamento corrispondenti alla mobilitazione dello strumento di flessibilità sono stimati come segue:
a)
43 300 000 EUR nel 2020;
b)
30 000 000 EUR nel 2021.
Gli importi specifici degli stanziamenti di pagamento per ciascun esercizio finanziario sono autorizzati conformemente alla procedura annuale di bilancio.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Essa si applica a decorrere dal 17 aprile 2020
Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2020
Per il Parlamento europeo
Il presidente
D.M. SASSOLI
Per il Consiglio
Il presidente
G. GRLIĆ RADMAN
(
1
)
GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884
).
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decisione UE 0545/2020 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.