Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0546/2020

Decisione (UE) 2020/546 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2020 relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per finanziare misure di bilancio immediate nel contesto dell’epidemia di COVID-19

Pubblicato: 17/04/2020 In vigore dal: 17/04/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2020/546 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2020 relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per finanziare misure di bilancio immediate nel contesto dell’epidemia di COVID-19 EN: Decision (EU) 2020/546 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2020 on the mobilisation of the Flexibility Instrument to finance immediate budgetary measures in the context of the COVID-19 outbreak

Testo normativo

21.4.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 125/3 DECISIONE (UE) 2020/546 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 aprile 2020 relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per finanziare misure di bilancio immediate nel contesto dell’epidemia di COVID-19 IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto l’accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ( 1 ) , in particolare il punto 12, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Lo strumento di flessibilità è destinato a permettere il finanziamento di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all’interno dei massimali disponibili di una o più altre rubriche. (2) Il massimale dell’importo annuo disponibile per lo strumento di flessibilità è pari a 600 000 000 EUR (a prezzi 2011), come stabilito all’articolo 11 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ( 2 ) , aumentato, se del caso, degli importi annullati resi disponibili conformemente al paragrafo 1, secondo comma, di detto articolo. (3) Per affrontare le sfide nel contesto dell’epidemia di COVID-19, è necessario mobilitare importi per finanziare urgentemente misure appropriate. (4) Dopo aver vagliato tutte le possibilità di riassegnazione degli stanziamenti entro il limite del massimale di spesa della rubrica 3 ( Sicurezza e cittadinanza ), è necessario mobilitare lo strumento di flessibilità per un importo pari a 243 039 699 EUR oltre il massimale della rubrica 3 per integrare il finanziamento disponibile nel bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2020, con l’obiettivo di finanziare misure immediate nel contesto dell’epidemia di COVID-19. Tale importo integra il finanziamento dello strumento di flessibilità mobilitato nel contesto del bilancio rettificativo n. 1 del bilancio generale dell’Unione per il 2020. (5) Sulla base del profilo dei pagamenti previsto, gli stanziamenti di pagamento corrispondenti alla mobilitazione dello strumento di flessibilità dovrebbero essere ripartiti su più esercizi. (6) La presente decisione è collegata ai finanziamenti inclusi nel bilancio rettificativo n. 2 del bilancio generale dell’Unione per il 2020. Al fine di garantire la coerenza con il bilancio rettificativo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data della sua adozione, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.   Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2020, lo strumento di flessibilità è mobilitato per mettere a disposizione l’importo di 243 039 699 EUR in stanziamenti d’impegno nella rubrica 3 ( Sicurezza e cittadinanza ). Tale importo è utilizzato per finanziare misure immediate per far fronte all’attuale crisi sanitaria nell’Unione europea causata dall’epidemia di COVID-19. 2.   Sulla base del profilo dei pagamenti previsto, gli stanziamenti di pagamento corrispondenti alla mobilitazione dello strumento di flessibilità sono stimati come segue: a) 123 950 247 EUR nel 2020; b) 71 453 672 EUR nel 2021; c) 23 817 890 EUR nel 2022; d) 23 817 890 EUR nel 2023. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Essa si applica a decorrere dal 17 aprile 2020. Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2020 Per il Parlamento europeo Il presidente D.M. SASSOLI Per il Consiglio Il presidente G. GRLIĆ RADMAN ( 1 ) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ( GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884 ).

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