Decisione UE In vigore Internazionale

Decisione UE 0656/2022

Decisione (UE) 2022/656 del Consiglio dell'11 aprile 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitati tecnici per la valutazione in dogana e per le regole di origine, istituiti sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale delle dogane, per quanto riguarda l’adozione di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi e atti analoghi riguardanti la valutazione delle merci importate a fini doganali a norma dell’accordo relativo all’applic

Pubblicato: 11/04/2022 In vigore dal: 11/04/2022 Documento ufficiale

Quali sono i principi e i criteri che l'Unione europea deve seguire nelle posizioni espresse presso i comitati tecnici dell'OMD per la valutazione doganale e le regole di origine?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2022/656 stabilisce come l'Unione europea deve posizionarsi nei comitati tecnici dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) quando si discutono questioni tecniche sulla valutazione doganale delle merci importate e sulla determinazione dell'origine delle merci. Si applica a tutti gli atti che questi comitati adottano, come pareri consultivi, note esplicative e studi di casi, che hanno effetti giuridici vincolanti per l'UE. La decisione riguarda principalmente le autorità doganali degli Stati membri, la Commissione europea e i portatori di interessi nel commercio internazionale. In pratica, la Commissione deve presentare al Consiglio una proposta dettagliata della posizione dell'UE prima di ogni riunione dei comitati tecnici, basandosi su principi coerenti con la giurisprudenza della Corte di giustizia, la normativa doganale dell'UE (in particolare il Codice doganale dell'Unione) e gli accordi internazionali sottoscritti. Se il Consiglio non approva una posizione specifica, la Commissione non può esprimerla a nome dell'UE, garantendo così un controllo politico sulle decisioni tecniche che potrebbero incidere sugli interessi finanziari dell'Unione.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2022/656 del Consiglio dell'11 aprile 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitati tecnici per la valutazione in dogana e per le regole di origine, istituiti sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale delle dogane, per quanto riguarda l’adozione di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi e atti analoghi riguardanti la valutazione delle merci importate a fini doganali a norma dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 e l’adozione di pareri consultivi, informazioni e pareri, e atti analoghi, riguardanti la determinazione dell’origine delle merci a norma dell’accordo sulle regole di origine EN: Council Decision (EU) 2022/656 of 11 April 2022 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Technical Committees on Customs Valuation and on Rules of Origin, established under the auspices of the World

Testo normativo

21.4.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/103 DECISIONE (UE) 2022/656 DEL CONSIGLIO dell'11 aprile 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitati tecnici per la valutazione in dogana e per le regole di origine, istituiti sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale delle dogane, per quanto riguarda l’adozione di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi e atti analoghi riguardanti la valutazione delle merci importate a fini doganali a norma dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 e l’adozione di pareri consultivi, informazioni e pareri, e atti analoghi, riguardanti la determinazione dell’origine delle merci a norma dell’accordo sulle regole di origine IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con la decisione n. 94/800/CE del Consiglio ( 1 ) l’Unione ha approvato l’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (accordo sulla valutazione in dogana) e l’accordo sulle regole di origine (accordo relativo alle regole in materia di origine). (2) L’articolo 18, paragrafo 2, dell’accordo sulla valutazione in dogana istituisce, sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale, un comitato tecnico per la valutazione in dogana al fine di garantire, a livello tecnico, un’interpretazione e un’applicazione uniformi dell’accordo a norma dell’allegato II, punto 1, dello stesso. (3) A norma dell’allegato II, punto 2, lettera a), dell’accordo sulla valutazione in dogana, il comitato tecnico per la valutazione in dogana può esaminare i problemi tecnici specifici che si presentano nella gestione quotidiana dei sistemi di valutazione in dogana dei membri ed esprimere pareri consultivi in merito a soluzioni appropriate, sulla base dei fatti presentati. (4) A norma dell’allegato II, punto 2, lettera b), dell’accordo sulla valutazione in dogana, il comitato tecnico per la valutazione in dogana è incaricato di studiare, su richiesta, leggi, procedure e pratiche in materia di valutazione nella misura in cui si riferiscano all’accordo sulla valutazione in dogana, nonché di elaborare relazioni sui risultati di detti studi. (5) A norma dell’allegato II, punto 2, lettera d), dell’accordo sulla valutazione in dogana, il comitato tecnico per la valutazione in dogana è incaricato di fornire, su qualsiasi questione riguardante la valutazione in dogana delle merci importate a fini doganali, le informazioni e i pareri richiesti da un membro o dal comitato istituito dall’articolo 18, paragrafo 1, dell’accordo sulla la valutazione in dogana. Queste informazioni e pareri potranno assumere la forma di pareri consultivi, di commenti o di note esplicative. (6) L’articolo 4, paragrafo 2, dell’accordo relativo alle regole in materia di origine istituisce, sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale, un comitato tecnico per le regole di origine, che svolge i lavori tecnici di cui all’allegato I dell’accordo relativo alle regole in materia di origine. (7) A norma dell’allegato I, punto 1, lettera a), dell’accordo relativo alle regole in materia di origine, il comitato tecnico per le regole di origine può esaminare i problemi tecnici specifici che si presentano nella gestione quotidiana delle regole in materia di origine dei membri ed esprimere pareri consultivi in merito alle soluzioni appropriate, sulla base dei fatti presentati. (8) A norma dell’allegato I, punto 1, lettera b), dell’accordo relativo alle regole in materia di origine, il comitato tecnico per le regole di origine è incaricato di fornire, su qualsiasi questione riguardante la determinazione dell’origine delle merci, le informazioni e i pareri richiesti da un membro o dal comitato istituito dall’articolo 4, paragrafo 1, dell’accordo relativo alle regole in materia di origine. (9) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato tecnico per la valutazione in dogana per quanto riguarda l’adozione di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi e atti analoghi su qualsiasi questione concernente la valutazione delle merci importate a fini doganali al fine di garantire un’interpretazione e un’applicazione uniformi dell’accordo sulla valutazione in dogana, in quanto tali atti possono essere tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sul regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ( 3 ) e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ( 4 ) , con riguardo al valore delle merci a fini doganali e alla sua determinazione. (10) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato tecnico per le regole di origine per quanto riguarda l’adozione di pareri consultivi, informazioni e pareri, e atti analoghi, riguardanti la determinazione dell’origine delle merci al fine di garantire un’interpretazione e un’applicazione uniformi dell’accordo relativo alle regole in materia di origine, in quanto tali atti possono essere tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sul regolamento (UE) n. 952/2013, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, con riguardo all’origine delle merci e alla sua determinazione. (11) È nell’interesse dell’Unione che le posizioni espresse a nome dell’Unione in sede di comitato tecnico per la valutazione in dogana siano stabilite secondo i principi, i criteri e gli orientamenti che disciplinano la valutazione delle merci importate a fini doganali, e che quelle espresse in sede di comitato tecnico per le regole di origine siano stabilite secondo i principi, i criteri e gli orientamenti che disciplinano la determinazione dell’origine delle merci. È altresì nell’interesse dell’Unione che tali posizioni siano stabilite in modo tempestivo al fine di consentire all’Unione di esercitare i suoi diritti in sede di comitato tecnico per la valutazione in dogana e di comitato tecnico per le regole di origine. (12) Considerata la natura particolarmente tecnica delle questioni relative alla valutazione delle merci importate a fini doganali e delle questioni relative alla determinazione dell’origine delle merci, l’elevata mole di questioni trattate in occasione delle riunioni annuali del comitato tecnico per la valutazione in dogana e del comitato tecnico per le regole di origine, il tempo limitato a disposizione per esaminare i documenti emessi dal segretariato dell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) e dai membri del comitato tecnico per la valutazione in dogana o del comitato tecnico per le regole di origine, nonché la conseguente necessità che la posizione dell’Unione tenga conto delle nuove informazioni presentate prima o durante le riunioni di tali comitati e agisca di conseguenza, è opportuno adottare le misure necessarie, nel rispetto del principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell’Unione sancito dall’articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea (TUE), per la definizione della posizione dell’Unione. (13) In considerazione della frequente disponibilità tardiva dei documenti di lavoro prima delle riunioni del comitato tecnico per la valutazione in dogana e del comitato tecnico per le regole di origine e al fine di tutelare i diritti e gli interessi dell’Unione in sede di tali comitati, la Commissione dovrebbe adoperarsi per invitare il segretariato dell’OMD a garantire la disponibilità dei documenti di lavoro conformemente al relativo regolamento interno del comitato tecnico per la valutazione in dogana e del comitato tecnico per le regole di origine, in modo che tali documenti siano inviati almeno 30 giorni prima dell’apertura della sessione pertinente. (14) Per garantire che il Consiglio possa valutare e, se del caso, rivedere la politica di cui alla presente decisione periodicamente, nonché nello spirito di leale cooperazione tra le istituzioni dell’Unione sancita dall’articolo 13, paragrafo 2, TUE, la validità della presente decisione dovrebbe essere limitata nel tempo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione, in sede di comitato tecnico per la valutazione in dogana, istituito sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale delle dogane, per quanto riguarda l’adozione di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi e atti analoghi riguardanti il valore in dogana delle merci importate a norma dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo sulle tariffe doganali e sul commercio 1994, e la preparazione di tali atti, è stabilita conformemente ai principi, ai criteri e agli orientamenti di cui alla sezione I dell’allegato della presente decisione. Articolo 2 La definizione della posizione che l’Unione dovrà adottare a norma dell’articolo 1 è effettuata in conformità della specifica di cui alla sezione II dell’allegato. Articolo 3 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato tecnico per le regole di origine, istituito sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale delle dogane, per quanto riguarda l’adozione di pareri, informazioni e pareri, e atti analoghi, concernenti la determinazione dell’origine delle merci e la preparazione di tali atti a norma dell’accordo sulle regole di origine, è stabilita conformemente ai principi, ai criteri e agli orientamenti di cui alla sezione I dell’allegato della presente decisione. Articolo 4 La definizione della posizione che l’Unione dovrà adottare a norma dell’articolo 3 è effettuata in conformità della specifica di cui alla sezione II dell’allegato. Articolo 5 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Essa cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2025. Fatto a Lussemburgo, l'11 aprile 2022 Per il Consiglio Il presidente J. BORRELL FONTELLES ( 1 ) Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) ( GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1 ). ( 2 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione ( GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558 ). ALLEGATO I. Posizione da adottare a nome dell'unione europea in sede di comitati tecnici per la valutazione in dogana e per le regole di origine, istituiti sotto gli auspici dell'organizzazione mondiale delle dogane, per quanto riguarda l'adozione di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi e atti analoghi riguardanti la valutazione delle merci importate a fini doganali a norma dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 e l'adozione di pareri consultivi, informazioni e pareri, e atti analoghi, riguardanti la determinazione dell'origine delle merci a norma dell'accordo sulle regole di origine 1.   PRINCIPI Nell'ambito dei comitati tecnici per la valutazione in dogana e per le regole di origine, istituiti sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), l'Unione: a) promuove, contribuisce alla e facilita la valutazione delle merci importate a fini doganali e l'interpretazione e l'applicazione uniformi dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (accordo sulla valutazione in dogana); b) promuove, contribuisce alla e facilita la determinazione dell'origine delle merci e l'interpretazione e l'applicazione uniformi dell'accordo sulle regole di origine (accordo relativo alle regole in materia di origine); c) si adopera per un coinvolgimento adeguato dei portatori di interessi nella fase di preparazione di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi, informazioni o pareri su qualsiasi questione riguardante la valutazione delle merci importate a fini doganali o la determinazione dell'origine delle merci, o di atti analoghi del comitato tecnico per la valutazione in dogana e del comitato tecnico per le regole di origine e garantisce che tali atti siano conformi rispettivamente all'accordo sulla valutazione in dogana e all'accordo relativo alle regole in materia di origine; d) garantisce che le misure adottate in sede di comitato tecnico per la valutazione in dogana siano coerenti con l'introduzione generale dell'accordo sulla valutazione in dogana e con le note interpretative di cui all'allegato I di tale accordo; e) promuove posizioni coerenti con le politiche e le migliori prassi dell'Unione, compreso l'obiettivo di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, nonché qualsiasi altro impegno internazionale dell'Unione nel settore interessato. 2.   CRITERI Le posizioni da adottare a nome dell'Unione: a) sono stabilite conformemente all'accordo sulla valutazione in dogana, all'introduzione generale dello stesso e alle note interpretative di cui all'allegato I dell'accordo sulla valutazione in dogana per quanto riguarda la valutazione delle merci importate a fini doganali; b) sono stabilite conformemente all'accordo relativo alle regole in materia di origine per quanto riguarda la determinazione dell'origine delle merci; c) tengono conto, se del caso, di quanto segue: i) la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di valutazione in dogana delle merci importate e di determinazione dell'origine delle merci, ii) gli strumenti precedentemente adottati dal comitato tecnico per la valutazione in dogana o dal comitato tecnico per le regole di origine e ancora applicabili, iii) l’ambito giuridico dell'Unione riguardante la valutazione delle merci importate a fini doganali e la determinazione dell'origine delle merci, iv) gli strumenti di orientamento relativi alla valutazione delle merci importate a fini doganali sviluppati nell’ambito della sezione relativa alla valutazione doganale del gruppo di esperti doganali, v) gli strumenti di orientamento relativi alla determinazione dell'origine delle merci sviluppati nel quadro della sezione relativa all'origine del gruppo di esperti doganali, vi) qualsiasi altro atto giuridico o orientamento relativo alla valutazione delle merci importate a fini doganali e alla determinazione dell'origine delle merci elaborato dal Consiglio o dalla Commissione. 3.   ORIENTAMENTI L'Unione si adopera, se del caso: a) per sostenere l'adozione, da parte del comitato tecnico per la valutazione in dogana e del comitato tecnico per l'origine delle merci, di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi, informazioni e pareri, o atti analoghi, riguardanti la valutazione delle merci importate a fini doganali o la determinazione dell'origine delle merci, al fine di garantire, a livello tecnico, un'interpretazione e un'applicazione uniformi dell'accordo sulla valutazione in dogana e dell'accordo relativo alle regole in materia di origine; b) per proporre e preparare, gli strumenti di cui alla lettera a). II. Definizione della posizione da adottare nome dell'Unione in sede di comitati tecnici per la valutazione doganale delle merci e per le regole di origine, istituiti sotto gli auspici dell'OMD, per quanto riguarda l'adozione di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi e atti analoghi riguardanti la valutazione delle merci importate a fini doganali a norma dell'accordo sulla valutazione in dogana, nonché l'adozione di pareri consultivi, informazioni e pareri, e atti analoghi, riguardanti la determinazione dell'origine delle merci a norma dell'accordo relativo alle regole in materia di origine 1. Prima di ogni riunione del comitato tecnico per la valutazione in dogana o del comitato tecnico per l'origine delle merci, durante la quale il comitato tecnico per la valutazione in dogana o il comitato tecnico per l'origine delle merci è chiamato ad adottare pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi, informazioni e pareri, o atti analoghi, che hanno effetti giuridici per l'Unione, si adottano le misure necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto delle più recenti informazioni tecniche e di altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione, conformemente ai principi, ai criteri e agli orientamenti di cui alla sezione I. Al fine di preservare i diritti e gli interessi dell'Unione in seno all'OMD, la Commissione presta particolare attenzione alla disponibilità di documenti di lavoro conformemente alle norme procedurali del comitato tecnico per la valutazione in dogana e del comitato tecnico per l'origine delle merci. 2. A tal fine e sulla base delle informazioni trasmesse alla Commissione di cui al punto 1, la Commissione trasmette al Consiglio, con congruo anticipo prima di ogni riunione del comitato tecnico per la valutazione in dogana e del comitato tecnico per l'origine delle merci di cui al punto 1, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione. Il Consiglio esamina i documenti della Commissione nel più breve tempo possibile. Se il Consiglio non approva una parte specifica della proposta, la Commissione non presenterà una posizione dell'Unione al riguardo al comitato tecnico per la valutazione in dogana o al comitato tecnico per l'origine delle merci. 3. Nei casi in cui la posizione dell'Unione differisca nella sostanza dai pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi e atti analoghi proposti nel comitato tecnico per la valutazione in dogana o dai pareri consultivi, dalle informazioni e dai pareri, e atti analoghi, proposti nel comitato tecnico per l'origine delle merci, la Commissione esprime a nome dell'Unione la posizione secondo cui l'atto in questione non raggiunge il consenso necessario per essere adottato dal comitato tecnico per la valutazione in dogana o dal comitato tecnico per l'origine delle merci. 4. Al fine di preservare i diritti dell'Unione ed evitare una decisione su una questione su cui il Consiglio non sia in grado di raggiungere una posizione prima che i membri del comitato tecnico per la valutazione in dogana o del comitato tecnico per l'origine delle merci siano invitati a esprimere la loro posizione definitiva sull'adozione di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi, informazioni e pareri, e atti analoghi, la Commissione chiede, a nome dell'Unione, che l'atto proposto continui a essere discusso in seno al comitato tecnico per la valutazione in dogana o al comitato tecnico per l'origine delle merci.

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La Decisione 2022/656 è il riferimento normativo per chi opera nel settore doganale e commerciale internazionale, affrontando questioni di valutazione doganale, determinazione dell'origine delle merci e applicazione dell'Accordo relativo all'articolo VII del GATT 1994. Doganieri, commercialisti internazionali e consulenti di import-export la consultano per comprendere come l'UE coordina le proprie posizioni presso l'OMD, garantendo coerenza con il Codice doganale dell'Unione, i regolamenti delegati e di esecuzione, nonché la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE.

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