Decisione UE In vigore Iva

Decisione UE 0660/2021

Decisione (UE) 2021/660 della Commissione del 19 aprile 2021 recante modifica della decisione (UE) 2020/491 relativa all'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA concesse all'importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19 nel corso del 2020 notificata con il numero C(2021) 2693

Pubblicato: 19/04/2021 In vigore dal: 19/04/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2021/660 della Commissione del 19 aprile 2021 recante modifica della decisione (UE) 2020/491 relativa all'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA concesse all'importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19 nel corso del 2020 [notificata con il numero C(2021) 2693] EN: Commission Decision (EU) 2021/660 of 19 April 2021 amending Decision (EU) 2020/491 on relief from import duties and VAT exemption on importation granted for goods needed to combat the effects of the COVID-19 outbreak during 2020 (notified under document C(2021) 2693)

Testo normativo

23.4.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 140/10 DECISIONE (UE) 2021/660 DELLA COMMISSIONE del 19 aprile 2021 recante modifica della decisione (UE) 2020/491 relativa all'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA concesse all'importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19 nel corso del 2020 [notificata con il numero C(2021) 2693] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni ( 1 ) , in particolare l'articolo 53, primo comma, visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ( 2 ) , in particolare l'articolo 76, primo comma, considerando quanto segue: (1) La decisione (UE) 2020/491 ( 3 ) , modificata da ultimo dalla decisione (UE) 2020/1573 della Commissione ( 4 ) , concede l'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'imposta sul valore aggiunto («IVA») all'importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 fino al 30 aprile 2021. (2) Il 3 marzo 2021 la Commissione ha consultato gli Stati membri a norma del considerando 5 della decisione (UE) 2020/491, onde determinare se fosse necessaria una nuova proroga dell'esenzione, che gli Stati membri hanno richiesto. (3) Le importazioni effettuate dagli Stati membri nell'ambito della decisione (UE) 2020/491 sono state utili, in quanto hanno consentito alle organizzazioni pubbliche o alle organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri l'accesso a medicinali, attrezzature mediche e dispositivi di protezione individuale, per i quali vi è una carenza. Le statistiche del commercio relative a dette merci dimostrano che le relative importazioni, seppure in calo, rimangono significative. Nonostante l'inizio della vaccinazione in tutti gli Stati membri e l'adozione di una serie di misure per prevenire la diffusione del virus, il numero di infezioni da COVID-19 negli Stati membri comporta ancora rischi per la salute pubblica. Poiché negli Stati membri si registrano ancora carenze di merci destinate a contrastare la pandemia di COVID-19, è necessario prorogare il periodo di applicazione dell'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA di cui alla decisione (UE) 2020/491. (4) Di conseguenza è opportuno prorogare anche il termine per la presentazione della comunicazione, da parte degli Stati membri, relativa all'adempimento degli obblighi di cui alla decisione (UE) 2020/491. (5) Il 25 marzo 2021 gli Stati membri sono stati consultati in merito alla proroga richiesta conformemente a quanto disposto all'articolo 76, primo comma, del regolamento (CE) n. 1186/2009 e all'articolo 53, primo comma, della direttiva 2009/132/CE. (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2020/491, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione (UE) 2020/491 è così modificata: 1) all'articolo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «Entro e non oltre il 30 aprile 2022 gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:»; 2) all'articolo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «L'articolo 1 si applica alle importazioni effettuate dal 30 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.». Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2021 Per la Commissione Paolo GENTILONI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 292 del 10.11.2009, pag. 5 . ( 2 ) GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23 . ( 3 ) Decisione (UE) 2020/491 della Commissione, del 3 aprile 2020, relativa all'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA concesse all'importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19 nel corso del 2020 ( GU L 103I del 3.4.2020, pag. 1 ). ( 4 ) Decisione (UE) 2020/1573 della Commissione, del 28 ottobre 2020, recante modifica della decisione (UE) 2020/491 relativa all'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA concesse all'importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 nel corso del 2020 ( GU L 359 del 29.10.2020, pag. 8 ).

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