Decisione UE In vigore

Decisione UE 0733/2020

Decisione di esecuzione (PESC) 2020/733 del Consiglio del 2 giugno 2020 che attua la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Pubblicato: 02/06/2020 In vigore dal: 02/06/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (PESC) 2020/733 del Consiglio del 2 giugno 2020 che attua la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea EN: Council Implementing Decision (CFSP) 2020/733 of 2 June 2020 implementing Decision (CFSP) 2016/849 concerning restrictive measures against the Democratic People’s Republic of Korea

Testo normativo

3.6.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea LI 172/15 DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2020/733 DEL CONSIGLIO del 2 giugno 2020 che attua la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2, vista la decisione 2016/849/PESC del Consiglio, del 27 maggio 2016, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC ( 1 ) , in particolare l’articolo 33, paragrafo 1, vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione 2016/849/PESC. (2) L’11 maggio 2020 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») istituito a norma della risoluzione UNSC 1718 (2006) ha aggiornato le informazioni relative un’entità soggetta a misure restrittive. (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato I della decisione (PESC) 2016/849, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’allegato I della decisione (PESC) 2016/849 è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2020 Per il Consiglio Il presidente G. GRLIĆ RADMAN ( 1 ) GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79 . ALLEGATO Nell’allegato I della decisione (PESC) 2016/849, la voce 75 della parte «B. Entità» è sostituita dalla seguente: «75. YUK TUNG ENERGY PTE LTD 80 Raffles Place, #17-22 UOB Plaza, Singapore, 048624, Singapore 30.3.2018 Armatore e gestore commerciale della YUK TUNG, che ha effettuato trasferimenti da nave a nave di prodotti petroliferi raffinati.»

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