Decisione UE In vigore

Decisione UE 0964/2020

Decisione (UE) 2020/964 del Consiglio del 26 giugno 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in relazione alle norme commerciali applicabili agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva

Pubblicato: 26/06/2020 In vigore dal: 26/06/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2020/964 del Consiglio del 26 giugno 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in relazione alle norme commerciali applicabili agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva EN: Council Decision (EU) 2020/964 of 26 June 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Council of Members of the International Olive Council as regards trade standards applying to olive oils and olive pomace oils

Testo normativo

6.7.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 214/3 DECISIONE (UE) 2020/964 DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in relazione alle norme commerciali applicabili agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola («accordo») è stato firmato a nome dell’Unione in conformità della decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio ( 1 ) il 18 novembre 2016 presso la sede delle Nazioni Unite a New York, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. L’accordo è entrato in vigore in via provvisoria il 1 o gennaio 2017, a norma dell’articolo 31, paragrafo 2, dello stesso. (2) L’accordo è stato concluso il 17 maggio 2019 a nome dell’Unione con decisione (UE) 2019/848 del Consiglio ( 2 ) . (3) A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’accordo, il Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale («Consiglio dei membri») deve adottare decisioni che modificano le norme commerciali applicabili agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva. (4) Nel corso della 111 a sessione, che si terrà dal 29 giugno al 3 luglio 2020, il Consiglio dei membri deve adottare decisioni che modificano le norme commerciali applicabili agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva («decisioni di modifica»). (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio dei membri, poiché le decisioni di modifica avranno effetti giuridici per l’Unione relativamente agli scambi internazionali con gli altri membri del Consiglio internazionale oleicolo (COI) e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sulle norme di commercializzazione relative all’olio d’oliva adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 75 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) . (6) Le decisioni di modifica che il Consiglio dei membri deve adottare riguardano l’inserimento dello schema decisionale per il delta-7-stigmastenolo in relazione agli oli di oliva raffinati e agli oli d’oliva composti da oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini e la revisione del titolo, dei margini di precisione, dei valori e dei cromatogrammi. Le decisioni di modifica sono state oggetto di ampie discussioni tra gli esperti tecnico-scientifici nel settore dell’olio d’oliva della Commissione e degli Stati membri. Le decisioni di modifica contribuiranno all’armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore oltre a istituire un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi dei prodotti oleicoli. È quindi opportuno appoggiarle. Saranno pertanto necessarie modifiche del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione ( 4 ) . (7) Qualora, nel corso della 111 a sessione del Consiglio dei membri, l’adozione delle decisioni di modifica sia rinviata perché determinati Stati membri non sono in grado di dare la loro approvazione, la posizione a sostegno dell’adozione delle decisioni di modifica dovrebbe essere presa a nome dell’Unione nell’ambito di un’eventuale procedura di adozione da parte del Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, a norma dell’articolo 10, paragrafo 6, dell’accordo. La procedura per l’adozione mediante scambio di lettere dovrebbe essere avviata prima della prossima sessione ordinaria del Consiglio dei membri del novembre 2020. (8) Al fine di salvaguardare gli interessi dell’Unione, qualora la posizione da adottare a nome dell’Unione dovesse essere messa in discussione da nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate prima o durante la 111 a sessione del Consiglio dei membri, i rappresentanti dell’Unione nel Consiglio dei membri dovrebbero essere autorizzati a chiedere il rinvio dell’adozione di decisioni di modifica a una sessione successiva, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio dei membri nel corso della 111 a sessione che si terrà dal 29 giugno al 3 luglio 2020 o nell’ambito di una procedura per l’adozione di decisioni da parte del Consiglio dei membri tramite scambio di lettere da avviare prima della prossima sessione ordinaria del novembre 2020, per quanto riguarda le norme commerciali applicabili agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva, è di sostenere l’adozione da parte del Consiglio dei membri delle decisioni di modifica delle norme commerciali applicabili agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva ( 5 ) . Articolo 2 Qualora sulla posizione di cui all’articolo 1 possano avere ripercussioni nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate prima o durante la 111 a sessione del Consiglio dei membri, l’Unione chiede che l’adozione delle decisioni di modifica delle norme commerciali applicabili agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva da parte del Consiglio dei membri sia rimandata finché non sia stata definita la posizione dell’Unione sulla base delle nuove informazioni. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2020 Per il Consiglio La presidente A. METELKO-ZGOMBI ( 1 ) Decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola ( GU L 293 del 28.10.2016, pag. 2 ). ( 2 ) Decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome dell’Unione europea dell’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola ( GU L 139 del 27.5.2019, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671 ). ( 4 ) Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell’11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti ( GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1 ). ( 5 ) Cfr. documento 8457/20 in http://register.consilium.europa.eu

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