Decisione UE In vigore Internazionale

Decisione UE 0976/2020

Decisione (UE) 2020/976 del Consiglio del 6 luglio 2020 relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota per il 2020

Pubblicato: 06/07/2020 In vigore dal: 06/07/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2020/976 del Consiglio del 6 luglio 2020 relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota per il 2020 EN: Council Decision (EU) 2020/976 of 6 July 2020 on the financial contributions to be paid by Member States to finance the European Development Fund, including the second instalment for 2020

Testo normativo

7.7.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 215/17 DECISIONE (UE) 2020/976 DEL CONSIGLIO del 6 luglio 2020 relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota per il 2020 IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE ( 1 ) , in particolare l’articolo 7, visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11° Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 ( 2 ) («regolamento finanziario per l’11° FES»), in particolare l’articolo 19, paragrafi 3 e 4, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Conformemente alla procedura di cui agli articoli da 19 a 22 del regolamento (UE) 2018/1877, la Commissione deve presentare entro il 15 giugno 2020 una proposta che precisi: a) l’importo della seconda quota del contributo per il 2020, b) l’importo annuale riveduto del contributo per il 2020, qualora tale importo si discosti dalle effettive necessità. (2) Conformemente all’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, l’8 aprile 2020 la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti. (3) A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti fondi europei di sviluppo (FES). È opportuno pertanto presentare una richiesta di fondi nell’ambito del 10° Fondo europeo di sviluppo (10°FES) per la BEI e dell’11° Fondo europeo di sviluppo (11° FES) per la Commissione. (4) L’articolo 55 del regolamento (UE) 2018/1877 stabilisce che gli importi stanziati per progetti del 10°FES o di altri FES precedenti che risultano non impegnati a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, dell’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE («accordo interno»), o disimpegnati a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, del medesimo accordo, salvo decisione unanime contraria del Consiglio, riducono la parte dei contributi degli Stati membri di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di detto accordo. (5) Con decisione (UE) 2019/1800 ( 3 ) , il 24 ottobre 2019 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, una decisione che fissa come segue l’importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2020: 4 400 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la BEI, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 I contributi individuali al FES che gli Stati membri devono versare alla Commissione e alla BEI a titolo di seconda quota per il 2020 sono riportati nella tabella che figura in allegato alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2020 Per il Consiglio Il presidente M. ROTH ( 1 ) GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1 . ( 2 ) GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1 . ( 3 ) Decisione (UE) 2019/1800 del Consiglio del 24 ottobre 2019 relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2021, l’importo annuo per il 2020, la prima frazione per il 2020 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2022 e 2023 ( GU L 274 del 28.10.2019, pag. 9 ). ALLEGATO STATI MEMBRI e REGNO UNITO Ripartizione 10° FES % Ripartizione 11° FES % Seconda quota 2020 (EUR) Totale Commissione BEI 11° FES 10° FES BELGIO 3,53 3,24927 51 988 320,00 3 530 000,00 55 518 320,00 BULGARIA 0,14 0,21853 3 496 480,00 140 000,00 3 636 480,00 CECHIA 0,51 0,79745 12 759 200,00 510 000,00 13 269 200,00 DANIMARCA 2,00 1,98045 31 687 200,00 2 000 000,00 33 687 200,00 GERMANIA 20,50 20,57980 329 276 800,00 20 500 000,00 349 776 800,00 ESTONIA 0,05 0,08635 1 381 600,00 50 000,00 1 431 600,00 IRLANDA 0,91 0,94006 15 040 960,00 910 000,00 15 950 960,00 GRECIA 1,47 1,50735 24 117 600,00 1 470 000,00 25 587 600,00 SPAGNA 7,85 7,93248 126 919 680,00 7 850 000,00 134 769 680,00 FRANCIA 19,55 17,81269 285 003 040,00 19 550 000,00 304 553 040,00 CROAZIA 0,00 0,22518 3 602 880,00 0,00 3 602 880,00 ITALIA 12,86 12,53009 200 481 440,00 12 860 000,00 213 341 440,00 CIPRO 0,09 0,11162 1 785 920,00 90 000,00 1 875 920,00 LETTONIA 0,07 0,11612 1 857 920,00 70 000,00 1 927 920,00 LITUANIA 0,12 0,18077 2 892 320,00 120 000,00 3 012 320,00 LUSSEMBURGO 0,27 0,25509 4 081 440,00 270 000,00 4 351 440,00 UNGHERIA 0,55 0,61456 9 832 960,00 550 000,00 10 382 960,00 MALTA 0,03 0,03801 608 160,00 30 000,00 638 160,00 PAESI BASSI 4,85 4,77678 76 428 480,00 4 850 000,00 81 278 480,00 AUSTRIA 2,41 2,39757 38 361 120,00 2 410 000,00 40 771 120,00 POLONIA 1,30 2,00734 32 117 440,00 1 300 000,00 33 417 440,00 PORTOGALLO 1,15 1,19679 19 148 640,00 1 150 000,00 20 298 640,00 ROMANIA 0,37 0,71815 11 490 400,00 370 000,00 11 860 400,00 SLOVENIA 0,18 0,22452 3 592 320,00 180 000,00 3 772 320,00 SLOVACCHIA 0,21 0,37616 6 018 560,00 210 000,00 6 228 560,00 FINLANDIA 1,47 1,50909 24 145 440,00 1 470 000,00 25 615 440,00 SVEZIA 2,74 2,93911 47 025 760,00 2 740 000,00 49 765 760,00 REGNO UNITO 14,82 14,67862 234 857 920,00 14 820 000,00 249 677 920,00 TOTALE UE-27 e REGNO UNITO 100,00 100,00 1 600 000 000,00 100 000 000,00 1 700 000 000,00

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