Decisione UE In vigore

Decisione UE 0991/2023

Decisione (UE) 2023/991 del Consiglio del 15 maggio 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio internazionale dei cereali riguardo alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995

Pubblicato: 15/05/2023 In vigore dal: 15/05/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2023/991 del Consiglio del 15 maggio 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio internazionale dei cereali riguardo alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 EN: Council Decision (EU) 2023/991 of 15 May 2023 on the position to be taken on behalf of the European Union within the International Grains Council with regard to the extension of the Grains Trade Convention, 1995

Testo normativo

23.5.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 135/114 DECISIONE (UE) 2023/991 DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio internazionale dei cereali riguardo alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con decisione 96/88/CE del Consiglio ( 1 ) l’Unione ha concluso la convenzione sul commercio dei cereali del 1995 («convenzione»), che è entrata in vigore il 1 o luglio 1995. La convenzione è stata conclusa per un periodo di tre anni. (2) A norma dell’articolo 33 della convenzione, il consiglio internazionale dei cereali può prorogare la convenzione per periodi successivi non superiori a due anni. Dalla sua conclusione la convenzione è stata regolarmente prorogata per periodi successivi di due anni. Prorogata da ultimo con decisione del consiglio internazionale dei cereali del 7 giugno 2021, la convenzione rimane in vigore fino al 30 giugno 2023. (3) Nel corso della sua 58 a sessione, che si terrà il 14 giugno 2023, il consiglio internazionale dei cereali è chiamato a decidere in merito alla proroga della convenzione per un ulteriore periodo massimo di due anni a decorrere dal 1 o luglio 2023. (4) L’Unione è uno dei maggiori produttori di cereali. È anche uno dei principali esportatori di frumento e di orzo, e il più importante importatore di granturco al mondo. L’Unione è sempre stata membro attivo del consiglio internazionale dei cereali, che svolge un ruolo importante per la stabilizzazione dei mercati mondiali dei cereali e il rafforzamento della sicurezza alimentare. La proroga della convenzione sarebbe pertanto nell’interesse dell’Unione. (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in merito a una proroga della convenzione in occasione della 58 a sessione del consiglio internazionale dei cereali, poiché la decisione prevista avrà effetti giuridici per l’Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione della 58 a sessione del consiglio internazionale dei cereali consiste nel votare a favore della proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 per un ulteriore periodo massimo di due anni a decorrere dal 1 o luglio 2023. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2023 Per il Consiglio Il presidente J. FORSSMED ( 1 ) Decisione 96/88/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1995, relativa all’approvazione da parte della Comunità europea della convenzione sul commercio dei cereali e della convenzione relativa all’aiuto alimentare, che costituiscono l’accordo internazionale sui cereali del 1995 ( GU L 21 del 27.1.1996, pag. 47 ).

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