Decisione (UE) 2021/1019 del Consiglio del 22 giugno 2021 relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale Fondo, compresa la seconda frazione per il 2021
Decisione (UE) 2021/1019 del Consiglio del 22 giugno 2021 relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale Fondo, compresa la seconda frazione per il 2021
EN: Council Decision (EU) 2021/1019 of 22 June 2021 on the financial contributions to be paid by the parties to the European Development Fund to finance that Fund, including the second instalment for 2021
Testo normativo
24.6.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 224/9
DECISIONE (UE) 2021/1019 DEL CONSIGLIO
del 22 giugno 2021
relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale Fondo, compresa la seconda frazione per il 2021
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE
(
1
)
, in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11
o
Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323
(
2
)
, in particolare l’articolo 19, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Conformemente alla procedura di cui agli articoli da 19 a 22 del regolamento (UE) 2018/1877, la Commissione deve presentare entro il 15 giugno 2021 una proposta che fissi l’importo della seconda frazione del contributo per il 2021 e l’importo annuo riveduto del contributo per il 2021, qualora tale importo dovesse deviare dalle esigenze effettive.
(2)
Conformemente all’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, il 6 aprile 2021 la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha trasmesso alla Commissione le sue previsioni aggiornate di impegni e di pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
(3)
A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi previsti nei precedenti fondi europei di sviluppo. È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la Commissione e per la BEI.
(4)
A norma dell’articolo 152 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica
(
3
)
(«accordo di recesso»), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») deve rimanere parte del Fondo europeo di sviluppo (FES) fino alla chiusura dell’11
o
FES e di tutti i FES non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell’articolo 153 dell’accordo di recesso, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell’11
o
FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o di FES precedenti non deve essere riutilizzata.
(5)
La decisione (UE) 2020/1708 del Consiglio
(
4
)
fissa l’importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2021 a 3 700 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI.
(6)
Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che quest’ultima entri in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le parti del Fondo europeo di sviluppo versano i contributi individuali al FES alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti a titolo di seconda frazione per il 2021, conformemente all’allegato.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Lussemburgo, 22 giugno 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS
(
1
)
GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1
.
(
2
)
GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1
.
(
3
)
GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7
.
(
4
)
Decisione (UE) 2020/1708 del Consiglio, del 13 novembre 2020, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2022, l’importo annuo per il 2021, la prima frazione per il 2021 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2023 e 2024 (
GU L 385 del 17.11.2020, pag. 13
).
ALLEGATO
STATI MEMBRI e REGNO UNITO
Ripartizione 11
o
FES %
Seconda frazione 2021 (EUR)
Totale
BEI
Commissione
11
o
FES
11
o
FES
BELGIO
3,24927
4 224 051,00
38 991 240,00
43 215 291,00
BULGARIA
0,21853
284 089,00
2 622 360,00
2 906 449,00
CECHIA
0,79745
1 036 685,00
9 569 400,00
10 606 085,00
DANIMARCA
1,98045
2 574 585,00
23 765 400,00
26 339 985,00
GERMANIA
20,57980
26 753 740,00
246 957 600,00
273 711 340,00
ESTONIA
0,08635
112 255,00
1 036 200,00
1 148 455,00
IRLANDA
0,94006
1 222 078,00
11 280 720,00
12 502 798,00
GRECIA
1,50735
1 959 555,00
18 088 200,00
20 047 755,00
SPAGNA
7,93248
10 312 224,00
95 189 760,00
105 501 984,00
FRANCIA
17,81269
23 156 497,00
213 752 280,00
236 908 777,00
CROAZIA
0,22518
292 734,00
2 702 160,00
2 994 894,00
ITALIA
12,53009
16 289 117,00
150 361 080,00
166 650 197,00
CIPRO
0,11162
145 106,00
1 339 440,00
1 484 546,00
LETTONIA
0,11612
150 956,00
1 393 440,00
1 544 396,00
LITUANIA
0,18077
235 001,00
2 169 240,00
2 404 241,00
LUSSEMBURGO
0,25509
331 617,00
3 061 080,00
3 392 697,00
UNGHERIA
0,61456
798 928,00
7 374 720,00
8 173 648,00
MALTA
0,03801
49 413,00
456 120,00
505 533,00
PAESI BASSI
4,77678
6 209 814,00
57 321 360,00
63 531 174,00
AUSTRIA
2,39757
3 116 841,00
28 770 840,00
31 887 681,00
POLONIA
2,00734
2 609 542,00
24 088 080,00
26 697 622,00
PORTOGALLO
1,19679
1 555 827,00
14 361 480,00
15 917 307,00
ROMANIA
0,71815
933 595,00
8 617 800,00
9 551 395,00
SLOVENIA
0,22452
291 876,00
2 694 240,00
2 986 116,00
SLOVACCHIA
0,37616
489 008,00
4 513 920,00
5 002 928,00
FINLANDIA
1,50909
1 961 817,00
18 109 080,00
20 070 897,00
SVEZIA
2,93911
3 820 843,00
35 269 320,00
39 090 163,00
REGNO UNITO
14,67862
19 082 206,00
176 143 440,00
195 225 646,00
TOTALE UE-27 e REGNO UNITO
100,00
130 000 000,00
1 200 000 000,00
1 330 000 000,00
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