Decisione UE In vigore Internazionale

Decisione UE 1019/2021

Decisione (UE) 2021/1019 del Consiglio del 22 giugno 2021 relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale Fondo, compresa la seconda frazione per il 2021

Pubblicato: 22/06/2021 In vigore dal: 22/06/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2021/1019 del Consiglio del 22 giugno 2021 relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale Fondo, compresa la seconda frazione per il 2021 EN: Council Decision (EU) 2021/1019 of 22 June 2021 on the financial contributions to be paid by the parties to the European Development Fund to finance that Fund, including the second instalment for 2021

Testo normativo

24.6.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 224/9 DECISIONE (UE) 2021/1019 DEL CONSIGLIO del 22 giugno 2021 relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale Fondo, compresa la seconda frazione per il 2021 IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE ( 1 ) , in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 3, visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11 o Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 ( 2 ) , in particolare l’articolo 19, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Conformemente alla procedura di cui agli articoli da 19 a 22 del regolamento (UE) 2018/1877, la Commissione deve presentare entro il 15 giugno 2021 una proposta che fissi l’importo della seconda frazione del contributo per il 2021 e l’importo annuo riveduto del contributo per il 2021, qualora tale importo dovesse deviare dalle esigenze effettive. (2) Conformemente all’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, il 6 aprile 2021 la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha trasmesso alla Commissione le sue previsioni aggiornate di impegni e di pagamenti per gli strumenti da essa gestiti. (3) A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi previsti nei precedenti fondi europei di sviluppo. È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la Commissione e per la BEI. (4) A norma dell’articolo 152 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica ( 3 ) («accordo di recesso»), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») deve rimanere parte del Fondo europeo di sviluppo (FES) fino alla chiusura dell’11 o FES e di tutti i FES non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell’articolo 153 dell’accordo di recesso, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell’11 o FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o di FES precedenti non deve essere riutilizzata. (5) La decisione (UE) 2020/1708 del Consiglio ( 4 ) fissa l’importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2021 a 3 700 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI. (6) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che quest’ultima entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Le parti del Fondo europeo di sviluppo versano i contributi individuali al FES alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti a titolo di seconda frazione per il 2021, conformemente all’allegato. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Lussemburgo, 22 giugno 2021 Per il Consiglio Il presidente A. P. ZACARIAS ( 1 ) GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1 . ( 2 ) GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1 . ( 3 ) GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7 . ( 4 ) Decisione (UE) 2020/1708 del Consiglio, del 13 novembre 2020, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2022, l’importo annuo per il 2021, la prima frazione per il 2021 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2023 e 2024 ( GU L 385 del 17.11.2020, pag. 13 ). ALLEGATO STATI MEMBRI e REGNO UNITO Ripartizione 11 o FES % Seconda frazione 2021 (EUR) Totale BEI Commissione 11 o FES 11 o FES BELGIO 3,24927 4 224 051,00 38 991 240,00 43 215 291,00 BULGARIA 0,21853 284 089,00 2 622 360,00 2 906 449,00 CECHIA 0,79745 1 036 685,00 9 569 400,00 10 606 085,00 DANIMARCA 1,98045 2 574 585,00 23 765 400,00 26 339 985,00 GERMANIA 20,57980 26 753 740,00 246 957 600,00 273 711 340,00 ESTONIA 0,08635 112 255,00 1 036 200,00 1 148 455,00 IRLANDA 0,94006 1 222 078,00 11 280 720,00 12 502 798,00 GRECIA 1,50735 1 959 555,00 18 088 200,00 20 047 755,00 SPAGNA 7,93248 10 312 224,00 95 189 760,00 105 501 984,00 FRANCIA 17,81269 23 156 497,00 213 752 280,00 236 908 777,00 CROAZIA 0,22518 292 734,00 2 702 160,00 2 994 894,00 ITALIA 12,53009 16 289 117,00 150 361 080,00 166 650 197,00 CIPRO 0,11162 145 106,00 1 339 440,00 1 484 546,00 LETTONIA 0,11612 150 956,00 1 393 440,00 1 544 396,00 LITUANIA 0,18077 235 001,00 2 169 240,00 2 404 241,00 LUSSEMBURGO 0,25509 331 617,00 3 061 080,00 3 392 697,00 UNGHERIA 0,61456 798 928,00 7 374 720,00 8 173 648,00 MALTA 0,03801 49 413,00 456 120,00 505 533,00 PAESI BASSI 4,77678 6 209 814,00 57 321 360,00 63 531 174,00 AUSTRIA 2,39757 3 116 841,00 28 770 840,00 31 887 681,00 POLONIA 2,00734 2 609 542,00 24 088 080,00 26 697 622,00 PORTOGALLO 1,19679 1 555 827,00 14 361 480,00 15 917 307,00 ROMANIA 0,71815 933 595,00 8 617 800,00 9 551 395,00 SLOVENIA 0,22452 291 876,00 2 694 240,00 2 986 116,00 SLOVACCHIA 0,37616 489 008,00 4 513 920,00 5 002 928,00 FINLANDIA 1,50909 1 961 817,00 18 109 080,00 20 070 897,00 SVEZIA 2,93911 3 820 843,00 35 269 320,00 39 090 163,00 REGNO UNITO 14,67862 19 082 206,00 176 143 440,00 195 225 646,00 TOTALE UE-27 e REGNO UNITO 100,00 130 000 000,00 1 200 000 000,00 1 330 000 000,00

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