Decisione UE In vigore

Decisione UE 1059/2023

Decisione (UE) 2023/1059 del Consiglio del 25 maggio 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda la designazione dell’istituto finanziario di riferimento per determin

Pubblicato: 25/05/2023 In vigore dal: 25/05/2023 Documento ufficiale

Quale istituto finanziario è designato per determinare i tassi di interesse di mora e i tassi di cambio nel coordinamento della sicurezza sociale tra UE e Regno Unito?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2023/1059 stabilisce che la Banca Centrale Europea (BCE) è l'istituto finanziario di riferimento per il calcolo degli interessi di mora e dei tassi di conversione valutaria nell'ambito del coordinamento della sicurezza sociale tra l'Unione Europea e il Regno Unito. Questa designazione si applica agli istituti di sicurezza sociale di entrambe le parti quando devono convertire importi in valute diverse per accertare diritti, calcolare prestazioni, effettuare rimborsi o gestire procedure di compensazione e recupero. La normativa prevede regole specifiche sulla data di riferimento per applicare il tasso di cambio: generalmente si utilizza il tasso pubblicato il giorno in cui l'operazione è effettuata, con eccezioni per situazioni particolari come il calcolo iniziale di prestazioni (ultimo giorno del periodo considerato) o le richieste di compensazione e recupero (giorno lavorativo precedente l'invio della richiesta). L'obiettivo è evitare complicazioni amministrative e ridurre errori negli istituti di sicurezza sociale, mantenendo coerenza anche con l'accordo di recesso del Regno Unito.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2023/1059 del Consiglio del 25 maggio 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda la designazione dell’istituto finanziario di riferimento per determinare il tasso degli interessi di mora e il tasso di cambio per le conversioni valutarie, come pure la data da prendere in considerazione per determinare i tassi della conversione valutaria EN: Council Decision (EU) 2023/1059 of 25 May 2023 on the position to be adopted on behalf of the European Union within the Specialised Committee on Social Security Coordination established by the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one pa

Testo normativo

1.6.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 142/29 DECISIONE (UE) 2023/1059 DEL CONSIGLIO del 25 maggio 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda la designazione dell’istituto finanziario di riferimento per determinare il tasso degli interessi di mora e il tasso di cambio per le conversioni valutarie, come pure la data da prendere in considerazione per determinare i tassi della conversione valutaria IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 48, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio ( 1 ) l’Unione ha concluso l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), che è entrato in vigore il 1 o maggio 2021 dopo essere stato applicato in via provvisoria dal 1 o gennaio 2021. (2) A norma dell’articolo 778, paragrafo 1, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, i protocolli e gli allegati di tale accordo costituiscono parte integrante dello stesso. In conformità dell’articolo 783, paragrafo 3, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, dalla data di applicazione provvisoria di tale accordo i riferimenti alla data di entrata in vigore dello stesso sono da considerarsi come riferimenti alla data a decorrere dalla quale l’accordo è applicato in via provvisoria. (3) L’articolo 8, paragrafo 4, lettera c), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione conferisce al comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale («comitato specializzato») il potere di adottare decisioni, comprese le modifiche, e raccomandazioni su qualunque materia nei casi previsti da tale accordo. In forza dell’articolo 10, paragrafo 1, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, le decisioni adottate da un comitato sono vincolanti per le parti. (4) A norma dell’articolo SSCI.53, paragrafo 2, del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione («protocollo»), l’interesse di mora deve essere calcolato sulla base del tasso di riferimento applicato alle sue principali operazioni di rifinanziamento dall’istituto finanziario designato a tal fine dal comitato specializzato. (5) Numerose disposizioni, quali l’articolo SSC.6, lettera a), l’articolo SSC.19, paragrafo 1, gli articoli SSC.26, SSC.47 e SSC.64, l’articolo SSCI.22, paragrafi 4 e 5, l’articolo SSCI.23, paragrafo 7, gli articoli SSCI.56, SSCI.57, SSCI.62 e SSCI.64 del protocollo, riguardano situazioni in cui è necessario determinare il tasso di cambio ai fini del pagamento, del calcolo o del ricalcolo di una prestazione o di un contributo, di un rimborso o ai fini della compensazione e delle procedure di recupero. (6) A norma dell’articolo SSCI.73 del protocollo, ai fini del protocollo e del suo allegato SSC-7, il tasso di cambio tra due valute deve essere quello di riferimento pubblicato dall’istituto finanziario designato a tal fine dal comitato specializzato. La data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio deve essere stabilita dal comitato specializzato. (7) Il comitato specializzato osserva che, sebbene le norme sul coordinamento della sicurezza sociale stabilite nell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica ( 2 ) , concluso dall’Unione con decisione (UE) 202/135 del Consiglio ( 3 ) , siano giuridicamente distinte da quelle stabilite nell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, sarebbe preferibile utilizzare lo stesso istituto finanziario per entrambi gli accordi, come pure la stessa data stabilita da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio, al fine di evitare complicazioni per gli istituti di sicurezza sociale che attuano tali accordi e di ridurre il rischio di errori. (8) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato specializzato per quanto riguarda la designazione dell’istituto finanziario di riferimento per determinare il tasso degli interessi di mora e il tasso di cambio per le conversioni valutarie, come pure la data da prendere in considerazione per determinare i tassi della conversione valutaria, poiché la decisione prevista vincolerà l’Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale istituito dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera p), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione per quanto riguarda la designazione dell’istituto finanziario di riferimento per determinare il tasso degli interessi di mora e il tasso di cambio per le conversioni valutarie, come pure la data da prendere in considerazione per determinare i tassi della conversione valutaria, figura nel progetto di decisione del comitato specializzato accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2023 Per il Consiglio Il presidente J. FORSSELL ( 1 ) Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate ( GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2 ). ( 2 ) GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7 . ( 3 ) Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica ( GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1 ). PROGETTO DECISIONE n. .../2023 DEL COMITATO SPECIALIZZATO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SOCIALE ISTITUITO DALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA p), DELL'ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL'ALTRA del … per quanto riguarda la designazione dell'istituto finanziario di riferimento per determinare il tasso degli interessi di mora e il tasso di cambio per le conversioni valutarie, come pure la data da prendere in considerazione per determinare i tassi di conversione valutaria IL COMITATO SPECIALIZZATO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SOCIALE, visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ( 1 ) , in particolare l'articolo SSCI.53, paragrafo 2, e l'articolo SSCI.73, del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo SSCI.53, paragrafo 2, del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale ("protocollo") dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazionetra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"), l'interesse di mora deve essere calcolato sulla base del tasso di riferimento applicato alle sue principali operazioni di rifinanziamento dall'istituto finanziario designato a tal fine dal comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale ("comitato specializzato"). (2) Numerose disposizioni, quali l'articolo SSC.6, lettera a), l'articolo SSC.19, paragrafo 1, gli articoli SSC.26, SSC.47 e SSC.64, l'articolo SSCI.22, paragrafi 4 e 5, l'articolo SSCI.23, paragrafo 7, gli articoli SSCI.56, SSCI.57, SSCI.62 e SSCI.64 del protocollo, riguardano situazioni in cui è necessario determinare il tasso di cambio ai fini del pagamento, del calcolo o del ricalcolo di una prestazione o di un contributo, di un rimborso o ai fini della compensazione e delle procedure di recupero. (3) A norma dell'articolo SSCI.73 del protocollo, ai fini del protocollo e del suo allegato SSC-7 il tasso di cambio tra due valute deve essere quello di riferimento pubblicato dall'istituto finanziario designato a tal fine dal comitato specializzato. La data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio deve essere stabilita dal comitato specializzato. (4) Il comitato specializzato osserva che, sebbene le norme sul coordinamento della sicurezza sociale stabilite nell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ( 2 ) siano giuridicamente distinte da quelle stabilite nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, sarebbe preferibile utilizzare lo stesso istituto finanziario per entrambi gli accordi, come pure la stessa data stabilita da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio, al fine di evitare complicazioni per gli istituti di sicurezza sociale che attuano tali accordi e di ridurre il rischio di errori, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Banca centrale europea è l'istituto finanziario designato ai fini dell'articolo SSCI.53, paragrafo 2, e dell'articolo SSCI.73. Articolo 2 Ai fini della presente decisione il tasso di conversione è inteso come il tasso di conversione giornaliero pubblicato dalla Banca centrale europea. Articolo 3 Se non stabilito diversamente nella presente decisione, il tasso di conversione è quello pubblicato il giorno in cui è effettuata l'operazione. Articolo 4 Un istituto di uno Stato che debba convertire un importo allo scopo di accertare un diritto, e per il primo calcolo della prestazione, utilizza: a) quando, in base alla legislazione nazionale o al protocollo, un istituto tiene conto di importi, quali redditi o prestazioni, durante un determinato periodo anteriore alla data per cui la prestazione è calcolata, il tasso di conversione pubblicato l'ultimo giorno di tale periodo; b) quando, in base alla legislazione nazionale o al protocollo, allo scopo di calcolare la prestazione un istituto tiene conto di un importo, il tasso di conversione pubblicato il primo giorno del mese immediatamente precedente il mese in cui tale disposizione deve essere applicata. Articolo 5 L'articolo 4 si applica mutatis mutandis quando un istituto di uno Stato deve convertire un importo per il ricalcolo della prestazione a causa di variazioni della situazione di diritto o di fatto della persona interessata. Articolo 6 Un istituto di uno Stato che eroghi una prestazione regolarmente indicizzata a norma della legislazione nazionale, qualora gli importi in un'altra valuta incidano su tale prestazione, utilizza, nel ricalcolarla, il tasso di conversione pubblicato il primo giorno del mese precedente il mese in cui l'indicizzazione è dovuta, salvo quanto diversamente previsto dalla legislazione nazionale. Articolo 7 Ai fini dell'articolo SSCI.73 del protocollo, la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio applicabile tra due valute è: a) nel caso di una richiesta di compensazione a carico degli arretrati/dei pagamenti correnti, il giorno lavorativo immediatamente precedente il giorno in cui la parte richiedente ha inviato la richiesta finale di compensazione a carico degli arretrati/dei pagamenti correnti; o, b) nel caso di una richiesta di recupero, il giorno lavorativo immediatamente precedente il giorno in cui la parte richiedente ha inviato la prima richiesta di recupero. Ai fini del presente articolo, per "giorno lavorativo" si intende un giorno lavorativo della Banca centrale europea in cui quest'ultima pubblica un tasso di riferimento giornaliero per il cambio di valuta. Articolo 8 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a …, il… Per il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale I copresidenti ( 1 ) GU UE L 149 del 30.4.2021, pag. 10 . ( 2 ) GU UE L 29 del 31.1.2020, pag. 7 .

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