Decisione UE In vigore

Decisione UE 1071/2020

Decisione delegata (UE) 2020/1071 della Commissione del 18 maggio 2020 che modifica la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esclusione dal sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’UE dei voli in arrivo dalla Svizzera (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 18/05/2020 In vigore dal: 18/05/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione delegata (UE) 2020/1071 della Commissione del 18 maggio 2020 che modifica la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esclusione dal sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’UE dei voli in arrivo dalla Svizzera (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Delegated Decision (EU) 2020/1071 of 18 May 2020 amending Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council, as regards the exclusion of incoming flights from Switzerland from the EU emissions trading system (Text with EEA relevance)

Testo normativo

21.7.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 234/16 DECISIONE DELEGATA (UE) 2020/1071 DELLA COMMISSIONE del 18 maggio 2020 che modifica la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esclusione dal sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’UE dei voli in arrivo dalla Svizzera (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 25 bis , paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) L’articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE conferisce alla Commissione il potere di adottare disposizioni per escludere dal sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’UE (EU ETS) i voli in arrivo da un paese terzo. Tali disposizioni dovrebbero garantire un’interazione ottimale tra l’EU ETS e le misure adottate dal paese terzo per ridurre l’impatto del trasporto aereo sul clima. (2) L’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra ( 2 ) (l’«accordo») è stato firmato il 23 novembre 2017 ed è entrato in vigore il 1 o gennaio 2020. L’accordo stabilisce che i voli in partenza dagli aerodromi situati nel territorio svizzero e diretti verso aerodromi situati nello Spazio economico europeo (SEE) siano esclusi dall’EU ETS. (3) La direttiva 2003/87/CE dovrebbe pertanto essere modificata per escludere dall’EU ETS i voli in partenza dagli aerodromi situati in Svizzera e diretti verso gli aerodromi situati nel SEE. Per mantenere stabile la copertura degli operatori, l’esclusione non dovrebbe alterare le disposizioni che escludono determinate attività di trasporto aereo dall’EU ETS sulla base di soglie specifiche del numero di voli o del volume di emissioni per operatore. (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2003/87/CE. (5) Poiché l’accordo entra in vigore il 1 o gennaio 2020, la presente decisione dovrebbe applicarsi a partire da tale data, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La tabella dell’allegato I, colonna «Attività», voce «Trasporto aereo», secondo comma, della direttiva 2003/87/CE è così modificata: 1) al secondo comma, la lettera j) è sostituita dalla seguente: «I voli di cui alla lettera l) o effettuati esclusivamente per trasportare, nell’ambito di un viaggio ufficiale, un monarca regnante o i membri più prossimi della sua famiglia, un capo di Stato, i capi di governo, i ministri del governo di uno Stato membro non possono essere esclusi a titolo della presente lettera;»; 2) la lettera k) è sostituita dalla seguente: «k) dal 1 o gennaio 2013 al 31 dicembre 2030, i voli che, se non fosse per questo, rientrerebbero in questa attività e che sono effettuati da un operatore di trasporto aereo non commerciale che opera voli con emissioni annue totali inferiori a 1 000 tonnellate l’anno (comprese le emissioni dei voli di cui alla lettera l)];»; 3) è aggiunta la lettera l) seguente: «l) i voli in partenza dagli aerodromi situati in Svizzera e diretti verso gli aerodromi situati nel SEE.». Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Essa si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2020. Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2020 Per la Commissione La president Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32 . ( 2 ) GU L 322 del 7.12.2017, pag. 3 .

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 1071/2020 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decisione UE 1083/2026
Decisione (PESC) 2026/1083 del Consiglio, dell’11 maggio 2026, che modifica la …

Altre normative del 2020

Dichiarazioni di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili … Risoluzione AdE 633 Esenzione dall'Iva delle importazioni e delle cessioni delle merci necessarie a contrasta… Interpello AdE 2020 Rettifica del 14/12/2020 Interpello AdE 2138217 Superbonus – immodificabilità opzione cessione del credito/sconto in fattura ex articolo … Interpello AdE 34 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli F24 e “F24 enti pubbl… Risoluzione AdE 3