Decisione UE In vigore

Decisione UE 1141/2020

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1141 della Commissione del 29 luglio 2020 che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio notificata con il numero C(2020) 5076 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 29/07/2020 In vigore dal: 29/07/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1141 della Commissione del 29 luglio 2020 che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2020) 5076] (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2020/1141 of 29 July 2020 amending Decision 2011/163/EU on the approval of residue monitoring plans submitted by third countries in accordance with Article 29 of Council Directive 96/23/EC (notified under document number C(2020) 5076) (Text with EEA relevance)

Testo normativo

31.7.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 248/12 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1141 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 2020 che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2020) 5076] (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE ( 1 ) , in particolare l’articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, e l’articolo 29, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 96/23/CE, i paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare gli animali e i prodotti di origine animale contemplati dalla medesima direttiva sono tenuti a presentare piani di sorveglianza dei residui che offrano le garanzie richieste («i piani»). I piani dovrebbero comprendere almeno le categorie di residui e sostanze elencate nell’allegato I di tale direttiva. (2) La decisione 2011/163/UE ( 2 ) della Commissione approva i piani presentati da alcuni paesi terzi per determinati animali e prodotti di origine animale figuranti nell’elenco dell’allegato di tale decisione («l’elenco»). (3) La Bosnia-Erzegovina ha presentato alla Commissione un piano per l’acquacoltura che riguarda solo i pesci. È pertanto opportuno specificare nell’elenco che l’approvazione per l’acquacoltura è limitata ai soli pesci. (4) Il Botswana è incluso nell’elenco per i bovini, gli equini e la selvaggina d’allevamento. Tale paese terzo ha tuttavia comunicato alla Commissione che non esporterà più equini vivi e carni di selvaggina d’allevamento nell’Unione. È pertanto opportuno eliminare gli equini e la selvaggina d’allevamento dalla voce dell’elenco relativa al Botswana. (5) L’Iran ha presentato alla Commissione un piano per l’acquacoltura che riguarda solo i crostacei. È pertanto opportuno specificare nell’elenco che l’approvazione per l’acquacoltura è limitata ai soli crostacei. (6) Il Myanmar/Birmania ha presentato alla Commissione un piano per il miele. Tale piano offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno includere il miele nella voce dell’elenco relativa al Myanmar/Birmania. (7) La Nuova Caledonia è inclusa nell’elenco per i bovini, l’acquacoltura, la selvaggina selvatica, la selvaggina d’allevamento e il miele. Tale paese terzo ha tuttavia comunicato alla Commissione che non esporterà più carni bovine e selvaggina selvatica nell’Unione e che il piano per l’acquacoltura riguarda solo i crostacei. È pertanto opportuno eliminare i bovini e la selvaggina selvatica dalla voce dell’elenco relativa alla Nuova Caledonia e specificare nell’elenco che l’approvazione per l’acquacoltura è limitata ai soli crostacei. (8) La Sierra Leone ha presentato alla Commissione un piano per il miele. Tale piano offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno inserire nell’elenco una voce relativa alla Sierra Leone per il miele. (9) Il Suriname è incluso nell’elenco delle categorie approvate per l’acquacoltura. Il Suriname ha tuttavia comunicato alla Commissione che non esporterà più prodotti dell’acquacoltura nell’Unione. È pertanto opportuno eliminare dall’elenco la voce relativa al Suriname concernente l’acquacoltura. (10) La Tunisia è attualmente inclusa nell’elenco delle categorie approvate per il pollame, l’acquacoltura e la selvaggina selvatica. Tale paese terzo ha presentato alla Commissione un piano per il pollame che non offre garanzie sufficienti e un piano per l’acquacoltura che riguarda solo i pesci. È pertanto opportuno eliminare il pollame dalla voce dell’elenco relativa alla Tunisia e specificare nell’elenco che l’approvazione per l’acquacoltura è limitata ai soli pesci. (11) Sebbene non abbia presentato un piano per il pollame, il Kosovo ( * ) ha fornito garanzie per quanto riguarda le materie prime di pollame originarie degli Stati membri o di paesi terzi autorizzati ad esportare dette materie prime nell’Unione europea. È pertanto opportuno inserire nell’elenco una voce relativa al Kosovo per il pollame, con la corrispondente nota a piè di pagina. (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/163/UE. (13) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’allegato della decisione 2011/163/UE è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2020 Per la Commissione Stella KYRIAKIDES Membro della Commissione ( 1 ) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10 . ( 2 ) Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio ( GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40 ). ( * ) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo. ALLEGATO «ALLEGATO Codice ISO2 Paese Bovini Ovini/caprini Suini Equini Pollame Acquacoltura Latte Uova Conigli Selvaggina selvatica Selvaggina d’allevamento Miele AD Andorra X X X ( 3 ) X X AE Emirati arabi uniti X ( 3 ) X ( 1 ) AL Albania X X ( 7 ) X AM Armenia X X AR Argentina X X X X X X X X X X X AU Australia X X X X X X X X BA Bosnia-Erzegovina X X X X X ( 7 ) X X X BD Bangladesh X BF Burkina Faso X BJ Benin X BN Brunei X BR Brasile X X X X X BW Botswana X BY Bielorussia X ( 2 ) X X X BZ Belize X CA Canada X X X X X X X X X X X X CH Svizzera X X X X X X X X X X X X CL Cile X X X X X X X X CM Camerun X CN Cina X X X X X CO Colombia X X CR Costa Rica X CU Cuba X X DO Repubblica dominicana X EC Ecuador X ET Etiopia X FK Isole Falkland X X X FO Isole Fær Øer X GH Ghana X GE Georgia X GL Groenlandia X X GT Guatemala X X HN Honduras X ID Indonesia X IL Israele ( 5 ) X X X X X X IN India X X X IR Iran X ( 9 ) JM Giamaica X JP Giappone X X X X X X KE Kenya X KG Kirghizistan X KR Corea del Sud X X LK Sri Lanka X MA Marocco X X MD Moldova X X X X ME Montenegro X X X X X X X X MG Madagascar X X MKD Macedonia del Nord X X X X X X X X X MM Myanmar/Birmania X X MU Maurizio X X ( 3 ) MX Messico X X X MY Malaysia X ( 3 ) X MZ Mozambico X NA Namibia X X NC Nuova Caledonia X ( 9 ) X X NI Nicaragua X X NZ Nuova Zelanda X X X X X X X X PA Panama X PE Perù X PH Filippine X PM Saint Pierre e Miquelon X PN Isole Pitcairn X PY Paraguay X RS Serbia X X X X ( 2 ) X X X X X X RU Russia X X X X X X X ( 4 ) X RW Ruanda X SA Arabia Saudita X SG Singapore X ( 3 ) X ( 3 ) X ( 3 ) X ( 6 ) X ( 3 ) X X ( 3 ) X ( 6 ) X ( 6 ) SL Sierra Leone X SM San Marino X X ( 3 ) X X SV El Salvador X SZ Eswatini X TH Thailandia X X X TN Tunisia X ( 7 ) X TR Turchia X X X X X TW Taiwan X X TZ Tanzania X X UA Ucraina X X X X X X X X UG Uganda X X US Stati Uniti X X X X X X X X X X X UY Uruguay X X X X X X X VE Venezuela X VN Vietnam X X ZA Sud Africa X X ( 8 ) XK Kosovo X ( 3 ) ZM Zambia X ( 1 ) Solo latte di cammello. ( 2 ) Esportazioni nell’Unione di equidi vivi per la macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti). ( 3 ) Paesi terzi che utilizzano unicamente materie prime provenienti da Stati membri o da altri paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di dette materie prime nell’Unione a norma dell’articolo 2. ( 4 ) Solo per le renne delle regioni di Murmansk e Yamalo-Nenets. ( 5 ) Nel seguito inteso come lo Stato d’Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania. ( 6 ) Solo per i prodotti a base di carni fresche originari della Nuova Zelanda, destinati all’Unione e scaricati, ricaricati e fatti transitare con o senza magazzinaggio a Singapore. ( 7 ) Solo pesci. ( 8 ) Solo ratiti. ( 9 ) Solo crostacei.»

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