Decisione (UE) 2025/1169 del Consiglio, del 5 giugno 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato delle parti della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nel corso della sua 18a riunione in merito alle raccomandazioni e conclusioni rivolte ad alcune parti e relative all'attuazione della convenzione, per quanto riguarda le questioni attinenti alle istituzioni
Decisione (UE) 2025/1169 del Consiglio, del 5 giugno 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato delle parti della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nel corso della sua 18a riunione in merito alle raccomandazioni e conclusioni rivolte ad alcune parti e relative all'attuazione della convenzione, per quanto riguarda le questioni attinenti alle istituzioni e all'amministrazione pubblica dell'Unione
EN: Council Decision (EU) 2025/1169 of 5 June 2025 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Committee of the Parties to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, at its 18th meeting, on the recommendations and conclusions addressed to certain Parties on their implementation of that Convention, with regard to matters related to institutions and public adminis
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1169
10.6.2025
DECISIONE (UE) 2025/1169 DEL CONSIGLIO
del 5 giugno 2025
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato delle parti della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nel corso della sua 18
a
riunione in merito alle raccomandazioni e conclusioni rivolte ad alcune parti e relative all'attuazione della convenzione, per quanto riguarda le questioni attinenti alle istituzioni e all'amministrazione pubblica dell'Unione
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 336, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
La convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica («convenzione») è stata conclusa dall'Unione con decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio
(
1
)
per quanto riguarda le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione, e con decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio
(
2
)
per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento, nella misura in cui tali quetioni rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione, ed è entrata in vigore per l'Unione il 1
o
ottobre 2023.
(2)
A norma dell'articolo 66, paragrafo 1, della convenzione, il gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica («GREVIO») deve vigilare sull'attuazione della convenzione da parte delle parti della convenzione («parti»). Conformemente all'articolo 68, paragrafo 11, della convenzione, il GREVIO deve adottare il proprio rapporto e le proprie conclusioni sulle misure adottate dalla parte interessata per attuare le disposizioni della convenzione.
(3)
Il comitato delle parti («comitato») può adottare raccomandazioni rivolte alla parte interessata, conformemente all'articolo 68, paragrafo 12, della convenzione sulla base del rapporto e delle conclusioni del GREVIO. Tali raccomandazioni fanno la distinzione tra le misure da adottare quanto prima, con l'obbligo di riferire al comitato entro un periodo di tre anni, e le misure che, pur importanti, non presentano lo stesso livello di necessità immediata. Trascorso il periodo di tre anni, la parte interessata deve riferire al comitato delle parti in merito alle misure intraprese in dieci settori specifici della convenzione. Sulla base di tali informazioni, e di eventuali informazioni supplementari, il comitato adotta le conclusioni sull'attuazione di tali raccomandazioni elaborate dal segretariato del comitato.
(4)
A norma dell'articolo 68, paragrafo 3, della convenzione, le procedure di valutazione attuate a seguito della procedura di valutazione di base iniziale del GREVIO sono divise in cicli («cicli di valutazione tematica»). Il primo ciclo di valutazione tematica si intitola «Building Trust by Delivering Support, Protection and Justice» («Rafforzare la fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia») e riguarda 20 articoli della convenzione, vale a dire gli articoli 3, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 31, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 56. Nella sua 17ma riunione, il 17 dicembre 2024, il comitato ha adottato una «Decisione sulle raccomandazioni che il comitato è chiamato ad adottare sulla base dei rapporti elaborati dal GREVIO nell'ambito del primo ciclo di valutazione tematica, contenuti nel documento IC-CP(2024)10 rev.
(5)
Si prevede che nella 18
a
riunione del 5-6 giugno 2025 il comitato adotti i seguenti otto progetti di raccomandazioni basati sul primo ciclo di valutazione tematica e due progetti di conclusioni, sull'attuazione della convenzione ad opera di 10 parti (rispettivamente i «progetti di raccomandazioni» e i «progetti di conclusioni» e congiuntamente gli «atti previsti»):
—
raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte dell'Albania, contenute del documento IC-CP (2025)2-prov;
—
raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte dell'Austria, contenute del documento IC-CP (2025)3-prov;
—
raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte della Danimarca, contenute del documento IC-CP (2025)4-prov;
—
raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte della Finlandia, contenute del documento IC-CP (2025)5-prov;
—
raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte di Monaco, contenute del documento IC-CP (2025)6-prov;
—
raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte del Montenegro, contenute del documento IC-CP (2025)7-prov;
—
raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte della Spagna, contenute del documento IC-CP (2025)8-prov;
—
raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte della Svezia, contenute del documento IC-CP (2025)9-prov;
—
conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative a San Marino adottate dal comitato delle parti, contenute del documento IC-CP (2025)10-prov, e
—
conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative alla Slovenia adottate dal comitato delle parti, contenute del documento IC-CP (2025)11-prov.
(6)
L'Unione ha competenza esclusiva per accettare gli obblighi stabiliti dalla convenzione nei confronti delle sue istituzioni e della sua pubblica amministrazione, nell'ambito di applicazione dell'articolo 336 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nel punto 305 del suo parere 1/19 del 6 ottobre 2021, convenzione di Istanbul
(
3
)
, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha sostenuto che una parte significativa degli obblighi della convenzione relativi all'adozione di misure preventive e di protezione è, in sostanza, vincolante per l'Unione anche nei confronti del personale della sua amministrazione e del pubblico che visita i locali e gli edifici delle sue istituzioni, organi e organismi. Inoltre, al punto 307 dello stesso parere, la Corte ha sostenuto che l'Unione non dovrebbe limitarsi a stabilire prescrizioni minime o misure di sostegno, ma dovrebbe garantire essa stessa il pieno rispetto di questi obblighi. Al tempo stesso, la portata degli obblighi dell'Unione dovrebbe essere interpretata tenendo presenti la sua specifica natura e i suoi specifici poteri. In particolare, poiché all'amministrazione pubblica dell'Unione non sono conferiti poteri di contrasto, le raccomandazioni relative alle questioni di contrasto, come la questione delle misure urgenti di allontanamento, dovrebbero essere interpretate richiedendo all'Unione di garantire la sicurezza delle vittime nei limiti dei suoi poteri, ad esempio rifiutando a presunti autori di reati l'accesso ai locali delle istituzioni.
(7)
Gli atti previsti riguardano l'attuazione delle disposizioni della convenzione che si applicano all'Unione per quanto riguarda le sue istituzioni e la sua amministrazione pubblica. È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per le questioni attinenti alle istituzioni e all'amministrazione pubblica dell'Unione, poiché gli atti previsti sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione in quanto potrebbero influire in futuro sull'interpretazione delle pertinenti disposizioni della convenzione.
(8)
Per quanto riguarda l'Albania, i progetti di raccomandazioni rilevano le necessità seguenti: garantire che le politiche e le misure rilevanti per prevenire e combattere tutte le forme di violenza nei confronti delle donne siano dotate di finanziamenti sufficienti e sostenibili, anche attraverso procedure trasparenti per garantire il finanziamento delle organizzazioni per i diritti delle donne (articolo 8 della convenzione); promuovere campagne o programmi di sensibilizzazione e valutarne periodicamente l'impatto (articolo 12 della convenzione); adottare misure per garantire l'efficacia della formazione, anche considerato l'avvicendamento del personale (articolo 15 della convenzione); ampliare i programmi esistenti riguardanti gli autori di reato e introdurre programmi rivolti specificamente agli autori di violenze sessuali (articolo 16 della convenzione); incrementare il finanziamento e il numero dei servizi disponibili per le donne vittime, soprattutto per le donne con necessità particolari (articolo 20 della convenzione); garantire che le vittime abbiano accesso a servizi sanitari globali (articolo 20 della convenzione); garantire l'erogazione di finanziamenti per le linee telefoniche di sostegno (articolo 22 della convenzione); garantire che le vittime di violenza sessuale abbiano accesso a una consulenza medico-legale gratuita (articolo 25 della convenzione); adottare misure per migliorare la questione della segnalazione da parte delle donne vittime e garantire, in tali casi, una risposta incentrata sulle vittime e che tenga conto delle questioni di genere (articoli 49 e 50 della convezione); garantire che le procedure di valutazione e gestione dei rischi siano applicate nei casi riguardanti tutte le forme di violenza contemplate dalla convenzione (articolo 51 della convenzione); utilizzare meglio le misure urgenti di allontanamento (articolo 52 della convenzione); garantire che per tutte le vittime siano disponibili e accessibili ordinanze di protezione (articolo 53 della convenzione) e valutare l'attuazione delle misure di protezione e garantire che siano in linea con la convenzione (articolo 56 della convenzione). Poiché tali progetti di raccomandazioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere quella di non opporsi alla loro adozione.
(9)
Per quanto riguarda l'Austria, i progetti di raccomandazioni rilevano le necessità seguenti: elaborare un piano d'azione globale/un documento politico strategico a lungo termine su tutte le forme di violenza contemplate dalla convenzione (articolo 7 della convenzione); raccogliere dati disaggregati sul numero di donne e ragazze che contattano i servizi sociali cercando aiuto in relazione alla loro esperienza di violenza nei confronti delle donne (articolo 11 della convenzione); informare le vittime della disponibilità di servizi di sostegno (articolo 12 della convenzione); controllare come i materiali didattici affrontino le questioni della violenza domestica e della violenza nei confronti delle donne (articolo 14 della convenzione); organizzare formazioni per il personale per i servizi di supporto generali (articolo 15 della convenzione); garantire che le vittime abbiano accesso a possibilità di alloggio sostenibili e a prezzi accessibili, e garantire l'elaborazione di relazioni medico-legali che documentano le lesioni (articolo 20 della convenzione); garantire che vi sia disponibilità di posti nelle case rifugio (articolo 22 della convenzione); istituire in tutto il paese altri centri di prima assistenza per le vittime di violenze sessuali, con professionisti qualificati che offrano supporto e orientamento in linea con la convenzione e, nel frattempo, garantire che i servizi medici esistenti offrano adeguato sostegno alle vittime (articolo 25 della convenzione); garantire che le sanzioni siano proporzionate alla gravità del reato in tutti i casi riguardanti forme di violenza nei confronti delle donne contemplati dalla convenzione (articoli 49 e 50 della convenzione), e garantire il ricorso alle ordinanze di protezione ed evitare vuoti tra le misure di allontanamento e le ordinanze di protezione (articoli 52 e 53 della convenzione). Poiché tali progetti di raccomandazioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere quella di non opporsi alla loro adozione .
(10)
Per quanto riguarda la Danimarca, i progetti di raccomandazioni rilevano le necessità seguenti: garantire che la dimensione di genere di tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e di violenza domestica riceva la necessaria attenzione politica (articolo 7 della convenzione); portare avanti gli sforzi per attuare un'elaborazione del bilancio che tenga conto della dimensione di genere (articolo 8 della convenzione); assicurare la riservatezza nella raccolta dei dati (articolo 11 della convenzione); dare la priorità a un approccio sensibile alle questioni di genere nelle iniziative di prevenzione (articolo 12 della convenzione); massimizzare i risultati dell'impegno formativo avvalendosi della competenza delle organizzazioni per i diritti delle donne (articolo 15 della convenzione); creare strutture istituzionalizzate di collaborazione per garantire un'efficace cooperazione interorganismi (articolo 18 della convenzione); garantire che le vittime abbiano accesso a un sostegno psicologico nel lungo periodo (articoli 22 e 25 della convenzione); sensibilizzare gli operatori della giustizia penale in merito alla nuova legislazione penale (articoli 49 e 50 della convenzione); garantire che sia condotta una valutazione dei rischi in coordinamento con i soggetti rilevanti (articolo 51 della convenzione); aumentare il ricorso alle misure urgenti di allontanamento e alle ordinanze di protezione per garantire la tutela delle vittime (articoli 52 e 53 della convenzione); garantire la corretta attuazione delle misure di protezione delle vittime nelle indagini e nei procedimenti giudiziari (articolo 56 della convenzione). Poiché tali progetti di raccomandazioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere quella di non opporsi alla loro adozione.
(11)
Per quanto riguarda la Finlandia, i progetti di raccomandazioni rilevano le necessità seguenti: sviluppare una strategia nazionale a lungo termine per garantire un approccio globale e coordinato (articolo 7 della convenzione); garantire meccanismi di finanziamento sostenibili per le organizzazioni non governative che forniscono sostegno specializzato alle vittime (articolo 8 della convenzione); stabilire categorie di dati standardizzate e armonizzare i sistemi di raccolta dei dati (articolo 11 della convenzione); organizzare regolarmente campagne di sensibilizzazione (articolo 12 della convenzione); valutare le attività di formazione e avvalersi della competenza delle organizzazioni per i diritti delle donne (articolo 15 della convenzione); istituire programmi per gli autori di atti di violenza domestica (articolo 16 della convenzione); istituire strutture istituzionalizzate di coordinamento interorganismi tra i soggetti rilevanti (articolo 18 della convenzione); istituire servizi di supporto per facilitare il recupero e l'indipendenza delle vittime (articolo 20 della convenzione); garantire la disponibilità dei servizi di supporto (articolo 22 della convenzione); garantire la distribuzione geografica dei centri per le vittime di stupro per garantire il sostegno a tutte le vittime di violenza sessuale (articolo 25 della convenzione); garantire indagini tempestive e la raccolta proattiva di prove al di là delle dichiarazioni delle vittime per consentire un efficace avvio del procedimento penale dei casi di violenza nei confronti delle donne (articoli 49 e 50 della convenzione); adottare misure per istituire un meccanismo standardizzato di valutazione dei rischi che venga applicato sistematicamente (articolo 51 della convenzione), aumentare il ricorso alle misure urgenti di allontanamento e rafforzare il ricorso alle ordinanze di ingiunzione o di protezione (articoli 52 e 53 della convenzione). Poiché tali progetti di raccomandazioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere quella di non opporsi alla loro adozione.
(12)
Per quanto riguarda Monaco, i progetti di raccomandazioni sull'attuazione della convenzione rilevano le necessità seguenti: sviluppare una strategia generale a lungo termine per realizzare un approccio politico globale e coordinato (articolo 7 della convenzione); continuare a sviluppare la raccolta di dati su tutte le forme di violenza nei confronti delle donne contemplate dalla convenzione (articolo 11 della convenzione); ampliare le misure di prevenzione della violenza domestica per includervi altre forme di violenza contemplate dalla convenzione (articolo 12 della convenzione); elaborare materiale didattico sulla violenza nei confronti delle donne (articolo 14 della convenzione); istituire programmi per gli autori di violenze (articolo 16 della convenzione); istituire una linea telefonica di sostegno per le donne che sono vittime di violenza (articolo 22 della convenzione); istituire un centro di prima assistenza per le vittime di stupri e di violenze sessuali affinché queste possano ottenere sostegno psicologico e supporto (articolo 25 della convenzione); garantire che i professionisti che partecipano ai procedimenti penali dispongano di competenze sufficienti e ricevano una formazione sensibile alle questioni di genere (articoli 49 e 50 della convenzione); standardizzare la pratica della valutazione coordinata dei rischi per i servizi competenti su tutte le forme di violenza contemplate dalla convenzione (articolo 51 della convenzione); garantire che i diritti e gli interessi delle vittime siano tutelati durante le indagini e i procedimenti giudiziari (articolo 56 della convenzione). Poiché tali progetti di raccomandazioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere quella di non opporsi alla loro adozione.
(13)
Per quanto riguarda il Montenegro, i progetti di raccomandazioni rilevano le necessità seguenti: garantire le risorse umane e finanziarie appropriate per le politiche, le misure e la legislazione destinate a prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne, e garantire finanziamenti sostenibili per le organizzazioni non governative (articolo 8 della convenzione); garantire la raccolta e la disaggregazione dei dati ad opera di tutte le parti interessate (articolo 11 della convenzione); intensificare gli sforzi per attuare regolarmente misure di prevenzione, organizzare campagne di sensibilizzazione ed evidenziare il maggiore rischio di violenza cui sono esposte le vittime di discriminazione intersezionale (articolo 12 della convenzione); incrementare gli sforzi per combattere gli stereotipi e i pregiudizi nei confronti delle donne nei settori dell'istruzione formale, della cultura e dei media (articolo 14 della convenzione); garantire una formazione in materia di violenza nei confronti delle donne per tutte le figure professionali che hanno contatti con le vittime (articolo 15 della convenzione); istituire e ampliare programmi per gli autori di atti di violenza domestica e per gli autori di violenze sessuali (articolo 16 della convenzione); incrementare gli sforzi per promuovere la cooperazione interorganismi (articolo 18 della convenzione); garantire che i prestatori di assistenza sanitaria diano priorità alle donne vittime di violenza nei confronti delle donne e di violenza domestica e rispettino la loro vita privata (articolo 20 della convenzione); aumentare la disponibilità di servizi di supporto e di consulenza specializzati per le vittime (articolo 22 della convenzione); istituire centri di prima assistenza per le vittime di stupri e di violenze sessuali in tutto il paese per fornire supporto e per indirizzare le vittime verso servizi di sostegno psicologico (articolo 25 della convenzione); evitare che le vittime di violenza nei confronti delle donne siano sottoposte a ripetuti interrogatori (articoli 49 e 50 della convenzione); garantire che nei casi di violenza domestica siano effettuate sistematicamente valutazioni dei rischi (articolo 51 della convenzione); garantire la disponibilità delle misure urgenti di allontanamento e un controllo efficace sulle ordinanze di protezione (articoli 52 e 53 della convenzione); garantire un effettivo ricorso alle misure di protezione esistenti e introdurne di nuove in linea con la convenzione (articolo 56 della convenzione). Poiché tali progetti di raccomandazioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere quella di non opporsi alla loro adozione.
(14)
Per quanto riguarda la Spagna, i progetti di raccomandazioni rilevano le necessità seguenti: coinvolgere le organizzazioni non governative nell'elaborazione delle politiche e nella valutazione delle politiche e delle misure adottate (articolo 7 della convenzione); garantire che i dati raccolti siano disaggregati (articolo 11 della convenzione); insegnare ai minori il ruolo centrale del consenso nelle relazioni sessuali (articolo 14 della convenzione); intensificare la formazione di tutte le figure professionali rilevanti che si occupano delle vittime e degli autori degli atti di violenza nei confronti delle donne (articolo 15 della convenzione); migliorare la conformità alla convenzione dei programmi per gli autori dei reati (articolo 16 della convenzione); istituire meccanismi di cooperazione interorganismi (articolo 18 della convenzione); garantire che le vittime di violenza sessuale abbiano accesso a servizi di supporto (articolo 25 della convenzione); affrontare i fattori che impediscono alle vittime di effettuare una segnalazione e che portano alla vittimizzazione secondaria (articoli 49 e 50 della convenzione); garantire che le autorità competenti abbiano accesso alle misure urgenti di allontanamento in linea con la convenzione e adottare misure per affrontare adeguatamente le violazioni delle ordinanze di protezione (articoli 52 e 53 della convenzione). Poiché tali progetti di raccomandazioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere quella di non opporsi alla loro adozione.
(15)
Per quanto riguarda la Svezia, i progetti di raccomandazioni rilevano le necessità seguenti: che si garantisca che le politiche riguardanti la violenza nei confronti delle donne prendano in considerazione le necessità delle vittime esposte alla discriminazione intersezionale e che vengano valutate strategie per capirne l'impatto (articolo 7 della convenzione); che si garantiscano livelli di finanziamento sostenibili per le organizzazioni per i diritti delle donne che gestiscono servizi specializzati di sostegno (articolo 8 della convenzione); che si garantiscano misure di prevenzione più ampie per tutte le forme di violenza nei confronti delle donne (articolo 12 della convenzione); che si garantisca che i temi e i principi elencati all'articolo 14 della convenzione siano insegnati nella pratica (articolo 14 della convenzione); che si introduca una formazione sistematica su tutte le forme di violenza contemplate dalla convenzione per le figure professionali rilevanti (articolo 15 della convenzione); che si elaborino requisiti minimi per i programmi destinati agli autori di reati in linea con la convenzione e se ne garantisca la valutazione (articolo 16 della convenzione); che si adottino meccanismi di coordinamento e cooperazione tra gli organismi competenti (articolo 18 della convenzione); che si garantisca che l'accesso ai servizi sanitari per le vittime sia fornito senza alcuna discriminazione (articolo 20 della convenzione); che si garantisca a tutte le vittime l'accesso alle case rifugio (articolo 22 della convenzione); che si garantisca in tutto il paese la presenza di un numero sufficiente di centri per le vittime di stupro e/o di violenze sessuali (articolo 25 della convenzione); che si adottino misure per incoraggiare le segnalazioni da parte delle donne a rischio di discriminazione intersezionale (articoli 49 e 50 della convenzione); che si garantisca che per le vittime e i loro figli siano effettuate sistematicamente valutazioni dei rischi in modo coordinato (articolo 51 della convenzione) e si adottino misure per garantire che le misure urgenti di allontanamento, le ordinanze di ingiunzione e di protezione («ordinanze di divieto di contatto per il domicilio comune») siano emesse rapidamente e con effetto immediato e siano efficacemente controllate (articoli 52 e 53 della convenzione). Poiché tali progetti di raccomandazioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere quella di non opporsi alla loro adozione.
(16)
Per quanto riguarda San Marino, i progetti di conclusioni rilevano le necessità seguenti: garantire che l'organismo di coordinamento nazionale cooperi con le organizzazioni della società civile (articolo 10 della convenzione) condurre regolarmente indagini sulla vittimizzazione e promuovere attività di ricerca (articolo 11 della convenzione). Poiché tali progetti di conclusioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere quella di non opporsi alla loro adozione.
(17)
Per quanto riguarda la Slovenia, i progetti di conclusioni rilevano le necessità seguenti: assegnare il ruolo di organismo di coordinamento a soggetti pienamente istituzionalizzati e garantire le necessarie risorse umane e finanziarie (articolo 10 della convenzione); garantire una raccolta completa di dati su ogni forma di violenza contemplata dalla convenzione (articolo 11 della convenzione); adottare misure per incoraggiare le segnalazioni di ogni forma di violenza nei confronti delle donne (articoli 49 e 50 della convenzione). Poiché tali progetti di conclusioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere quella di non opporsi alla loro adozione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato delle parti, istituito a norma dell'articolo 67 della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nel corso della sua 18
a
riunione, è di non opporsi all'adozione degli atti seguenti:
1)
raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte dell'Albania, contenute nel documento IC-CP (2025)2-prov;
2)
raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte dell'Austria, contenute nel documento IC-CP (2025)3-prov;
3)
raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte della Danimarca, contenute nel documento IC-CP (2025)4-prov;
4)
raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte della Finlandia, contenute nel documento IC-CP (2025)5-prov;
5)
raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte di Monaco, contenute nel documento IC-CP (2025)6-prov;
6)
raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte del Montenegro, contenute nel documento IC-CP (2025)7-prov;
7)
raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte della Spagna, contenute nel documento IC-CP (2025)8-prov;
8)
raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte della Svezia, contenute nel documento IC-CP (2025)9-prov;
9)
conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative a San Marino adottate dal comitato delle parti, contenute nel documento IC-CP (2025)10-prov, e
10)
conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative alla Slovenia adottate dal comitato delle parti, contenute nel documento IC-CP (2025)11-prov.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 5 giugno 2025
Per il Consiglio
Il presidente
D. KLIMCZAK
(
1
)
Decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio, del 1
o
giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda le istituzioni e l’amministrazione pubblica dell’Unione (
GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1075/oj),
(
2
)
Decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio, del 1
o
giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l’asilo e il non respingimento (
GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 4
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1076/oj
).
(
3
)
Parere della Corte di giustizia 1/19 del 6 ottobre 2021, Convenzione di Istanbul, ECLI:EU:C:2021:832.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1169/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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