Decisione UE In vigore

Decisione UE 1179/2020

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1179 della Commissione del 6 agosto 2020 che modifica l’allegato I della decisione 2009/177/CE per quanto riguarda lo status della provincia di Åland in Finlandia in merito a un programma di sorveglianza della setticemia emorragica virale (VHS), lo status dell’Estonia in merito a un programma di sorveglianza e di eradicazione della setticemia emorragica virale (VHS) e della necrosi ematopoietica infettiva (IHN), lo status della Croazia in merito al virus erpetic

Pubblicato: 06/08/2020 In vigore dal: 06/08/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1179 della Commissione del 6 agosto 2020 che modifica l’allegato I della decisione 2009/177/CE per quanto riguarda lo status della provincia di Åland in Finlandia in merito a un programma di sorveglianza della setticemia emorragica virale (VHS), lo status dell’Estonia in merito a un programma di sorveglianza e di eradicazione della setticemia emorragica virale (VHS) e della necrosi ematopoietica infettiva (IHN), lo status della Croazia in merito al virus erpetico (KHV) e lo status di alcune zone del Regno Unito in merito all’infezione da Bonamia ostreae [notificata con il numero C(2020) 5303] (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2020/1179 of 6 August 2020 amending Annex I to Decision 2009/177/EC as regards the status of the Province of Åland in Finland as regards a surveillance programme for viral haemorrhagic septicaemia (VHS), of Estonia as regards a surveillance and eradication programme for viral haemorrhagic

Testo normativo

10.8.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 259/29 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1179 DELLA COMMISSIONE del 6 agosto 2020 che modifica l’allegato I della decisione 2009/177/CE per quanto riguarda lo status della provincia di Åland in Finlandia in merito a un programma di sorveglianza della setticemia emorragica virale (VHS), lo status dell’Estonia in merito a un programma di sorveglianza e di eradicazione della setticemia emorragica virale (VHS) e della necrosi ematopoietica infettiva (IHN), lo status della Croazia in merito al virus erpetico (KHV) e lo status di alcune zone del Regno Unito in merito all’infezione da Bonamia ostreae [notificata con il numero C(2020) 5303] (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie ( 1 ) , in particolare l’articolo 44, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 53, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 131 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica ( 2 ) , considerando quanto segue: (1) L’allegato I della decisione 2009/177/CE della Commissione ( 3 ) reca l’elenco di Stati membri, zone e compartimenti soggetti a programmi di sorveglianza o di eradicazione approvati per alcune malattie elencate nell’allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE o che sono stati dichiarati indenni da tali malattie. (2) L’autorità competente della Finlandia ha informato la Commissione di aver completato l’attuazione di tutte le misure di eradicazione nell’ambito del programma in corso per la setticemia emorragica virale (VHS) nella provincia di Åland e di aver avviato le successive misure di sorveglianza affinché tale provincia sia dichiarata zona «indenne da malattia». È pertanto opportuno sopprimere la provincia di Åland dall’allegato I, parte B, della decisione 2009/177/CE e inserirla invece nell’elenco della parte A di tale allegato in quanto soggetta a un programma di sorveglianza approvato. (3) L’autorità competente dell’Estonia ha presentato alla Commissione, per approvazione, un programma di sorveglianza e di eradicazione per la VHS e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e ha chiesto che le zone soggette a tale programma siano inserite nell’elenco di cui all’allegato I della decisione 2009/177/CE. (4) La zona dell’Estonia soggetta a misure di sorveglianza per la VHS e la IHN dovrebbe essere inserita nell’elenco di cui all’allegato I, parte A, della decisione 2009/177/CE, mentre un compartimento in cui è presente l’infezione da IHN e soggetto alle misure di eradicazione di tale malattia dovrebbe essere inserito nell’elenco di cui all’allegato I, parte B, della decisione 2009/177/CE. (5) La maggior parte del territorio della Croazia figura nell’allegato I, parte C, della decisione 2009/177/CE in quanto dichiarato indenne dal virus erpetico (KHV). L’autorità competente della Croazia ha informato la Commissione della comparsa di vari focolai di KHV all’interno della zona geografica attualmente presente nell’elenco e ha indicato che lo status di indenne da KHV dovrebbe essere revocato. È pertanto opportuno sopprimere la Croazia da tale elenco. (6) A norma dell’articolo 127, paragrafo 1, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, il diritto dell’Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione previsto da tale accordo. Il periodo di transizione si conclude il 31 dicembre 2020. (7) L’autorità competente del Regno Unito ha informato la Commissione della comparsa di vari focolai di Bonamia ostreae sul suo territorio, comprese zone attualmente elencate nell’allegato I, parte C, della decisione 2009/177/CE come indenni dalla malattia, e ha indicato che lo status di indenne da Bonamia ostreae dovrebbe essere revocato per tali zone. È pertanto opportuno sopprimere le zone interessate da tale elenco. (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I della decisione 2009/177/CE. (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nella tabella dell’allegato I, parte A, della decisione 2009/177/CE, le righe relative a setticemia emorragica virale (VHS) e necrosi ematopoietica infettiva (IHN) sono sostituite dalle seguenti: Malattia Stato membro Codice ISO Delimitazione geografica dell’area soggetta a un programma di sorveglianza (Stato membro, zone o compartimenti) «Setticemia emorragica virale (VHS) Estonia EE L’intero territorio Finlandia FI La provincia di Åland Necrosi ematopoietica infettiva (IHN) Estonia EE Intero territorio, ad eccezione del compartimento comprendente l’azienda di allevamento ittico Neli Elementi OÜ (numero di riconoscimento 05/VV/KK01)» Articolo 2 L’allegato I, parte B, della decisione 2009/177/CE è così modificato: 1) la voce relativa alla Finlandia è soppressa dalla riga riguardante la setticemia emorragica virale (VHS); 2) la riga relativa alla necrosi ematopoietica infettiva (IHN) è sostituita dalla seguente: Malattia Stato membro Codice ISO Delimitazione geografica dell’area soggetta a un programma di eradicazione (Stato membro, zone o compartimenti) «Necrosi ematopoietica infettiva (IHN) Estonia EE Il compartimento comprendente l’azienda di allevamento ittico Neli Elementi OÜ (numero di riconoscimento 05/VV/KK01)» Articolo 3 Nell’allegato I, parte C, della decisione 2009/177/CE la voce relativa alla Croazia è soppressa dalla riga riguardante il virus erpetico (KHV). Articolo 4 Nell’allegato I, parte C, della decisione 2009/177/CE, alla riga «Infezione da Bonamia ostreae » la voce relativa al Regno Unito nella colonna «Delimitazione geografica dell’area indenne da malattia (Stato membro, zone o compartimenti)» è così modificata: 1) la seguente eccezione è aggiunta come punto 7 per la Gran Bretagna: «il Dornoch Firth, la zona interessata dalle maree ad ovest di una linea tracciata da NH808873 a NH835857 (coordinate della serie Ordnance Survey Landranger, scala 1:50 000) fino al livello medio delle alte maree;»; 2) la seguente eccezione è aggiunta come punto 8 per la Gran Bretagna: «Lynn of Lorn, Loch Creran e Loch Etive, la zona delle acque marittime a sud-est dell’isola di Lismore, circoscritta entro un cerchio del raggio di 7 258 metri dal punto NM873391 (coordinate della serie Ordnance Survey Landranger, scala 1:50 000) e comprendente la zona di Loch Etive e Loch Creran interessata dalle maree fino al livello medio delle alte maree.»; 3) il seguente testo è soppresso: «La zona costiera dell’isola di Jersey: essa è costituita dalla zona intercotidale e dalla striscia di litorale compresa fra il livello medio delle alte maree dell’isola di Jersey e una linea immaginaria tracciata a tre miglia marine a partire dal livello medio delle basse maree dell’isola di Jersey. La zona è situata nel golfo delle isole anglo-normanne, nella parte meridionale della Manica.». Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2020 Per la Commissione Stella KYRIAKIDES Membro della Commissione ( 1 ) GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14 . ( 2 ) GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7 . ( 3 ) Decisione 2009/177/CE della Commissione, del 31 ottobre 2008, che attua la direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda i programmi di sorveglianza e di eradicazione e lo status di «indenne da malattia» di Stati membri, zone e compartimenti ( GU L 63 del 7.3.2009, pag. 15 ).

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