Decisione UE In vigore

Decisione UE 1261/2025

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1261 della Commissione, del 20 giugno 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria notificata con il numero C(2025) 4073

Pubblicato: 20/06/2025 In vigore dal: 20/06/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1261 della Commissione, del 20 giugno 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria [notificata con il numero C(2025) 4073] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/1261 of 20 June 2025 amending Implementing Decision (EU) 2025/1160 concerning certain emergency measures relating to sheep pox and goat pox in Bulgaria (notified under document C(2025) 4073)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1261 26.6.2025 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/1261 DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 2025 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria [notificata con il numero C(2025) 4073] (Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ( 1 ) , in particolare l’articolo 259, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. (2) In caso di comparsa di un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in ovini o caprini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti di ovini o caprini. (3) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ( 2 ) integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ( 3 ) . In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure nella zona interessata. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza. (4) La decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 della Commissione ( 4 ) , adottata il 5 giugno 2025 nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, specifica alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria. (5) Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza che devono essere istituite da tale Stato membro conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini devono comprendere almeno le aree elencate nell’allegato di tale decisione di esecuzione. (6) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 la Bulgaria ha notificato alla Commissione la comparsa di un ulteriore focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in uno stabilimento in cui sono detenuti ovini, situato nella regione di Burgas, a circa 90 chilometri dai focolai ad Haskovo, al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza elencate nell’allegato della presente decisione di esecuzione. (7) Alla luce della situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria, in particolare tenuto conto di questo nuovo focolaio, è opportuno adattare, in termini sia spaziali sia temporali, le misure di emergenza previste dalla decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia in Bulgaria o nel resto dell’Unione. L’elenco aggiornato delle aree in cui deve essere istituita in Bulgaria una zona soggetta a restrizioni per il vaiolo degli ovini e dei caprini e la durata prevista di tale zona dovrebbero pertanto figurare nell’allegato della presente decisione. (8) Le dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e la durata delle misure da applicare in tali zone si basano sui criteri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite dal regolamento delegato (UE) 2020/687. I criteri applicati per la scelta delle dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni, come pure della durata delle misure da applicare in tali zone, comprendono l’esame non soltanto della situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini nelle aree interessate dalla malattia ma anche della situazione epidemiologica generale del vaiolo degli ovini e dei caprini nell’intero territorio della Bulgaria, nonché del livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia. La durata delle misure tiene inoltre conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale ( 5 ) . Alla luce di tali considerazioni, se applicate all’attuale situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria, è necessario aumentare le dimensioni e la durata delle zone di protezione e di sorveglianza attorno al focolaio nella regione di Burgas, al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia. (9) L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2025/1160, che elenca le aree in cui devono essere istituite le zone di protezione e di sorveglianza, dovrebbe pertanto essere sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione. (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione. Articolo 2 La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2025 Per la Commissione Olivér VÁRHELYI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate ( GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj ). ( 4 ) Decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 della Commissione, del 5 giugno 2025, relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2025/948 ( GU L, 2025/1160, 10.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1160/oj ). ( 5 ) https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/ . ALLEGATO Zone di protezione e di sorveglianza istituite attorno ai focolai confermati Regione e numero di riferimento ADIS del focolaio Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte della zona soggetta a restrizioni in Bulgaria di cui all'articolo 1 Termine ultimo di applicazione Regione di Haskovo BG-CAPRIPOX-2025-00004 BG-CAPRIPOX-2025-00005 Zona di protezione: Those parts of the region of Haskovo, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 41.7231, Long. 26.3188 (2025/4), Lat. 41.7171, Long. 26.316 (2025/5). 18.6.2025 Zona di sorveglianza: Those parts of the region of Haskovo, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 41.7231, Long. 26.3188 (2025/4), Lat. 41.7171, Long. 26.316 (2025/5), excluding the areas contained in the protection zone. 27.6.2025 Zona di sorveglianza: Those parts of the region of Haskovo, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 41.7231, Long. 26.3188 (2025/4), Lat. 41.7171, Long. 26.316 (2025/5). 19.6.2025 - 27.6.2025 Regione di Haskovo BG-CAPRIPOX-2025-00006 Zona di protezione: Those parts of the region of Haskovo, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 42.1161, Long. 26.182 (2025/6). 18.6.2025 Zona di sorveglianza: Those parts of the region of Haskovo, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 42.1161, Long. 26.182 (2025/6), excluding the areas contained in the protection zone. 27.6.2025 Zona di sorveglianza: Those parts of the region of Haskovo, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 42.1161, Long. 26.182 (2025/6). 19.6.2025 -27.6.2025 Regione di Burgas BG-CAPRIPOX-2025-00007 Zona di protezione: Those parts of the region of Burgas, contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 42.3872, Long. 27.2608 (2025/7). 14.7.2025 Zona di sorveglianza: Those parts of the region of Burgas, contained within a circle of a radius of 15 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 42.3872, Long. 27.2608 (2025/7), excluding the areas contained in the protection zone. 29.7.2025 Zona di sorveglianza: Those parts of the region of Burgas, contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 42.3872, Long. 27.2608 (2025/7). 15.7.2025 -29.7.2025 ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1261/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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