Decisione UE In vigore

Decisione UE 1415/2025

Decisione (UE) 2025/1415 del Consiglio, dell’8 luglio 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Assemblea dell’Unione particolare istituita dall’accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine, riguardo alle modifiche proposte al regolamento di esecuzione comune a norma dell’accordo di Lisbona e dell’atto di Ginevra di tale accordo

Pubblicato: 08/07/2025 In vigore dal: 08/07/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/1415 del Consiglio, dell’8 luglio 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Assemblea dell’Unione particolare istituita dall’accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine, riguardo alle modifiche proposte al regolamento di esecuzione comune a norma dell’accordo di Lisbona e dell’atto di Ginevra di tale accordo EN: Council Decision (EU) 2025/1415 of 8 July 2025 on the position to be taken on behalf of the Union within the Assembly of the Special Union established by the Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration with regard to the proposed amendments to the Common Regulations under the Lisbon Agreement and the Geneva Act of that Agreement

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1415 15.7.2025 DECISIONE (UE) 2025/1415 DEL CONSIGLIO dell’8 luglio 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Assemblea dell’Unione particolare istituita dall’accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine, riguardo alle modifiche proposte al regolamento di esecuzione comune a norma dell’accordo di Lisbona e dell’atto di Ginevra di tale accordo IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’Unione è parte contraente dell’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche («atto di Ginevra») ( 1 ) , entrato in vigore il 26 febbraio 2020. Ai sensi dell’articolo 21 dell’atto di Ginevra, le parti contraenti sono membri dell’Assemblea dell’Unione particolare istituita dall’accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine («accordo di Lisbona»). (2) Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, lettera a), punto iii), dell’atto di Ginevra, spetta all’Assemblea dell’Unione particolare modificare il regolamento di esecuzione a norma dell’atto di Ginevra. (3) Nel corso della sessantaseiesima serie di riunioni delle assemblee degli Stati membri dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale («OMPI») che si terranno dall’8 al 17 luglio 2025, l’Assemblea dell’Unione particolare sarà invitata ad adottare modifiche del regolamento di esecuzione comune a norma dell’accordo di Lisbona e dell’atto di Ginevra («regolamento di esecuzione comune»). (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Assemblea dell’Unione particolare, in quanto tali modifiche saranno vincolanti per l’Unione. (5) Nella sua sesta sessione, tenutasi a Ginevra dal 17 al 20 marzo 2025, il gruppo di lavoro per lo sviluppo del sistema di Lisbona («gruppo di lavoro di Lisbona») ha raccomandato all’Assemblea dell’Unione particolare di adottare varie modifiche del regolamento di esecuzione comune, proposte dal segretariato dell’OMPI e modificate dal gruppo di lavoro di Lisbona. Il sistema di Lisbona è il sistema internazionale di registrazione internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche. (6) La modifica proposta alla regola 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione comune aggiorna la definizione di «modulo ufficiale» di cui al punto vi) per includere un riferimento all’interfaccia elettronica (e-Lisbon) che l’Ufficio internazionale dell’OMPI ha messo a disposizione delle autorità competenti del sistema di Lisbona sul sito web dell’OMPI. (7) Le modifiche proposte alla regola 8, paragrafo 9, del regolamento di esecuzione comune aggiornano la versione attuale di tale disposizione chiarendo la data pertinente per determinare l’importo delle tasse da pagare a norma della regola 5, paragrafo 2, lettera c), della regola 15, paragrafo 2, lettera a), e della regola 7, paragrafo 4, lettere a) e d), del regolamento di esecuzione comune nonché in tutti gli altri casi oggetto dell’attuale versione della regola 8, paragrafo 9, rispettivamente, tenendo conto delle diverse specificità previste dal regolamento di esecuzione comune. (8) Le modifiche proposte alla regola 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione comune introducono i nuovi punti da vii) a ix) per ampliare l’elenco delle modifiche che possono essere iscritte nel registro internazionale. Il nuovo paragrafo 5 proposto in relazione alla regola 15 del regolamento di esecuzione comune introduce la possibilità per una parte contraente di notificare un rifiuto se non è in grado di garantire la protezione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica a causa di tale modifica. (9) La modifica proposta all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione comune allinea la formulazione di tale disposizione al nuovo paragrafo 5 proposto in relazione alla regola 15 del regolamento di esecuzione comune. (10) L’Unione dovrebbe sostenere l’adozione di tali modifiche, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Assemblea dell’Unione particolare istituita dall’accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine, che si terrà nell’ambito delle assemblee degli Stati membri dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale dall’8 al 17 luglio 2025, è di sostenere l’adozione delle modifiche del regolamento di esecuzione comune a norma dell’accordo di Lisbona e dell’atto di Ginevra di tale accordo che figurano nell’allegato della presente decisione. I rappresentanti dell’Unione possono inoltre approvare modifiche delle modifiche proposte, purché non si tratti di modifiche sostanziali. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2025 Per il Consiglio Il presidente S. LOSE ( 1 ) GU L 271 del 24.10.2019, pag. 15 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2019/1754/oj . ALLEGATO MODIFICHE PROPOSTE del regolamento di esecuzione comune a norma dell'accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine e dell'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche in base alle raccomandazioni del gruppo di lavoro dell'OMPI per lo sviluppo del sistema di Lisbona in vista dell'adozione da parte dell'Unione di Lisbona nel quadro delle assemblee generali dell'OMPI del 2025. 1) Nell'intestazione, l'espressione «entrato in vigore il 14 luglio 2023» è sostituita da «entrato in vigore il 1 o luglio 2026». 2) Alla regola 1, paragrafo 1 (Espressioni abbreviate), il punto vi) è sostituito dal seguente: «“modulo ufficiale”: un modulo redatto dall'Ufficio internazionale o un'interfaccia elettronica messa a disposizione dall'Ufficio internazionale sul sito web dell'organizzazione;». 3) La regola 8, paragrafo 9 (Modifica dell'importo delle tasse), è sostituita dalla seguente: «a) Se l'importo delle tasse dovute per una domanda di cui alla regola 5, paragrafo 2, lettera c), è modificato tra la data di deposito della domanda e la data del pagamento, si applica la tassa valida alla prima data. b) Se l'importo delle tasse dovute per una domanda di inserimento di una modifica di cui alla regola 15, paragrafo 2, lettera a), è modificato tra la data di deposito della domanda e la data del pagamento, si applica la tassa valida alla prima data. c) Se l'importo delle tasse dovute in relazione a una modifica o come tassa individuale, nel caso di cui alla regola 7, paragrafo 4, lettere a) e d), è modificato tra la data di entrata in vigore dell'atto di Ginevra per quanto riguarda uno Stato parte dell'atto del 1967 e la data del pagamento, si applica la tassa valida alla prima data. d) In caso di modifica dell'importo di tasse diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), si applica l'importo valido alla data in cui la tassa è stata ricevuta dall'Ufficio internazionale.». 4) Alla regola 15, paragrafo 1 (Modifiche autorizzate), sono aggiunti i punti seguenti: «vii) una modifica relativa alla denominazione di origine o all'indicazione geografica; viii) una modifica relativa a un prodotto o a prodotti cui si applica la denominazione di origine o l'indicazione geografica; ix) una modifica relativa alle indicazioni di cui alla regola 5, paragrafo 3, lettera a), o alle informazioni di cui alla regola 5, paragrafo 6, lettera a), punto vi).». 5) Alla regola 15 è aggiunto il nuovo paragrafo 5 seguente (Applicazione delle regole da 9 a 12): «5. a) Se la modifica riguarda la denominazione di origine o l'indicazione geografica o il prodotto o i prodotti cui si applica la denominazione di origine o l'indicazione geografica, l'autorità competente di una parte contraente ha il diritto di dichiarare di non poter garantire la protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica a causa della modifica. Tale autorità competente trasmette la dichiarazione all'Ufficio internazionale entro un anno dalla data di ricevimento della notifica della modifica da parte dell'Ufficio internazionale. Le regole da 9 a 12 si applicano mutatis mutandis . b) Se la modifica riguarda le indicazioni di cui alla regola 5, paragrafo 3, lettera a), l'autorità competente di una parte contraente che ha effettuato la notifica a norma della regola 5, paragrafo 3, ha il diritto di dichiarare di non poter garantire la protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica a causa della modifica. Tale autorità competente trasmette la dichiarazione all'Ufficio internazionale entro un anno dalla data di ricevimento della notifica della modifica da parte dell'Ufficio internazionale. Le regole da 9 a 12 si applicano mutatis mutandis .». 6) La regola 18, paragrafo 4 (Applicazione delle regole da 9 a 12), è sostituita dalla seguente: «Se la rettifica di un errore riguarda la denominazione di origine o l'indicazione geografica o il prodotto o i prodotti cui si applica la denominazione di origine o l'indicazione geografica, l'autorità competente di una parte contraente ha il diritto di dichiarare di non poter garantire la protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica a causa della rettifica. Tale autorità competente trasmette la dichiarazione all'Ufficio internazionale entro un anno dalla data di ricevimento della notifica della rettifica da parte dell'Ufficio internazionale. Le regole da 9 a 12 si applicano mutatis mutandis .». ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1415/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 1415/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Decisione UE 1083/2026
Decisione (PESC) 2026/1083 del Consiglio, dell’11 maggio 2026, che modifica la …
Legge 71/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32…
Legge 70/2026
Valorizzazione della risorsa mare. (26G00091)
Legge 68/2026
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Citta' del Capo del 2012 sull'attuazione…
Legge 66/2026
Disposizioni urgenti per il Piano Casa. (26G00090)
Legge 65/2026
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l…

Altre normative del 2025

Ridenominazione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’importo d… Risoluzione AdE 84 Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’area dei fun… Provvedimento AdE 246924 Disposizioni in materia di imprese estere controllate (CFC). Definizione delle modalità a… Provvedimento AdE 917 IRES e IRAP – errori contabili rilevanti – costo – mancata rilevazione – art. 4 del d.lgs… Interpello AdE 192 Novità sulla tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, delle magg… Circolare 199