Decisione UE In vigore

Decisione UE 1512/2025

Decisione (UE) 2025/1512 della Banca centrale europea, del 16 luglio 2025, che modifica la decisione (UE) 2019/1743 sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2019/31) e la decisione (UE) 2024/1209 relativa alla remunerazione dei depositi non collegati alla politica monetaria detenuti presso le banche centrali nazionali e la Banca centrale europea (BCE/2024/11) BCE/2025/23

Pubblicato: 16/07/2025 In vigore dal: 16/07/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/1512 della Banca centrale europea, del 16 luglio 2025, che modifica la decisione (UE) 2019/1743 sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2019/31) e la decisione (UE) 2024/1209 relativa alla remunerazione dei depositi non collegati alla politica monetaria detenuti presso le banche centrali nazionali e la Banca centrale europea (BCE/2024/11) [BCE/2025/23] EN: Decision (EU) 2025/1512 of the European Central Bank of 16 July 2025 amending Decision (EU) 2019/1743 on the remuneration of holdings of excess reserves and of certain deposits (ECB/2019/31) and Decision (EU) 2024/1209 on the remuneration of non-monetary policy deposits held with national central banks and the European Central Bank (ECB/2024/11) (ECB/2025/23)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1512 24.7.2025 DECISIONE (UE) 2025/1512 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 16 luglio 2025 che modifica la decisione (UE) 2019/1743 sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2019/31) e la decisione (UE) 2024/1209 relativa alla remunerazione dei depositi non collegati alla politica monetaria detenuti presso le banche centrali nazionali e la Banca centrale europea (BCE/2024/11) [BCE/2025/23] IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2, visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 3.1 e gli articoli 17 e 18, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2024/2773 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) ha istituito il meccanismo di cooperazione per i prestiti all’Ucraina (di seguito, il «meccanismo») e ha messo a disposizione dell’Ucraina un’assistenza macrofinanziaria eccezionale sotto forma di un prestito (di seguito, il «prestito AMF») al fine di aiutare l’Ucraina a coprire il suo fabbisogno di finanziamenti. Scopo del meccanismo è fornire all’Ucraina un sostegno finanziario a fondo perduto per aiutare l’Ucraina a rimborsare il prestito AMF, nonché prestiti bilaterali ammissibili erogati da prestatori bilaterali che agiscono sotto l’egida dell’iniziativa del G7 sui prestiti per l’accelerazione delle entrate straordinarie a favore dell’Ucraina, di cui al considerando 15 del regolamento (UE) 2024/2773. Per raggiungere tale scopo, il meccanismo riceve le risorse messe a disposizione come precisato all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/2773, compresi i flussi di utili straordinari derivanti dal blocco delle attività russe, e li eroga periodicamente all’Ucraina a copertura del capitale, degli interessi e di tutti gli altri costi correlati del prestito MFA e dei prestiti bilaterali ammissibili. (2) La Banca centrale europea (BCE) ha accettato di agire in qualità di agente finanziario per prestare servizi di cassa accendendo un conto presso la BCE al fine di ricevere, detenere ed effettuare trasferimenti di importi assegnati al meccanismo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/2773, ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, e fatte salve le disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 4, dello stesso. (3) È opportuno che il pertinente conto acceso presso la BCE sia remunerato sulla base delle norme e delle disposizioni di cui alla decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea (BCE/2019/31) ( 2 ) e alla decisione (UE) 2024/1209 della Banca centrale europea (BCE/2024/11) ( 3 ) . (4) La Commissione europea, nell’ambito delle sue funzioni ai sensi del regolamento (UE) 2024/2773, ha richiesto che il conto acceso presso la BCE sia operativo il 1 o agosto 2025. La presente decisione dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza e applicarsi a decorrere da tale data. (5) Pertanto, è opportuno modificare la decisione (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31) e la decisione (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11), HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Modifiche alla decisione (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31) All’articolo 2 della decisione (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31) è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3.   La BCE applica il tasso di remunerazione di cui all’articolo 2, paragrafo 4, lettera d), della decisione (UE) 2024/1209 (ECB/2024/11) al conto dedicato acceso presso la BCE al fine di ricevere, detenere ed effettuare trasferimenti di importi assegnati al meccanismo di cooperazione per i prestiti all’Ucraina, istituito dal regolamento (UE) 2024/2773 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 ) , ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento, ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e fatte salve le disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 4, dello stesso. Articolo 2 Modifiche alla decisione (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11) All’articolo 2, paragrafo 4, della decisione (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11) è aggiunta la seguente lettera d): «d) per il conto dedicato acceso presso la BCE al fine di ricevere, detenere ed effettuare trasferimenti di importi assegnati al meccanismo di cooperazione per i prestiti all’Ucraina, istituito dal regolamento (UE) 2024/2773 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *2 ) , ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento, ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e fatte salve le disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 4, dello stesso: l’€STR meno 20 punti base; Articolo 3 Entrata in vigore 1.   La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2.   Si applica a decorrere dal 1 o agosto 2025. Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 luglio 2025 Per il Consiglio direttivo della BCE La presidente della BCE Christine LAGARDE ( 1 ) Regolamento (UE) 2024/2773 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2024, che istituisce il meccanismo di cooperazione per i prestiti all’Ucraina e fornisce assistenza macrofinanziaria eccezionale all’Ucraina ( GU L, 2024/2773, 28.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2773/oj ). ( 2 ) Decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea, del 15 ottobre 2019, sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2019/31) ( GU L 267 del 21.10.2019, pag. 12 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1743/oj ). ( 3 ) Decisione (UE) 2024/1209 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2024, relativa alla remunerazione dei depositi non collegati alla politica monetaria detenuti presso le banche centrali nazionali e la Banca centrale europea (BCE/2024/11) ( GU L, 2024/1209, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1209/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1512/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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