Decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 della Commissione, del 29 luglio 2025, relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Italia e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2025/1318 notificata con il numero C(2025) 5362
Decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 della Commissione, del 29 luglio 2025, relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Italia e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2025/1318 [notificata con il numero C(2025) 5362]
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/1582 of 29 July 2025 concerning certain emergency measures relating to infection with lumpy skin disease virus in Italy and repealing Implementing Decision (EU) 2025/1318 (notified under document C(2025) 5362)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1582
1.8.2025
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/1582 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 2025
relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Italia e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2025/1318
[notificata con il numero C(2025) 5362]
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)
(
1
)
, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
L’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa è una malattia infettiva trasmessa da vettori che colpisce i bovini. La sua insorgenza può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando anche i movimenti di tali animali e dei loro prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
(2)
In caso di comparsa di un focolaio di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa nei bovini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti che detengono bovini, in particolare in quanto è trasmessa principalmente tramite vettori.
(3)
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione
(
2
)
integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione
(
3
)
. In particolare, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure in tale zona. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende almeno una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
(4)
La decisione di esecuzione (UE) 2025/1318 della Commissione
(
4
)
, adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce alcune misure di emergenza provvisorie contro l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Italia.
(5)
Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2025/1318 impone l’istituzione di zone soggette a restrizioni ai sensi del regolamento delegato (UE) 2020/687 in tale Stato membro e determina come tali le aree elencate nei suoi allegati.
(6)
Dall’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2025/1318 l’Italia ha notificato alla Commissione la comparsa di altri 25 focolai di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in stabilimenti che detengono bovini nelle province di Nuoro e Sassari, nella Regione Sardegna, e un ulteriore focolaio nella Regione Lombardia, segnalati tra il 25 giugno e il 17 luglio 2025. In risposta a questi focolai l’Italia ha istituito zone di protezione e di sorveglianza, nonché ulteriori zone soggette a restrizioni, nelle province di Nuoro e Sassari, nella Regione Sardegna, come pure zone di protezione e di sorveglianza nella Regione Lombardia, nelle quali si applicano le misure di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687. In risposta al focolaio confermato dalla Francia il 12 luglio 2025 in regioni situate in prossimità del confine italiano, l’Italia ha inoltre istituito una zona di sorveglianza in un’area al confine con la Francia.
(7)
Le dimensioni delle aree indicate come zone di protezione e zone di sorveglianza e dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui all’allegato della presente decisione, come pure la durata delle misure da applicare in tali zone, si basano sui criteri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687. I criteri applicati per la scelta delle dimensioni della zona di protezione e della zona di sorveglianza, come pure della durata delle misure da applicare in tali zone, comprendono l’esame non soltanto della situazione epidemiologica relativa all’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa nelle aree interessate dalla malattia ma anche di altri fattori epidemiologici, compresi parametri geografici e il rischio di ulteriore diffusione della malattia vista la presenza di insetti vettori. La scelta della durata delle misure previste dalla presente decisione ha inoltre tenuto conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale
(
5
)
.
(8)
Il regolamento (UE) 2016/429, in particolare l’articolo 69, prevede che l’autorità competente di uno Stato membro possa ricorrere alla vaccinazione profilattica d’urgenza, ove ciò sia necessario per lottare efficacemente contro una malattia elencata in animali detenuti. A tal fine l’autorità competente è tenuta a istituire zone di vaccinazione e attuare un piano di vaccinazione ufficiale che soddisfi prescrizioni specifiche. Il regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione
(
6
)
, che integra il regolamento (UE) 2016/429, stabilisce tra l’altro norme specifiche che gli Stati membri devono attuare in caso di ricorso alla vaccinazione profilattica d’urgenza nei bovini ai fini della prevenzione e del controllo di una malattia elencata. Tale regolamento delegato detta inoltre le condizioni alle quali possono essere autorizzati i movimenti di animali vaccinati e dei loro prodotti. Condizioni specifiche per la vaccinazione profilattica d’urgenza contro l’infezione da dermatite nodulare contagiosa sono stabilite nell’allegato IX di tale regolamento delegato.
(9)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/140 della Commissione
(
7
)
reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le banche dell’Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici. L’articolo 8 di tale regolamento stabilisce in particolare le prescrizioni procedurali e tecniche per la richiesta da parte degli Stati membri dell’accesso d’urgenza a vaccini, compresi quelli per la dermatite nodulare contagiosa, provenienti da banche dei vaccini.
(10)
Il 1
o
luglio 2025 l’Italia ha presentato alla Commissione il suo piano di vaccinazione ufficiale per la vaccinazione profilattica d’urgenza contro l’infezione da dermatite nodulare contagiosa. Il piano comprende informazioni sull’ambito di applicazione geografico e amministrativo delle zone di vaccinazione, sul numero di stabilimenti e di animali da vaccinare e sulla durata della vaccinazione, come prescritto dall’articolo 6, paragrafo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2023/361. L’Italia ha inoltre chiesto alla banca dei vaccini dell’Unione dosi sufficienti di vaccino, conformemente all’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/140, al fine di avviare la vaccinazione profilattica d’urgenza nell’intero territorio della Regione Sardegna.
(11)
Le condizioni alle quali l’Italia deve applicare la vaccinazione profilattica d’urgenza contro l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa e le misure di riduzione dei rischi da adottare per i movimenti di animali vaccinati e dei loro prodotti figurano nell’allegato IX del regolamento delegato (UE) 2023/361. In linea con tali condizioni, la vaccinazione può essere attuata nelle zone di vaccinazione I o II, in base alla conferma dell’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa.
(12)
Alla luce dell’evoluzione della situazione epidemiologica e dell’andamento delle campagne di vaccinazione potrebbe rendersi necessario adeguare il tipo, le dimensioni e la durata delle zone di vaccinazione I e II, in particolare tenendo conto dell’evoluzione del livello di copertura vaccinale raggiunto. Ove opportuno o necessario, una zona di vaccinazione II o parte di essa potrebbe dover essere trasformata in una zona di vaccinazione I e viceversa, in linea con i criteri di cui al regolamento delegato (UE) 2023/361 e sulla base delle informazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri colpiti. Di conseguenza è necessario indicare nell’allegato della presente decisione le date per trasformare un tipo di zona di vaccinazione in un altro tipo.
(13)
Alla luce dell’attuale situazione epidemiologica e del rischio che l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa possa diffondersi tramite bovini infetti a livello subclinico, è necessario vietare i movimenti di tali animali da qualsiasi luogo ubicato all’interno delle zone di protezione o di sorveglianza o delle ulteriori zone soggette a restrizioni verso destinazioni situate al di fuori del perimetro esterno dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni in Italia o al di fuori di tale Stato membro. A tal fine è stato necessario individuare aree specifiche del territorio italiano in cui dovrebbero essere applicate misure rafforzate analoghe a quelle applicabili nelle ulteriori zone soggette a restrizioni, come prescritto dal regolamento delegato (UE) 2020/687, e da cui sono anche vietati, fino a una certa data, i movimenti di bovini al di fuori o al di là del perimetro esterno di tali aree.
(14)
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, le aree individuate quali zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni come pure le zone di vaccinazione dovrebbero figurare nell’allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tali misure in collaborazione con tali Stati membri.
(15)
Per garantire chiarezza giuridica, l’ambito geografico di applicazione e la durata delle zone soggette a restrizioni e delle zone di vaccinazione dovrebbero essere definiti in modo chiaro al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia all’interno dell’Italia o in altri Stati membri o paesi terzi. Alla luce della situazione epidemiologica, la presente decisione dovrebbe applicarsi quanto prima.
(16)
È pertanto opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2025/1318 e sostituirla con la presente decisione.
(17)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’Italia provvede affinché:
a)
siano immediatamente istituite dalle autorità competenti di tale Stato membro zone soggette a restrizioni, comprendenti le zone di protezione e di sorveglianza e l’ulteriore zona soggetta a restrizioni, a norma dell’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo;
b)
siano immediatamente istituite dalle autorità competenti di tale Stato membro zone di vaccinazione, a norma dell’allegato IX, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2023/361 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo allegato;
c)
le zone di protezione e di sorveglianza e l’ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui alla lettera a) e le zone di vaccinazione di cui alla lettera b) comprendano almeno le aree elencate negli allegati I e III della presente decisione;
d)
le misure necessarie nelle zone di protezione e di sorveglianza e nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni e nelle zone di vaccinazione si applichino almeno fino ai termini di cui agli allegati della presente decisione.
Articolo 2
L’Italia provvede affinché siano vietati i movimenti di bovini dalle zone di protezione e di sorveglianza o dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui all’allegato I verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni in Italia o al di fuori di tale Stato membro fino ai termini indicati in detto allegato.
Articolo 3
1. L’Italia applica le misure applicabili alle ulteriori zone soggetti a restrizioni nelle aree elencate nell’allegato II della presente decisione e per i periodi specificati in tale allegato conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687.
2. Sono vietati i movimenti di bovini dalle aree elencate nell’allegato II della presente decisione verso una destinazione situata al di fuori di tale area in Italia o al di fuori di tale Stato membro per i periodi specificati in tale allegato.
Articolo 4
La decisione di esecuzione (UE) 2025/1318 è abrogata.
Articolo 5
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2025
Per la Commissione
Olivér VÁRHELYI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj
.
(
2
)
Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (
GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (
GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj
).
(
4
)
Decisione di esecuzione (UE) 2025/1318 della Commissione, del 27 giugno 2025, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Italia (
GU L, 2025/1318, 1.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1318/oj
).
(
5
)
https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/
.
(
6
)
Regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione, del 28 novembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’uso di taluni medicinali veterinari ai fini della prevenzione e del controllo di determinate malattie elencate (
GU L 52 del 20.2.2023, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/361/oj
).
(
7
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/140 della Commissione, del 16 novembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le banche dell’Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici (
GU L 23 del 2.2.2022, pag. 11
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/140/oj
).
ALLEGATO I
Parte A: zone di protezione e di sorveglianza istituite attorno ai focolai confermati
Area amministrativa e numero di riferimento ADIS del focolaio
Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte della zona soggetta a restrizioni di cui all’articolo 1
Termine ultimo di applicazione
Regione Sardegna
IT-LSD-2025-00001
IT-LSD-2025-00003
IT-LSD-2025-00004
IT-LSD-2025-00005
IT-LSD-2025-00006
IT-LSD-2025-00007
IT-LSD-2025-00008
IT-LSD-2025-00009
IT-LSD-2025-00010
IT-LSD-2025-00011
IT-LSD-2025-00012
IT-LSD-2025-00013
IT-LSD-2025-00014
IT-LSD-2025-00015
IT-LSD-2025-00016
IT-LSD-2025-00017
IT-LSD-2025-00018
IT-LSD-2025-00019
IT-LSD-2025-00020
IT-LSD-2025-00021
IT-LSD-2025-00022
IT-LSD-2025-00023
IT-LSD-2025-00024
IT-LSD-2025-00025
IT-LSD-2025-00026
IT-LSD-2025-00027
Zona di protezione:
le parti della Regione Sardegna comprese entro una circonferenza con un raggio di 20 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 40.30429, long. 9.22154 (2025/1), lat. 40.31139, long. 9.09821 (2025/3), lat. 40.24291, long. 9.22451 (2025/4), lat. 40.392626, long. 9.018567 (2025/5), lat. 40.2623, long. 9.082244 (2025/6), lat. 40.22246, long. 9.19132 (2025/7), lat. 40.335997, long. 9.123835 (2025/8), lat. 40.28903, 9.102816 long.(2025/9), lat. 40.209698, long. 9.177213 (2025/10), lat. 40.24404, long. 9.13817 (2025/11), lat. 40.33445, long. 9.15608 (2025/12), lat. 40.319967 long. 9.100123 (2025/13), lat. 40.3451 long. 9.2594 (2025/14), lat. 40.3121, long. 9.2046 (2025/15), lat. 40.34778, long. 9.16083 (2025/16), lat. 40.24096, long. 9.093 (2025/17), lat. 40.35071, long. 9.132964 (2025/18), lat. 40.3399, long. 9.167 (2025/19), lat. 40.725228, long. 9.485748 (2025/20), lat. 40.467998, long. 9.151939 (2025/21), lat. 40.28833, long. 9.157329 (2025/22), lat. 40.24569, long. 9.20289 (2025/23), lat. 40.260758, long. 9.168392 (2025/24), lat. 40.33221, long. 9.08099 (2025/25), lat. 40.280527, long. 9.116003 (2025/26), lat. 40.3192, long. 9.1386 (2025/27).
18.8.2025
Zona di sorveglianza:
le parti della Regione Sardegna comprese entro una circonferenza con un raggio di 50 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 40.30429, long. 9.22154 (2025/1), lat. 40.30429, long. 9.22154 (2025/1), lat. 40.31139, long. 9.09821 (2025/3), lat. 40.24291, long. 9.22451 (2025/4), lat. 40.392626, long. 9.018567 (2025/5), lat. 40.2623, long. 9.082244 (2025/6), lat. 40.22246, long. 9.19132 (2025/7), lat. 40.335997, long. 9.123835 (2025/8), lat. 40.28903, long. 9.102816 (2025/9), lat. 40.209698 long. 9.177213 (2025/10), lat. 40.24404, long. 9.13817 (2025/11), lat. 40.33445, long. 9.15608 (2025/12), lat. 40.319967, long. 9.100123 (2025/13), lat. 40.3451, long. 9.2594 (2025/14), lat. 40.3121, long. 9.2046 (2025/15), lat. 40.34778, long. 9.16083 (2025/16), lat. 40.24096, long. 9.093 (2025/17), lat. 40.35071, long. 9.132964 (2025/18), lat. 40.3399, long. 9.167 (2025/19), lat. 40.725228 long. 9.485748 (2025/20), lat. 40.467998, long. 9.151939 (2025/21), lat. 40.28833, long. 9.157329 (2025/22), lat. 40.24569, long. 9.20289 (2025/23), lat. 40.260758, long. 9.168392 (2025/24), lat. 40.33221, long. 9.08099 (2025/25), lat. 40.280527, long. 9.116003 (2025/26), lat. 40.3192, long. 9.1386 (2025/27).
19.8.2025 - 4.9.2025
Zona di sorveglianza:
le parti della Regione Sardegna comprese entro una circonferenza con un raggio di 20 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 40.30429, long. 9.22154 (2025/1), lat. 40.30429, long. 9.22154 (2025/1), lat. 40.31139, long. 9.09821 (2025/3), lat. 40.24291, long. 9.22451 (2025/4), lat. 40.392626, long. 9.018567 (2025/5), lat. 40.2623, long. 9.082244 (2025/6), lat. 40.22246, long. 9.19132 (2025/7), lat. 40.335997, long. 9.123835 (2025/8), lat. 40.28903, long. 9.102816 (2025/9), lat. 40.209698, long. 9.177213 (2025/10), lat. 40.24404, long. 9.13817 (2025/11), lat. 40.33445, long. 9.15608 (2025/12), lat. 40.319967, long. 9.100123 (2025/13), lat. 40.3451, long. 9.2594 (2025/14), lat. 40.3121, long. 9.2046 (2025/15), lat. 40.34778, long. 9.16083 (2025/16), lat. 40.24096, long. 9.093 (2025/17), lat. 40.35071, long. 9.132964 (2025/18), lat. 40.3399, long. 9.167 (2025/19), lat. 40.725228, long. 9.485748 (2025/20), lat. 40.467998, long. 9.151939 (2025/21), lat. 40.28833, long. 9.157329 (2025/22), lat. 40.24569, long. 9.20289 (2025/23), lat. 40.260758, long. 9.168392 (2025/24), lat. 40.33221, long. 9.08099 (2025/25), lat. 40.280527, long. 9.116003 (2025/26), lat. 40.3192, long. 9.1386 (2025/27), escluse le aree comprese nella zona di protezione.
4.9.2025
Regione Lombardia
IT-LSD-2025-00002
Zona di protezione:
le parti della Regione Lombardia comprese entro una circonferenza con un raggio di 20 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 45.197941, long. 10.814533(2025/2).
25.7.2025
Zona di sorveglianza:
le parti della Regione Lombardia comprese entro una circonferenza con un raggio di 50 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 45.197941, long. 10.814533 (2025/2).
26.7.2025 - 11.8.2025
Zona di sorveglianza:
le parti della Regione Lombardia comprese entro una circonferenza con un raggio di 20 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 45.197941, long. 10.814533 (2025/2), escluse le aree comprese nella zona di protezione.
11.8.2025
Regione Valle d’Aosta
FR-LSD-2025-00017
Zona di sorveglianza:
le parti della Regione Valle d’Aosta comprese entro una circonferenza con un raggio di 50 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 45.739081, long. 6.309311 (FR-LSD-2025-00017).
5.9.2025
Parte B: ulteriore zona soggetta a restrizioni
Area amministrativa
Area istituita come ulteriore zona soggetta a restrizioni, facente parte della zona soggetta a restrizioni di cui all’articolo 1
Termine ultimo di applicazione
Regione Sardegna
L’intero territorio della Regione Sardegna, escluse le aree comprese in una zona di protezione o di sorveglianza.
4.9.2025
ALLEGATO II
Aree di cui all’articolo 3
Area amministrativa
Aree di cui all’articolo 3
Termine ultimo di applicazione
Regione Sardegna
L’intero territorio della Regione Sardegna
4.9.2025 - 30.9.2025
ALLEGATO III
Parte A: zona di vaccinazione II
L’intero territorio della Regione Sardegna fino al 30.9.2025.
Parte B: zona di vaccinazione I
L’intero territorio della Regione Sardegna a decorrere dall’1.10.2025.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1582/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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