Decisione UE In vigore

Decisione UE 1645/2020

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1645 della Commissione del 5 novembre 2020 relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro la peste suina africana in Germania notificata con il numero C(2020) 7742 (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 05/11/2020 In vigore dal: 05/11/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1645 della Commissione del 5 novembre 2020 relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro la peste suina africana in Germania [notificata con il numero C(2020) 7742] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2020/1645 of 5 November 2020 concerning certain interim protective measures relating to African swine fever in Germany (notified under document C(2020) 7742) (Only the German text is authentic) (Text with EEA relevance)

Testo normativo

6.11.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 370/47 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1645 DELLA COMMISSIONE del 5 novembre 2020 relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro la peste suina africana in Germania [notificata con il numero C(2020) 7742] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ( 1 ) , in particolare l’articolo 9, paragrafo 3, vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ( 2 ) , in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni di suini domestici e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. (2) Qualora venga riscontrato un caso di peste suina africana nei suini selvatici vi è il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi ad altre popolazioni di suini selvatici e alle aziende suinicole. (3) La direttiva 2002/60/CE ( 3 ) del Consiglio stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana applicabili nell’Unione. In particolare l’articolo 15 della direttiva 2002/60/CE prevede l’adozione di alcune misure a seguito della conferma di uno o più casi di peste suina africana nei suini selvatici. (4) La Germania ha informato la Commissione in merito all’attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio a seguito del verificarsi, nel mese di novembre 2020, di un nuovo caso di tale malattia nel Land della Sassonia di detto Stato membro a struttura federale e, conformemente all’articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, ha adottato diverse misure compresa l’istituzione di una zona infetta nella quale si applicano le misure di cui all’articolo 15 di tale direttiva al fine di impedire la diffusione della malattia. (5) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario definire, a livello di Unione, la zona infetta da peste suina africana in Germania, in collaborazione con tale Stato membro. (6) Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che la presente decisione sia adottata quanto prima. (7) Di conseguenza, in attesa della prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno elencare la zona infetta in Germania nell’allegato della presente decisione e stabilire la durata di tale regionalizzazione. (8) La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Germania provvede affinché la zona infetta istituita da tale Stato membro, in cui si applicano le misure di cui all’articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, comprenda almeno le zone elencate nell’allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione si applica fino al 31 gennaio 2021. Articolo 3 La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2020 Per la Commissione Stella KYRIAKIDES Membro della Commissione ( 1 ) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13 . ( 2 ) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29 . ( 3 ) Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana ( GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27 ). ALLEGATO Zone istituite come zona infetta in Germania, di cui all’articolo 1 Termine ultimo di applicazione BRANDENBURG Landkreis Oder-Spree — Gemeinde Ragow-Merz — Gemeinde Beeskow — Gemeinde Friedland — Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Tauche, Stremmen, Ranzig, Sabrodt, Trebatsch, Mittweide, Sawall — Gemeinde Rietz-Neuendorf mit den Gemarkungen Groß Rietz, Birkholz 31 gennaio 2021 Landkreis Dahme-Spreewald — Gemeinde Lieberose — Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Speichrow, Zaue, Ressen, Goyatz, Jessern, Lamsfeld 31 gennaio 2021 SACHSEN Landkreis Görlitz Im Norden ausgehend in Bad Muskau (Badepark) von der Fußgängerbrücke (ehemalige Eisenbahnbrücke) in südliche Richtung entlang der Landesgrenze Deutschlands zu Polen bis zur Mündung des Welschgrabens in die Neiße. Im Süden geht das gefährdete Gebiet nördlich der Ortschaft Steinbach entlang des Welschgrabens Richtung Westen bis zur südöstlichen Grenze des Truppenübungsplatzes Oberlausitz an der S127. Das gefährdete Gebiet verläuft weiter an der Südgrenze des Truppenübungsplatzes Oberlausitz bis zur B115 und im weiteren Verlauf dann entlang der B115 in nördlicher Richtung über die Ortschaften Weißkeißel und Krauschwitz i. d. O. L. bis zur Fußgängerbrücke am Badepark von Bad Muskau. 31 gennaio 2021

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