Decisione (UE) 2020/1708 del Consiglio del 13 novembre 2020 relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versareper finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2022, l’importo annuo per il 2021, la prima frazione per il 2021 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2023 e 2024
Quali sono i contributi finanziari che gli Stati membri devono versare al Fondo europeo di sviluppo per il 2021 e il 2022 secondo la Decisione UE 2020/1708?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione (UE) 2020/1708 del Consiglio del 13 novembre 2020 stabilisce gli importi annuali che gli Stati membri dell'Unione europea devono versare per finanziare l'11° Fondo europeo di sviluppo (FES), uno strumento di cooperazione finanziaria con i paesi ACP (Africa, Caraibi, Pacifico) e i territori d'oltremare. Per il 2021, l'importo annuo totale è fissato a 4 miliardi di euro (3,7 miliardi per la Commissione e 300 milioni per la Banca europea per gli investimenti), mentre per il 2022 il massimale è ridotto a 2,8 miliardi di euro (2,5 miliardi per la Commissione e 300 milioni per la BEI).
La decisione prevede anche la ripartizione dei contributi tra i singoli Stati membri secondo percentuali specifiche, calcolate sulla base di criteri storici legati ai fondi precedenti (8°, 9° e 10° FES). Ogni Stato membro versa una "prima frazione" nel 2021, con importi che variano significativamente: ad esempio, la Germania contribuisce circa 277 milioni di euro, la Francia circa 231 milioni, l'Italia circa 173 milioni, mentre gli Stati più piccoli versano importi inferiori al milione di euro.
La normativa prevede inoltre meccanismi di compensazione: fondi non impegnati o disimpegnati da precedenti FES (8° e 9°) vengono rimborsati mediante riduzioni sui pagamenti della prima frazione 2021, per un totale di 223 milioni di euro. Infine, la decisione fornisce previsioni indicative non vincolanti per il 2023 e il 2024, rispettivamente di 1,8 e 1,5 miliardi di euro per la Commissione.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2020/1708 del Consiglio del 13 novembre 2020 relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versareper finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2022, l’importo annuo per il 2021, la prima frazione per il 2021 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2023 e 2024
EN: Council Decision (EU) 2020/1708 of 13 November 2020 on the financial contributions to be paid by Member States to finance the European Development Fund, including the ceiling for 2022, the annual amount for 2021, the first instalment for 2021 and an indicative and non-binding forecast for the expected annual amounts of contributions for the years 2023 and 2024
Testo normativo
17.11.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 385/13
DECISIONE (UE) 2020/1708 DEL CONSIGLIO
del 13 novembre 2020
relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versareper finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2022, l’importo annuo per il 2021, la prima frazione per il 2021 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2023 e 2024
Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE
(
1
)
, in particolare l’articolo 7,
visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11° Fondo europeo di sviluppo, e che abroga il regolamento (UE) 2015/323
(
2
)
, in particolare l’articolo 19, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Conformemente alla procedura di cui agli articoli da 19 a 22 del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio («regolamento finanziario per l’11° FES»), la Commissione europea deve presentare entro il 15 ottobre 2020 una proposta che specifica: a) il massimale dell’importo annuo del contributo per il 2022; b) l’importo annuo del contributo per il 2021; c) l’importo della prima frazione del contributo per il 2021; e d) una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2023 e 2024.
(2)
Conformemente all’articolo 46 del regolamento finanziario per l’11° FES, la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
(3)
A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento finanziario per l’11° FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti fondi europei di sviluppo (FES). È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi imputabili al 10° FES per la BEI e all’11° FES per la Commissione.
(4)
L’articolo 55 del regolamento finanziario per l’11° FES stabilisce che gli importi stanziati per progetti del 10° FES o di altri FES precedenti che risultano non impegnati a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, dell’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, o disimpegnati a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, del medesimo accordo, salvo decisione unanime contraria del Consiglio, devono ridurre la parte dei contributi degli Stati membri di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di detto accordo.
(5)
Gli articoli 152 e 153 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica
(
3
)
, stabiliscono che Regno Unito debba rimanere parte del FES fino alla chiusura dell’11° FES e di tutti i FES non ancora chiusi. Tuttavia, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati relativi ai progetti del 10° FES o dei FES precedenti non deve essere riutilizzata.
(6)
Il 24 ottobre 2019, con decisione (UE) 2019/1800
(
4
)
, in base a una proposta della Commissione, il Consiglio ha fissato come segue il massimale dell’importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2021: 3 700 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la BEI,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il massimale dell’importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2022 è fissato a 2 800 000 000 EUR, così ripartiti: 2 500 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la BEI.
Articolo 2
L’importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2021 è fissato a 4 000 000 000 EUR, così ripartiti: 3 700 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la BEI.
Articolo 3
I contributi individuali al FES che gli Stati membri devono versare alla Commissione e alla BEI quale prima frazione per il 2021 sono riportati nella tabella che figura in allegato alla presente decisione.
Articolo 4
Un importo di 223 000 000 EUR di fondi non impegnati o disimpegnati relativi a progetti dell’8° FES e del 9° FES è rimborsato mediante una riduzione del pagamento a titolo della prima frazione per il 2021, come stabilito all’articolo 3.
Articolo 5
La previsione indicativa non vincolante dell’importo annuo dei contributi per il 2023 è fissata a 1 800 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI; la previsione per il 2024 è fissata a 1 500 000 000 EUR per la Commissione e a 200 000 000 EUR per la BEI.
Articolo 6
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2020
Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH
(
1
)
GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1
.
(
2
)
GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1
.
(
3
)
GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7
.
(
4
)
Decisione (UE) 2019/1800 del Consiglio, del 24 ottobre 2019, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2021, l’importo annuo per il 2020, la prima frazione per il 2020 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2022 e 2023 (
GU L 274 del 28.10.2019, pag. 9
).
ALLEGATO
STATI MEMBRI e REGNO UNITO
Ripartizione 8°/9° FES %
Ripartizione 10° FES %
Ripartizione 11° FES %
Prima frazione 2021 (in EUR)
BEI
Commissione
Commissione
Commissione
10° FES
11° FES
Rimborso 8°/9° FES
11° FES meno
BELGIO
3,92
3,53
3,24927
2 471 000,00
51 988 320,00
–8 741 600,00
43 246 720,00
BULGARIA
0,14
0,21853
98 000,00
3 496 480,00
0,00
3 496 480,00
CECHIA
0,51
0,79745
357 000,00
12 759 200,00
0,00
12 759 200,00
DANIMARCA
2,14
2,00
1,98045
1 400 000,00
31 687 200,00
–4 772 200,00
26 915 000,00
GERMANIA
23,36
20,50
20,57980
14 350 000,00
329 276 800,00
–52 092 800,00
277 184 000,00
ESTONIA
0,05
0,08635
35 000,00
1 381 600,00
0,00
1 381 600,00
IRLANDA
0,62
0,91
0,94006
637 000,00
15 040 960,00
–1 382 600,00
13 658 360,00
GRECIA
1,25
1,47
1,50735
1 029 000,00
24 117 600,00
–2 787 500,00
21 330 100,00
SPAGNA
5,84
7,85
7,93248
5 495 000,00
126 919 680,00
–13 023 200,00
113 896 480,00
FRANCIA
24,30
19,55
17,81269
13 685 000,00
285 003 040,00
–54 189 000,00
230 814 040,00
CROAZIA
0,00
0,22518
0,00
3 602 880,00
0,00
3 602 880,00
ITALIA
12,54
12,86
12,53009
9 002 000,00
200 481 440,00
–27 964 200,00
172 517 240,00
CIPRO
0,09
0,11162
63 000,00
1 785 920,00
0,00
1 785 920,00
LETTONIA
0,07
0,11612
49 000,00
1 857 920,00
0,00
1 857 920,00
LITUANIA
0,12
0,18077
84 000,00
2 892 320,00
0,00
2 892 320,00
LUSSEMBURGO
0,29
0,27
0,25509
189 000,00
4 081 440,00
–646 700,00
3 434 740,00
UNGHERIA
0,55
0,61456
385 000,00
9 832 960,00
0,00
9 832 960,00
MALTA
0,03
0,03801
21 000,00
608 160,00
0,00
608 160,00
PAESI BASSI
5,22
4,85
4,77678
3 395 000,00
76 428 480,00
–11 640 600,00
64 787 880,00
AUSTRIA
2,65
2,41
2,39757
1 687 000,00
38 361 120,00
–5 909 500,00
32 451 620,00
POLONIA
1,30
2,00734
910 000,00
32 117 440,00
0,00
32 117 440,00
PORTOGALLO
0,97
1,15
1,19679
805 000,00
19 148 640,00
–2 163 100,00
16 985 540,00
ROMANIA
0,37
0,71815
259 000,00
11 490 400,00
0,00
11 490 400,00
SLOVENIA
0,18
0,22452
126 000,00
3 592 320,00
0,00
3 592 320,00
SLOVACCHIA
0,21
0,37616
147 000,00
6 018 560,00
0,00
6 018 560,00
FINLANDIA
1,48
1,47
1,50909
1 029 000,00
24 145 440,00
–3 300 400,00
20 845 040,00
SVEZIA
2,73
2,74
2,93911
1 918 000,00
47 025 760,00
–6 087 900,00
40 937 860,00
REGNO UNITO
12,69
14,82
14,67862
10 374 000,00
234 857 920,00
–28 298 700,00
206 559 220,00
TOTALE UE-27 e REGNO UNITO
100,00
100,00
100,00
70 000 000,00
1 600 000 000,00
–223 000 000,00
1 377 000 000,00
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La Decisione UE 2020/1708 disciplina i contributi finanziari al Fondo europeo di sviluppo, uno strumento di cooperazione internazionale che coinvolge ripartizioni di bilancio tra Stati membri, gestione di fondi pluriennali e procedure di versamento tramite la Commissione europea e la BEI. Professionisti che operano in ambito di finanza pubblica, cooperazione internazionale e gestione dei fondi UE consultano questa normativa per comprendere le obbligazioni contributive, i meccanismi di compensazione e le previsioni di spesa per la programmazione finanziaria pluriennale.
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