Decisione di esecuzione (UE) 2025/1760 della Commissione, del 19 agosto 2025, che determina, a norma dell’articolo 41, paragrafo 1, della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se una misura adottata dalla Francia nei confronti dell’iPhone 12 A2403 di Apple sia giustificata notificata con il numero C(2025) 5736
Decisione di esecuzione (UE) 2025/1760 della Commissione, del 19 agosto 2025, che determina, a norma dell’articolo 41, paragrafo 1, della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se una misura adottata dalla Francia nei confronti dell’iPhone 12 A2403 di Apple sia giustificata [notificata con il numero C(2025) 5736]
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/1760 of 19 August 2025 determining under Article 41(1) of Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council whether a measure taken by France with respect to Apple iPhone 12 A2403 is justified (notified under document C(2025) 5736)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1760
1.9.2025
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/1760 DELLA COMMISSIONE
del 19 agosto 2025
che determina, a norma dell’articolo 41, paragrafo 1, della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se una misura adottata dalla Francia nei confronti dell’iPhone 12 A2403 di Apple sia giustificata
[notificata con il numero C(2025) 5736]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE
(
1
)
, in particolare l’articolo 41, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
(1)
Il 5 ottobre 2023 la Francia, tramite la propria autorità di vigilanza del mercato competente, «Agence Nationale des Fréquences» («ANFR»), ha notificato, conformemente all’articolo 40, paragrafo 4, della direttiva 2014/53/UE e tramite il sistema di informazione e comunicazione di cui all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
(
Information and Communication System on Market Surveillance
– «ICSMS»), una misura volta a far ritirare dal mercato francese
(
3
)
il telefono cellulare «iPhone 12 A2403» fabbricato da Apple Inc. («Apple») («misura nazionale»).
(2)
La Francia, tramite l’ANFR, ha adottato la misura nazionale sulla base del fatto che l’iPhone 12 A2403 supera il valore limite di 4 W/kg, che rappresenta il valore limite per il tasso di assorbimento specifico (
specific absorption rate
– «SAR») sugli arti di cui alla norma armonizzata EN 50566:2017
(
4
)
, che rispecchia i limiti stabiliti nella raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio
(
5
)
. Conformemente all’articolo 16 della direttiva 2014/53/UE, tale norma armonizzata conferisce, se applicata da un fabbricante
(
6
)
, una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali. Il SAR indica il tasso al cui l’energia elettromagnetica emessa da un dispositivo senza fili è assorbita dal corpo umano, espresso in potenza assorbita per unità di massa di tessuto (W/kg)
(
7
)
.
(3)
L’ANFR ha indicato che la non conformità a tale valore limite non riguardava i modelli iPhone 12 Mini, Pro e Pro Max. L’ANFR ha concluso che l’iPhone 12 A2403 non è conforme al requisito essenziale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/53/UE relativo alla protezione della salute e della sicurezza di persone e di animali domestici.
(4)
Dato che la misura nazionale è stata comunicata alla Commissione e agli Stati membri il 5 ottobre 2023, era possibile sollevare un’obiezione nei confronti di tale misura fino al 3 gennaio 2024, conformemente all’articolo 40, paragrafo 7, della direttiva 2014/53/UE.
(5)
Il 24 ottobre 2023 l’Irlanda, tramite la propria autorità di vigilanza del mercato competente, la «Commission for Communications Regulation» (Commissione per la regolamentazione delle comunicazioni – «ComReg»), ha presentato tramite l’ICSMS un’obiezione in merito alla misura nazionale.
(6)
In tale obiezione formale, la ComReg ha concluso che l’iPhone 12 A2403 era conforme ai requisiti essenziali di cui alla direttiva 2014/53/UE.
(7)
A seguito dell’obiezione sollevata nei confronti della misura nazionale conformemente all’articolo 40, paragrafo 7, della direttiva 2014/53/UE, la Commissione ha avviato consultazioni con l’ANFR, la ComReg e Apple al fine di valutare la misura nazionale conformemente all’articolo 41, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva.
(8)
In una riunione del gruppo di cooperazione amministrativa delle autorità di vigilanza del mercato nel settore delle apparecchiature radio (ADCO RED) tenutasi il 18 e 19 ottobre 2023, l’ANFR ha presentato la misura nazionale alle autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri. La Commissione ha partecipato a tale riunione in qualità di osservatore.
(9)
Nella riunione online del comitato per la valutazione della conformità e per la vigilanza del mercato nel settore delle telecomunicazioni (TCAM), tenutasi il 30 novembre 2023, l’ANFR ha presentato agli Stati membri una panoramica della misura nazionale. La Commissione ha spiegato la procedura della clausola di salvaguardia di cui al capo V della direttiva 2014/53/UE.
(10)
Il 30 novembre e il 1
o
dicembre 2023 si è tenuta una riunione online del gruppo di esperti della Commissione sulle apparecchiature radio (E03587). Apple è stata invitata a partecipare alla discussione in merito all’iPhone 12 A2403 che si è svolta durante tale riunione. Più specificamente, Apple ha dichiarato che le prove condotte dall’ANFR non riflettono l’uso previsto del prodotto e possono portare a potenziali risultati errati.
(11)
Il 5 gennaio 2024 l’ANFR ha inviato una lettera alla Commissione esprimendo il parere che l’obiezione sollevata dalla ComReg in relazione alla misura nazionale non dovesse essere accolta.
(12)
Con lettera dell’8 marzo 2024 la Commissione ha invitato l’ANFR a presentare le proprie osservazioni e a rispondere a diversi quesiti relativi alla misura nazionale. L’ANFR ha risposto tramite posta elettronica il 25 marzo 2024. A seguito di ulteriori quesiti sollevati dalla Commissione il 3 maggio 2024, l’ANFR ha inviato ulteriori informazioni tramite posta elettronica il 14 maggio 2024. Lo stesso giorno ha avuto luogo una riunione online tra la Commissione e l’ANFR, alla quale ha partecipato anche il laboratorio indipendente CETECOM ADVANCED GmbH («CETECOM»), accreditato conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025:2017
(
8
)
. Nel corso di tale riunione online, e anche tramite posta elettronica lo stesso giorno, la Commissione ha informato l’ANFR della validità dell’obiezione sollevata dalla ComReg.
(13)
Con lettera del 22 aprile 2024 la Commissione ha invitato Apple a presentare le sue osservazioni in merito alla misura nazionale e a rispondere ai quesiti al fine di chiarire la sua posizione e le sue osservazioni. Apple ha presentato le proprie osservazioni e risposte tramite posta elettronica il 12 maggio 2024. A seguito di tale comunicazione, la Commissione e Apple hanno tenuto una riunione online il 4 giugno 2024. Il 3 giugno 2024 la Commissione ha inviato ad Apple ulteriori quesiti in merito a vari elementi tecnici, in relazione ai quali Apple ha inviato risposte e chiarimenti il 18 giugno 2024 tramite posta elettronica.
(14)
Il 4 luglio 2024 la Commissione ha tenuto una riunione online con la ComReg per discutere la misura nazionale. L’8 luglio 2024 la ComReg ha presentato una dichiarazione scritta. Tale dichiarazione ha sottolineato che l’iPhone 12 A2403 era stato sottoposto a prova da Apple in collaborazione con un organismo notificato ed era risultato rientrare nei valori limite per il SAR sugli arti
(
9
)
.
2.
CONTESTO
(15)
Il modello iPhone 12 A2403 è stato immesso sul mercato dell’Unione nell’ottobre 2020. Si tratta del primo modello di iPhone dotato di tecnologia 5G e, quando l’ANFR ha notificato la misura nazionale, era ancora venduto sul mercato dell’Unione.
(16)
Apple integrava nell’iPhone 12 A2403 la cosiddetta funzione «Body Detect» (rilevamento del corpo). Grazie a tale meccanismo, quando rileva il movimento il dispositivo ritiene di essere utilizzato a contatto con il corpo umano e imposta quindi la funzione «Body Detect» sullo stato «on-body» (a contatto con il corpo). L’obiettivo è ridurre la potenza emessa e, quindi, il livello medio di SAR in modo tale che il dispositivo soddisfi i pertinenti valori limite per il SAR stabiliti nella norma armonizzata EN 50566:2017.
(17)
Nel luglio 2022 l’ANFR ha effettuato le prime misurazioni del SAR sull’iPhone 12 A2403 al fine di stabilire se il dispositivo rispettasse i limiti stabiliti nella norma armonizzata EN 50566:2017.
(18)
Dopo aver effettuato la misurazione del SAR l’ANFR ha concluso che il dispositivo superava il valore limite per il SAR sugli arti di cui alla pertinente norma armonizzata. Conformemente alla norma armonizzata EN 50566:2017, il valore limite per il SAR sugli arti è fissato a 4 W/kg. L’ANFR ha concluso che la misurazione del SAR sugli arti presentava un valore trattenuto di 5,615 W/kg e superava quindi significativamente il limite di cui alla norma.
(19)
Apple ha contestato tali conclusioni affermando quanto segue:
—
il laboratorio che ha condotto la prova per la Francia aveva fissato l’iPhone 12 A2403 saldamente sul manichino
(
10
)
per le misurazioni del SAR. Secondo Apple, tale configurazione potrebbe impedire all’iPhone 12 A2403 di attivare l’algoritmo «Body Detect» e potrebbe comportare una potenziale inosservanza del valore limite per il SAR;
—
gli strumenti ingegneristici proprietari di Apple sono necessari per garantire che gli algoritmi di controllo della potenza dell’iPhone 12 A2403 non producano risultati imprecisi.
(20)
A seguito delle discussioni tra l’ANFR e Apple, quest’ultima ha suggerito di ripetere le misurazioni del SAR nell’ambito di una specifica procedura di prova (il cosiddetto «protocollo 1»), che è stata comunicata all’ANFR nel febbraio 2023.
(21)
Il protocollo 1 presentava le caratteristiche seguenti:
—
una distanza di separazione di 1 mm tra il dispositivo e il manichino;
—
un sistema motorizzato esterno proprietario collegato al dispositivo per produrre vibrazioni artificiali al fine di simulare e attivare correttamente la funzione «Body Detect»;
—
l’impostazione di una specifica configurazione di prova per effettuare una misurazione stabile e precisa e garantire che l’emissione provenisse esclusivamente da un’antenna preselezionata dell’iPhone 12 A2403 soggetto a prova.
(22)
L’ANFR non ha accolto il protocollo 1 per i motivi seguenti:
—
è più probabile che il SAR massimo emesso dal dispositivo si verifichi a una distanza di 0 mm dal dispositivo;
—
il fissaggio di un sistema motorizzato al dispositivo è stato considerato un meccanismo artificiale che potrebbe non rispecchiare le reali condizioni d’uso del prodotto;
—
la configurazione di prova utilizzata per garantire che l’emissione provenga esclusivamente da un’antenna preselezionata del dispositivo potrebbe incidere in maniera indeterminata sulle misurazioni del SAR.
(23)
Nel giugno 2023, a causa della mancanza di accordo tra l’ANFR e Apple in merito al protocollo 1, Apple ha proposto una seconda procedura di misurazione (il cosiddetto «protocollo 2»), che presentava le caratteristiche seguenti:
—
una distanza di separazione di 0 mm tra il dispositivo e il manichino;
—
l’attivazione dell’algoritmo «Body Detect» premendo il pulsante del volume dell’iPhone 12 A2403 ogni 20 secondi;
—
al fine di garantire che l’emissione provenisse esclusivamente da un’antenna preselezionata dell’iPhone 12 A2403, il ricorso a due metodi alternativi: quello già proposto nel protocollo 1 oppure un altro metodo che comportava un posizionamento specifico dell’antenna del simulatore di rete
(
11
)
.
(24)
L’ANFR ha accettato la procedura di misurazione descritta nel protocollo 2 e ha deciso di utilizzare il metodo che prevedeva un posizionamento specifico dell’antenna del simulatore di rete.
(25)
Nell’agosto 2023 l’ANFR ha chiesto a CETECOM di effettuare misurazioni del SAR sull’iPhone 12 A2403 conformemente al protocollo 2 su diversi campioni. Il CETECOM ha concluso che l’iPhone 12 A2403 rimaneva non conforme applicando il protocollo 2 (5,740 W/kg).
(26)
Il 12 settembre 2023 la Francia, tramite l’ANFR, ha adottato una decisione nazionale che ordinava il ritiro dal mercato francese dell’iPhone 12 A2403. Secondo quanto sostenuto dall’ANFR tale decisione è stata adottata sulla base del fatto che Apple si era rifiutata di offrire un aggiornamento del software per rendere il prodotto conforme, come solitamente fanno altri fabbricanti.
(27)
A seguito delle preoccupazioni espresse dall’ANFR e della successiva adozione di una misura restrittiva, Apple ha indicato che avrebbe rilasciato un aggiornamento del software per gli utenti dell’iPhone 12 A2403 in Francia al fine di attivare in modo permanente lo stato «on-body» della funzione «Body Detect». Tale aggiornamento dell’iPhone 12 A2403 avrebbe ridotto in modo permanente la potenza emessa e, quindi, il livello del SAR. Apple ha aggiunto che tale aggiornamento non sarebbe stato reso disponibile in altri Stati membri in quanto riteneva che l’iPhone 12 A2403 fosse conforme alla direttiva 2014/53/UE e che la misura nazionale fosse infondata.
(28)
Le nuove misurazioni effettuate da CETECOM nel settembre 2023 hanno dimostrato la conformità di un iPhone 12 A2403 sul quale viene eseguito il software aggiornato (iOS 17.1) al valore limite del SAR stabilito nella norma armonizzata EN 50566:2017. Tali misurazioni sono state effettuate con apparecchiature di prova che simulano una rete mobile situata in Francia.
(29)
A seguito del rilascio dell’aggiornamento del software, l’ANFR ha ritenuto che i dispositivi per i quali il software aggiornato (iOS 17.1) era operativo e attivava in modo permanente lo stato «on-body» della funzione «Body Detect» fossero conformi, in quanto era stato dimostrato che tali dispositivi rispettavano il limite del SAR di cui alla norma armonizzata EN 50566:2017.
(30)
L’ANFR ha tuttavia indicato di essere stata informata da Apple, il 4 ottobre 2023, che l’aggiornamento correttivo del software sarebbe stato operativo soltanto sul territorio francese. Durante la riunione dei servizi della Commissione con Apple, tenutasi il 4 giugno 2024, Apple ha confermato che l’aggiornamento correttivo del software sarebbe stato operativo soltanto sul territorio francese.
(31)
L’articolo 40, paragrafo 3, della direttiva 2014/53/UE prevede l’adozione di un’azione correttiva nei confronti di apparecchiature radio non conformi in tutta l’Unione. Se l’azione intrapresa per i dispositivi risultati non conformi consiste, ad esempio, nell’installazione di un aggiornamento del software, tale azione può essere considerata correttiva se l’aggiornamento del software, ossia il software correttivo, è messo a disposizione ed è operativo in tutta l’Unione, ed è quindi disponibile per tutti i dispositivi correlati in uso nell’Unione.
(32)
Nella fattispecie, l’azione intrapresa per i dispositivi iPhone 12 A2403, ossia l’installazione di un aggiornamento software per garantire che lo stato «on-body» della funzione «Body Detect» si attivi in modo permanente, in modo tale che detti dispositivi possano rispettare i valori limite del SAR e quindi essere conformi, può essere considerata correttiva soltanto se tale aggiornamento software è reso disponibile in tutto il territorio dell’Unione. Di conseguenza tali dispositivi sono considerati non conformi non soltanto quando non dispongono del software correttivo installato, ma anche quando tale software è installato, ma l’attivazione permanente della funzione «Body Detect» è funzionante soltanto in Francia e non in tutta l’Unione.
(33)
Il 5 ottobre 2023 l’ANFR ha codificato la misura nazionale sull’ICSMS, avviando il periodo di tre mesi in cui si possono sollevare obiezioni in merito agli iPhone 12 A2403 funzionanti senza l’aggiornamento del software (iOS 17.1) e, di conseguenza, senza che lo stato di «on-body» della funzione «Body Detect» sia attivato in modo permanente.
3.
ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI
3.1.
ANFR
3.1.1.
Aspetto procedurale
(34)
Con lettera del 5 gennaio 2024 inviata alla Commissione, l’ANFR ha espresso il parere che l’obiezione sollevata dall’Irlanda tramite la ComReg in relazione alla misura nazionale non dovesse essere accolta.
(35)
Secondo l’ANFR, tale obiezione non era suffragata da prove e si basava unicamente su un’analisi della documentazione tecnica, nonché sulle relazioni relative alle misurazioni effettuate da un organismo notificato e comunicate dal fabbricante. In altre parole, l’ANFR ha dichiarato che le autorità irlandesi competenti non hanno condotto un’indagine tecnica né effettuato prove.
3.1.2.
Aspetti sostanziali
(36)
L’ANFR ha fatto innanzitutto riferimento al contesto generale per le misurazioni del SAR e ha spiegato che queste ultime sono effettuate sistematicamente per gli smartphone per la testa, il corpo e gli arti. L’ANFR ha poi fornito una panoramica della sequenza di eventi e fatti, ossia le date specifiche in cui sono state effettuate le prove e le misure adottate, che sono riepilogate nella sezione precedente.
(37)
L’ANFR ha sottolineato che le misurazioni del SAR sono effettuate tramite un laboratorio accreditato e che non esistono normative nazionali specifiche applicabili in Francia in materia di SAR; ha asserito altresì che, per quanto riguarda le misurazioni del SAR, quando un laboratorio effettua le prove per l’ANFR si applicano e si seguono i limiti stabiliti nella raccomandazione 1999/519/CE, che corrispondono a quelli di cui alla norma armonizzata EN 50566:2017. Inoltre l’ANFR ha indicato che le prove per l’iPhone 12 A2403 sono state effettuate da CETECOM, organismo accreditato ai sensi della norma EN ISO/IEC 17025.
(38)
Inoltre, in risposta ai quesiti posti dai servizi della Commissione, l’ANFR ha fornito i dettagli seguenti relativi alle misurazioni del SAR effettuate in Francia:
—
numerosi smartphone sono dotati di sensori di movimento, ma tale informazione deve essere indicata nel loro fascicolo tecnico;
—
prima di effettuare le misurazioni del SAR, l’ANFR chiede al fabbricante di fornire il fascicolo tecnico completo, che deve comprendere le relazioni sulle prove effettuate redatti dal fabbricante e una descrizione del funzionamento del dispositivo in questione;
—
se il dispositivo è dotato di un dispositivo di controllo della potenza basato su sensori di movimento, il suo algoritmo deve essere descritto nel fascicolo tecnico;
—
dopo aver analizzato l’algoritmo, quest’ultimo sarà preso in considerazione nelle misurazioni, ma soltanto se è in grado di garantire la conformità alla direttiva 2014/53/UE, in particolare in relazione alla sicurezza, per quanto riguarda l’uso ragionevolmente prevedibile del dispositivo, come previsto all’articolo 17, paragrafo 1, di tale direttiva;
—
poiché sono dotati di meccanismi di controllo della potenza, i dispositivi devono essere sottoposti a prova utilizzando la procedura TAS (
Time Averaged SAR
– SAR medio nel tempo).
(39)
L’ANFR ha indicato che l’iPhone 12 A2403 riduce la potenza emessa quando rileva il movimento dato che, in tal caso, ritiene di essere utilizzato a contatto con il corpo umano. Tale approccio rispecchia l’uso ragionevolmente prevedibile del prodotto, secondo il fabbricante. L’ANFR non ha contestato la tecnica di controllo della potenza descritta come concetto in sé. Ha tuttavia ritenuto che non fosse adeguatamente configurata. Più specificamente, l’ANFR ha rilevato che il dispositivo non sempre riduceva in maniera sufficiente la potenza quando rilevava il movimento.
(40)
Secondo l’ANFR, CETECOM ha effettuato la prima misurazione del SAR sull’iPhone 12 A2403 nel luglio 2022, da cui è emerso un risultato superiore al valore limite del SAR sugli arti. Più precisamente, come affermato dall’ANFR, la misurazione del SAR sugli arti presentava un valore trattenuto di 5,615 W/kg.
(41)
Per tale misurazione del SAR, l’ANFR ha assunto la posizione seguente:
—
la misurazione è stata effettuata senza prendere in considerazione i meccanismi di controllo della potenza del dispositivo;
—
dato che la documentazione tecnica presentata da Apple non menzionava la presenza di un sensore di movimento o di un algoritmo specifico di controllo della potenza, tali misurazioni sono state effettuate senza tenere conto dei meccanismi del dispositivo che consentivano il controllo della potenza.
(42)
L’ANFR ha quindi fatto riferimento al protocollo 1 proposto da Apple. L’ANFR ha chiarito che la configurazione specifica per garantire che la potenza massima fosse misurata, come proposto nel protocollo 1, non rappresentava l’uso ragionevolmente prevedibile e poteva essere considerata un modo artificioso per superare la prova.
(43)
L’ANFR ha confermato che, a seguito del respingimento del protocollo 1, Apple ha proposto il protocollo 2. Secondo l’ANFR, tale protocollo era più conforme a quanto ci si aspettava da una prova che tenesse conto delle condizioni ragionevolmente prevedibili. Tuttavia, seguendo il protocollo 2, l’ANFR ha osservato che la misurazione del SAR sugli arti effettuata dal laboratorio accreditato CETECOM ha dimostrato la persistenza della non conformità. Il limite di 4 W/kg è stato superato simulando l’uso dell’iPhone 12 A2403 in Francia, più precisamente il SAR sugli arti misurato presentava un valore trattenuto di 5,740 W/kg
(
12
)
(mentre la prima misurazione effettuata presentava un valore di 5,615 W/kg)
(
13
)
. Nell’ambito di ulteriori prove effettuate dall’ANFR è stato concluso che il SAR sugli arti superava il valore raccomandato simulando l’uso dell’iPhone 12 in altri due Stati membri.
(44)
Inoltre l’ANFR ha sottoposto a prova nel proprio laboratorio interno
(
14
)
un campione diverso utilizzando lo stesso protocollo 2, e anche tale prova ha dato come esito la non conformità al valore limite del SAR sugli arti.
(45)
Per quanto concerne il nuovo software aggiornato offerto da Apple, l’ANFR ha dichiarato che è stata adottata una decisione nazionale relativa a una misura provvisoria che ordinava il ritiro dal mercato francese dell’iPhone 12 A2403. La decisione nazionale è stata adottata sulla base del fatto che, come affermato dall’ANFR, Apple si era ripetutamente rifiutata di offrire un aggiornamento del software per rendere il prodotto conforme, come solitamente fanno altri fabbricanti.
(46)
L’ANFR ha confermato che il software correttivo fornito infine da Apple può essere accettabile e può garantire la conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui alla direttiva 2014/53/UE. Più specificamente, la misura concreta attuata nel software in questione limita la potenza del dispositivo in tutti i casi d’uso, ripristinando così la conformità del dispositivo e non subordinandola più alle sue prestazioni in termini di rilevamento del corpo umano. L’ANFR ha osservato che Apple ha fornito l’aggiornamento correttivo del software soltanto per gli iPhone 12 A2403 in uso sul mercato francese e che per questo motivo la misura nazionale è stata codificata nell’ICSMS, avviando il periodo di tre mesi in cui si possono sollevare obiezioni.
3.2.
ComReg
(47)
Secondo l’obiezione sollevata dall’Irlanda tramite la ComReg, quest’ultima ha effettuato un’indagine preliminare sull’iPhone 12 A2403 nell’ambito della quale ha ricevuto da Apple la documentazione e i risultati delle prove tecniche atti a dimostrare che tale apparecchiatura radio è conforme ai requisiti essenziali di cui alla direttiva 2014/53/UE. Più precisamente, l’obiezione presentata dall’Irlanda tramite la ComReg è stata la seguente:
«
La ComReg contesta la misura adottata dall’ANFR nei confronti dell’iPhone 12 di Apple il 12 settembre 2023 per i motivi di seguito esposti.
1.
Il 12 settembre 2023 l’ANFR, l’autorità di vigilanza del mercato per la direttiva 2014/53/UE in Francia, ha adottato una misura volta a far ritirare gli iPhone 12 di Apple dal mercato francese, avendo constatato che le misurazioni risultanti dalle prove dimostravano che il tasso di assorbimento specifico (SAR) superava i limiti fissati. Si tratta di una procedura prevista dall’articolo 40 della direttiva.
Conformemente all’articolo 40, paragrafo 4, il 5 ottobre 2023 l’ANFR ha informato la Commissione e gli altri Stati membri in merito a tale misura inserendo le informazioni necessarie sull’ICSMS.
2.
La ComReg ha svolto un’indagine preliminare sulle apparecchiature radio in questione. La ComReg ha ricevuto dall’operatore economico la documentazione e i risultati delle prove tecniche attestanti che l’apparecchiatura radio è conforme ai requisiti essenziali della direttiva. In particolare, la ComReg rileva che quando l’iPhone 12 è stato sottoposto a prova da Apple presso un organismo notificato registrato, il prodotto è risultato conforme agli orientamenti in materia di SAR sugli arti. La ComReg non ha effettuato alcuna prova tecnica sull’iPhone 12.
3.
Norme comuni in vigore in tutta l’Unione garantiscono l’interoperabilità e la sicurezza, riducono i costi e facilitano l’integrazione delle imprese nella catena del valore e negli scambi commerciali. Date le circostanze, la ComReg ritiene opportuno che la Commissione europea valuti la misura nazionale in questione, in particolare le prove effettuate, e fornisca una posizione comune per assistere le autorità di vigilanza del mercato.
»
(48)
La ComReg ha osservato che, quando l’iPhone 12 A2403 è stato sottoposto a prova da Apple in collaborazione con un organismo notificato registrato
(
15
)
, il dispositivo è risultato rispettare il valore limite del SAR sugli arti. La ComReg non ha tuttavia effettuato alcuna prova tecnica sull’iPhone 12 A2403. Inoltre la ComReg non ha segnalato alcuna carenza della norma armonizzata EN 50566:2017 per quanto riguarda la sua finalità di conferire una presunzione di conformità al requisito essenziale cui intende riferirsi e dimostrare, quando è applicata, la conformità al requisito essenziale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/53/UE.
3.3.
Apple
(49)
Secondo Apple, l’iPhone 12 A2403 è sicuro e lo è sempre stato. In particolare, secondo Apple, l’iPhone 12 A2403, lanciato nel 2020, è stato certificato e riconosciuto conforme a tutte le regolamentazioni e a tutte le norme in materia di SAR applicabili in tutto il mondo. Apple ha aggiunto che il suo meccanismo di controllo della potenza non è stato aggiornato in alcun modo dal lancio del prodotto.
(50)
Apple ha informato la Commissione che l’iPhone 12 A2403 è dotato di meccanismi tecnici che controllano la potenza emessa sulla base di determinati parametri. Il livello del SAR è, a sua volta, controllato da tali meccanismi. Il funzionamento di questi ultimi è costituisce un’informazione riservata di Apple e non è stato comunicato integralmente alla Commissione.
(51)
Secondo Apple, la conclusione cui è giunta l’ANFR in merito all’iPhone 12 A2403 non è un problema di conformità, bensì una conseguenza di una presunta attuazione errata del protocollo di prova. Più specificamente, Apple ritiene che la prova effettuata dall’ANFR non faccia attivare in modo corretto il meccanismo di controllo della potenza, il che comporta una potenziale mancanza di conformità al valore limite del SAR sugli arti. Apple ha dichiarato che l’iPhone 12 A2403 ha superato una prova a una distanza di separazione di 5 mm (consentita dalla norma armonizzata EN 50566:2017), eseguita dall’ANFR il 21 dicembre 2021. Apple ha dichiarato che l’iPhone 12 A2403 non era conforme alla procedura di prova effettuata dall’ANFR soltanto per l’esposizione agli arti a 0 mm quando il telefono era fissato saldamente al manichino piatto. Quest’ultimo scenario, secondo Apple, non rispecchia l’uso previsto del dispositivo in quanto non crea alcun movimento per l’attivazione della funzionalità «Body Detect». In altre parole, come rilevato da Apple, nello scenario descritto il contatto con il corpo umano non è simulato in maniera adeguata.
(52)
Apple ha aggiunto che la funzione «Body Detect» è utilizzata in tutti gli iPhone da oltre un decennio ed è stata accuratamente testata e certificata come un meccanismo di controllo della potenza efficace per soddisfare i requisiti in materia di SAR. Apple ha indicato di aver fornito all’ANFR diverse relazioni di prove effettuate da laboratori terzi indipendenti, che dimostravano il corretto funzionamento della funzione «Body Detect», il che a sua volta dimostrava il rispetto dei valori limite per il SAR sugli arti.
(53)
Apple ha indicato di aver sviluppato uno strumento di prova proprietario per attivare la funzione «Body Detect» durante le prove e ha sottolineato che tale strumento è ritenuto necessario ai fini della prova. Apple ha inoltre indicato che l’uso di tale strumento è stato raccomandato da un fabbricante di apparecchiature di prova per il SAR.
(54)
Apple ha ritenuto che le prove effettuate dall’ANFR o per suo conto conformemente protocollo 2 fossero errate per i motivi seguenti:
—
CETECOM ha sommato i valori del SAR delle bande 4G e 5G, mentre i diagrammi di radiazione hanno dimostrato che non vi era sovrapposizione spaziale tra le due tecnologie e, pertanto, non era possibile sommare i valori;
—
l’iPhone 12 è stato posizionato in modo tale da impedire alla persona che esegue la prova di premere manualmente i pulsanti del volume, come concordato nel protocollo 2, e ciò non ha consentito l’attivazione della funzione «Body Detect».
4.
VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE
4.1.
Procedura
(55)
La Commissione ha esaminato innanzitutto il parere espresso dall’ANFR nella sua lettera del 5 gennaio 2024, secondo cui l’obiezione sollevata dall’Irlanda tramite ComReg in relazione alla misura nazionale non dovrebbe essere accolta in ragione dell’assenza di un’indagine approfondita da parte delle autorità irlandesi competenti.
(56)
A norma dell’articolo 40, paragrafo 7, della direttiva 2014/53/UE, nel caso in cui uno Stato membro o la Commissione non sollevi obiezioni, come specificato in tale disposizione, gli Stati membri devono garantire che siano adottate senza indugio le opportune misure restrittive, quali il ritiro dal mercato, in relazione all’apparecchiatura radio in questione. Tuttavia, a norma dell’articolo 41, paragrafo 1, della direttiva 2014/53/UE, se è stata sollevata un’obiezione, la Commissione deve avviare senza indugio consultazioni con gli Stati membri e l’operatore economico interessato e valutare la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione deve determinare mediante un atto di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o meno.
(57)
Sebbene sia indiscutibile che l’obiezione sollevata dall’Irlanda tramite la ComReg non include dettagli tecnici o giustificazioni tecniche, in base all’articolo 40, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2014/53/UE e tenuto conto della giurisprudenza pertinente (in particolare la causa T-349/21
(
16
)
), tale obiezione è sufficiente a far scattare l’obbligo per la Commissione di cui all’articolo 40, paragrafo 7, e all’articolo 41, paragrafo 1, di tale direttiva di adottare una decisione di esecuzione a norma dell’articolo 41, paragrafo 1, di tale direttiva.
(58)
Nella causa T-349/21, il Tribunale ha affermato che la direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
17
)
non stabilisce requisiti particolari in materia di formato per quanto concerne la modalità con cui uno Stato membro può formulare obiezioni. Analogamente, la direttiva 2014/53/UE non impone alcun formato specifico per quanto riguarda le modalità con cui tali obiezioni possono essere formulate, ed è pertanto possibile applicare la conclusione del Tribunale anche a tale direttiva.
(59)
A norma dell’articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020, le obiezioni sollevate dagli Stati membri conformemente alla procedura di salvaguardia applicabile prevista nella normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile al prodotto nonché l’eventuale seguito dato devono essere inseriti nel sistema di informazione e comunicazione di cui a tale articolo (ossia l’ICSMS). A tale riguardo, l’Irlanda, tramite la ComReg, ha inserito nell’ICSMS l’obiezione sollevata in relazione alla misura nazionale.
(60)
Nel corso della riunione online del 14 maggio 2024 con l’ANFR, nonché con messaggio di posta elettronica inviato lo stesso giorno, la Commissione ha informato l’ANFR della validità dell’obiezione sollevata dalla ComReg e dell’obbligo per la Commissione di emettere una decisione di esecuzione.
4.2.
Osservazioni relative al software correttivo
(61)
In ragione delle preoccupazioni espresse dall’ANFR e della successiva misura nazionale, Apple ha rilasciato un aggiornamento del software per gli utenti dell’iPhone 12 A2403 in Francia, destinato ad attivare in modo permanente lo stato «on-body» della funzione «Body Detect».
(62)
Le modifiche descritte del funzionamento della funzione «Body Detect» hanno avuto luogo soltanto su dispositivi iPhone 12 A2403 in uso su reti cellulari situate in Francia
(
18
)
. Secondo Apple, l’aggiornamento non sarebbe stato messo a disposizione di tutti gli utenti dell’Unione perché l’impresa riteneva che l’iPhone fosse conforme alla direttiva 2014/53/UE e che la misura nazionale fosse infondata.
(63)
La Commissione rileva che, a seguito del rilascio dell’aggiornamento del software e come confermato dalle prove supplementari effettuate dall’ANFR, il comportamento dell’iPhone 12 A2403 per quanto riguarda il SAR è rimasto invariato nel resto dell’Unione. Di conseguenza la potenziale mancanza di conformità persisterebbe nella maggior parte dell’Unione.
(64)
A norma dell’articolo 40, paragrafo 3, della direttiva 2014/53/UE, qualsiasi azione correttiva deve essere disponibile sull’intero territorio dell’Unione. Pertanto le misure correttive adottate da Apple attraverso la messa a disposizione del nuovo software (iOS 17.1) che attiva in modo permanente lo stato «on-body» della funzione «Body Detect» soltanto sui dispositivi che operano su reti cellulari situate in Francia, non rispettano tale articolo.
(65)
Dato che la misura nazionale relativa al funzionamento dell’iPhone 12 A2403 senza l’aggiornamento del software, ossia senza l’attivazione permanente dello stato «on-body» della funzione «Body Detect», è stata codificata nell’ICSMS e non è stata ritirata dalla Francia, rimane l’obbligo per la Commissione di adottare una decisione di esecuzione a norma dell’articolo 41, paragrafo 1, della direttiva 2014/53/UE.
4.3.
Aspetti sostanziali
4.3.1.
Disposizioni di cui alla direttiva sulle apparecchiature radio
(66)
La direttiva 2014/53/UE istituisce un quadro normativo per la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio di apparecchiature radio nell’Unione.
(67)
L’articolo 6 della direttiva 2014/53/UE impone agli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari a garantire che siano messe a disposizione sul mercato solo le apparecchiature radio che si conformano a tale direttiva. Inoltre, a norma dell’articolo 9 della direttiva 2014/53/UE, gli Stati membri non devono ostacolare, per motivi attinenti agli aspetti da essa disciplinati, la messa a disposizione sul mercato nel loro territorio di apparecchiature radio conformi alla suddetta direttiva.
(68)
Gli obblighi dei fabbricanti all’atto dell’immissione sul mercato dell’Unione di apparecchiature radio sono stabiliti all’articolo 10 della direttiva 2014/53/UE. L’articolo 10 di tale direttiva prevede, tra l’altro, che i fabbricanti, all’atto dell’immissione sul mercato, assicurino che le apparecchiature radio siano state progettate e fabbricate conformemente ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3 di tale direttiva.
(69)
L’articolo 3 della direttiva 2014/53/UE stabilisce i requisiti essenziali per garantire la protezione della salute e della sicurezza, nonché di alcuni altri aspetti della protezione del pubblico interesse. A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, le apparecchiature radio devono essere fabbricate in modo da garantire la protezione della salute e della sicurezza di persone e di animali domestici e beni, compresi gli obiettivi riguardanti i requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
19
)
, ma senza applicazione di limiti minimi di tensione. A norma dell’allegato I, punto 2, lettera b), della direttiva 2014/35/UE, devono essere adottate misure di carattere tecnico affinché non possano prodursi radiazioni che possano causare un pericolo.
(70)
A norma dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/53/UE, un fabbricante deve effettuare una valutazione di conformità dell’apparecchiatura radio rispetto ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3 di tale direttiva. La valutazione della conformità deve prendere in considerazione tutte le condizioni di funzionamento cui le apparecchiature sono destinate e, per il requisito essenziale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, ossia i requisiti essenziali relativi alla salute e alla sicurezza, la valutazione deve tenere altresì conto delle condizioni ragionevolmente prevedibili. Inoltre per le apparecchiature radio che possono assumere diverse configurazioni, con la valutazione di conformità si deve confermare altresì la conformità dell’apparecchiatura radio ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3 di tale direttiva in tutte le possibili configurazioni.
(71)
A norma dell’articolo 40, paragrafo 1, della direttiva 2014/53/UE, qualora abbiano motivi sufficienti per ritenere che un’apparecchiatura radio disciplinata da tale direttiva presenti un rischio per la salute o l’incolumità delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui a tale direttiva o, in seguito alle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
20
)
, non sia conforme ad almeno uno dei requisiti essenziali applicabili di cui all’articolo 3 della direttiva 2014/53/UE, le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro devono effettuare una valutazione dell’apparecchiatura radio interessata che investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui alla direttiva 2014/53/UE. Se concludono che l’apparecchiatura radio non rispetta i requisiti di cui alla direttiva 2014/53/UE, le autorità di vigilanza del mercato devono chiedere tempestivamente all’operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere l’apparecchiatura radio conforme ai suddetti requisiti oppure di ritirarla dal mercato o di richiamarla entro un termine ragionevole e proporzionale alla natura del rischio, a seconda dei casi.
4.3.2.
Valori limite del SAR
(72)
La raccomandazione 1999/519/CE stabilisce valori limite per l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici in linea con gli orientamenti della Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP). Per le apparecchiature radio immesse sul mercato dell’Unione e destinate all’uso da parte del pubblico, tali valori limite sono stabiliti nelle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE
(
21
)
e pubblicate nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
con decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 della Commissione
(
22
)
.
(73)
A norma dell’articolo 16 della direttiva 2014/53/UE, le apparecchiature radio conformi alle norme armonizzate (o a parti di esse), i cui riferimenti sono stati pubblicati nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, sono considerate conformi ai corrispondenti requisiti essenziali di cui all’articolo 3 di tale direttiva.
(74)
La norma armonizzata EN 50566:2017, che conferisce una presunzione di conformità al requisito essenziale cui intende riferirsi, stabilisce il valore limite del SAR sugli arti a 4 W/kg, rispecchiando il valore limite stabilito nella raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, al fine di dimostrare la conformità al requisito essenziale relativo alla salute umana e animale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/53/UE, per quanto riguarda il valore limite del SAR per gli arti.
(75)
La dichiarazione di conformità UE di Apple per l’iPhone 12 A2403, redatta a norma dell’articolo 18 della direttiva 2014/53/UE, faceva riferimento a tale norma armonizzata e pertanto Apple aveva applicato tale norma armonizzata, che conferisce una presunzione di conformità al requisito essenziale cui intende riferirsi, al fine di dimostrare la conformità al requisito essenziale in questione.
(76)
Il fatto che un dispositivo, rispettando il valore limite del SAR sugli arti di cui alla norma armonizzata EN 50566:2017, che rispecchia il limite stabilito nella raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, possa essere conforme al requisito essenziale relativo alla salute umana e animale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/53/UE, per quanto riguarda il valore limite del SAR per gli arti, non è stato contestato dagli Stati membri.
(77)
Inoltre, nel corso delle riunioni online con Apple di cui sopra, quest’ultima non ha mai indicato di contestare i limiti stabiliti dalla norma armonizzata EN 50566:2017. Inoltre Apple non ha messo in discussione il fatto che tale superamento per il limite del SAR sugli arti comporterebbe di per sé la non conformità al suddetto requisito essenziale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/53/UE, ma ha piuttosto messo in discussione la modalità con cui il protocollo 2 di misurazione è stato applicato dall’ANFR o per conto della stessa.
(78)
È quindi pacifico che un dispositivo che soddisfa il valore limite del SAR sugli arti di cui alla norma armonizzata EN 50566:2017 è conforme al requisito essenziale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/53/UE sulla protezione della salute e della sicurezza di persone e di animali domestici per quanto riguarda il valore limite del SAR sugli arti.
(79)
È inoltre indiscutibile che un significativo superamento del valore limite del SAR sugli arti (oltre il 40 %), come risulta dalle prove effettuate da CETECOM sull’iPhone 12 A2403, dimostrerebbe la non conformità del dispositivo interessato al requisito essenziale in questione.
(80)
Per quanto concerne le misurazioni del SAR volte a dimostrare la conformità delle apparecchiature, la norma armonizzata EN 50566:2017 prevede che siano effettuate conformemente alla norma EN 62209-2:2010, punti 5 e 6. La norma EN 62209-2:2010 non stabilisce tuttavia una metodologia di misurazione per i dispositivi di comunicazione mobile dotati di determinate funzionalità avanzate che possa essere rilevante per la misurazione del SAR sugli arti. Poiché l’iPhone 12 A2403 presenta questo tipo di caratteristiche, è stato necessario sviluppare un protocollo di prova specifico.
4.3.3.
Prove effettuate dall’ANFR
(81)
Innanzitutto, la Commissione concorda con la valutazione e la conclusione dell’ANFR, come descritte al considerando 22, secondo cui il protocollo 1 non costituisce un metodo di prova accettabile.
(82)
Più specificamente, Apple ha dichiarato che la misurazione del SAR richiede l’uso di strumenti di prova proprietari. Apple ha inoltre indicato che l’uso di tali strumenti è stato raccomandato da un fabbricante di apparecchiature di prova per il SAR. La Commissione ritiene tuttavia che gli orientamenti emanati da un fabbricante di apparecchiature di prova non abbiano alcun valore vincolante. Inoltre la Commissione rileva che l’uso di strumenti proprietari, in particolare se l’algoritmo su cui si fonda il funzionamento degli strumenti non è divulgato, è ritenuto inappropriato per la valutazione indipendente del SAR. In aggiunta, l’uso di strumenti ingegneristici proprietari per misurare la conformità delle apparecchiature radio ai requisiti essenziali pertinenti non solo non garantisce che il dispositivo sia sottoposto a prova in condizioni d’uso prevedibili, in particolare per quanto riguarda le misurazioni sugli arti, ma non offre neanche la trasparenza e l’indipendenza necessarie nel contesto delle attività di vigilanza del mercato.
(83)
La Commissione ritiene inoltre che la configurazione suggerita da Apple per garantire che l’emissione provenga esclusivamente da un’antenna preselezionata dell’iPhone 12 A2403 non sia stata debitamente giustificata.
(84)
Inoltre, anche se la norma armonizzata EN 50566:2017 consente una distanza di prova compresa tra 0 mm e 5 mm, si dovrebbe prendere in considerazione lo scenario peggiore. In altre parole, se il livello del SAR a 0 mm fosse superiore rispetto a quello a 5 mm, si dovrebbe utilizzare la prima delle due distanze di prova. Inoltre l’Associazione per la conformità alla direttiva sulle apparecchiature radio (REDCA –
Radio Equipment Directive Compliance Association
), costituita a norma dell’articolo 38 della direttiva 2014/53/UE, nella sua nota tecnica di orientamento (TGN –
technical guidance note
) 20, intitolata «SAR Testing and Assessment Guidance», ritiene che la distanza di separazione per le prove per il SAR sulla testa, il SAR sugli arti e il SAR in accessori noti sia di norma pari a 0 mm o «a contatto».
(85)
In secondo luogo, a seguito dell’accordo sul protocollo 2 da parte di ANFR e Apple, la Commissione ha valutato le prove condotte dall’ANFR e i dettagli forniti dalle parti interessate in relazione all’iPhone 12 A2403, sulla base di ampie consultazioni con l’ANFR, la ComReg e Apple.
(86)
Apple e ANFR hanno entrambe convenuto di utilizzare il protocollo 2 in alternativa all’uso dello strumento di prova proprietario di Apple.
(87)
L’ANFR, avvalendosi dei servizi di CETECOM ed effettuando le misurazioni di cui al protocollo 2, ha concluso che:
—
prima dell’aggiornamento del software, l’iPhone 12 A2403 superava il valore limite per il SAR sugli arti di cui alla norma armonizzata EN 50566:2017;
—
in seguito all’aggiornamento del software, l’iPhone 12 A2403 non superava più il valore limite per il SAR sugli arti di cui alla norma armonizzata EN 50566:2017 durante il funzionamento su reti cellulari situate nel territorio francese.
(88)
Apple ha contestato il risultato di non conformità delle prove effettuate da CETECOM affermando che il dispositivo era stato posizionato in modo tale da impedire alla persona che esegue la prova di premere manualmente i pulsanti del volume per attivare la funzione «Body Detect», come concordato nel protocollo 2. Apple non ha tuttavia fornito elementi di prova inconfutabili a sostegno di tale affermazione. Inoltre CETECOM, che è un laboratorio accreditato e quindi un laboratorio valutato in modo indipendente da un organismo di accreditamento, non ha segnalato problemi relativi alla pressione dei pulsanti del volume durante la prova e alla conseguente attivazione della funzione «Body Detect» durante le prove.
(89)
Apple ha inoltre indicato che CETECOM aveva erroneamente sommato i valori del SAR delle bande 4G e 5G. Tale affermazione è ritenuta irrilevante in quanto CETECOM ha confermato alla Commissione che l’iPhone 12 A2403 superava il limite del SAR nella sola banda 4G.
(90)
Fatta eccezione per le preoccupazioni sollevate da Apple in merito alle prove condotte da CETECOM, non sono state individuati elementi di prova tali da indurre a concludere che la norma armonizzata EN 50566:2017 o tali prove non fossero state applicate correttamente da CETECOM.
(91)
La Commissione ritiene pertanto che i dispositivi iPhone 12 A2403 non operanti con l’aggiornamento del software iOS 17.1 non siano conformi ai valori limite per il SAR sugli arti applicabili. Tali dispositivi non sono pertanto conformi al requisito essenziale in materia di salute e sicurezza di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/53/UE.
(92)
La Commissione ritiene inoltre che i dispositivi iPhone 12 A2403 operanti con l’aggiornamento del software iOS 17.1 siano conformi ai valori limite per il SAR sugli arti applicabili quando le funzionalità aggiornate sono pienamente funzionanti, più specificamente quando l’aggiornamento del software modifica il funzionamento dell’algoritmo «Body Detect» sviluppato da Apple (iOS 17.1), impostando nella pratica l’iPhone 12 A2403 su uno stato permanente «on-body». In tal modo, l’aggiornamento del software riduce la potenza di trasmissione del dispositivo.
4.3.4.
La misura nazionale
(93)
Secondo la sentenza del Tribunale del 13 settembre 2023 nella causa T-349/21
(
23
)
, nelle indagini di vigilanza del mercato e nelle misure di salvaguardia nazionali, l’onere di provare che un prodotto non è conforme alla legge incombe allo Stato membro. La Commissione ritiene che la Francia abbia soddisfatto tale onere della prova, in quanto ha dimostrato la necessità di adottare la misura nazionale, sottoponendo a prova il dispositivo e fornendo informazioni e dettagli documentati.
(94)
Inoltre, alla luce del principio di proporzionalità, è necessario effettuare un bilanciamento tra la gravità dei rischi individuati e il costo delle misure correttive da applicare al prodotto interessato (sentenza nella causa T-152/19
(
24
)
, punto 78). A tale proposito, è opportuno rilevare che l’iPhone 12 A2403 è un vecchio modello e non è più immesso sul mercato dell’Unione da Apple, sebbene alcuni dispositivi iPhone 12 A2403 possano ancora essere messi a disposizione dai dettaglianti. Apple può inoltre evitare il costo del ritiro garantendo che l’iPhone 12 A2403 soddisfi i livelli del SAR sugli arti conformemente al protocollo 2, utilizzando il software già sviluppato che garantisce il rispetto di tali limiti. Tuttavia tale software è stato messo a disposizione soltanto per gli iPhone 12 A2403 in uso in Francia e non per qualsiasi iPhone 12 A2403 operante in Stati membri diversi dalla Francia.
5.
CONCLUSIONI
(95)
Per quanto riguarda un settore in cui è tenuta a effettuare valutazioni tecniche complesse, in particolare al fine di valutare la giustificazione delle misure nazionali adottate in applicazione della normativa di armonizzazione dell’Unione, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale per quanto concerne tali valutazioni (sentenza nella causa T-349/21, punto 65).
(96)
Sulla base degli elementi di prova disponibili e a seguito di una valutazione approfondita delle argomentazioni di tutte le parti interessate, dei meriti tecnici del caso e del principio di proporzionalità, la Commissione conclude che, quando esegue un sistema operativo Apple senza l’attivazione permanente dello stato «on-body» della funzione «Body Detect», l’iPhone 12 A2403 non è conforme al requisito essenziale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/53/UE.
(97)
La Commissione ritiene pertanto che la misura nazionale sia giustificata,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La misura adottata dalla Francia tramite la sua autorità di vigilanza del mercato competente, «Agence Nationale des Fréquences», notificata il 5 ottobre 2023 conformemente all’articolo 40, paragrafo 4, della direttiva 2014/53/UE tramite il sistema di informazione e comunicazione di cui all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020 (ICSMS)
(
25
)
e volta a ritirare dal mercato l’iPhone 12 A2403 fabbricato da Apple Inc., è giustificata.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2025
Per la Commissione
Stéphane SÉJOURNÉ
Vicepresidente esecutivo
(
1
)
GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62
,
ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2014/53/oj
.
(
2
)
Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (
GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1020/oj
).
(
3
)
Salvaguardia 2014/53/EU-F-231005-14771 | F | 4678 - Agence Nationale des Fréquences.
(
4
)
Norma di prodotto per dimostrare la conformità dei dispositivi di comunicazione senza fili alle restrizioni di base e ai valori limite di esposizione relativi all’esposizione umana ai campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza da 30 MHz a 6 GHz: apparecchi tenuti in mano o da portare in stretta vicinanza del corpo umano.
(
5
)
Raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (
GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reco/1999/519/oj
). Tali valori limite sono tratti da quelli definiti dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (
International Commission on Non-Ionising Radiation Protection
– ICNIRP), sulla base di una ricerca di effetti comprovati sulla salute (ICNIRP 1998). L’ICNIRP è un’organizzazione non governativa ufficialmente riconosciuta dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel settore delle radiazioni non ionizzanti. Formula raccomandazioni in merito all’esposizione ai campi elettromagnetici al fine di proteggere la popolazione e i lavoratori dai loro potenziali effetti sulla salute.
(
6
)
La dichiarazione di conformità UE di Apple per l’iPhone 12 A2403, redatta a norma dell’articolo 18 della direttiva 2014/53/UE, faceva riferimento a tale norma armonizzata.
(
7
)
Esistono tre tipi di misurazioni del SAR, ciascuna corrispondente a un caso d’uso diverso a seconda della parte specifica del corpo umano in cui sono effettuate le misurazioni: il «SAR sulla testa», che rispecchia l’uso del dispositivo senza fili in prossimità dell’orecchio; il «SAR sul tronco» associato a usi in cui il dispositivo senza fili è trasportato vicino al tronco (ossia allacciato alla cintura o in tasca); e il «SAR sugli arti», valore per il caso in cui il dispositivo senza fili sia posizionato a contatto diretto con gli arti, ad esempio quando è tenuto in mano o trasportato in una fascia da braccio o nella tasca dei pantaloni.
(
8
)
Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura (ISO/IEC 17025:2017).
(
9
)
La dichiarazione di conformità UE di Apple per l’iPhone 12, datata 28 giugno 2021, menziona l’organismo di valutazione della conformità (organismo notificato) coinvolto.
(
10
)
Modello del corpo umano.
(
11
)
Il simulatore di rete fa parte dell’apparecchiatura di prova del SAR.
(
12
)
Misurazione del SAR secondo il protocollo 2 di misurazione, effettuata nell’agosto 2023.
(
13
)
La prima misurazione del SAR che ha mostrato un valore trattenuto di 5,615 W/kg è stata effettuata nell’agosto 2022.
(
14
)
Il laboratorio interno dell’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) non è accreditato per eseguire misurazioni ai sensi della norma armonizzata EN 50566:2017.
(
15
)
Organismo di valutazione della conformità designato a norma della direttiva 2014/53/UE.
(
16
)
Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2023,
Repubblica federale di Germania/Commissione europea
, T-349/21, ECLI:EU:T:2023:539.
(
17
)
Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (
GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2014/33/oj
).
(
18
)
L’iPhone 12 è in grado di rilevare il paese in cui si trova. Di conseguenza il suo sistema operativo può presentare un comportamento specifico per quanto riguarda la potenza trasmessa a seconda del paese.
(
19
)
Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (
GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2014/35/oj
).
(
20
)
Direttiva (UE) 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che modifica la direttiva 2014/53/UE, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio (
GU L 315 del 7.12.2022, pag. 30
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2380/oj
).
(
21
)
EN 50566:2017: norma di prodotto per dimostrare la conformità dei dispositivi di comunicazione senza fili alle restrizioni di base e ai valori limite di esposizione relativi all’esposizione umana ai campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza da 30 MHz a 6 GHz: apparecchi tenuti in mano o da portare in stretta vicinanza del corpo umano. EN 50360:2017: norma di prodotto per dimostrare la conformità dei dispositivi di comunicazione senza fili alle restrizioni di base e ai valori limite di esposizione relativi all’esposizione umana ai campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza da 300 MHz a 6 GHz: apparecchi utilizzati in prossimità dell’orecchio.
(
22
)
Decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 della Commissione, dell’8 novembre 2022, relativa alle norme armonizzate per le apparecchiature radio elaborate a sostegno della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 289 del 10.11.2022, pag. 7
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2191/oj
).
(
23
)
Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2023,
Repubblica federale di Germania/Commissione europea
, T-349/21, ECLI:EU:T:2023:539, punto 83.
(
24
)
Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2021,
Brunswick Bowling Products LLC, già Brunswick Bowling & Billiards Corporation, con sede in Muskegon, Michigan (Stati Uniti)/Commissione europea
, causa T-152/19, ECLI:EU:T:2021:539.
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25
)
Clausola di salvaguardia 2014/53/EU-F-231005-14771 | F | 4678.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1760/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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