Decisione UE In vigore Iva

Decisione UE 1776/2021

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1776 del Consiglio del 5 ottobre 2021 recante modifica della decisione 2009/791/CE che autorizza la Repubblica federale di Germania a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

Pubblicato: 05/10/2021 In vigore dal: 05/10/2021 Documento ufficiale

Cosa autorizza la Decisione UE 2021/1776 alla Germania in materia di detrazione dell'IVA?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2021/1776 autorizza la Repubblica Federale di Germania a continuare ad applicare una misura di deroga al sistema comune di IVA, prorogando fino al 31 dicembre 2024 una norma precedentemente autorizzata. La deroga consente alla Germania di escludere completamente dal diritto a detrazione l'IVA sui beni e servizi utilizzati dal soggetto passivo in misura superiore al 90% per esigenze private, non professionali o attività non economiche, anziché applicare il principio generale di detrazione proporzionale all'uso effettivo.

Questa misura speciale si applica a tutte le imprese tedesche e rappresenta una semplificazione amministrativa significativa: elimina la necessità di verificare l'uso successivo dei beni e servizi al momento dell'acquisto, riducendo gli oneri sia per le aziende che per l'amministrazione fiscale tedesca. Secondo la Germania, la misura ha dimostrato efficacia nel prevenire evasione ed elusione fiscale, mantenendo la certezza del diritto attraverso una soglia percentuale fissa (90%) anziché valutazioni caso per caso.

La decisione modifica la precedente Decisione 2009/791/CE, estendendo l'autorizzazione anche all'articolo 168bis della Direttiva 2006/112/CE. La Germania dovrà presentare entro il 31 marzo 2024 una domanda di proroga se intende continuare oltre il 2024, accompagnata da una relazione sull'applicazione della misura e un riesame della soglia percentuale applicata.

La Commissione ha valutato che questa deroga non avrà impatto negativo sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA, autorizzando quindi la continuazione della misura per il periodo indicato.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1776 del Consiglio del 5 ottobre 2021 recante modifica della decisione 2009/791/CE che autorizza la Repubblica federale di Germania a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto EN: Council Implementing Decision (EU) 2021/1776 of 5 October 2021 amending Decision 2009/791/EC authorising the Federal Republic of Germany to continue to apply a measure derogating from Article 168 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax

Testo normativo

11.10.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 360/112 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1776 DEL CONSIGLIO del 5 ottobre 2021 recante modifica della decisione 2009/791/CE che autorizza la Repubblica federale di Germania a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( 1 ) , in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Gli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE disciplinano il diritto del soggetto passivo di detrarre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) sui beni e i servizi cedutigli o prestatigli ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. La Repubblica federale di Germania («Germania») è stata autorizzata a introdurre una misura di deroga volta ad escludere dal diritto a detrazione l’IVA di cui sono gravati taluni beni e servizi, quando detti beni e servizi siano utilizzati dal soggetto passivo in percentuale superiore al 90 % per esigenze private del soggetto passivo o del suo personale o, genericamente, per fini non professionali o attività non economiche. (2) Inizialmente la decisione 2000/186/CE del Consiglio ( 2 ) ha autorizzato la Germania a introdurre e ad applicare misure di deroga agli articoli 6 e 17 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio ( 3 ) fino al 31 dicembre 2002. La decisione 2003/354/CE del Consiglio ( 4 ) ha autorizzato la Germania ad applicare una misura di deroga all’articolo 17 della direttiva 77/388/CEE fino al 30 giugno 2004. La decisione 2004/817/CE del Consiglio ( 5 ) ha prorogato l’autorizzazione fino al 31 dicembre 2009. (3) La decisione 2009/791/CE del Consiglio ( 6 ) ha autorizzato la Germania a prorogare l’applicazione di una misura di deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE. In seguito a proroghe successive, tale autorizzazione scade il 31 dicembre 2021. (4) L’articolo 168 bis è stato inserito nella direttiva 2006/112/CE dalla direttiva 2009/162/UE del Consiglio ( 7 ) al fine di limitare la detrazione alla parte di uso professionale effettivo e applicare così in modo più efficace il principio secondo cui la detrazione si applica solo nella misura in cui i beni e i servizi in questione sono utilizzati ai fini dell’impresa del soggetto passivo. L’articolo 1 della decisione 2009/791/CE è stato modificato per includervi un riferimento all’articolo 168 bis della direttiva 2006/112/CE. Il titolo della decisione 2009/791/CE deve pertanto fare riferimento anche all’articolo 168 bis della direttiva 2006/112/CE. (5) Con lettera protocollata dalla Commissione il 19 febbraio 2021 la Germania ha chiesto alla Commissione l’autorizzazione a prorogare l’applicazione di una misura di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE («domanda»), al fine di escludere interamente dal diritto a detrazione l’IVA di cui sono gravati i beni e servizi che siano utilizzati in percentuale superiore al 90 % dal soggetto passivo per esigenze private o per fini non professionali, ivi incluse attività non economiche («misura speciale»). La domanda era corredata di una relazione sull’applicazione della misura speciale comprendente un riesame della suddivisione percentuale applicata ai fini del diritto a detrazione dell’IVA, come previsto all’articolo 2 della decisione 2009/791/CE. (6) A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 17 marzo 2021, ha trasmesso la domanda agli altri Stati membri. Con lettera del 18 marzo 2021 la Commissione ha comunicato alla Germania che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della domanda. (7) Secondo la Germania la misura speciale si è rivelata molto efficace nel semplificare la riscossione dell’IVA e impedire l’evasione e l’elusione fiscali. La misura speciale riduce gli oneri amministrativi per le imprese e le amministrazioni fiscali, in quanto non vi è necessità di effettuare un controllo dell’uso successivo dei beni e servizi ai quali si applica l’esclusione dalla detrazione al momento dell’acquisto. È opportuno pertanto autorizzare la Germania a continuare ad applicare la misura speciale per un ulteriore periodo limitato, fino al 31 dicembre 2024. (8) Nel caso in cui ritenga necessaria una proroga oltre il 2024, la Germania dovrebbe presentare alla Commissione entro il 31 marzo 2024 una domanda di proroga, corredata di una relazione sull’applicazione della misura speciale comprendente un riesame della suddivisione percentuale applicata. (9) La misura speciale non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA. (10) La decisione 2009/791/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 2009/791/CE è così modificata: 1) il titolo è sostituito dal seguente: «Decisione 2009/791/CE del Consiglio, del 20 ottobre 2009, che autorizza la Repubblica federale di Germania a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto»; 2) l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2024. L’eventuale domanda di proroga della misura di deroga prevista dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2024. Tale domanda è accompagnata da una relazione sull’applicazione della presente misura, comprensiva di un riesame della suddivisione percentuale applicata ai fini del diritto a detrazione dell’IVA in base alla presente decisione.». Articolo 2 Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione. Articolo 3 La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Lussemburgo, il 5 ottobre 2021 Per il Consiglio Il presidente A. ŠIRCELJ ( 1 ) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1 . ( 2 ) Decisione 2000/186/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2000, che autorizza la Repubblica federale di Germania ad applicare misure di deroga agli articoli 6 e 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ( GU L 59 del 4.3.2000, pag. 12 ). ( 3 ) Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ( GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1 ). ( 4 ) Decisione 2003/354/CE del Consiglio, del 13 maggio 2003, che autorizza la Germania ad applicare una misura di deroga all’articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari ( GU L 123 del 17.5.2003, pag. 47 ). ( 5 ) Decisione 2004/817/CE del Consiglio, del 19 novembre 2004, che autorizza la Germania ad applicare una misura di deroga all’articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari ( GU L 357 del 2.12.2004, pag. 33 ). ( 6 ) Decisione 2009/791/CE del Consiglio, del 20 ottobre 2009, che autorizza la Repubblica federale di Germania a continuare ad applicare una misura di deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU L 283 del 30.10.2009, pag. 55 ). ( 7 ) Direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica varie disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU L 10 del 15.1.2010, pag. 14 ).

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La Decisione 2021/1776 riguarda deroghe al diritto di detrazione dell'IVA secondo la Direttiva 2006/112/CE, disciplinando il trattamento fiscale dei beni e servizi utilizzati per scopi privati o non economici. Commercialisti e consulenti fiscali che operano con clienti tedeschi devono considerare questa norma quando valutano la detraibilità dell'IVA, la documentazione fiscale e la corretta qualificazione dell'uso professionale versus privato, in particolare per le soglie percentuali di utilizzo aziendale.

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