Decisione (UE) 2023/1810 della Commissione del 19 settembre 2023 relativa a una richiesta di cumulo ampliato tra Cambogia e Vietnam, in conformità dell’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, per quanto riguarda le norme di origine utilizzate ai fini del sistema di preferenze generalizzate a norma del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per taluni materiali o parti utilizzati nella produzione di biciclette
Decisione (UE) 2023/1810 della Commissione del 19 settembre 2023 relativa a una richiesta di cumulo ampliato tra Cambogia e Vietnam, in conformità dell’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, per quanto riguarda le norme di origine utilizzate ai fini del sistema di preferenze generalizzate a norma del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per taluni materiali o parti utilizzati nella produzione di biciclette
EN: Commission Decision (EU) 2023/1810 of 19 September 2023 on a request for extended cumulation between Cambodia and Vietnam, in accordance with Article 56(1) of Delegated Regulation (EU) 2015/2446, as regards the rules of origin used for the purposes of the scheme of generalized tariff preferences pursuant to Delegated Regulation (EU) 2015/2446 for certain materials or parts used in the production of bicycles
Testo normativo
22.9.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 234/190
DECISIONE (UE) 2023/1810 DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 2023
relativa a una richiesta di cumulo ampliato tra Cambogia e Vietnam, in conformità dell’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, per quanto riguarda le norme di origine utilizzate ai fini del sistema di preferenze generalizzate a norma del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per taluni materiali o parti utilizzati nella produzione di biciclette
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione
(
1
)
, in particolare l’articolo 64, paragrafo 3,
visto il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione
(
2
)
, in particolare l’articolo 56,
considerando quanto segue:
(1)
L’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 stabilisce che i paesi beneficiari del sistema di preferenze generalizzate (SPG) dell’Unione europea possono chiedere un cumulo ampliato con un paese con il quale l’Unione ha concluso un accordo di libero scambio (ALS) ai sensi all’articolo XXIV dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) in vigore.
(2)
L’articolo 56, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 stabilisce le condizioni alle quali i paesi beneficiari dell’SPG possono essere autorizzati a utilizzare, nell’ambito del cumulo ampliato, materiali provenienti da un paese con il quale l’Unione ha concluso un accordo di libero scambio conformemente all’articolo XXIV del GATT in vigore. In particolare, l’articolo 56, paragrafo 1, stabilisce che tale cumulo può essere applicato soltanto dopo che i paesi che partecipano al cumulo ampliato si sono impegnati a osservare o far osservare le norme di origine dell’SPG, le norme di origine stabilite nell’ALS UE-Vietnam e tutte le altre disposizioni relative all’attuazione delle norme di origine, e a fornire la cooperazione amministrativa per assicurare la corretta attuazione di tali norme sia nei confronti dell’Unione che nelle loro relazioni reciproche.
(3)
La Commissione decide in merito a tale richiesta conformemente alle sue procedure interne.
(4)
Con lettera del 2 dicembre 2022 la Cambogia ha presentato una richiesta di cumulo ampliato con il Vietnam a norma dell’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446. La domanda riguarda taluni materiali o parti utilizzati nella produzione di biciclette originari del Vietnam da utilizzare come materiali originari della Cambogia al fine di produrre ed esportare nell’Unione nell’ambito della tariffa preferenziale SPG le biciclette di cui alle voci 87.11, 87.12 e 95.03 del sistema armonizzato (SA).
(5)
A sostegno della sua richiesta, la Cambogia ha ricordato che, poiché il Vietnam è stato rimosso dall’elenco dei paesi beneficiari del regime generale SPG a decorrere dal 1
o
gennaio 2023, i materiali o le parti vietnamiti utilizzati nella produzione di biciclette sono considerati non originari e, di conseguenza, i produttori cambogiani di biciclette non possono beneficiare dell’accesso in esenzione da dazi SPG per le biciclette cambogiane nell’Unione. Al tempo stesso, al fine di diversificare la sua economia e continuare a fornire posti di lavoro e mezzi di sussistenza a migliaia di persone, l’industria cambogiana delle biciclette deve continuare ad avere accesso a determinati materiali o parti utilizzati nella produzione di biciclette originarie del Vietnam nell’ambito del cumulo ampliato di cui all’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
(6)
La richiesta è accompagnata da un’impresa comune tra Cambogia e Vietnam sulla cooperazione amministrativa nell’ambito dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, al fine di garantire da un lato il rispetto delle pertinenti norme di origine nel quadro dell’accordo di libero scambio UE-Vietnam per i materiali originari vietnamiti da utilizzare nella fabbricazione di biciclette in Cambogia e delle norme di origine nell’ambito dell’SPG per quanto riguarda i prodotti esportati dalla Cambogia nell’Unione, e dall’altro per fornire la cooperazione amministrativa sia nei confronti dell’Unione che nelle loro relazioni reciproche.
(7)
L’impresa comune di cui sopra contiene negli allegati un elenco dei materiali o delle parti utilizzati per la produzione di biciclette di origine vietnamita interessati dal cumulo ampliato, nell’ambito dei capitoli 32, 38, 39, 40, 48, 49, 73, 74, 76, 83, 85 e 87 del SA, nonché l’elenco degli indirizzi e dei recapiti delle autorità governative cambogiane e vietnamite responsabili del rilascio e della verifica della prova dell’origine.
(8)
La Commissione ha esaminato la richiesta della Cambogia, compresa l’impresa comune tra Cambogia e Vietnam sulla cooperazione amministrativa e i relativi allegati, e ha concluso che le condizioni relative alla concessione del cumulo ampliato per i materiali o le parti utilizzati nella produzione di biciclette originarie del Vietnam da utilizzare come materiali originari della Cambogia per la fabbricazione e l’esportazione di biciclette nell’Unione nell’ambito dell’SPG sono soddisfatte. Attualmente la Cambogia è un paese beneficiario dell’SPG ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
. Inoltre, le biciclette non figurano nell’elenco dei prodotti per i quali le preferenze tariffarie concesse alla Cambogia nell’ambito del regime generale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, punto 1, lettera a), del regolamento SPG sono state temporaneamente revocate dal regolamento delegato (UE) 2020/550 della Commissione
(
4
)
.
(9)
Alla luce di quanto precede, è opportuno concedere alla Cambogia la possibilità di applicare il cumulo ampliato a taluni materiali o parti utilizzati nella produzione di biciclette di cui ai capitoli 32, 38, 39, 40, 48, 49, 73, 74, 76, 83, 85 e 87 di origine vietnamita per la fabbricazione di biciclette di cui alle voci SA 87.11 e 87.12. Tuttavia, poiché i prodotti richiesti di cui alla voce 95.03 sono già esenti da dazi, la voce 95.03 non è inclusa nella presente decisione.
(10)
Le attestazioni di origine rilasciate in relazione ai prodotti fabbricati utilizzando il cumulo dovrebbero contenere una menzione specifica per identificare quando il cumulo è applicato conformemente all’allegato 22-07 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione
(
5
)
.
(11)
Il cumulo concesso dalla presente decisione dovrebbe applicarsi fino alla data di cui all’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 978/2012.
(12)
La Commissione europea monitorerà l’evoluzione delle importazioni risultanti dal cumulo conformemente alla presente decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
A norma dell’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, la Cambogia è autorizzata a utilizzare determinati materiali o parti impiegati per la produzione di biciclette elencati nella tabella I in appresso, originari del Vietnam in conformità dell’allegato II del protocollo 1 dell’ALS UE-Vietnam, nell’ambito del cumulo ampliato dell’origine, al fine di produrre ed esportare nell’Unione nell’ambito della tariffa preferenziale SPG le biciclette elencate nella tabella II, a condizione che la Cambogia rimanga, al momento dell’esportazione del prodotto nell’Unione, un paese beneficiario dell’SPG ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 978/2012, che i regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, per le biciclette elencati nell’allegato II non siano temporaneamente revocati in conformità dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 978/2012 e che si applichino le norme di origine di cui al titolo II, capo I, sezione 2, sottosezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
Articolo 2
Le attestazioni di origine compilate dagli esportatori della Cambogia in relazione ai prodotti di cui all’articolo 1 includono la menzione «Extended cumulation with Vietnam» nello spazio numero 6d) riservato al criterio di origine di cui all’allegato 22-07 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Articolo 3
Le autorità competenti della Cambogia trasmettono alla Commissione, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre civile, una relazione trimestrale sull’applicazione del cumulo di cui all’articolo 1. Tale relazione contiene l’elenco delle attestazioni di origine compilate durante l’ultimo periodo per i prodotti di cui all’articolo 1, gli esportatori interessati identificati dal loro numero REX, i quantitativi e la voce SA dei materiali o delle parti utilizzati nella produzione di biciclette utilizzate originarie del Vietnam e i quantitativi di biciclette esportati nell’Unione.
Articolo 4
I prodotti ottenuti nell’ambito del cumulo di cui all’articolo 1 beneficiano del regime generale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012 quando sono importati nell’Unione fino alla data stabilita all’articolo 43, paragrafo 3, di tale regolamento.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
.
(
2
)
GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1
.
(
3
)
Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (
GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1
).
(
4
)
Regolamento delegato (UE) 2020/550 della Commissione del 12 febbraio 2020 che modifica gli allegati II e IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca temporanea dei regimi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012 in relazione a taluni prodotti originari del Regno di Cambogia (
GU L 127 del 22.4.2020, pag. 1
).
(
5
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (
GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558
).
ALLEGATO I
Materiali o parti utilizzati per la produzione di biciclette, originari del Vietnam in conformità delle norme stabilite dal protocollo 1 dell’accordo di libero scambio UE Vietnam, da cumulare nella fabbricazione di biciclette in Cambogia nell’ambito del cumulo ampliato
Codice HS2022
Descrizione delle merci
3208 90
-
altri
3209 90
-
altri
3814 00
-
Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici
3923 50
-
Turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura
3923 90
-
altri
4011 50
-
dei tipi utilizzati per biciclette
4012 90
-
altri
4013 20
-
dei tipi utilizzati per biciclette
4016 99
- -
altri
4819 10
-
Scatole e sacchi di carta o di cartone ondulato
4819 20
-
Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato
4821 10
-
stampate
4823 90
-
altri
4908 90
-
altri
4911 99
- -
altri
7303 00
- Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa
7304 90
-
altri
7307 99
- -
altri
7315 11
- -
Catene a rulli
7318 22
- -
altre rondelle
7318 24
- -
Copiglie, pernotti e chiavette
7326 90
-
altri
7415 33
- -
Viti; bulloni e dadi
7601 20
-
Leghe di alluminio
7606 92
- -
di leghe di alluminio
7608 10
-
di alluminio non legato
7608 20
-
di leghe di alluminio
7616 10
-
Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305 ), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili
8302 50
-
Attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili
8311 30
-
Bacchette rivestite e fili riempiti per la brasatura o la saldatura alla fiamma, di metalli comuni
8507 60
-
Accumulatori al litio-ion
8528 72
- -
altri, a colori
8537 10
-
per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V
8714 10
-
di motocicli (compresi i ciclomotori)
8714 91
- -
Telai e forcelle, e loro parti:
8714 92
- -
Cerchioni e raggi
8714 93
- -
Mozzi (diversi dai mozzi-freno) e pignoni di ruote libere
8714 94
- -
Freni, compresi i mozzi-freno, e loro parti
8714 95
- -
Selle
8714 96
- -
Pedali e pedaliere, e loro parti
8714 99
- -
altri
ALLEGATO II
Biciclette finite prodotte in Cambogia nell’ambito del cumulo ampliato con il Vietnam
Codice H2022
Descrizione delle merci
8711 60
-
azionati da motore elettrico per la propulsione
8712 00
Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore.
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