Decisione UE In vigore

Decisione UE 1877/2025

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1877 della Commissione, del 16 settembre 2025, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori in Italia e Slovacchia relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l’esercizio finanziario 2020 notificata con il numero C(2025) 6218

Pubblicato: 16/09/2025 In vigore dal: 16/09/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1877 della Commissione, del 16 settembre 2025, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori in Italia e Slovacchia relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l’esercizio finanziario 2020 [notificata con il numero C(2025) 6218] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/1877 of 16 September 2025 on the clearance of the accounts of paying agencies in Italy and Slovakia concerning expenditure financed by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) for financial year 2020 (notified under document C(2025) 6218)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1877 18.9.2025 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/1877 DELLA COMMISSIONE del 16 settembre 2025 sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori in Italia e Slovacchia relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l’esercizio finanziario 2020 [notificata con il numero C(2025) 6218] (I testi in lingua italiana e slovacca sono i soli facenti fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 ( 1 ) , in particolare l’articolo 104, visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ( 2 ) , in particolare l’articolo 51, previa consultazione del comitato dei fondi agricoli, considerando quanto segue: (1) L’articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116 stabilisce che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 5, l’articolo 7, paragrafo 3, gli articoli 9, 17, 21 e 34, l’articolo 35, paragrafo 4, gli articoli 36, 37, 38, dal 40 al 43, 51, 52, 54, 56, 59, 63, 64, 67, 68, dal 70 al 75, 77, dal 91 al 97, 99 e 100, l’articolo 102, paragrafo 2, e gli articoli 110 e 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 continuano ad applicarsi, per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in relazione alle spese incorse dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall’organismo pagatore nel quadro dell’attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) per l’esercizio finanziario 2020. (2) L’articolo 64, secondo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione ( 4 ) stabilisce che l’articolo 2, l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, l’articolo 3, paragrafo 2, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 5, l’articolo 6, l’articolo 7, gli articoli da 21 a 25, l’articolo 27, l’articolo 28, l’articolo 29, l’articolo 30, paragrafo 1, lettere a), b) e c), l’articolo 30, paragrafi 2, 3 e 4, e gli articoli da 31 a 40 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione ( 5 ) continuano ad applicarsi, per quanto riguarda il FEASR, in relazione alle spese incorse dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall’organismo pagatore nel quadro dell’attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 per l’esercizio finanziario 2020. (3) L’articolo 64, secondo comma, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 stabilisce che gli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 continuano ad applicarsi ai fini dell’articolo 32, lettere f) e g), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 per l’esercizio finanziario 2020. (4) Con la decisione di esecuzione (UE) 2021/873 della Commissione ( 6 ) sono stati liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l’esercizio finanziario 2020, ad eccezione degli organismi pagatori «Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura» e «Pôdohospodárska platobná agentúra». (5) A seguito della trasmissione di nuove informazioni e dopo ulteriori controlli, la Commissione può decidere sulla completezza, sull’esattezza e sulla veridicità dei conti trasmessi dall’organismo pagatore italiano «Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura» e dall’organismo pagatore slovacco «Pôdohospodárska platobná agentúra» per quanto riguarda le spese finanziate dal FEASR per l’esercizio finanziario 2020. (6) A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, gli importi che devono essere recuperati da o erogati a ciascuno Stato membro in conformità della decisione di liquidazione dei conti di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del medesimo regolamento di esecuzione devono essere determinati detraendo i pagamenti intermedi erogati durante l’esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma dell’articolo 33, paragrafo 1. A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, terzo comma, di tale regolamento di esecuzione la Commissione deve detrarre tale importo dal pagamento intermedio successivo o aggiungerlo ad esso. (7) Ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità deve essere a carico dello Stato membro interessato. L’articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 impone agli Stati membri di allegare ai conti annuali che devono trasmettere alla Commissione a norma dell’articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 una tabella certificata attestante gli importi a loro carico in applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 specifica le modalità di applicazione dell’obbligo, per gli Stati membri, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che gli Stati membri sono tenuti a usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione deve decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni addietro. (8) A norma dell’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Siffatta decisione può essere adottata solo se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all’importo da recuperare o se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell’irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata adottata nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai giudici nazionali, il 100 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero dovrebbe essere a carico del bilancio dell’Unione. Gli importi per i quali un determinato Stato membro ha deciso di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi della sua decisione devono essere inclusi nel riepilogo di cui all’articolo 54, paragrafo 4, di tale regolamento. Pertanto i suddetti importi non dovrebbero essere imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono a carico del bilancio dell’Unione. (9) Ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, le norme sui termini di pagamento per le misure nell’ambito dello sviluppo rurale nel contesto del sistema integrato di gestione e di controllo si applicano a partire dall’anno di domanda 2019. Le riduzioni per inosservanza dei termini ultimi di pagamento, calcolate a norma dell’articolo 5 bis del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, seguono la procedura di cui agli articoli 40 e 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e devono essere prese in considerazione nella presente decisione per l’esercizio finanziario 2020. Tali riduzioni possono essere esaminate, ove opportuno, durante la procedura di verifica di conformità ai sensi dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013. (10) Conformemente all’articolo 83 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ) , i termini per i pagamenti intermedi di cui all’articolo 36, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 possono essere interrotti per un periodo massimo di sei mesi per effettuare verifiche supplementari a seguito di informazioni che tali pagamenti siano connessi a un’irregolarità con gravi conseguenze finanziarie. Nell’adottare la presente decisione la Commissione dovrebbe prendere in considerazione gli importi oggetto di tale interruzione per evitare pagamenti inopportuni o intempestivi. (11) A norma dell’articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione ha già ridotto o sospeso una serie di pagamenti intermedi per l’esercizio finanziario 2020 per spese non eseguite in conformità delle norme dell’Unione. Nella presente decisione la Commissione dovrebbe prendere in considerazione tali importi ridotti o sospesi in virtù dell’articolo 41 di tale regolamento, per evitare pagamenti indebiti o intempestivi o rimborsi di importi che potrebbero in seguito essere oggetto di rettifica finanziaria. (12) La presente decisione dovrebbe inoltre tenere conto degli importi ancora da imputare agli Stati membri in applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione al periodo di programmazione 2007-2013 del FEASR. (13) A norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’adozione di eventuali decisioni successive della Commissione volte a escludere dal finanziamento dell’Unione le spese non eseguite in conformità delle norme dell’Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Sono liquidati i conti dell’organismo pagatore italiano «Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura» e dell’organismo pagatore slovacco «Pôdohospodárska platobná agentúra» relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l’esercizio finanziario 2020 e relativi al periodo di programmazione 2014-2022. Gli importi che, a norma della presente decisione, devono essere recuperati da, o erogati all’Italia e alla Slovacchia nell’ambito di ciascun programma di sviluppo rurale sono indicati nell’allegato I. Articolo 2 Gli importi da imputare all’Italia e alla Slovacchia in applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione al periodo di programmazione 2014-2022 e al periodo di programmazione 2007-2013 del FEASR sono indicati nell’allegato II della presente decisione. Articolo 3 Le riduzioni per inosservanza dei termini ultimi di pagamento conformemente all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nell’ambito di ciascun programma di sviluppo rurale sono stabilite nell’allegato III della presente decisione. Articolo 4 La presente decisione non pregiudica eventuali decisioni future di verifica della conformità adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento dell’Unione le spese non eseguite in conformità delle norme dell’Unione. Articolo 5 La Repubblica italiana e la Repubblica slovacca sono destinatarie della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2025 Per la Commissione Christophe HANSEN Membro della Commissione ( 1 ) GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj . ( 2 ) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1306/oj . ( 3 ) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ( GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1305/oj ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza ( GU L 20 del 31.1.2022, pag. 131 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/128/oj ). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza ( GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/908/oj ). ( 6 ) Decisione di esecuzione (UE) 2021/873 della Commissione, del 28 maggio 2021, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l’esercizio finanziario 2020 ( GU L 191 del 31.5.2021, pag. 27 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/873/oj ). ( 7 ) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ( GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1303/oj ). ALLEGATO I Spese liquidate del FEASR, per programma di sviluppo rurale, relative all'esercizio finanziario 2020 Importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro, per programma Programmi approvati con spese dichiarate per il FEASR 2014-2020 In EUR Stato membro CCI Spese 2020 Rettifiche Totale Importi non riutilizzabili Importo accettato liquidato per l'esercizio finanziario 2020 Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario Importo che deve essere recuperato dallo (-) o erogato allo (+) Stato membro i ii iii = i + ii iv v = iii - iv vi IT 2014IT06RDRP018 83 918 828,37 0,00 83 918 828,37 0,00 83 918 828,37 83 918 825,84 2,53 SK 2014SK06RDNP001 200 173 842,36 -6 471 887,46 193 701 954,90 0,00 193 701 954,90 193 702 020,68 -65,78 ALLEGATO II Liquidazione dei conti degli organismi pagatori Esercizio finanziario 2020 - FEASR Rettifiche a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 Rettifiche relative al periodo di programmazione 2014-2020 Rettifiche relative al periodo di programmazione 2007-2013 Stato membro Valuta In valuta nazionale In EUR In valuta nazionale In EUR IT EUR 0,00 0,00 0,00 713 297,46 SK EUR 0,00 0,00 0,00 540 117,61 ALLEGATO III Liquidazione dei conti degli organismi pagatori Esercizio finanziario 2020 - FEASR Riduzioni dovute a inosservanza dei termini di pagamento, per programma di sviluppo rurale, per l'esercizio finanziario 2020, conformemente all'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 In EUR Stato membro CCI Riduzioni per inosservanza dei termini ultimi di pagamento per l'esercizio finanziario 2020 IT 2014IT06RDRP018 0,00 SK 2014SK06RDNP001 0,00 ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1877/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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