Decisione UE In vigore

Decisione UE 1881/2025

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1881 della Commissione, dell’11 settembre 2025, che modifica il periodo di applicazione e l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri notificata con il numero C(2025) 6288

Pubblicato: 11/09/2025 In vigore dal: 11/09/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1881 della Commissione, dell’11 settembre 2025, che modifica il periodo di applicazione e l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2025) 6288] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/1881 of 11 September 2025 amending the period of application and the Annex to Implementing Decision (EU) 2023/2447 concerning emergency measures in relation to outbreaks of highly pathogenic avian influenza in certain Member States (notified under document C(2025) 6288)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1881 16.9.2025 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/1881 DELLA COMMISSIONE dell’11 settembre 2025 che modifica il periodo di applicazione e l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2025) 6288] (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ( 1 ) , in particolare l’articolo 259, paragrafo 1, lettera c), considerando quanto segue: (1) L’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell’HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza, la presenza di virus dell’HPAI negli uccelli selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. (2) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce il quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all’uomo. L’HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ( 2 ) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell’HPAI. (3) La decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione ( 3 ) è stata adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza a livello dell’Unione in relazione a focolai di HPAI. (4) In particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni, che devono essere istituite in seguito alla comparsa di focolai di HPAI dagli Stati membri elencati nell’allegato di tale decisione, in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni in tale allegato. La decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 stabilisce inoltre che le misure da applicare in tali zone, in conformità al suddetto regolamento delegato, devono essere mantenute almeno fino alle date indicate nell’allegato di tale decisione di esecuzione. (5) L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2025/1777 della Commissione ( 4 ) a seguito della comparsa di focolai di HPAI in stabilimenti in cui era detenuto pollame situati in Bulgaria, dei quali era necessario tenere conto in tale allegato. (6) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2025/1777, la Germania, la Spagna e il Portogallo hanno notificato alla Commissione la comparsa di focolai di HPAI in stabilimenti in cui era detenuto pollame, situati rispettivamente nel Land dello Schleswig-Holstein in Germania, nella provincia di Huelva in Spagna e nel distretto di Santarém in Portogallo. (7) A seguito della comparsa di tali focolai, la Germania, la Spagna e il Portogallo hanno adottato le misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai focolai. (8) La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate dalla Germania, dalla Spagna e dal Portogallo e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite da tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI. (9) Attualmente nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 non figurano aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per la Germania né aree elencate come zone di protezione per la Spagna e il Portogallo. (10) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario stabilire rapidamente a livello dell’Unione, in collaborazione con la Germania, la Spagna e il Portogallo, le zone di protezione e di sorveglianza istituite da tali Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687. (11) È pertanto opportuno modificare le aree elencate come zone di sorveglianza per la Spagna e il Portogallo nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 per tenere conto dei confini delle zone di sorveglianza istituite da tali Stati membri a seguito della comparsa dei recenti focolai in tali Stati membri, nonché della durata prescritta delle misure applicabili nelle zone di sorveglianza in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687. (12) È inoltre opportuno indicare nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 le zone di protezione e di sorveglianza istituite dalla Germania e le zone di protezione istituite dalla Spagna e dal Portogallo, nonché la durata delle misure da applicare obbligatoriamente in tali zone, in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687. (13) Di conseguenza, l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 dovrebbe essere modificato per aggiornare la regionalizzazione a livello dell’Unione così da tenere conto delle zone di protezione e di sorveglianza istituite dalla Germania, dalla Spagna e dal Portogallo in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, nonché per definire la durata delle misure in esse applicabili. (14) Inoltre la decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 si applica fino al 30 settembre 2025. La durata delle restrizioni applicabili nella zona di protezione istituita dal Portogallo e nelle zone di sorveglianza istituite da Germania, Spagna e Portogallo in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 si estende tuttavia oltre il 30 settembre 2025. (15) Considerato altresì che i virus dell’HPAI continuano a essere rilevati nei volatili selvatici nell’Unione e, in particolare, che gli uccelli selvatici migratori rischiano di diffondere la malattia durante le prossime stagioni migratorie, vi è un rischio crescente di ulteriori focolai nel pollame e nei volatili in cattività. (16) È pertanto opportuno prorogare il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 fino al 30 settembre 2026 per coprire i prossimi cicli migratori annuali degli uccelli selvatici migratori. Tale proroga tiene conto anche degli attuali sviluppi della situazione epidemiologica relativa all’HPAI nell’Unione e dei relativi rischi per la sanità animale derivanti da possibili ulteriori focolai di tale malattia. (17) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/2447. (18) Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 prendano effetto il prima possibile. (19) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è così modificata: 1. all’articolo 5, la data «30 settembre 2025» è sostituita dalla data «30 settembre 2026»; 2. l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, l’11 settembre 2025 Per la Commissione Olivér VÁRHELYI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj ). ( 3 ) Decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione, del 24 ottobre 2023, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri ( GU L, 2023/2447, 30.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2447/oj ). ( 4 ) Decisione di esecuzione (UE) 2025/1777 della Commissione, del 2 settembre 2025, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri ( GU L, 2025/1777, 5.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1777/oj ). ALLEGATO Parte A Zone di protezione negli Stati membri interessati* di cui all’articolo 1, lettera a), e all’articolo 2 Stato membro: Bulgaria Numero di riferimento ADIS del focolaio Area comprendente Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 Regione di Plovdiv BG-HPAI(P)-2025-00008 BG-HPAI(P)-2025-00009 BG-HPAI(P)-2025-000010 The following villages in Rakovski municipality: — Rakovski — Momino selo The following villages in Kaloyanovo municipality: — Glavatar 21.9.2025 Stato membro: Germania Numero di riferimento ADIS del focolaio Area comprendente Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 Schleswig-Holstein DE-HPAI(P)-2025-00010 Kreis Steinburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten 9,450142 / 54,038066 Die gesamten Gemeinden Hadenfeld, Bokelrehm, sowie Teile der Gemeinden Aasbüttel, Agethorst, Bokhorst, Kaisborstel, Mehlbek, Nienbüttel, Pöschendorf, Schenefeld, Warringholz. 24.9.2025 Stato membro: Spagna Numero di riferimento ADIS del focolaio Area comprendente Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 ES-HPAI(P)-2025-00003 Those parts in the province of Huelva of the comarca of Valverde del Camino contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,8929226 , lat 37,7619535 25.9.2025 Stato membro: Portogallo Numero di riferimento ADIS del focolaio Area comprendente Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 PT-HPAI(P)-2025-00003 The parts from the county of Benavente from the district of Santarém that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 38.829589N, -8.710556W 4.10.2025 Parte B Zone di sorveglianza negli Stati membri interessati* di cui all’articolo 1, lettera a), e all’articolo 3 Stato membro: Bulgaria Numero di riferimento ADIS del focolaio Area comprendente Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 Regione di Plovdiv BG-HPAI(P)-2025-00008 BG-HPAI(P)-2025-00009 BG-HPAI(P)-2025-000010 The following villages in Rakovski municipality: — Shishmantsi — Boltarino — Strayama The following villages in Maritsa municipality: — Manolsko Konare — Yasno pole — Dink — Kalekovets — Krislovo The following villages in Brezovo municipality: — Padarsko — Borets — Otets Kirilovo — Drangovo — Streltsi The following villages in Kaloyanovo municipality: — Razhevo — Razhevo Konare — Dalgo pole 30.9.2025 The following villages in Rakovski municipality: — Rakovski — Momino selo The following villages in Kaloyanovo municipality: — Glavatar 22.9.2025-30.9.2025 Stato membro: Germania Numero di riferimento ADIS del focolaio Area comprendente Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 Schleswig-Holstein DE-HPAI(P)-2025-00010 Kreis Dithmarschen 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten 9,450142 / 54,038066 Teile der Gemeinden Schafstedt, Hochdonn. Kreis Rendsburg-Eckernförde 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten 9,450142 / 54,038066 Die gesamte Gemeinde Bendorf und Thaden sowie Teile der Gemeinden Beldorf, Beringstedt, Bornholt, Gokels, Hanerau- Hademarschen, Lütjenwestedt, Osterstedt, Seefeld, Steenfeld, Wapelfeld. Kreis Steinburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten 9,450142 / 54,038066 Die gesamten Gemeinden Besdorf, Bokelrehm, Christinenthal, Drage, Hohenaspe, Huje, Kaaks, Kleve, Looft, Nutteln, Oldenborstel, Puls, Wacken, sowie Teile der Gemeinden Aasbüttel, Agethorst, Bokhorst, Gribbohm, Hohenlockstedt, Holstenniendorf, Itzehoe, Kaisborstel, Krummendiek, Mehlbek, Moorhusen, Neuendorf-Sachsenbande, Nienbütttel, Oldendorf, Ottenbüttel, Peissen, Pöschendorf, Reher, Schenefeld, Vaale, Vaalermoor, Warringholz. 3.10.2025 Kreis Steinburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten 9,450142 / 54,038066 Die gesamten Gemeinden Hadenfeld, Bokelrehm, sowie Teile der Gemeinden Aasbüttel, Agethorst, Bokhorst, Kaisborstel, Mehlbek, Nienbüttel, Pöschendorf, Schenefeld, Warringholz. 25.9.2025-3.10.2025 Stato membro: Spagna Numero di riferimento ADIS del focolaio Area comprendente Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 ES-HPAI(P)-2025-00003 Those parts in the province of Huelva of the comarca of Valverde del Camino beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,8929226 , lat 37,7619535 4.10.2025 Those parts in the province of Huelva of the comarca of Valverde del Camino contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,8929226 , lat 37,7619535 26.9.2025-4.10.2025 Stato membro: Portogallo Numero di riferimento ADIS del focolaio Area comprendente Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 PT-HPAI(P)-2025-00003 The parts from the county of Benavente from the district of Santarém, that are beyond the areas described in the protection zone, and are contained within circle of 10 kilometers centered on GPS coordinates 38.829589N, -8.710556W, and the parts from the county of Montijo from the district of Setúbal, that are contained within circle of 10 kilometers radius, centered on GPS coordinates 38.829589N, -8.710556W 13.10.2025 The parts from the county of Benavente from the district of Santarém that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 38.829589N, -8.710556W 5.10.2025-13.10.2025 Parte C Ulteriori zone soggette a restrizioni negli Stati membri interessati* di cui all’articolo 1, lettera b), e all’articolo 4 Stato membro: nessuno Area comprendente Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell’articolo 4 * Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare all’articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell’Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87 ), in combinato disposto con l’allegato 2 di tale Quadro, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1881/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 1881/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Decisione UE 1083/2026
Decisione (PESC) 2026/1083 del Consiglio, dell’11 maggio 2026, che modifica la …
Legge 71/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32…
Legge 70/2026
Valorizzazione della risorsa mare. (26G00091)
Legge 68/2026
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Citta' del Capo del 2012 sull'attuazione…
Legge 66/2026
Disposizioni urgenti per il Piano Casa. (26G00090)
Legge 65/2026
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l…

Altre normative del 2025

Ridenominazione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’importo d… Risoluzione AdE 84 Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’area dei fun… Provvedimento AdE 246924 Disposizioni in materia di imprese estere controllate (CFC). Definizione delle modalità a… Provvedimento AdE 917 IRES e IRAP – errori contabili rilevanti – costo – mancata rilevazione – art. 4 del d.lgs… Interpello AdE 192 Novità sulla tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, delle magg… Circolare 199