Decisione UE In vigore

Decisione UE 1904/2025

Decisione (UE) 2025/1904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 settembre 2025, relativa all’approvazione, da parte dell’Unione, dell’accordo concernente l’interpretazione e l’applicazione del trattato sulla Carta dell’energia

Pubblicato: 10/09/2025 In vigore dal: 10/09/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/1904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 settembre 2025, relativa all’approvazione, da parte dell’Unione, dell’accordo concernente l’interpretazione e l’applicazione del trattato sulla Carta dell’energia EN: Decision (EU) 2025/1904 of the European Parliament and of the Council of 10 September 2025 on the approval by the Union of the Agreement on the interpretation and application of the Energy Charter Treaty

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1904 19.9.2025 DECISIONE (UE) 2025/1904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 10 settembre 2025 relativa all’approvazione, da parte dell’Unione, dell’accordo concernente l’interpretazione e l’applicazione del trattato sulla Carta dell’energia IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ) , previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 2 ) , considerando quanto segue: (1) Nella sentenza del 2 settembre 2021 nella causa C-741/19 ( 3 ) , Repubblica di Moldova / Komstroy («sentenza Komstroy»), la Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte») ha statuito che l’articolo 26, paragrafo 2, lettera c), del trattato sulla Carta dell’energia, approvato a nome delle Comunità europee con decisione 98/181/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione ( 4 ) , deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile alle controversie tra uno Stato membro e un investitore di un altro Stato membro in merito a un investimento effettuato da tale investitore nel primo Stato membro, ossia alle controversie intra-UE. (2) Nonostante la sentenza Komstroy, i tribunali arbitrali hanno continuato ad accettare la giurisdizione e a pronunciare lodi nei procedimenti arbitrali intra-UE che si basano asseritamente sull’articolo 26, paragrafo 2, lettera c), del trattato sulla Carta dell’energia. Secondo la Corte, qualsiasi lodo è incompatibile con il diritto dell’Unione, in particolare con gli articoli 267 e 344 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Pertanto, tali lodi non possono produrre effetti giuridici e il pagamento di un risarcimento in seguito a tali lodi non può essere oggetto di procedura esecutiva. (3) L’effettiva attuazione del diritto dell’Unione è compromessa dalla pronuncia di lodi in violazione del diritto dell’Unione nei procedimenti arbitrali intra-UE. Esiste il rischio di un conflitto tra i trattati, da un lato, e il trattato sulla Carta dell’energia come interpretato da alcuni tribunali arbitrali, dall’altro, che, se confermato dagli organi giurisdizionali di un paese terzo, diventerebbe un conflitto giuridico di fatto qualora tali lodi circolassero negli ordinamenti giuridici di paesi terzi. (4) Secondo la giurisprudenza della Corte, il rischio di un conflitto giuridico è sufficiente a rendere un accordo internazionale incompatibile con il diritto dell’Unione. Il rischio di un tale conflitto tra i trattati e il trattato sulla Carta dell’energia dovrebbe pertanto essere eliminato. L’adozione di uno strumento di diritto internazionale sotto forma di accordo che stabilisca l’intesa comune delle parti di tale accordo sulla non applicabilità dell’articolo 26 del trattato sulla Carta dell’energia come base per i procedimenti arbitrali intra-UE contribuirebbe ad eliminare tale rischio. (5) La Commissione, a nome dell’Unione, e gli Stati membri hanno concluso i negoziati sui termini di un accordo concernente l’interpretazione e l’applicazione del trattato sulla Carta dell’energia. L’intesa comune contenuta in tale accordo è stata ribadita nella «dichiarazione relativa alle conseguenze giuridiche della sentenza della Corte nella causa Komstroy e all’intesa comune sulla non applicabilità dell’articolo 26 del trattato sulla Carta dell’energia come base per i procedimenti arbitrali intra-UE» del 26 giugno 2024 ( 5 ) . (6) È pertanto opportuno approvare l’accordo concernente l’interpretazione e l’applicazione del trattato sulla Carta dell’energia al fine di consentirne la firma da parte dell’Unione ed esprimere il consenso dell’Unione ad esserne vincolata, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È approvato l’accordo concernente l’interpretazione e l’applicazione del trattato sulla Carta dell’energia accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Strasburgo, il 10 settembre 2025 Per il Parlamento europeo La presidente R. METSOLA Per il Consiglio Il presidente M. BJERRE ( 1 ) Parere del 4 dicembre 2024 ( GU C, C/2025/776, 11.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/776/oj ). ( 2 ) Posizione del Parlamento europeo del 18 giugno 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 luglio 2025. ( 3 ) Sentenza della Corte di giustizia del 2 settembre 2021, Repubblica di Moldova/Komstroy, C-741/19, ECLI:EU:C:2021:655, punto 66. ( 4 ) Decisione 98/181/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 23 settembre 1997, concernente la conclusione da parte delle Comunità europee del trattato sulla Carta dell’energia e del protocollo della Carta dell’energia sull’efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati ( GU L 69 del 9.3.1998, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/181/oj ). ( 5 ) GU L, 2024/2121, 6.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/declar/2024/2121/oj . ACCORDO CONCERNENTE L’INTERPRETAZIONE E L’APPLICAZIONE DEL TRATTATO SULLA CARTA DELL’ENERGIA IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L’IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA DI CROAZIA, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D’AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA , e L’UNIONE EUROPEA in seguito, denominate congiuntamente le «Parti», TENENDO presente il trattato sulla Carta dell’energia, firmato a Lisbona il 17 dicembre 1994 ( 1 ) e approvato a nome delle Comunità europee con decisione 98/181/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 23 settembre 1997 ( 2 ) , come modificato da ultimo, TENENDO presenti le norme di diritto internazionale consuetudinario codificate nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, conclusa a Vienna il 23 maggio 1969, CONSIDERANDO che i membri di un’organizzazione regionale di integrazione economica ai sensi dell’articolo 1, punto 3), del trattato sulla Carta dell’energia esprimono un’intesa comune sull’interpretazione e sull’applicazione di un trattato nelle loro relazioni tra di essi, RAMMENTANDO che il recesso dal trattato sulla Carta dell’energia non incide sulla composizione dell’organizzazione regionale di integrazione economica di cui in tale trattato, né preclude l’interesse a esprimere un’intesa comune sull’interpretazione e sull’applicazione di tale trattato fintantoché si possa ritenere che quest’ultimo produca effetti giuridici nei confronti di una parte che ha effettuato il recesso, in particolare per quanto riguarda l’articolo 47, paragrafo 3, del trattato sulla Carta dell’energia, TENENDO presenti il trattato sull’Unione europea (TUE), il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e i principi generali del diritto dell’Unione europea, CONSIDERANDO che i riferimenti all’Unione europea contenuti nel presente accordo si intendono fatti anche alla sua predecessora, la Comunità economica europea, poi Comunità europea, fino a quando a questa è subentrata l’Unione europea, RAMMENTANDO che, conformemente alla giurisprudenza della Corte permanente di giustizia internazionale ( 3 ) e della Corte internazionale di giustizia ( 4 ) , il diritto di rendere un’interpretazione autentica di una norma giuridica di un accordo internazionale spetta alle parti di tale accordo, RAMMENTANDO che gli Stati membri dell’Unione europea («Stati membri») hanno attribuito il diritto di rendere un’interpretazione autentica del diritto dell’Unione alla Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte»), come spiegato da quest’ultima nella sentenza del 30 maggio 2006 nella causa C-459/03, Commissione/Irlanda (Mox Plant) ( 5 ) che ha dichiarato che la competenza esclusiva ad interpretare e applicare il diritto dell’Unione si estende all’interpretazione e all’applicazione degli accordi internazionali di cui l’Unione europea e i suoi Stati membri sono parti, nel caso di una controversia tra due Stati membri o tra l’Unione europea e uno Stato membro, RAMMENTANDO che, in conformità dell’articolo 344 TFUE, gli Stati membri si impegnano a non sottoporre una controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione dei trattati a un modo di composizione diverso da quelli previsti dal trattato stesso, RAMMENTANDO che nella sentenza del 6 marzo 2018 nella causa C-284/16, Achmea ( 6 ) , la Corte ha dichiarato che gli articoli 267 e 344 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una norma contenuta in un accordo internazionale concluso tra gli Stati membri in forza della quale un investitore di uno di detti Stati membri, in caso di controversia riguardante gli investimenti nell’altro Stato membro, può avviare un procedimento contro tale ultimo Stato membro dinanzi ad un collegio arbitrale, la cui competenza detto Stato membro si è impegnato ad accettare, RAMMENTANDO la posizione costantemente ribadita dall’Unione europea, secondo cui il trattato sulla Carta dell’energia non era destinato a trovare applicazione nelle relazioni intra-UE e che l’intenzione dell’Unione europea, della Comunità europea dell’energia atomica e dei loro Stati membri non era, e non avrebbe potuto essere, quella di creare obblighi tra loro mediante il trattato sulla Carta dell’energia, dato che quest’ultimo è stato negoziato come strumento della politica energetica esterna dell’Unione europea al fine di istituire un quadro per la cooperazione energetica con i paesi terzi, mentre, al contrario, la politica energetica interna dell’Unione europea consiste in un elaborato sistema di norme destinate a creare un mercato interno nel settore dell’energia che disciplina esclusivamente le relazioni tra gli Stati membri in tale settore, RAMMENTANDO che, nella sentenza del 2 settembre 2021 nella causa C-741/19, Repubblica di Moldova/Komstroy ( 7 ) , («sentenza Komstroy»), confermata nel parere del 16 giugno 2022, 1/20 ( 8 ) , la Corte ha concluso che l’articolo 26, paragrafo 2, lettera c), del trattato sulla Carta dell’energia deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile alle controversie tra uno Stato membro e un investitore di un altro Stato membro in merito a un investimento effettuato da quest’ultimo nel primo Stato membro, RAMMENTANDO che, in quanto interpretazione resa dal giudice competente che riflette un principio generale di diritto internazionale pubblico, l’interpretazione del trattato sulla Carta dell’energia di cui alla sentenza Komstroy si applica a partire dall’approvazione del trattato sulla Carta dell’energia da parte delle Comunità europee e dei loro Stati membri, CONSIDERANDO che gli articoli 267 e 344 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a un’interpretazione dell’articolo 26 del trattato sulla Carta dell’energia che consenta di risolvere dinanzi a un collegio arbitrale («procedimento arbitrale intra-UE») le controversie tra un investitore di uno Stato membro, da un lato, e un altro Stato membro o l’Unione europea, dall’altro, CONSIDERANDO in ogni caso che, qualora una controversia tra un investitore di uno Stato membro, da una parte, e un altro Stato membro o l’Unione europea, dall’altra, non possa essere risolta in via amichevole, una parte di tale controversia può come sempre scegliere di adire gli organi giurisdizionali ordinari o amministrativi competenti, conformemente al diritto nazionale, per la sua risoluzione, come garantito dai principi generali del diritto e dal rispetto dei diritti fondamentali sanciti, tra l’altro, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, CONDIVIDENDO l’intesa comune espressa nel presente accordo, secondo cui una clausola come quella di cui all’articolo 26 del trattato sulla Carta dell’energia non ha dunque potuto in passato né può ora o in futuro costituire la base giuridica per un procedimento arbitrale promosso da un investitore di uno Stato membro in materia di investimenti in un altro Stato membro, RIBADENDO la dichiarazione n. 17 relativa al primato, allegata all’atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, in cui si ricorda che i trattati e il diritto adottato dall’Unione sulla base dei trattati prevalgono sul diritto degli Stati membri e che il principio del primato costituisce una norma di conflitto nelle relazioni reciproche tra gli Stati membri, RAMMENTANDO di conseguenza che, ai fini della risoluzione di qualsiasi conflitto di norme, un accordo internazionale concluso dagli Stati membri ai sensi del diritto internazionale può applicarsi nelle relazioni intra-UE solo nella misura in cui le sue disposizioni siano compatibili con i trattati dell’UE, CONSIDERANDO che, in ragione della non applicabilità dell’articolo 26 del trattato sulla Carta dell’energia quale base giuridica per i procedimenti arbitrali intra-UE, l’articolo 47, paragrafo 3, del trattato sulla Carta dell’energia non può estendersi, né era destinato ad estendersi, a tali procedimenti, CONSIDERANDO che, in ragione della non applicabilità dell’articolo 26 del trattato sulla Carta dell’energia quale base giuridica per i procedimenti arbitrali intra-UE, le parti interessate da un procedimento arbitrale intra-UE in corso, in qualità di parte convenuta o di Stato membro di un investitore, dovrebbero cooperare al fine di assicurare che l’esistenza del presente accordo sia portata all’attenzione del tribunale arbitrale interessato affinché tale tribunale possa opportunamente riconoscere il proprio difetto di giurisdizione, CONSIDERANDO inoltre che non dovrebbero essere registrati nuovi procedimenti arbitrali intra-UE, e CONVENENDO che, qualora sia comunque emessa una comunicazione di arbitrato, le parti interessate da tale procedimento, in qualità di parte convenuta o di Stato membro di un investitore, dovrebbero cooperare al fine assicurare che l’esistenza del presente accordo sia portata all’attenzione del tribunale arbitrale interessato affinché tale tribunale possa opportunamente concludere che l’articolo 26 del trattato sulla Carta dell’energia non può costituire la base giuridica per tale procedimento, CONSIDERANDO, tuttavia, che le transazioni e i lodi nei procedimenti arbitrali intra-UE in materia di investimenti che non possono più essere annullati o revocati e che sono stati volontariamente rispettati o definitivamente eseguiti non dovrebbero essere contestati, DEPLORANDO che i tribunali arbitrali abbiano già pronunciato, continuino a pronunciare e possano ancora pronunciare lodi arbitrali in procedimenti arbitrali intra-UE avviati in base all’articolo 26 del trattato sulla Carta dell’energia in modo contrario al diritto dell’Unione europea, anche come espresso nella giurisprudenza della Corte, DEPLORANDO altresì che tali lodi arbitrali siano oggetto di procedimenti esecutivi, anche in paesi terzi, che nei procedimenti arbitrali intra-UE in corso asseritamente basati sull’articolo 26 del trattato sulla Carta dell’energia i tribunali arbitrali non declinino la propria competenza e giurisdizione e che le istituzioni arbitrali continuino a registrare nuovi procedimenti arbitrali e non li respingano in quanto manifestamente inammissibili per mancanza di consenso a sottoporsi all’arbitrato, CONSIDERANDO, pertanto, che è necessario ribadire in modo esplicito e inequivocabile la posizione costante delle parti mediante un accordo che riaffermi la loro intesa comune sull’interpretazione e sull’applicazione del trattato sulla Carta dell’energia, come interpretato dalla Corte, nella misura in cui riguarda i procedimenti arbitrali intra-UE, CONSIDERANDO che, conformemente alla sentenza della Corte internazionale di giustizia del 5 febbraio 1970 nella causa Barcelona Traction, Light and Power Company Limited ( 9 ) e come spiegato dalla Corte nella sentenza Komstroy, determinate disposizioni del trattato sulla Carta dell’energia sono intese a disciplinare le relazioni bilaterali, CONSIDERANDO pertanto che il presente accordo riguarda unicamente le relazioni bilaterali tra le parti, e, per estensione, gli investitori di tali Stati membri in quanto parti contraenti del trattato sulla Carta dell’energia, e che, di conseguenza, tale accordo ha effetti solo su tali parti contraenti del trattato sulla Carta dell’energia soggette al diritto dell’Unione europea in quanto organizzazione regionale di integrazione economica ai sensi dell’articolo 1, punto 3), del trattato sulla Carta dell’energia, e non rappresenta, per le altre parti contraenti del trattato sulla Carta dell’energia, un ostacolo al godimento dei diritti loro conferiti da tale trattato né all’adempimento dei loro obblighi, RAMMENTANDO che le parti hanno informato le parti contraenti del trattato sulla Carta dell’energia della propria intenzione di concludere il presente accordo, CONSIDERANDO che, con la conclusione del presente accordo e in linea con i loro obblighi giuridici derivanti dal diritto dell’Unione europea, ma fatto salvo il loro diritto di presentare le richieste che ritengano appropriate in relazione alle spese da essi sostenute in qualità di convenuti in relazione a procedimenti arbitrali intra-UE, le parti garantiscono il pieno ed effettivo rispetto della sentenza Komstroy, e sottolineano l’inopponibilità dei lodi arbitrali esistenti, l’obbligo dei tribunali arbitrali di porre immediatamente fine a qualsiasi procedimento arbitrale intra-UE in corso e l’obbligo per le istituzioni arbitrali di non registrare futuri procedimenti arbitrali intra-UE, conformemente ai poteri loro riconosciuti rispettivamente dall’articolo 36, paragrafo 3, della convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati (« Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States – ICSID»), conclusa a Washington il 18 marzo 1965, e dall’articolo 12 del regolamento arbitrale dell’Istituto di arbitrato della Camera di commercio di Stoccolma (« Stockholm Chamber of Commerce – SCC»), nonché l’obbligo per i tribunali arbitrali di dichiarare che qualsiasi procedimento arbitrale intra-UE che sia stato richiesto di registrare dinanzi ad essi è privo di base giuridica, INTESO che il presente accordo si applica ai procedimenti arbitrali tra investitori e Stati che coinvolgono le parti di controversie intra-UE in virtù dell’articolo 26 del trattato sulla Carta dell’energia nel quadro di qualsiasi convenzione di arbitrato o regolamento arbitrale, compresi l’ICSID e il regolamento arbitrale dell’ICSID, il regolamento arbitrale dell’Istituto di arbitrato dell’SCC, il regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale e arbitrati ad hoc, e TENENDO PRESENTE che le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicato il diritto della Commissione europea o di uno Stato membro di adire la Corte in virtù degli articoli 258, 259 e 260 TFUE, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: SEZIONE 1 INTESA COMUNE SULLA NON APPLICABILITÀ DELL’ARTICOLO 26 DEL TRATTATO SULLA CARTA DELL’ENERGIA COME BASE PER I PROCEDIMENTI ARBITRALI INTRA-UE ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti: 1) «trattato sulla Carta dell’energia»: il trattato sulla Carta dell’energia firmato a Lisbona il 17 dicembre 1994 e approvato a nome delle Comunità europee con decisione 98/181/CE, CECA, Euratom, del 23 settembre 1997, come eventualmente modificato in seguito; 2) «relazioni intra-UE»: le relazioni tra gli Stati membri o tra uno Stato membro e l’Unione europea; 3) «procedimento arbitrale intra-UE»: qualsiasi procedimento dinanzi a un tribunale arbitrale avviato in base all’articolo 26 del trattato sulla Carta dell’energia per risolvere una controversia tra un investitore di uno Stato membro, da un lato, e un altro Stato membro o l’Unione europea, dall’altro. ARTICOLO 2 Intesa comune sull’interpretazione e sulla costante inapplicabilità dell’articolo 26 del trattato sulla Carta dell’energia, e sull’assenza di base giuridica per i procedimenti arbitrali intra-UE 1.   Le parti ribadiscono, per maggiore certezza, di condividere un’intesa comune sull’interpretazione e sull’applicazione del trattato sulla Carta dell’energia, secondo cui l’articolo 26 di detto trattato non può né ha mai potuto costituire la base giuridica per i procedimenti arbitrali intra-UE. L’intesa comune di cui al primo comma si basa sugli elementi del diritto dell’Unione europea seguenti: a) l’interpretazione da parte della Corte dell’articolo 26 del trattato sulla Carta dell’energia nel senso che tale disposizione non si applica, e non avrebbe mai dovuto essere applicata, come base per i procedimenti arbitrali intra-UE; e b) il primato del diritto dell’Unione europea, ricordato nella dichiarazione n. 17 allegata all’atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, quale norma di diritto internazionale che disciplina il conflitto di norme nei loro rapporti reciproci, da cui discende che in ogni caso l’articolo 26 del trattato sulla Carta dell’energia non si applica né avrebbe potuto applicarsi come base per i procedimenti arbitrali intra-UE. 2.   Le parti ribadiscono, per maggiore certezza, di condividere l’intesa comune secondo cui, in ragione dell’assenza di una base giuridica per i procedimenti arbitrali intra-UE ai sensi dell’articolo 26 del trattato sulla Carta dell’energia, l’articolo 47, paragrafo 3, del trattato sulla Carta dell’energia non si estende e non avrebbe in qualsiasi momento potuto estendersi, a tali procedimenti. Di conseguenza, l’articolo 47, paragrafo 3, del trattato sulla Carta dell’energia non può aver prodotto effetti giuridici nelle relazioni intra-UE quando uno Stato membro ha receduto dal trattato sulla Carta dell’energia prima della conclusione del presente accordo, e non produrrebbe effetti giuridici nelle relazioni intra-UE qualora una parte receda dal trattato sulla Carta dell’energia successivamente. 3.   Per maggiore certezza, le parti concordano sul fatto che, conformemente all’intesa comune di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e fatto salvo quanto ivi previsto, l’articolo 26 del trattato sulla Carta dell’energia non si applica come base per i procedimenti arbitrali intra-UE e l’articolo 47, paragrafo 3, del trattato sulla Carta dell’energia non produce effetti giuridici nelle relazioni intra-UE. 4.   I paragrafi da 1 a 3 lasciano impregiudicate l’interpretazione e l’applicazione di altre disposizioni del trattato sulla Carta dell’energia nella misura in cui riguardano le relazioni intra-UE. SEZIONE 2 DISPOSIZIONI FINALI ARTICOLO 3 Depositario 1.   Il segretario generale del Consiglio dell’Unione europea è depositario del presente accordo («depositario»). 2.   Il depositario notifica alle parti: a) il deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione conformemente all’articolo 5; b) la data di entrata in vigore del presente accordo in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1; c) la data di entrata in vigore del presente accordo per ciascuna parte conformemente all’articolo 6, paragrafo 2. 3.   Il depositario pubblica il presente accordo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e ne dà notifica al depositario del trattato sulla Carta dell’energia e al segretariato della Carta dell’energia della sua adozione e della sua entrata in vigore. 4.   Il depositario invita il depositario del trattato sulla Carta dell’energia a notificare il presente accordo alle altre parti contraenti del trattato sulla Carta dell’energia. 5.   Una volta entrato in vigore, il presente accordo è registrato dal depositario presso il segretariato delle Nazioni Unite, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. ARTICOLO 4 Riserve Non sono ammesse riserve al presente accordo. ARTICOLO 5 Ratifica, approvazione o accettazione Il presente accordo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione. Le parti depositano presso il depositario i loro strumenti di ratifica, approvazione o accettazione. ARTICOLO 6 Entrata in vigore 1.   Il presente accordo entra in vigore 30 giorni di calendario dopo la data in cui il depositario riceve il secondo strumento di ratifica, approvazione o accettazione. 2.   Per ciascuna parte che lo ratifichi, approvi o accetti dopo la sua entrata in vigore conformemente al paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore 30 giorni di calendario dopo la data in cui tale parte ha depositato il suo strumento di ratifica, approvazione o accettazione. ARTICOLO 7 Testi autentici Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede, è depositato negli archivi del depositario. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente accordo. Fatto a …, addì … Per il Regno del Belgio, Per la Repubblica di Bulgaria Per la Repubblica ceca, Per il Regno di Danimarca, Per la Repubblica federale di Germania, Per la Repubblica di Estonia, Per l’Irlanda, Per la Repubblica ellenica Per il Regno di Spagna, Per la Repubblica francese, Per la Repubblica di Croazia, Per la Repubblica italiana, Per la Repubblica di Cipro, Per la Repubblica di Lettonia, Per la Repubblica di Lituania, Per il Granducato di Lussemburgo, Per la Repubblica di Malta, Per il Regno dei Paesi Bassi, Per la Repubblica d’Austria, Per la Repubblica di Polonia, Per la Repubblica portoghese, Per la Romania, Per la Repubblica di Slovenia, Per la Repubblica di Slovacchia, Per la Repubblica di Finlandia, Per il Regno di Svezia e Per l’Unione europea ( 1 ) Atto finale della Conferenza sulla carta europea dell’energia ( GU L 380 del 31.12.1994, pag. 24 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/998/oj ). ( 2 ) Decisione 98/181/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 23 settembre 1997, concernente la conclusione da parte delle Comunità europee del trattato sulla Carta dell’energia e del protocollo della Carta dell’energia sull’efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati ( GU L 69 del 9.3.1998, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/181/oj ). ( 3 ) Corte permanente di giustizia internazionale, Question of Jaworzina (Polish- Czechoslovakian Frontier), parere consultivo, [1923], PCIJ serie B n. 8, 37. ( 4 ) Corte internazionale di giustizia, Reservations on the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, parere consultivo, [1951] I.C.J. Reports, 15, 20. ( 5 ) Sentenza della Corte di giustizia del 30 maggio 2006, Commissione/Irlanda , C-459/03, ECLI EU:C:2006:345, punti da 129 a 137. ( 6 ) Sentenza della Corte di giustizia del 6 marzo 2018, Achmea , C-284/16, ECLI EU:C:2018:158. ( 7 ) Sentenza della Corte di giustizia del 2 settembre 2021, Repubblica di Moldova/Komstroy , C-741/19, ECLI:EU:C:2021:655, punto 66. ( 8 ) Parere della Corte di giustizia del 16 giugno 2022, 1/20, EU:C:2022:485, punto 47. ( 9 ) Sentenza della Corte internazionale di giustizia del 5 febbraio 1970, Barcelona Traction, Light and Power Company Limited (ICJ Reports 1970, pag. 3, punti 33 e 35). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1904/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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