Decisione (UE) 2021/1941 del Consiglio del 9 novembre 2021 relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, compresi il massimale per il 2023, l’importo annuo per il 2022, l’importo della prima quota per il 2022 e una previsione indicativa e non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2024 e 2025
Quali sono i contributi finanziari che gli Stati membri e il Regno Unito devono versare al Fondo europeo di sviluppo per il 2022 e il 2023?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2021/1941 stabilisce gli importi annuali che le parti del Fondo europeo di sviluppo (FES) devono versare per finanziare le operazioni di cooperazione con i paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) e i territori d'oltremare. Per il 2022, l'importo totale è fissato a 2.800 milioni di euro (2.500 milioni per la Commissione europea e 300 milioni per la Banca europea per gli investimenti), mentre per il 2023 il massimale è ridotto a 2.100 milioni di euro (1.800 milioni per la Commissione e 300 milioni per la BEI). La decisione riguarda tutti gli Stati membri dell'UE-27 più il Regno Unito, che rimane parte del FES fino alla sua chiusura secondo l'accordo di recesso. Ogni Stato membro contribuisce secondo una percentuale specifica riportata nell'allegato: ad esempio, la Germania contribuisce il 20,58%, la Francia il 17,81%, l'Italia il 12,53%, mentre i paesi più piccoli come Malta contribuiscono lo 0,038%. La prima quota per il 2022 ammonta a 1.200 milioni di euro totali, con un rimborso di 43 milioni di euro derivante da fondi non impegnati dell'8° e 9° FES.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2021/1941 del Consiglio del 9 novembre 2021 relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, compresi il massimale per il 2023, l’importo annuo per il 2022, l’importo della prima quota per il 2022 e una previsione indicativa e non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2024 e 2025
EN: Council Decision (EU) 2021/1941 of 9 November 2021 on the financial contributions to be paid by the parties to the European Development Fund to finance that Fund, including the ceiling for 2023, the annual amount for 2022, the amount of the first instalment for 2022 and an indicative and non-binding forecast for the expected annual amounts of contributions for the years 2024 and 2025
Testo normativo
10.11.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 396/61
DECISIONE (UE) 2021/1941 DEL CONSIGLIO
del 9 novembre 2021
relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, compresi il massimale per il 2023, l’importo annuo per il 2022, l’importo della prima quota per il 2022 e una previsione indicativa e non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2024 e 2025
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE
(
1
)
, in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11° Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323
(
2
)
, in particolare l’articolo 19, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Conformemente alla procedura di cui agli articoli da 19 a 22 del regolamento (UE) 2018/1877, la Commissione doveva presentare entro il 15 ottobre 2021 una proposta che specifica il massimale dell’importo annuo del contributo per il 2023, l’importo annuo del contributo per il 2022, l’importo della prima quota del contributo per il 2022 e una previsione indicativa e non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2024 e 2025.
(2)
A norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti (BEI) comunica alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
(3)
A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi stabiliti per i precedenti fondi europei di sviluppo (FES). È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la Commissione e per la BEI.
(4)
A norma dell’articolo 152 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica
(
3
)
(«accordo di recesso»), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») deve rimanere parte del FES fino alla chiusura dell’11° FES e di tutti i FES non ancora chiusi. A norma dell’articolo 153 dell’accordo di recesso, tuttavia, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell’11° FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o di FES precedenti non deve essere riutilizzata.
(5)
La decisione (UE) 2020/1708 del Consiglio
(
4
)
fissa il massimale dell’importo annuo dei contributi che le parti del FES devono versare per il 2022 a 2 500 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI.
(6)
Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che quest’ultima entri in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il massimale dell’importo annuo dei contributi che le parti del FES devono versare per il 2023 è fissato a 2 100 000 000 EUR. Esso è ripartito in 1 800 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la BEI.
Articolo 2
L’importo annuo dei contributi che le parti del FES devono versare per il 2022 è fissato a 2 800 000 000 EUR. Esso è ripartito in 2 500 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la BEI.
Articolo 3
I contributi individuali al FES sono versati alla Commissione europea e alla BEI dalle parti del FES a titolo di prima quota per il 2022, conformemente all’allegato.
Articolo 4
Un importo di 43 000 000 EUR di fondi non impegnati o disimpegnati relativi a progetti dell’8° e del 9° FES è rimborsato mediante una riduzione del pagamento a titolo della prima quota per il 2022 di cui all’articolo 3.
Articolo 5
La previsione indicativa e non vincolante dell’importo annuo dei contributi per il 2024 è fissata a 1 500 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI; la previsione per il 2025 è fissata a 900 000 000 EUR per la Commissione e a 9 000 000 EUR per la BEI.
Articolo 6
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. ŠIRCELJ
(
1
)
GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1
.
(
2
)
GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1
.
(
3
)
GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7
.
(
4
)
Decisione (UE) 2020/1708 del Consiglio, del 13 novembre 2020, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2022, l’importo annuo per il 2021, la prima frazione per il 2021 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2023 e 2024 (
GU L 385 del 17.11.2020, pag. 13
).
ALLEGATO
Prima quota dei contributi al FES per il 2022 (EUR)
STATI MEMBRI E REGNO UNITO
Ripartizione 11
o
FES %
Prima quota 2022 (in EUR)
Totale
BEI
11
o
FES
Commissione
11
o
FES
BELGIO
3,24927
3 249 270,00
35 741 970,00
38 991 240,00
BULGARIA
0,21853
218 530,00
2 403 830,00
2 622 360,00
CECHIA
0,79745
797 450,00
8 771 950,00
9 569 400,00
DANIMARCA
1,98045
1 980 450,00
21 784 950,00
23 765 400,00
GERMANIA
20,57980
20 579 800,00
226 377 800,00
246 957 600,00
ESTONIA
0,08635
86 350,00
949 850,00
1 036 200,00
IRLANDA
0,94006
940 060,00
10 340 660,00
11 280 720,00
GRECIA
1,50735
1 507 350,00
16 580 850,00
18 088 200,00
SPAGNA
7,93248
7 932 480,00
87 257 280,00
95 189 760,00
FRANCIA
17,81269
17 812 690,00
195 939 590,00
213 752 280,00
CROAZIA
0,22518
225 180,00
2 476 980,00
2 702 160,00
ITALIA
12,53009
12 530 090,00
137 830 990,00
150 361 080,00
CIPRO
0,11162
111 620,00
1 227 820,00
1 339 440,00
LETTONIA
0,11612
116 120,00
1 277 320,00
1 393 440,00
LITUANIA
0,18077
180 770,00
1 988 470,00
2 169 240,00
LUSSEMBURGO
0,25509
255 090,00
2 805 990,00
3 061 080,00
UNGHERIA
0,61456
614 560,00
6 760 160,00
7 374 720,00
MALTA
0,03801
38 010,00
418 110,00
456 120,00
PAESI BASSI
4,77678
4 776 780,00
52 544 580,00
57 321 360,00
AUSTRIA
2,39757
2 397 570,00
26 373 270,00
28 770 840,00
POLONIA
2,00734
2 007 340,00
22 080 740,00
24 088 080,00
PORTOGALLO
1,19679
1 196 790,00
13 164 690,00
14 361 480,00
ROMANIA
0,71815
718 150,00
7 899 650,00
8 617 800,00
SLOVENIA
0,22452
224 520,00
2 469 720,00
2 694 240,00
SLOVACCHIA
0,37616
376 160,00
4 137 760,00
4 513 920,00
FINLANDIA
1,50909
1 509 090,00
16 599 990,00
18 109 080,00
SVEZIA
2,93911
2 939 110,00
32 330 210,00
35 269 320,00
REGNO UNITO
14,67862
14 678 620,00
161 464 820,00
176 143 440,00
TOTALE UE-27 E REGNO UNITO
100,00
100 000 000,00
1 100 000 000,00
1 200 000 000,00
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La Decisione UE 2021/1941 è il riferimento normativo per i contributi finanziari al Fondo europeo di sviluppo, disciplinando le quote di finanziamento degli Stati membri, la ripartizione tra Commissione europea e BEI, e le previsioni indicative per gli anni successivi. Professionisti che operano nel settore della cooperazione internazionale e della gestione dei fondi europei consultano questa decisione per comprendere gli obblighi di versamento, le modalità di ripartizione delle risorse secondo le percentuali nazionali, e il regime transitorio applicabile al Regno Unito post-Brexit.
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