Decisione UE In vigore

Decisione UE 1948/2025

Decisione (UE) 2025/1948 del Consiglio, del 18 settembre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e in sede di comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione relativa ad un regime comune di transito per quanto riguarda l’adozione delle decisioni che invitano la Repubblica di Moldova e il Montenegro ad aderire a tali convenzioni e

Pubblicato: 18/09/2025 In vigore dal: 18/09/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/1948 del Consiglio, del 18 settembre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e in sede di comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione relativa ad un regime comune di transito per quanto riguarda l’adozione delle decisioni che invitano la Repubblica di Moldova e il Montenegro ad aderire a tali convenzioni e l’adozione delle decisioni che modificano la convenzione relativa ad un regime comune di transito in seguito all’adesione della Repubblica di Moldova e del Montenegro a tale convenzione EN: Council Decision (EU) 2025/1948 of 18 September 2025 on the position to be taken on behalf of the European Union within the EU-CTC Joint Committee established by the Convention on the simplification of formalities in trade in goods and within the EU-CTC Joint Committee established by the Convention on a Comm

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1948 24.9.2025 DECISIONE (UE) 2025/1948 DEL CONSIGLIO del 18 settembre 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e in sede di comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione relativa ad un regime comune di transito per quanto riguarda l’adozione delle decisioni che invitano la Repubblica di Moldova e il Montenegro ad aderire a tali convenzioni e l’adozione delle decisioni che modificano la convenzione relativa ad un regime comune di transito in seguito all’adesione della Repubblica di Moldova e del Montenegro a tale convenzione IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci ( 1 ) e la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito ( 2 ) (congiuntamente «convenzioni») sono state concluse tra la Comunità economica europea, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera e sono entrate in vigore il 1 o gennaio 1988. (2) La Repubblica di Moldova e il Montenegro hanno espresso l’intenzione di aderire alle convenzioni una volta soddisfatti i requisiti per l’adesione. (3) Conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, della convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, il comitato congiunto UE-PTC istituito da tale convenzione, mediante decisione, può adottare inviti ai paesi terzi ad aderire a tale convenzione. (4) Conformemente all’articolo 15, paragrafo 3, lettera e), della convenzione relativa ad un regime comune di transito, il comitato congiunto UE-PTC istituito da tale convenzione, mediante decisione, può adottare inviti ai paesi terzi ad aderire a tale convenzione. (5) Conformemente all’articolo 15, paragrafo 3, lettera a), della convenzione relativa ad un regime comune di transito, il comitato congiunto UE-PTC istituito da tale convenzione, mediante decisioni, può adottare modifiche alle appendici di tale convenzione. Le adesioni della Repubblica di Moldova e del Montenegro alla convenzione relativa ad un regime comune di transito richiederanno il rispettivo adeguamento dei documenti di garanzia e, per quanto riguarda il Montenegro, l’inserimento di alcuni termini tecnici in montenegrino. (6) Conformemente all’articolo 11 bis , paragrafi 2 e 3, della convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, e all’articolo 15 bis , paragrafi 2 e 3, della convenzione sul regime comune di transito, un paese terzo invitato diventa parte contraente depositando uno strumento di adesione e l’adesione ha effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito dello strumento di adesione. (7) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitati congiunti UE-PTC istituiti dalle convenzioni («comitati congiunti»), poiché le decisioni di invitare la Repubblica di Moldova e il Montenegro ad aderire alle convenzioni e di modificare la convenzione relativa ad un regime comune di transito hanno effetti giuridici. (8) Le convenzioni garantiranno procedure efficienti di attraversamento delle frontiere fra la Repubblica di Moldova e il Montenegro e le parti delle convenzioni. (9) La posizione dell’Unione in sede di comitati congiunti per quanto riguarda l’adozione di decisioni di invitare la Repubblica di Moldova e il Montenegro ad aderire a tali convenzioni e a modificare la convenzione relativa ad un regime comune di transito dovrebbe pertanto basarsi sui progetti di decisione acclusi. (10) Poiché le decisioni del comitato congiunto modificheranno la convenzione relativa ad un regime comune di transito, è opportuno che esse vengano pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dopo la loro adozione. (11) In sede di comitato congiunto l’Unione deve essere rappresentata dalla Commissione in conformità all’articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea (TUE). (12) Al fine di agevolare l’adesione tempestiva alle convenzioni della Repubblica di Moldova e del Montenegro, è necessario adottare la presente decisione senza indugi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci per quanto riguarda l’adozione delle decisioni che invitano la Repubblica di Moldova e il Montenegro ad aderire a tale convenzione si basa sui progetti di decisione di tale comitato congiunto acclusi alla presente decisione. Articolo 2 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione relativa ad un regime comune di transito per quanto riguarda l’adozione delle decisioni che invitano la Repubblica di Moldova e il Montenegro ad aderire a tale convenzione e con riguardo alle conseguenti modifiche tecniche si basa sui progetti di decisione di tale comitato acclusi alla presente decisione. Articolo 3 Dopo l’adozione le decisioni dei comitati congiunti di cui agli articoli 1 e 2 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2025 Per il Consiglio Il presidente L. AAGAARD ( 1 ) GU L 134 del 22.5.1987, pag. 2 , ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1987/267/oj . ( 2 ) GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2 , ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1987/415/oj . ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1948/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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