Decisione UE In vigore Iva

Decisione UE 1998/2021

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1998 del Consiglio del 15 novembre 2021 che autorizza l’Estonia ad applicare una misura di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

Pubblicato: 15/11/2021 In vigore dal: 15/11/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1998 del Consiglio del 15 novembre 2021 che autorizza l’Estonia ad applicare una misura di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto EN: Council Implementing Decision (EU) 2021/1998 of 15 November 2021 authorising Estonia to apply a measure derogating from Article 26(1), point (a), and Articles 168 and 168a of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax

Testo normativo

17.11.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 408/3 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1998 DEL CONSIGLIO del 15 novembre 2021 che autorizza l’Estonia ad applicare una misura di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( 1 ) , in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Gli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE stabiliscono il diritto del soggetto passivo di detrarre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) che grava su cessioni di beni e prestazioni di servizi impiegati ai fini di loro operazioni soggette a imposta. A norma dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, l’utilizzazione di beni destinati all’impresa per l’uso privato dei soggetti passivi o per l’uso del loro personale o, più generalmente, per fini estranei alla loro impresa, deve essere trattata quale prestazione di servizi a titolo oneroso. (2) La decisione di esecuzione 2014/797/UE del Consiglio ( 2 ) ha autorizzato l’Estonia a limitare al 50 % il diritto di detrarre l’IVA sull’acquisto, sul leasing, sull’acquisto intracomunitario e sull’importazione di determinate autovetture, nonché a esonerare il soggetto passivo dall’obbligo di contabilizzare ai fini dell’IVA l’uso non professionale dei veicoli oggetto della limitazione fino al 31 dicembre 2017. (3) La decisione di esecuzione (UE) 2017/1854 del Consiglio ( 3 ) ha prorogato la validità della decisione di esecuzione 2014/797/EU del Consiglio fino al 31 dicembre 2020. (4) Con lettera protocollata dalla Commissione il 12 febbraio 2021, l’Estonia ha presentato alla Commissione una domanda di autorizzazione ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE al fine di limitare il diritto a detrazione per quanto riguarda l’acquisto, il leasing, l’acquisto intracomunitario e l’importazione di determinate autovetture utilizzate per fini non professionali («misura speciale»). (5) A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 19 marzo 2021, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dall’Estonia. Con lettera del 23 marzo 2021 la Commissione ha comunicato all’Estonia di disporre di tutte i dati che ritiene necessarie per la valutazione della domanda. (6) L’uso non professionale delle autovetture è spesso difficile da determinare con precisione e, anche nei casi in cui ciò sia possibile, comporta spesso una procedura complessa. In base all’autorizzazione richiesta, l’importo dell’IVA sulle spese ammissibili per la detrazione in relazione alle autovetture che non sono interamente utilizzate a fini professionali dovrebbe, con alcune eccezioni, essere fissato a un tasso forfettario. In base alle informazioni attualmente disponibili, le autorità estoni ritengono che un tasso del 50 % sia giustificabile. Nel contempo, per evitare la doppia imposizione, l’obbligo di contabilizzare ai fini dell’IVA l’utilizzo non professionale delle autovetture dovrebbe essere sospeso qualora esse siano state sottoposte a una limitazione. La presente misura speciale elimina la necessità di registrare l’utilizzo privato delle autovetture aziendali e, nel contempo, evita l’evasione fiscale dovuta ad una registrazione inesatta. (7) La limitazione del diritto a detrazione ai sensi dell’autorizzazione richiesta dovrebbe applicarsi all’IVA pagata sull’acquisto, sul leasing, sull’acquisto intracomunitario e sull’importazione di determinate categorie di autovetture e sulle relative spese, compreso l’acquisto di carburante. (8) L’autorizzazione richiesta dovrebbe applicarsi soltanto alle autovetture con un peso massimo autorizzato non superiore a 3 500 chilogrammi e con un massimo di otto posti a sedere oltre a quello del conducente, poiché qualsiasi utilizzo non professionale di autovetture di peso superiore a 3 500 chilogrammi o aventi più di otto posti a sedere oltre a quello del conducente è trascurabile, vista la natura di tali autovetture o il tipo di attività per cui sono utilizzate. Dovrebbe anche essere compilato un elenco dettagliato delle particolari autovetture escluse dall’autorizzazione, in base al loro uso specifico. (9) L’autorizzazione dovrebbe essere limitata nel tempo fino al 31 dicembre 2024 per permettere un riesame della necessità e dell’efficacia della misura speciale e della suddivisione percentuale tra usi professionali e non professionali sulla quale si basa. (10) Qualora l’Estonia ritenga che sia necessaria una proroga dell’autorizzazione oltre il 2024, è opportuno che entro il 31 marzo 2024 presenti alla Commissione una richiesta di proroga, unitamente a una relazione comprendente un riesame della percentuale applicata. (11) La misura speciale avrà un’incidenza trascurabile sull’importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 In deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, l’Estonia è autorizzata a limitare al 50 % il diritto a detrarre l’imposta sul valore aggiunto sulle spese relative alle autovetture non interamente utilizzate a fini professionali se tali spese riguardano l’acquisto, il leasing, l’acquisto intracomunitario o l’importazione di autovetture non interamente utilizzate a fini professionali, nonché sulle relative spese di manutenzione, di riparazione e di carburante di tali automobili. Articolo 2 In deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, l’Estonia non assimila a prestazioni di servizio a titolo oneroso l’uso non professionale di un’autovettura inclusa nei beni destinati all’impresa di un soggetto passivo, qualora tale autovettura sia stata oggetto di una limitazione autorizzata a norma dell’articolo 1 della presente decisione. Articolo 3 1.   La presente decisione si applica soltanto alle autovetture con un peso massimo autorizzato non superiore a 3 500 chilogrammi e con un massimo di otto posti a sedere oltre a quello del conducente. 2.   La presente decisione non si applica alle seguenti categorie di autovetture: a) automobili acquistate per rivendita, noleggio o leasing; b) automobili utilizzate per il trasporto di passeggeri a tariffa, compresi i servizi di taxi; c) automobili utilizzate per impartire lezioni di guida. Articolo 4 La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2024. Eventuali richieste di proroga dell’autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2024 e corredate di una relazione che comprende un riesame della percentuale di cui all’articolo 1. Articolo 5 La Repubblica di Estonia è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2021 Per il Consiglio Il presidente J. BORRELL FONTELLES ( 1 ) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1 . ( 2 ) Decisione di esecuzione 2014/797/UE del Consiglio, del 7 novembre 2014, che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU L 330 del 15.11.2014, pag. 48 ). ( 3 ) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1854 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione 2014/797/UE che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU L 265 del 14.10.2017, pag. 17 ).

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