Decisione UE In vigore Internazionale

Decisione UE 2039/2020

Decisione di esecuzione (UE) 2020/2039 della Commissione del 9 dicembre 2020 relativa alla concessione ad alcuni Stati membri di deroghe all’applicazione dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/2240 e (UE) 2019/2241 della Commissione notificata con il numero C(2020) 8602 (I testi in lingua croata, danese, neerlandese e polacca sono i soli facenti fede)

Pubblicato: 09/12/2020 In vigore dal: 09/12/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2020/2039 della Commissione del 9 dicembre 2020 relativa alla concessione ad alcuni Stati membri di deroghe all’applicazione dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/2240 e (UE) 2019/2241 della Commissione [notificata con il numero C(2020) 8602] (I testi in lingua croata, danese, neerlandese e polacca sono i soli facenti fede) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2020/2039 of 9 December 2020 granting derogations to certain Member States from the application of Commission Implementing Regulations (EU) 2019/2240 and (EU) 2019/2241 (notified under document C(2020) 8602) (Only the Croatian, Danish, Dutch and Polish texts are authentic)

Testo normativo

11.12.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 416/52 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2039 DELLA COMMISSIONE del 9 dicembre 2020 relativa alla concessione ad alcuni Stati membri di deroghe all’applicazione dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/2240 e (UE) 2019/2241 della Commissione [notificata con il numero C(2020) 8602] (I testi in lingua croata, danese, neerlandese e polacca sono i soli facenti fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 19, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) La Danimarca, la Croazia, i Paesi Bassi e la Polonia hanno presentato, conformemente all’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1700, richieste di deroga entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/2240 ( 2 ) e (UE) 2019/2241 ( 3 ) della Commissione. (2) Dalle informazioni fornite alla Commissione risulta che le richieste di Danimarca, Croazia, Paesi Bassi e Polonia sono giustificate dalla necessità di apportare significativi adeguamenti ai sistemi amministrativi e statistici nazionali al fine di conformarsi ai regolamenti di esecuzione (UE) 2019/2240 e (UE) 2019/2241. (3) È pertanto opportuno accordare le deroghe richieste a Danimarca, Croazia, Paesi Bassi e Polonia. (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Le deroghe ai regolamenti di esecuzione (UE) 2019/2240 e (UE) 2019/2241 di cui all’allegato sono concesse agli Stati membri ivi elencati. Articolo 2 Il Regno di Danimarca, la Repubblica di Croazia, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Polonia sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2020 Per la Commissione Paolo GENTILONI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 261 I del 14.10.2019, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2240 della Commissione, del 16 dicembre 2019, che precisa gli aspetti di carattere tecnico del set di dati, stabilisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni e specifica le modalità e il contenuto dettagliati delle relazioni sulla qualità per l’organizzazione di un’indagine per campione nel dominio delle forze di lavoro conformemente al regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 336 del 30.12.2019, pag. 59 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2241 della Commissione, del 16 dicembre 2019, che descrive le variabili e la lunghezza, i requisiti di qualità e il livello di dettaglio delle serie storiche per la trasmissione dei dati mensili sulla disoccupazione a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 336 del 30.12.2019, pag. 125 ). ALLEGATO Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2240 Disposizione in questione Stato membro Periodo di deroga concesso Ambito di applicazione della deroga Articolo 3 (Descrizione delle variabili) e allegato I Croazia 1 anno (2021) Trasmissione delle variabili INCGROSS (Retribuzione mensile lorda per l’occupazione principale) e INCGROSS_F (Flag della retribuzione mensile lorda per l’occupazione principale) come importo netto anziché come importo lordo. Articolo 3 (Descrizione delle variabili) e allegato I Croazia 1 anno (2021) Trasmissione della variabile HATFIELD (Settore del titolo di studio di livello più elevato conseguito) conformemente a ISCED-F 2013, codici a due cifre anziché codici a tre cifre. Articolo 6, paragrafo 2 (Caratteristiche dettagliate del campione) Paesi Bassi 1 anno (2021) Distribuzione uniforme del campione: — l’intero campione nazionale per l’anno di riferimento non sarà distribuito uniformemente tra tutti i trimestri di riferimento dell’anno; — in ogni trimestre di riferimento l’intero campione trimestrale non sarà distribuito uniformemente tra tutte le settimane di riferimento del trimestre. Articolo 9, paragrafo 2 (Norme comuni in materia di correzione, imputazione, ponderazione e stima) Polonia 2 anni (2021-2022) Trasmissione della variabile INCGROSS (Retribuzione mensile lorda per l’occupazione principale) senza imputazione statistica in caso di non risposta parziale. La trasmissione dei dati corretti con imputazione per gli anni 2021 e 2022 avrà luogo unitamente alla trasmissione dei dati per il 2023, segnatamente a marzo 2025. Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2241 Disposizione in questione Stato membro Periodo di deroga concesso Ambito di applicazione della deroga Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) (Termini di trasmissione) Danimarca 3 anni (2021-2023) I dati mensili sulla disoccupazione per il mese di novembre saranno trasmessi entro il 4 gennaio dell’anno successivo. Articolo 6, paragrafo 1 (Fonti e metodi) Croazia 1 anno (2021) La descrizione delle fonti e dei metodi utilizzati per la compilazione dei dati mensili di input sulla disoccupazione sarà trasmessa entro il 31 dicembre 2021.

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