Decisione di esecuzione (UE) 2020/2039 della Commissione del 9 dicembre 2020 relativa alla concessione ad alcuni Stati membri di deroghe all’applicazione dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/2240 e (UE) 2019/2241 della Commissione notificata con il numero C(2020) 8602 (I testi in lingua croata, danese, neerlandese e polacca sono i soli facenti fede)
Decisione di esecuzione (UE) 2020/2039 della Commissione del 9 dicembre 2020 relativa alla concessione ad alcuni Stati membri di deroghe all’applicazione dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/2240 e (UE) 2019/2241 della Commissione [notificata con il numero C(2020) 8602] (I testi in lingua croata, danese, neerlandese e polacca sono i soli facenti fede)
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2020/2039 of 9 December 2020 granting derogations to certain Member States from the application of Commission Implementing Regulations (EU) 2019/2240 and (EU) 2019/2241 (notified under document C(2020) 8602) (Only the Croatian, Danish, Dutch and Polish texts are authentic)
Testo normativo
11.12.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 416/52
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2039 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 2020
relativa alla concessione ad alcuni Stati membri di deroghe all’applicazione dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/2240 e (UE) 2019/2241 della Commissione
[notificata con il numero C(2020) 8602]
(I testi in lingua croata, danese, neerlandese e polacca sono i soli facenti fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio
(
1
)
, in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
La Danimarca, la Croazia, i Paesi Bassi e la Polonia hanno presentato, conformemente all’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1700, richieste di deroga entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/2240
(
2
)
e (UE) 2019/2241
(
3
)
della Commissione.
(2)
Dalle informazioni fornite alla Commissione risulta che le richieste di Danimarca, Croazia, Paesi Bassi e Polonia sono giustificate dalla necessità di apportare significativi adeguamenti ai sistemi amministrativi e statistici nazionali al fine di conformarsi ai regolamenti di esecuzione (UE) 2019/2240 e (UE) 2019/2241.
(3)
È pertanto opportuno accordare le deroghe richieste a Danimarca, Croazia, Paesi Bassi e Polonia.
(4)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le deroghe ai regolamenti di esecuzione (UE) 2019/2240 e (UE) 2019/2241 di cui all’allegato sono concesse agli Stati membri ivi elencati.
Articolo 2
Il Regno di Danimarca, la Repubblica di Croazia, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Polonia sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2020
Per la Commissione
Paolo GENTILONI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 261 I del 14.10.2019, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2240 della Commissione, del 16 dicembre 2019, che precisa gli aspetti di carattere tecnico del set di dati, stabilisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni e specifica le modalità e il contenuto dettagliati delle relazioni sulla qualità per l’organizzazione di un’indagine per campione nel dominio delle forze di lavoro conformemente al regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 336 del 30.12.2019, pag. 59
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2241 della Commissione, del 16 dicembre 2019, che descrive le variabili e la lunghezza, i requisiti di qualità e il livello di dettaglio delle serie storiche per la trasmissione dei dati mensili sulla disoccupazione a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 336 del 30.12.2019, pag. 125
).
ALLEGATO
Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2240
Disposizione in questione
Stato membro
Periodo di deroga concesso
Ambito di applicazione della deroga
Articolo 3 (Descrizione delle variabili) e allegato I
Croazia
1 anno (2021)
Trasmissione delle variabili INCGROSS (Retribuzione mensile lorda per l’occupazione principale) e INCGROSS_F (Flag della retribuzione mensile lorda per l’occupazione principale) come importo netto anziché come importo lordo.
Articolo 3 (Descrizione delle variabili) e allegato I
Croazia
1 anno (2021)
Trasmissione della variabile HATFIELD (Settore del titolo di studio di livello più elevato conseguito) conformemente a ISCED-F 2013, codici a due cifre anziché codici a tre cifre.
Articolo 6, paragrafo 2 (Caratteristiche dettagliate del campione)
Paesi Bassi
1 anno (2021)
Distribuzione uniforme del campione:
—
l’intero campione nazionale per l’anno di riferimento non sarà distribuito uniformemente tra tutti i trimestri di riferimento dell’anno;
—
in ogni trimestre di riferimento l’intero campione trimestrale non sarà distribuito uniformemente tra tutte le settimane di riferimento del trimestre.
Articolo 9, paragrafo 2 (Norme comuni in materia di correzione, imputazione, ponderazione e stima)
Polonia
2 anni (2021-2022)
Trasmissione della variabile INCGROSS (Retribuzione mensile lorda per l’occupazione principale) senza imputazione statistica in caso di non risposta parziale.
La trasmissione dei dati corretti con imputazione per gli anni 2021 e 2022 avrà luogo unitamente alla trasmissione dei dati per il 2023, segnatamente a marzo 2025.
Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2241
Disposizione in questione
Stato membro
Periodo di deroga concesso
Ambito di applicazione della deroga
Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) (Termini di trasmissione)
Danimarca
3 anni (2021-2023)
I dati mensili sulla disoccupazione per il mese di novembre saranno trasmessi entro il 4 gennaio dell’anno successivo.
Articolo 6, paragrafo 1 (Fonti e metodi)
Croazia
1 anno (2021)
La descrizione delle fonti e dei metodi utilizzati per la compilazione dei dati mensili di input sulla disoccupazione sarà trasmessa entro il 31 dicembre 2021.
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