Decisione UE In vigore Internazionale

Decisione UE 2064/2020

Decisione (UE) 2020/2064 del Consiglio del 7 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di c

Pubblicato: 07/12/2020 In vigore dal: 07/12/2020 Documento ufficiale

Cosa prevede la Decisione UE 2020/2064 riguardo alla modifica dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e l'Egitto?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2020/2064 del 7 dicembre 2020 stabilisce la posizione che l'Unione europea deve adottare nel Consiglio di associazione UE-Egitto per modificare il Protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo, che disciplina la definizione dei "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa doganale. La decisione si applica alle relazioni commerciali bilaterali tra l'UE e la Repubblica araba d'Egitto, riguardando principalmente le imprese esportatrici e importatrici che operano tra i due territori. In pratica, la modifica introduce un riferimento dinamico alla Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, garantendo che le regole di origine si aggiornino automaticamente alle versioni più recenti della convenzione. Inoltre, prevede l'applicazione di "norme transitorie" alternative, basate su regole di origine modernizzate e più flessibili, che possono essere utilizzate bilateralmente in attesa della conclusione formale della modifica della convenzione stessa. Questo meccanismo consente alle aziende di beneficiare di criteri di origine più favorevoli durante il periodo transitorio.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2020/2064 del Consiglio del 7 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa EN: Council Decision (EU) 2020/2064 of 7 December 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Council established by the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Arab Republic of Egypt, of the other part, as regards the amendment of that Agreement by replacing Protocol 4 thereto concerning the definition of the concept of ‘orig

Testo normativo

15.12.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 424/31 DECISIONE (UE) 2020/2064 DEL CONSIGLIO del 7 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con la decisione 2004/635/CE del Consiglio ( 1 ) l’Unione ha concluso l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra («accordo»), entrato in vigore il 1 o giugno 2006. (2) L’accordo comprende il protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 4»). A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 4, il Consiglio di associazione istituito dall’articolo 74, paragrafo 1, dell’accordo («Consiglio di associazione») può decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 4. (3) Alla prossima riunione prima della fine del 2023 il Consiglio di associazione adotterà una decisione che modificherà l’accordo sostituendo il protocollo n. 4 («decisione»). (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di associazione, poiché la decisione avrà effetti giuridici vincolanti nell’Unione. (5) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con la decisione 2013/94/UE del Consiglio ( 2 ) ed è entrata in vigore per l’Unione il 1 o maggio 2012. Essa stabilisce le disposizioni sull’origine delle merci scambiate nell’ambito dei pertinenti accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione, che si applicano fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali. (6) L’articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un’efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, la decisione introdurrà un riferimento dinamico alla convenzione nel protocollo n. 4, in modo da fare sempre riferimento all’ultima versione della convenzione in vigore. (7) Discussioni sulla modifica della convenzione hanno portato a una nuova serie di norme di origine modernizzate e più flessibili da integrare nella convenzione. In attesa della conclusione e dell’entrata in vigore della modifica della convenzione, l’Unione e la Repubblica araba d’Egitto hanno convenuto di applicare quanto prima una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione modificata, che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite dalla convenzione («norme transitorie»). A tal fine, la decisione prevederà anche le norme transitorie. (8) È opportuno che la posizione dell’Unione in sede di Consiglio di associazione sia basata pertanto sul progetto di decisione. HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee ei loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 4, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione ( 3 ) . Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2023. Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020 Per il Consiglio Il presidente M. ROTH ( 1 ) Decisione 2004/635/CE del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla conclusione di un accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra ( GU L 304 del 30.9.2004, pag. 38 ). ( 2 ) Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3 ). ( 3 ) Cfr. documento ST 11075/20 su http://register.consilium.europa.eu.

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La Decisione riguarda le norme di origine preferenziali, la classificazione dei prodotti originari e la cooperazione amministrativa doganale tra UE ed Egitto. È rilevante per esportatori e importatori che operano nel commercio euromediterraneo, per la gestione dei certificati di origine e per l'applicazione delle preferenze tariffarie. Commercialisti e consulenti doganali la consultano per questioni di tracciabilità delle merci, cumulo di origine e agevolazioni commerciali bilaterali.

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