Decisione UE In vigore Internazionale

Decisione UE 2065/2020

Decisione (UE) 2020/2065 del Consiglio del 7 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di sottocomitato doganale istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo I relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione ammi

Pubblicato: 07/12/2020 In vigore dal: 07/12/2020 Documento ufficiale

Cosa prevede la Decisione UE 2020/2065 riguardo alla modifica dell'accordo di associazione tra l'UE e la Georgia in materia di origine dei prodotti?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2020/2065 del Consiglio del 7 dicembre 2020 autorizza l'Unione europea a adottare una posizione negoziale presso il sottocomitato doganale istituito dall'accordo di associazione UE-Georgia. L'obiettivo è modificare il Protocollo I dell'accordo, che disciplina la definizione dei "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa doganale tra le parti. La decisione introduce un riferimento dinamico alla Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, garantendo che il protocollo rimanga sempre allineato all'ultima versione della convenzione in vigore. Inoltre, prevede l'introduzione di "norme transitorie" alternative, basate su regole di origine modernizzate e più flessibili, che l'UE e la Georgia potranno applicare bilateralmente in attesa della conclusione della modifica della convenzione stessa. La decisione mantiene anche la possibilità di utilizzare certificati EUR.1 nella zona di cumulo che include EFTA, Turchia, Moldova, Georgia e Ucraina, in deroga alle disposizioni della convenzione per il cumulo diagonale.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2020/2065 del Consiglio del 7 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di sottocomitato doganale istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo I relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa EN: Council Decision (EU) 2020/2065 of 7 December 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Customs Sub-Committee established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Georgia, of the other part, as regards the amendment of that Agreement by replacing Protocol I thereto concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of

Testo normativo

15.12.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 424/33 DECISIONE (UE) 2020/2065 DEL CONSIGLIO del 7 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di sottocomitato doganale istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo I relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con la decisione 2014/495/Euratom del Consiglio ( 1 ) l’Unione ha concluso l’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra («accordo»), entrato in vigore il 1 o luglio 2016. (2) L’accordo comprende il protocollo I relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo I»). A norma dell’articolo 3 del protocollo I, il sottocomitato doganale istituito dall’articolo 74, paragrafo 1, dell’accordo («sottocomitato doganale») può decidere di modificare le disposizioni del protocollo I. (3) Alla prossima riunione prima della fine del 2023 il sottocomitato doganale adotterà una decisione che modificherà l’accordo sostituendo il protocollo I («decisione»). (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di sottocomitato doganale, poiché la decisione avrà effetti giuridici vincolanti nell’Unione. (5) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con la decisione 2013/94/UE del Consiglio ( 2 ) ed è entrata in vigore per l’Unione il 1 o maggio 2012. Essa stabilisce le disposizioni sull’origine delle merci scambiate nell’ambito dei pertinenti accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione, che si applicano fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali. (6) L’articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un’efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, la decisione introdurrà un riferimento dinamico alla convenzione nel protocollo I, in modo da fare sempre riferimento all’ultima versione della convenzione in vigore. (7) Discussioni sulla modifica della convenzione hanno portato a una nuova serie di norme di origine modernizzate e più flessibili da integrare nella convenzione. In attesa della conclusione e dell’entrata in vigore della modifica della convenzione, l’Unione e la Georgia hanno convenuto di applicare quanto prima una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione modificata, che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite dalla convenzione («norme transitorie»). A tal fine, la decisione prevederà anche le norme transitorie. (8) Nella zona di cumulo costituita dagli Stati EFTA, le Isole Faerøer, l’Unione, la Repubblica di Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Repubblica di Moldova, la Georgia e l’Ucraina, è opportuno mantenere la possibilità di utilizzare certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni di origine invece di certificati di circolazione EUR-MED o dichiarazioni di origine EUR-MED, in deroga alle disposizioni della convenzione in caso applicabili al cumulo diagonale tra tali partecipanti. (9) È opportuno che la posizione dell’Unione in sede di Consiglio di associazione sia basata pertanto sul progetto di decisione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di sottocomitato doganale istituito dall’accordo tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo I, si basa sul progetto di decisione del sottocomitato doganale ( 3 ) . Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2023. Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020 Per il Consiglio Il presidente M. ROTH ( 1 ) Decisione 2014/495/Euratom del Consiglio, del 16 giugno 2014, che approva la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra ( GU L 261 del 30.8.2014, pag. 744 ). ( 2 ) Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3 ). ( 3 ) Cfr. documento ST 11080 su http://register.consilium.europa.eu.

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La Decisione 2020/2065 è rilevante per operatori commerciali e doganali che operano negli scambi UE-Georgia, in quanto disciplina le regole di origine preferenziale, il cumulo diagonale e la certificazione di circolazione delle merci. Consulenti doganali e imprese esportatrici devono conoscere le norme di origine, i certificati EUR.1 e EUR-MED, e le disposizioni sulla zona di cumulo paneuromediterranea per beneficiare dei vantaggi tariffari previsti dall'accordo di associazione.

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