Decisione (UE) 2020/2066 del Consiglio del 7 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazio
Cosa prevede la Decisione UE 2020/2066 riguardo alla modifica dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e Israele?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2020/2066 del 7 dicembre 2020 stabilisce la posizione che l'Unione europea deve adottare nel Consiglio di associazione UE-Israele per modificare il Protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo, che disciplina la definizione dei "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa negli scambi commerciali. La decisione introduce un riferimento dinamico alla Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, garantendo che il protocollo si adatti automaticamente alle versioni aggiornate della convenzione senza richiedere modifiche formali ripetute. In attesa dell'entrata in vigore della convenzione modificata, l'UE e Israele hanno concordato di applicare "norme transitorie" alternative, basate sulle nuove regole di origine modernizzate e più flessibili, che possono essere utilizzate bilateralmente come standard alternativi rispetto a quelli attuali. La decisione è entrata in vigore il 7 dicembre 2020 e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2023, prevedendo che il Consiglio di associazione adotti formalmente la modifica entro tale data.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2020/2066 del Consiglio del 7 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
EN: Council Decision (EU) 2020/2066 of 7 December 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Council established by the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the State of Israel, of the other part, as regards the amendment of that Agreement by replacing Protocol 4 thereto concerning the definition of the concept of ‘originating products
Testo normativo
15.12.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 424/35
DECISIONE (UE) 2020/2066 DEL CONSIGLIO
del 7 dicembre 2020
relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di
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prodotti originari
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e ai metodi di cooperazione amministrativa
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Con la decisione 2000/384/CE, CECA del Consiglio e della Commissione
(
1
)
l’Unione ha concluso l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra («accordo»), entrato in vigore il 1
o
giugno 2000.
(2)
L’accordo comprende il protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 4»). A norma dell’articolo 39 del protocollo n. 4, il Consiglio di associazione istituito dall’articolo 67 dell’accordo («Consiglio di associazione») può decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 4.
(3)
Alla prossima riunione prima della fine del 2023 il Consiglio di associazione adotterà una decisione che modificherà l’accordo sostituendo il protocollo n. 4 («decisione»).
(4)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di associazione, poiché la decisione avrà effetti giuridici vincolanti nell’Unione.
(5)
La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con la decisione 2013/94/UE del Consiglio
(
2
)
ed è entrata in vigore per l’Unione il 1
o
maggio 2012. Essa stabilisce le disposizioni sull’origine delle merci scambiate nell’ambito dei pertinenti accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione, che si applicano fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali.
(6)
L’articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un’efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, la decisione introdurrà un riferimento dinamico alla convenzione nel protocollo n. 4, in modo da fare sempre riferimento all’ultima versione della convenzione in vigore.
(7)
Discussioni sulla modifica della convenzione hanno portato a una nuova serie di norme di origine modernizzate e più flessibili da integrare nella convenzione. In attesa della conclusione e dell’entrata in vigore della modifica della convenzione, l’Unione e lo Stato di Israele hanno convenuto di applicare quanto prima una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione modificata, che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite dalla convenzione («norme transitorie»). A tal fine, la decisione prevederà anche le norme transitorie.
(8)
È opportuno che la posizione dell’Unione in sede di Consiglio di associazione sia basata pertanto sul progetto di decisione.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato d’Israele, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 4, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione
(
3
)
.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2023.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020
Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH
(
1
)
Decisione 2000/384/CE, CECA del Consiglio della Commissione, del 19 aprile 2000, relativa alla conclusione dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra (
GU L 147 del 21.6.2000, pag. 1
).
(
2
)
Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (
GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3
).
(
3
)
Cfr. documento ST 11081/20 su http://register.consilium.europa.eu.
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La Decisione UE 2020/2066 è rilevante per chi opera nel commercio internazionale UE-Israele e riguarda le norme di origine preferenziali, la classificazione dei prodotti originari e i criteri di cumulo dell'origine. Esportatori, importatori e consulenti doganali devono conoscere le regole di origine, il Protocollo n. 4 e le norme transitorie per determinare l'ammissibilità ai dazi preferenziali e alle agevolazioni tariffarie negli scambi commerciali bilaterali.
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