Decisione (UE) 2020/2075 del Consiglio del 7 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di sottocomitato doganale istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo, sostituendo il suo protocollo I relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione ammi
Cosa prevede la Decisione UE 2020/2075 riguardo alla modifica dell'accordo di associazione con l'Ucraina in materia di regole di origine dei prodotti?
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La Decisione UE 2020/2075 del Consiglio del 7 dicembre 2020 autorizza l'Unione europea a negoziare presso il sottocomitato doganale istituito dall'accordo di associazione con l'Ucraina la sostituzione del Protocollo I, che disciplina la definizione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa doganale. La decisione si applica alle relazioni commerciali tra l'UE e l'Ucraina, riguardando principalmente le imprese esportatrici e importatrici che operano tra questi territori. In pratica, la normativa introduce un riferimento dinamico alla Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, garantendo che le regole di origine rimangono sempre aggiornate alle versioni più recenti della convenzione. Inoltre, prevede norme transitorie alternative basate sulla convenzione modificata, applicabili bilateralmente tra UE e Ucraina in attesa della conclusione formale della modifica della convenzione stessa. Un aspetto rilevante è la possibilità di mantenere l'utilizzo di certificati di circolazione EUR.1 nella zona di cumulo che include EFTA, Turchia, Moldova, Georgia e Ucraina, in deroga alle disposizioni sul cumulo diagonale.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2020/2075 del Consiglio del 7 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di sottocomitato doganale istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo, sostituendo il suo protocollo I relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
EN: Council Decision (EU) 2020/2075 of 7 December 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Customs Sub-Committee established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part, as regards the amendment of that Agreement by replacing Protocol I thereto concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of
Testo normativo
15.12.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 424/53
DECISIONE (UE) 2020/2075 DEL CONSIGLIO
del 7 dicembre 2020
relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di sottocomitato doganale istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo, sostituendo il suo protocollo I relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Con la decisione 2014/670/Euratom del Consiglio
(
1
)
, l’Unione ha concluso l’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra («accordo»), entrato in vigore il 1
o
settembre 2017.
(2)
L’accordo comprende il protocollo I relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo I»). A norma dell’articolo 3 del protocollo I, il sottocomitato doganale istituito dall’articolo 83 dell’accordo («sottocomitato doganale») può decidere di modificare le disposizioni del protocollo I.
(3)
Alla prossima riunione prima della fine del 2023 il sottocomitato doganale adotterà una decisione che modificherà l’accordo sostituendo il protocollo I («decisione»).
(4)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di sottocomitato doganale, poiché la decisione avrà effetti giuridici vincolanti nell’Unione.
(5)
La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con la decisione 2013/94/UE del Consiglio
(
2
)
ed è entrata in vigore per l’Unione il 1
o
maggio 2012. Essa stabilisce le disposizioni sull’origine delle merci scambiate nell’ambito dei pertinenti accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione, che si applicano fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali.
(6)
L’articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un’efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, la decisione introdurrà un riferimento dinamico alla convenzione nel protocollo I, in modo da fare sempre riferimento all’ultima versione della convenzione in vigore.
(7)
Discussioni sulla modifica della convenzione hanno portato a una nuova serie di norme di origine modernizzate e più flessibili da integrare nella convenzione. In attesa della conclusione e dell’entrata in vigore della modifica della convenzione, l’Unione e l’Ucraina hanno convenuto di applicare quanto prima una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione modificata, che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite dalla convenzione («norme transitorie»). A tal fine, la decisione prevederà anche le norme transitorie.
(8)
Nella zona di cumulo costituita dagli Stati EFTA, le Isole Faerøer, l’Unione, la Repubblica di Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Repubblica di Moldova, la Georgia e l’Ucraina, è opportuno mantenere la possibilità di utilizzare certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni di origine invece di certificati di circolazione EUR-MED o dichiarazioni di origine EUR-MED, in deroga alle disposizioni della convenzione applicabili al cumulo diagonale tra tali partecipanti.
(9)
È opportuno che la posizione dell’Unione in sede di sottocomitato doganale sia basata pertanto sul progetto di decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di sottocomitato doganale istituito dall’accordo di associazione tra le l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo I, si basa sul progetto di decisione del sottocomitato doganale
(
3
)
.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2023.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020
Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH
(
1
)
Decisione 2014/670/Euratom del Consiglio, del 23 giugno 2014, che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e gli Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (
GU L 278 del 20.9.2014, pag. 8
).
(
2
)
Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (
GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3
).
(
3
)
Cfr. documento ST 11131/20 su http://register.consilium.europa.eu.
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La Decisione 2020/2075 è il riferimento normativo per chi opera nel commercio internazionale UE-Ucraina e necessita di chiarimenti su norme di origine preferenziali, certificati EUR.1 e EUR-MED, cumulo diagonale e cooperazione amministrativa doganale. Esportatori, importatori e consulenti doganali la consultano per comprendere i requisiti di origine dei prodotti, l'applicazione della Convenzione paneuromediterranea e le modalità di certificazione della circolazione delle merci nelle zone di libero scambio.
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