Decisione di esecuzione (UE) 2020/2111 della Commissione del 16 dicembre 2020 che modifica l’allegato I della decisione 2010/221/UE per quanto riguarda il riferimento al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, in relazione all’approvazione delle misure nazionali volte a limitare l’impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all’articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio notificata con il numero C(2020) 9302 (Tes
Decisione di esecuzione (UE) 2020/2111 della Commissione del 16 dicembre 2020 che modifica l’allegato I della decisione 2010/221/UE per quanto riguarda il riferimento al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, in relazione all’approvazione delle misure nazionali volte a limitare l’impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all’articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2020) 9302] (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2020/2111 of 16 December 2020 amending Annex I to Decision 2010/221/EU as regards the reference to the United Kingdom in respect of Northern Ireland for the approval of national measures for limiting the impact of certain diseases in aquaculture animals and wild aquatic animals in accordance with Article 43 of Council Directive 2006/88/EC (notified under document C(2020) 9302) (Text with EEA relevance)
Testo normativo
17.12.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 427/14
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2111 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2020
che modifica l’allegato I della decisione 2010/221/UE per quanto riguarda il riferimento al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, in relazione all’approvazione delle misure nazionali volte a limitare l’impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all’articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio
[notificata con il numero C(2020) 9302]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici
(
1
)
e alle misure di lotta contro tali malattie, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
La decisione 2010/221/UE della Commissione
(
2
)
approva le misure nazionali volte a limitare l’impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all’articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio.
(2)
Il territorio del Regno Unito figura nella seconda colonna della tabella dell’allegato I della decisione 2010/221/UE come indenne da diverse malattie tra quelle elencate nella prima colonna della stessa tabella.
(3)
Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica ("accordo di recesso"), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, la direttiva 2006/88/CE e gli atti della Commissione che su di essa si fondano si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso. Per tale motivo, i riferimenti al Regno Unito nell’allegato I della decisione 2010/221/UE dovrebbero essere sostituiti da riferimenti al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
(4)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I della decisione 2010/221/UE.
(5)
Poiché il periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021.
(6)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I della decisione 2010/221/UE è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2021.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14
.
(
2
)
Decisione 2010/221/UE della Commissione, del 15 aprile 2010, recante approvazione delle misure nazionali volte a limitare l’impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all’articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio (
GU L 98 del 20.4.2010, pag. 7
).
ALLEGATO
ALLEGATO I
Stati membri
(
*1
)
e loro regioni considerati indenni dalle malattie indicate in tabella e autorizzati ad adottare le misure nazionali volte a impedire l’introduzione di tali malattie in conformità all’articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE
Malattia
Stato membro
Codice
Delimitazione geografica dell’area indenne da malattia (Stato membro, zona o compartimento)
Viremia primaverile della carpa (SVC)
Danimarca
DK
Tutto il territorio
Irlanda
IE
Tutto il territorio
Ungheria
HU
Tutto il territorio
Finlandia
FI
Tutto il territorio
Svezia
SE
Tutto il territorio
Regno Unito (Irlanda del Nord)
UK (NI)
Irlanda del Nord
Nefrobatteriosi (BKD)
Irlanda
IE
Tutto il territorio
Regno Unito (Irlanda del Nord)
UK (NI)
Irlanda del Nord
Necrosi pancreatica infettiva (IPN)
Finlandia
FI
Le parti continentali del territorio
Svezia
SE
Le parti continentali del territorio
Infezione da
Gyrodactylus salaris
(GS)
Irlanda
IE
Tutto il territorio
Finlandia
FI
I bacini idrografici di Tenojoki e Näätämöjoki; i bacini idrografici di Paatsjoki, Tuulomajoki e Uutuanjoki sono da considerarsi zone cuscinetto
Regno Unito (Irlanda del Nord)
UK (NI)
Irlanda del Nord
Ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar)
Irlanda
IE
Compartimento 1: Sheephaven Bay
Compartimento 3: Killala Bay, Broadhaven Bay e Blacksod Bay
Compartimento 4: Streamstown Bay
Compartimento 5: Bertraghboy Bay e Galway Bay
Compartimento A: Tralee Bay Hatchery
Regno Unito (Irlanda del Nord)
UK (NI)
Il territorio dell’Irlanda del Nord fuorché Dundrum Bay, Killough Bay, Lough Foyle, Carlingford Lough, Larne Lough e Strangford Lough
Infezione da alfavirus dei salmonidi (SAV)
Finlandia
FI
Le parti continentali del territorio
(
*1
)
Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.»
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