Decisione UE In vigore

Decisione UE 2166/2025

Decisione (UE) 2025/2166 del Consiglio, del 29 settembre 2025, relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile sulla cooperazione con e tramite l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e la Polizia federale del Brasile

Pubblicato: 29/09/2025 In vigore dal: 29/09/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/2166 del Consiglio, del 29 settembre 2025, relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile sulla cooperazione con e tramite l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e la Polizia federale del Brasile EN: Council Decision (EU) 2025/2166 of 29 September 2025 on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Federative Republic of Brazil on cooperation with and through the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) and the Federal Police of Brazil

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2166 29.10.2025 DECISIONE (UE) 2025/2166 DEL CONSIGLIO del 29 settembre 2025 relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile sulla cooperazione con e tramite l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e la Polizia federale del Brasile IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, e l’articolo 88, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e con l’articolo 218, paragrafo 7, vista la proposta della Commissione europea, vista l’approvazione del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) stabilisce che l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) può trasferire i dati personali a un’autorità di un paese terzo sulla base, tra l’altro, di un accordo internazionale concluso tra l’Unione e tale paese terzo ai sensi dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. (2) Conformemente alla decisione (UE) 2025/426 del Consiglio ( 3 ) , il 5 marzo 2025 è stato firmato l’accordo fra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile sulla cooperazione con e tramite l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e la Polizia federale del Brasile («accordo»), fatta salva la sua conclusione in una data successiva. (3) L’accordo istituisce relazioni di cooperazione tra Europol e le autorità competenti del Brasile e consente il trasferimento tra di esse di dati personali e non personali, al fine di combattere le forme gravi di criminalità e il terrorismo e proteggere la sicurezza dell’Unione e dei suoi cittadini. (4) L’accordo garantisce il pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»), compreso il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, riconosciuto all’articolo 7 della Carta, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, riconosciuto all’articolo 8, e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, riconosciuto all’articolo 47 della Carta. L’accordo comprende garanzie sufficienti con riguardo alla tutela dei dati personali trasferiti da Europol ai sensi dell’accordo. (5) L’accordo non interessa né pregiudica il trasferimento di dati personali o altre forme di cooperazione tra le autorità responsabili per la salvaguardia della sicurezza nazionale. (6) A norma dell’articolo 218, paragrafo 7, TFUE, è opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione ad approvare a nome dell’Unione le modifiche degli allegati II e III dell’accordo. (7) L’Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) 2016/794 e partecipa pertanto all’adozione della presente decisione. (8) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. (9) Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato il suo parere 2/2025 il 10 febbraio 2025. (10) È opportuno approvare l’accordo a nome dell’Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’accordo fra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile sulla cooperazione con e tramite l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e la Polizia federale del Brasile è approvato a nome dell’Unione ( 4 ) . Articolo 2 Ai fini dell’articolo 31, paragrafo 2, dell’accordo, la posizione da adottare, a nome dell’Unione, sulle modifiche degli allegati II e III dell’accordo è approvata dalla Commissione previa consultazione del Consiglio. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione ( 5 ) Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2025 Per il Consiglio Il presidente M. BØDSKOV ( 1 ) Approvazione del 9 settembre 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). ( 2 ) Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI ( GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53 ; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/794/oj ). ( 3 ) Decisione (UE) 2025/426 del Consiglio del 24 febbraio 2025 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile sulla cooperazione con e tramite l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e la Polizia federale del Brasile ( GU L, 2025/426, 28.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/426/oj ). ( 4 ) Il testo dell’accordo è pubblicato nella GU L, 2025/2167, 29.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2025/2167/oj ). ( 5 ) La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2166/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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