Decisione (UE) 2021/2180 del Consiglio del 28 settembre 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella procedura scritta dei partecipanti all’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico in riferimento alla linea comune sulla riduzione temporanea del pagamento in acconto minimo
Cosa prevede la Decisione UE 2021/2180 riguardo ai crediti all'esportazione con sostegno pubblico durante la crisi COVID-19?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2021/2180 del Consiglio del 28 settembre 2021 autorizza una riduzione temporanea del pagamento in acconto minimo richiesto per i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. Nello specifico, consente agli acquirenti pubblici nei paesi a basso e medio reddito di effettuare pagamenti in acconto non inferiori al 5% del valore del contratto (anziché il 15% ordinariamente previsto) per un periodo di 12 mesi, come misura eccezionale per contrastare gli effetti economici della pandemia COVID-19.
Di conseguenza, il massimale del sostegno pubblico che i partecipanti all'accordo possono erogare aumenta dal 85% al 95% del valore del contratto di esportazione per lo stesso periodo. Questa misura si applica alle esportazioni di beni e servizi da imprese dell'Unione europea verso paesi a basso e medio reddito che beneficiano di crediti all'esportazione ufficialmente sostenuti. La decisione riguarda direttamente le aziende esportatrici europee, gli istituti di credito che erogano questi finanziamenti e gli organismi pubblici che li garantiscono, facilitando operazioni commerciali internazionali in un contesto di crisi economica.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2021/2180 del Consiglio del 28 settembre 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella procedura scritta dei partecipanti all’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico in riferimento alla linea comune sulla riduzione temporanea del pagamento in acconto minimo
EN: Council Decision (EU) 2021/2180 of 28 September 2021 on the position to be taken on behalf of the European Union in the written procedure by the Participants to the Arrangement on Officially Supported Export Credits as regards the Common Line on the temporary decrease of the minimum down payment
Testo normativo
10.12.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 443/73
DECISIONE (UE) 2021/2180 DEL CONSIGLIO
del 28 settembre 2021
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella procedura scritta dei partecipanti all’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico in riferimento alla linea comune sulla riduzione temporanea del pagamento in acconto minimo
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Gli orientamenti che figurano nell’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico («accordo») sono stati recepiti e pertanto resi giuridicamente vincolanti nell’Unione europea dal regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
1
)
.
(2)
Conformemente al capitolo IV, sezione 5, dell’accordo, i partecipanti all’accordo («partecipanti») sono chiamati a decidere, mediante procedura scritta, in riferimento alla proposta di linea comune dell’Unione europea, volta a consentire una riduzione temporanea del pagamento in acconto minimo richiesto a norma dell’articolo 11, lettera a), dell’accordo («proposta di linea comune»), alla luce dell’attuale flessione dell’economia causata dalla COVID-19.
(3)
La proposta di linea comune consentirebbe agli acquirenti pubblici nei paesi a basso e medio reddito che acquistano beni e servizi che beneficiano di sostegno pubblico del credito all’esportazione di effettuare pagamenti in acconto non inferiori al 5 % del valore del contratto di esportazione per un periodo di 12 mesi, anziché non inferiori al 15 % come previsto dall’articolo 11, lettera a), dell’accordo. Di conseguenza il massimale del sostegno pubblico che i partecipanti possono erogare a norma dell’articolo 11, lettera c), dell’accordo aumenterebbe dall’85 % al 95 % del valore del contratto di esportazione, per lo stesso periodo.
(4)
Tale misura eccezionale è necessaria per rispondere alla flessione dell’economia causata dalla crisi sanitaria della COVID-19 e per attenuare i gravi effetti della crisi realizzando mportanti progetti in paesi a basso e medio reddito da parte dell’industria dell’Unione.
(5)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nella procedura scritta dei partecipanti in riferimento alla proposta di linea comune, poiché, una volta adottata, la proposta di linea comune sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione in virtù del regolamento (UE) n. 1233/2011,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella procedura scritta dei partecipanti all’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico in riferimento alla proposta di linea comune sulla riduzione temporanea del pagamento in acconto minimo si basa sul progetto di proposta dell’Unione europea di una linea comune
(
2
)
.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2021
Per il Consiglio
La presidente
S. KUSTEC
(
1
)
Regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all’applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE (
GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 45
).
(
2
)
Cfr. documento ST11591/21 all’indirizzo seguente: http://register.consilium.europa.eu.
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La Decisione UE 2021/2180 è il riferimento normativo per chi opera nel settore dei crediti all'esportazione con sostegno pubblico, disciplinando il pagamento in acconto minimo, il finanziamento agevolato e le garanzie pubbliche. Esportatori, banche e agenzie di credito all'esportazione consultano questa normativa per comprendere le condizioni di finanziamento, i massimali di sostegno pubblico e le modalità di accesso ai benefici temporanei durante crisi economiche, in conformità al Regolamento UE 1233/2011.
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