Decisione UE In vigore

Decisione UE 2520/2023

Decisione di esecuzione (UE) 2023/2520 della Commissione, dell’8 novembre 2023, relativa alla richiesta di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei dal titolo Trust and Freedom (Fiducia e libertà) a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 08/11/2023 In vigore dal: 08/11/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2023/2520 della Commissione, dell’8 novembre 2023, relativa alla richiesta di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei dal titolo Trust and Freedom (Fiducia e libertà) a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Decision (EU) 2023/2520 of 8 November 2023 on the request for registration, pursuant to Regulation (EU) 2019/788 of the European Parliament and of the Council, of the European citizens’ initiative entitled Trust and Freedom

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2023/2520 16.11.2023 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2520 DELLA COMMISSIONE dell’8 novembre 2023 relativa alla richiesta di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei dal titolo « Trust and Freedom » (« Fiducia e libertà » ) a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l’iniziativa dei cittadini europei ( 1 ) , in particolare l’articolo 6, paragrafi 2 e 3, considerando quanto segue: (1) Il 9 ottobre 2023 è stata presentata alla Commissione la richiesta di registrare l’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Trust and Freedom» («Fiducia e libertà»). (2) Tale richiesta fa seguito alla richiesta di registrazione di un’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Trust and Freedom» («Fiducia e libertà»), presentata alla Commissione il 24 luglio 2023. (3) Con lettera del 23 agosto 2023 [C(2023) 5630 final], a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/788, la Commissione ha informato il gruppo di organizzatori che per quanto riguarda la richiesta di registrazione presentata il 24 luglio 2023 erano soddisfatti i requisiti per la registrazione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettere a), d) ed e), di detto regolamento, e non era applicabile l’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettera b). Tuttavia la Commissione ha comunicato anche che l’iniziativa non soddisfaceva il requisito di cui all’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2019/788. In particolare, per quanto riguarda il terzo dei tre obiettivi dell’iniziativa («Salvaguardare i diritti fondamentali nella normativa dell’UE attraverso un meccanismo di dichiarazione di nullità»), la Commissione ha spiegato di non avere il potere di proporre alcuna normativa che consenta l’istituzione di un controllo giurisdizionale indipendente «attivato dai cittadini e/o dai parlamenti locali e nazionali per esaminare e dichiarare nullo, prima dell’adozione, qualsiasi progetto di atto giuridico dell’UE che violi i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali»; a questo ha aggiunto che i ricorsi giurisdizionali sono stabiliti in modo esaustivo nei trattati. (4) A norma dell’articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/788, la Commissione ha pertanto informato gli organizzatori della possibilità di modificare l’iniziativa per tener conto della sua valutazione, oppure di mantenere o ritirare l’iniziativa originaria conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del richiamato regolamento. (5) Il 9 ottobre 2023 il gruppo di organizzatori ha ripresentato l’iniziativa omettendo il terzo obiettivo. (6) Gli scopi dell’iniziativa modificata così come formulati dagli organizzatori sono che la Commissione proponga una normativa «che promuova la libertà, la trasparenza, la responsabilità e l’impegno individuale all’interno dell’UE» e «istituisca e rafforzi il sistema di bilanciamento dei poteri, garantendo che le istituzioni dell’UE rispondano alle esigenze e agli interessi dei cittadini, rispettando al contempo i diritti umani sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE». Questi scopi sono ulteriormente definiti dagli organizzatori attraverso due obiettivi. Il primo, «Difendere la dignità umana e il riconoscimento del consenso informato», richiede misure rivolte agli Stati membri per quanto riguarda «la definizione di consenso informato, promuovendo il primato della dignità umana, della libertà e dell’autonomia fisica all’interno dell’Unione». Il secondo, «Rafforzare la trasparenza e responsabilizzare i cittadini», invita la Commissione a proporre un atto giuridico «che rafforzi la trasparenza e l’accesso alle informazioni nei processi decisionali dell’UE». (7) Un allegato apporta ulteriori dettagli sull’oggetto, gli obiettivi e il contesto dell’iniziativa modificata. Tale allegato fa riferimento ai diritti fondamentali ed esorta la Commissione a «difendere il patrimonio morale e spirituale sancito nel preambolo» della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea «promuovendo i valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell’uguaglianza e della solidarietà, sostenendo la democrazia e lo Stato di diritto e dando priorità alla persona attraverso la cittadinanza dell’Unione e lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia». (8) Per quanto riguarda il primo obiettivo dell’iniziativa relativo alla dignità umana e al riconoscimento del consenso informato, l’allegato elenca cinque principi: i) «rispetto dell’autonomia individuale e dell’integrità», riconoscendo che «consenso informato significa che ognuno ha il diritto di prendere decisioni informate in merito alle proprie opzioni sanitarie e terapeutiche»; ii) «mantenimento del consenso libero in tutte le circostanze», in quanto il libero consenso «è fondamentale sia nella ricerca (sperimentazioni cliniche) che nei contesti terapeutici»; iii) «comunicazione di informazioni accurate, comprensibili e accessibili» nel contesto della comunicazione tra gli operatori sanitari e i pazienti; iv) «comprensione globale delle sperimentazioni cliniche e delle procedure mediche» per assicurare che i pazienti «comprendano appieno la natura, la finalità e i rischi, compresi quelli potenziali»; v) «riconoscimento del diritto di rifiutare o di revocare il consenso». (9) Per quanto riguarda il secondo obiettivo dell’iniziativa relativo alla trasparenza, l’allegato elenca cinque azioni: i) «prescrivere una maggiore trasparenza chiedendo la pubblicazione degli ordini del giorno, dei verbali delle riunioni, delle relazioni interne, delle email e degli SMS»; ii) «divulgare le attività di lobbying istituendo un registro pubblico dei lobbisti», comprese «le loro interazioni con i funzionari dell’UE»; iii) «proibire le riunioni segrete» tra funzionari dell’UE; iv) «far prevalere l’interesse pubblico rispetto all’interesse privato»; v) «fissare sanzioni da applicare in caso di violazioni». (10) All’iniziativa è allegato un altro documento con un’indicazione generale delle basi giuridiche e degli strumenti proposti, presentato dagli organizzatori nel quadro della richiesta di registrazione. (11) Per quanto riguarda le misure chieste nell’ambito del primo obiettivo dell’iniziativa, relativo a dignità umana e consenso informato, la Commissione, sebbene non abbia competenza a proporre un atto legislativo che disciplini la questione del consenso in modo esauriente e generale in tutti i diversi settori della normativa in materia di sanità, potrebbe in linea di principio proporre misure pertinenti in base a disposizioni specifiche del TFUE, come l’articolo 114 e l’articolo 168, paragrafo 4, lettera c). Quest’ultima disposizione costituisce la base per misure specifiche volte a rispondere alle esigenze comuni di sicurezza. La Commissione potrebbe pertanto presentare una proposta di atto giuridico nei settori della sanità pubblica per i quali all’Unione è stata attribuita una competenza specifica. Al di là della competenza per tali misure specifiche, l’Unione ha solo una competenza di sostegno nel settore della sanità pubblica a norma dell’articolo 6 e dell’articolo 168, paragrafo 1, TFUE, in base alla quale l’azione dell’Unione completa le politiche nazionali e, a norma dell’articolo 168, paragrafo 7, TFUE, rispetta le responsabilità degli Stati membri per la definizione della loro politica sanitaria e per l’organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica. (12) Per quanto riguarda le misure richieste dal secondo obiettivo dell’iniziativa, relativo alla trasparenza, la Commissione potrebbe presentare una proposta di atto giuridico che rafforzi la trasparenza e l’accesso alle informazioni nei processi decisionali dell’UE sulla base dell’articolo 15, paragrafo 3, TFUE. (13) Per questi motivi la Commissione ritiene che nessuna parte dell’iniziativa modificata esuli manifestamente dalla sua competenza di presentare una proposta di atto giuridico dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati. (14) Tale conclusione non pregiudica la valutazione del rispetto, nel caso di specie, delle condizioni concrete, di fatto e sostanziali richieste affinché la Commissione intervenga, tra cui la conformità ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà e la compatibilità con i diritti fondamentali. (15) Il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del rispetto dei requisiti di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/788 e ha designato le persone di contatto in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento. (16) L’iniziativa modificata non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, non ha un contenuto futile o vessatorio, né è manifestamente contraria ai valori dell’Unione quali stabiliti nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea o ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. (17) È pertanto opportuno registrare l’iniziativa dal titolo dal titolo «Trust and Freedom» («Fiducia e libertà»). (18) La conclusione secondo la quale sono soddisfatte le condizioni per la registrazione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/788 non implica che la Commissione confermi in alcun modo la correttezza fattuale del contenuto dell’iniziativa modificata, che è di esclusiva responsabilità del gruppo di organizzatori. Il contenuto dell’iniziativa modificata esprime unicamente il punto di vista del gruppo di organizzatori e non può in alcun modo considerarsi rappresentativo del parere della Commissione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Trust and Freedom» («Fiducia e libertà») è registrata. Articolo 2 Il gruppo di organizzatori dell’iniziativa dei cittadini dal titolo «Trust and Freedom» («Fiducia e libertà»), rappresentato da Justyna Magdalena WALKER e da Helena Maria TENDER DA COSTA CABRAL in veste di persone di contatto, è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2023 Per la Commissione Věra JOUROVÁ Vicepresidente ( 1 ) GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55 ; ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/788/oj?locale=it ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2520/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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