Decisione UE In vigore Agevolazioni

Decisione UE 2522/2025

Decisione (UE) 2025/2522 della Commissione, del 23 gennaio 2025, relativa all'aiuto di Stato SA.38330 (2019/C) (ex 2016/FC) cui la Polonia ha dato esecuzione a favore di PCC MCAA Sp. z o. o. notificata con il numero C(2025) 402

Pubblicato: 23/01/2025 In vigore dal: 23/01/2025 Documento ufficiale

Quali sono i principali motivi per cui la Commissione europea ha avviato un procedimento di indagine formale sugli aiuti di Stato concessi dalla Polonia a PCC MCAA Sp. z o. o.?

Spiegato da FiscoAI
La Commissione europea ha avviato il procedimento formale il 31 ottobre 2019 in seguito a una denuncia presentata nel 2014 da CABB GmbH, un concorrente diretto di PCC nel mercato dell'acido monocloroacetico. La Commissione ha ritenuto che la Polonia avesse concesso due misure di aiuto illegittime: una sovvenzione diretta di circa 16,1 milioni di EUR e un'esenzione fiscale in una zona economica speciale. Il primo dubbio riguardava il fatto che il regime di sovvenzioni modificato nel 2010 non era stato correttamente notificato alla Commissione, rendendo l'intera sovvenzione illegale secondo le norme sugli aiuti di Stato. In secondo luogo, la Commissione contestava che l'esenzione fiscale violasse vari requisiti del regolamento n. 800/2008, incluso il fatto che PCC avrebbe avviato i lavori prima di presentare la domanda di aiuto, violando il principio dell'effetto di incentivazione. Inoltre, la Commissione dubitava che le due misure cumulate rispettassero i massimali di intensità di aiuto previsti dalla Carta degli aiuti a finalità regionale polacca, e che l'importo complessivo superasse le soglie di notifica individuale obbligatoria.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/2522 della Commissione, del 23 gennaio 2025, relativa all'aiuto di Stato SA.38330 (2019/C) (ex 2016/FC) cui la Polonia ha dato esecuzione a favore di PCC MCAA Sp. z o. o. [notificata con il numero C(2025) 402] EN: Commission Decision (EU) 2025/2522 of 23 January 2025 on State aid SA.38330 (2019/C) (ex 2016/FC) that Poland implemented for PCC MCAA Sp. z o. o. (notified under document C(2025) 402)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2522 19.12.2025 DECISIONE (UE) 2025/2522 DELLA COMMISSIONE del 23 gennaio 2025 relativa all'aiuto di Stato SA.38330 (2019/C) (ex 2016/FC) cui la Polonia ha dato esecuzione a favore di PCC MCAA Sp. z o. o. [notificata con il numero C(2025) 402] (Il testo in lingua polacca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma dei suddetti articoli ( 1 ) e viste le osservazioni trasmesse, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA (1) Il 14 febbraio 2014 la Commissione ha ricevuto una denuncia (la «denuncia») presentata da CABB GmbH (il «denunciante»), secondo la quale la Repubblica di Polonia («Polonia») avrebbe concesso un aiuto di Stato illegale a PCC MCAA Sp. z o. o. ( 2 ) («PCC») per insediare un nuovo stabilimento per la produzione di acido monocloroacetico nella Bassa Slesia. Il denunciante ha asserito che tale aiuto è incompatibile con il mercato interno. (2) Il 28 marzo 2014 la Commissione ha trasmesso alla Polonia la versione non riservata della denuncia. Il 23 luglio 2014 le autorità polacche hanno presentato osservazioni in merito alla denuncia. (3) Il 23 settembre 2014 la Commissione ha trasmesso al denunciante la propria valutazione preliminare del presunto aiuto di Stato. Il denunciante ha presentato ulteriori osservazioni il 23 ottobre 2014, il 13 maggio 2015, il 25 agosto 2016 e il 7 giugno 2018. (4) La Commissione ha chiesto informazioni supplementari alla Polonia il 9 febbraio 2015, il 2, l'11 e il 24 marzo 2015, il 23 giugno 2015, il 9 ottobre 2015, il 20 novembre 2015, il 4 settembre 2017, il 14 settembre 2018 e il 7 dicembre 2018. La Polonia ha presentato ulteriori informazioni il 5, il 16 e il 30 marzo 2015, il 20 luglio 2015, il 13 novembre 2015, il 21 dicembre 2015, il 12 gennaio 2016, il 20 gennaio 2017, il 12 luglio 2017, l'8 marzo 2018, l'8, il 21 e il 28 maggio 2018, il 30 ottobre 2018, il 5 novembre 2018, il 13, il 14 e il 19 marzo 2019. (5) Il 25 marzo 2015 la Commissione ha avuto un incontro con il denunciante. (6) Il 27 gennaio 2017 la Commissione ha avuto un incontro con le autorità polacche. (7) Con decisione del 31 ottobre 2019, la Commissione ha comunicato alle autorità polacche la decisione di avviare il procedimento di indagine formale ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il «trattato») in merito all'aiuto (la «decisione di avvio del procedimento»). (8) La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 30 aprile 2020 ( 3 ) . La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni entro un mese. (9) La Commissione ha ricevuto 26 osservazioni in seguito alla pubblicazione della decisione di avvio del procedimento. Il 13 maggio 2020 Seda Group Sp. z o. o. ha presentato osservazioni. Il 14 maggio 2020 hanno presentato osservazioni un dipendente di PCC (che ha presentato le osservazioni di 25 dipendenti di PCC), l'amministrazione locale del distretto di Wołow, ARAPneumatik L.T.M. Kościelniak Sp. j., Główny Instytut Górnictwa, la rete di ricerca «Łukasiewicz» — «PORT» Centro polacco di sviluppo tecnologico e la Camera polacca dell'industria chimica. Il 15 maggio 2020 hanno presentato osservazioni Rinnen Polska Sp. z o. o. Spedycja Międzynarodowa, Proton SC, l'amministrazione comunale di Miękinia, VTU Engineering GmbH, ABB Sp. z o. o., Bulk tainer Logistics Limited, PC Logistic Sp. z o. o., e PCC Autochem Sp. z o. o. o. In tale data l'amministrazione comunale di Brzeg Dolny ha presentato due osservazioni. Il 18 maggio 2020 la Commissione ha ricevuto osservazioni da un esperto di tecnologia dei prodotti fitosanitari, da PCC Exol SA, e due osservazioni dal consiglio della sezione della Bassa Slesia del Sindacato autonomo indipendente «Solidarność», da Politechnika Wrocławska, dall'amministrazione comunale di Wołów, da PCC SE in Germania, dalla presidenza del voivodato della Bassa Slesia e da PCC. Il 1 o luglio 2020 la Commissione ha trasmesso le osservazioni alla Polonia ( 4 ) , le cui osservazioni in risposta sono pervenute con lettera del 3 agosto 2020 (ripresentate in inglese con lettera protocollata dalla Commissione il 15 settembre 2020). (10) Il denunciante non ha presentato osservazioni in seguito alla pubblicazione della decisione di avvio del procedimento. (11) L'11 agosto 2020 i servizi della Commissione hanno tenuto una teleconferenza con le autorità polacche. (12) Il 16 ottobre 2020 la Commissione ha ricevuto ulteriori osservazioni da PCC. (13) La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni alla Polonia il 18 maggio e il 16 luglio 2021, il 7 e l'8 aprile, il 13 e il 16 maggio, il 23 giugno e il 6 luglio 2022. La Polonia ha presentato informazioni il 16 giugno e il 1 o settembre 2021, il 21 marzo, il 4 e il 10 maggio, il 14 e il 6 giugno e il 6 luglio 2022. (14) Il 29 settembre 2022 e il 9 gennaio 2023 PCC ha fornito ulteriori informazioni alla Commissione. Il 28 marzo 2023 la Commissione ha chiesto informazioni a PCC, che le ha fornite il 24 aprile 2023. Il 17 maggio 2023 la Commissione ha trasmesso la versione non riservata delle osservazioni di PCC alle autorità polacche, alle quali ha chiesto ulteriori informazioni. Le autorità polacche hanno presentato le proprie risposte il 28 giugno e il 10 luglio 2023. (15) Il 22 settembre 2023 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni alla Polonia, che le ha fornite il 30 ottobre 2023. 2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PROGETTO E DEL PRESUNTO AIUTO 2.1. Beneficiario dell'aiuto (16) Il beneficiario dell'aiuto è PCC, un'impresa appartenente a PCC SE (il «gruppo PCC»). PCC, che si qualifica come grande impresa, è stato istituito nel 2010 allo scopo di realizzare l'investimento concernente la costruzione di un impianto per la produzione di acido monocloroacetico ultrapuro. (17) Il gruppo PCC è un gruppo internazionale che opera in diversi settori, tra cui la chimica, la logistica e l'energia; conta 3 300 dipendenti, con siti in 17 paesi ( 5 ) . 2.2. Il progetto di investimento (18) Il progetto riguarda l'investimento iniziale in un nuovo impianto per la produzione di acido monocloroacetico ultrapuro a Brzeg Dolny, Bassa Slesia, nella regione PL51 Dolnośląskie (il «progetto»). I costi ammissibili per il progetto comprendevano i costi di nuovi attivi materiali, vale a dire l'acquisto di terreni, fabbricati e attrezzature. (19) Il progetto è ubicato nella zona economica speciale di Wałbrzych. (20) Il progetto mirava a realizzare un impianto di produzione innovativo per l'acido monocloroacetico ultrapuro, una forma di acido monocloroacetico con un contenuto massimo di 90 ppm di acido dicloroacetico; si prevedeva una capacità produttiva massima («nominale») teorica annua di 42 kt. (21) L'acido monocloroacetico è un prodotto intermedio utilizzato in numerosi processi di sintesi organica, tra cui la fabbricazione di prodotti fitosanitari, fertilizzanti, materie plastiche, detergenti, vernici, cosmetici e prodotti per l'igiene personale. L'uso primario dell'acido monocloroacetico è la produzione di carbossimetilcellulosa, utilizzata ad esempio nella fabbricazione di adesivi, detergenti, saponi, come addensante per vernici con leganti e addensante alimentare, emulsionante e stabilizzante. È inoltre utilizzata nella produzione di betaine (tensioattivi anfoteri utilizzati nei prodotti per capelli), come l'acido tioglicolico, nell'industria agrochimica e in vari altri modi ( 6 ) . 2.3. Obiettivo delle misure di aiuto (22) Nel 2012 e nel 2013 le autorità polacche hanno concesso a PCC due misure di aiuto distinte per il progetto, una sotto forma di sovvenzione diretta e l'altra sotto forma di esenzione fiscale (le «misure di aiuto», al singolare una «misura di aiuto»). Il progetto mirava a contribuire allo sviluppo della regione che, al momento della concessione delle misure di aiuto, era ammissibile agli aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato. In base alla Carta degli aiuti a finalità regionale in vigore nel 2012 e nel 2013 («Carta degli aiuti a finalità regionale polacca 2007-2013») ( 7 ) , l'intensità massima di aiuto per la regione interessata era del 40 % per le grandi imprese. 2.4. Le misure di aiuto 2.4.1. La prima misura di aiuto (la sovvenzione) (23) Il 4 aprile 2012 il ministero dell'Economia polacco ha concesso a PCC un aiuto sotto forma di sovvenzione diretta per un importo di 66 995 311,50 PLN (16 124 798,18 EUR ( 8 ) ), in valore attualizzato, per un progetto di investimento con costi ammissibili pari a 223 317 705 PLN (53 749 327 EUR ( 9 ) ), in valore attualizzato (la «sovvenzione»). (24) La sovvenzione è stata presumibilmente concessa nell'ambito di un regime di aiuti di Stato (il «regime di sovvenzioni») volto ad agevolare la concessione di aiuti finanziari per investimenti di grande importanza per l'economia nell'ambito del programma operativo «Economia innovativa» 2007-2013 («IEOP»). Il regime di sovvenzioni è stato attuato come misura di aiuto regionale agli investimenti ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato («regolamento n. 800/2008») ( 10 ) . (25) La base giuridica nazionale del regime di sovvenzioni era il regolamento ministeriale dell'8 maggio 2009 sugli investimenti finanziari di grande importanza economica nel contesto del programma operativo «Economia innovativa» («regolamento IEOP») ( 11 ) . La sezione 19 del regolamento IEOP specificava che esso sarebbe entrato in vigore alla data della pubblicazione. È stato pubblicato ed è entrato in vigore il 20 maggio 2009. Il regime di sovvenzioni ha stabilito le condizioni applicabili ai contributi dell'IEOP, come il numero di posti di lavoro che un progetto avrebbe dovuto creare e l'intensità massima di aiuto disponibile. (26) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 800/2008, entro 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore di un regime di aiuti lo Stato membro trasmette alla Commissione una sintesi delle informazioni relative al regime di aiuti. (27) Con lettera del ministero dell'Economia del 29 luglio 2009, le autorità polacche hanno trasmesso alla Commissione una sintesi delle informazioni relative al regime di sovvenzioni. Il regime di sovvenzioni è stato protocollato dalla Commissione il 29 luglio 2009, con il numero SA.29131 (X 656/2009), per il periodo dal 20 maggio 2009 al 31 dicembre 2013. (28) Con regolamento ministeriale del 2 marzo 2010 (il «regolamento recante modifica dell'IEOP») ( 12 ) , le autorità polacche hanno modificato il regolamento IEOP al fine di prevedere, tra l'altro, una riduzione da 200 a 150 del numero minimo di posti di lavoro che gli investimenti nel settore manifatturiero avrebbero dovuto creare, oltre che un aumento dal 25 % al 30 % dell'intensità massima di aiuto disponibile per i progetti attuati nel settore manifatturiero. (29) La sezione 3 del regolamento recante modifica dell'IEOP specificava che esso sarebbe entrato in vigore alla data della pubblicazione. È stato pubblicato ed è entrato in vigore il 16 marzo 2010. La Polonia non ha trasmesso alla Commissione una sintesi aggiornata delle informazioni relative al regime modificato (il «regime di sovvenzioni modificato»). (30) Il 15 dicembre 2010 ( 13 ) PCC ha chiesto una sovvenzione per il progetto nell'ambito del regime di sovvenzioni modificato. La domanda di sovvenzione segnalava per il progetto costi ammissibili per un importo di 223 317 705 PLN e chiedeva un aiuto pari a 66 995 311,50 PLN. Nel modulo di domanda PCC ha dichiarato che la sovvenzione avrebbe consentito «la piena attuazione del progetto nel territorio dell'Unione europea, in Polonia». Il progetto si qualificava come «grande progetto» ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 ( 14 ) del Consiglio («regolamento 1083/2006»). Nella sua domanda PCC ha fornito dichiarazioni da cui risultava che non si qualificava come impresa in difficoltà. Le autorità polacche hanno verificato la situazione finanziaria di PCC in sede di riesame della domanda. Come esse stesse hanno chiarito nel corso dell'indagine formale, il 2 marzo 2011 le autorità polacche hanno scritto a PCC dichiarando di aver deciso di concedere la sovvenzione. In tale lettera le autorità polacche hanno chiesto a PCC di «fornire la documentazione completa per la conferma dell'aiuto da parte della Commissione europea» ( 15 ) . (31) Il 4 aprile 2012 le autorità polacche hanno concesso la sovvenzione a PCC, concludendo una convenzione di sovvenzione ( 16 ) (la «convenzione di sovvenzione»). Il preambolo della convenzione di sovvenzione ricordava, tra l'altro, le disposizioni del regolamento IEOP (come modificato) e del regolamento n. 800/2008. La sezione 1, punto 1), della convenzione di sovvenzione precisava che il progetto sarebbe stato realizzato nell'ambito della sottomisura 4.5.1 dell'IEOP, «Sostegno agli investimenti nel settore manifatturiero». La sezione 5, punto 27), della convenzione di sovvenzione stabiliva che, qualora il beneficiario avesse attuato un grande progetto ( 17 ) ai sensi del regolamento IEOP (modificato dal regolamento recante modifica dell'IEOP), la sovvenzione sarebbe stata versata a condizione che l'aiuto fosse autorizzato, o si ritenesse autorizzato, dalla Commissione, in linea con il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio («regolamento n. 659/1999») ( 18 ) . La sezione 4, punto 3), della convenzione di sovvenzione stabiliva che, qualora il costo del progetto avesse superato i costi ammissibili notificati di 223 317 705 PLN (53 749 327 EUR), tale aumento non sarebbe stato ammissibile al sostegno e sarebbe stato a carico di PCC. (32) Con una spesa ammissibile superiore a 50 milioni di EUR, il progetto costituisce un grande progetto di investimenti ai sensi dell'articolo 2, punto 12) ( 19 ) , del regolamento n. 800/2008. A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, di tale regolamento, gli Stati membri erano tenuti a fornire alla Commissione informazioni sintetiche sugli aiuti a finalità regionale a favore di grandi progetti di investimenti, concessi nell'ambito di un regime, entro 20 giorni lavorativi dal giorno in cui l'autorità competente aveva concesso l'aiuto. Il 25 giugno 2012 le autorità polacche hanno trasmesso alla Commissione informazioni sintetiche in merito alla sovvenzione ( 20 ) . (33) Nel 2014, nell'ambito della sua operazione di controllo ex post di un campione di misure di aiuto eseguite dagli Stati membri a norma del regolamento n. 800/2008, la Commissione ha riesaminato il regime di sovvenzioni modificato e la sua applicazione nei confronti di diversi beneficiari ( 21 ) . All'epoca la Commissione non aveva individuato alcuna criticità in relazione alla conformità del regime di sovvenzioni modificato al regolamento n. 800/2008. (34) Il 25 settembre 2014 la Commissione ha approvato un contributo finanziario al progetto da parte del Fondo europeo di sviluppo regionale («FESR») (la «decisione relativa al grande progetto») ( 22 ) . 2.4.2. La seconda misura di aiuto (l'esenzione fiscale) (35) Nel corso dell'esame preliminare della denuncia, la Commissione ha scoperto che la Polonia aveva concesso una seconda misura di aiuto a PCC in relazione al progetto (l'«esenzione fiscale»), sulla base di un regime di aiuti di Stato volto ad agevolare gli investimenti nelle zone economiche speciali (ZES) polacche (il «regime di esenzione fiscale»). (36) La base giuridica nazionale del regime di esenzione fiscale era costituita dal regolamento del Consiglio dei ministri, del 10 dicembre 2008, relativo agli aiuti pubblici agli imprenditori che operano sulla base di un'autorizzazione per l'esercizio di un'attività economica in zone economiche speciali (il «regolamento ZES») ( 23 ) , entrato in vigore il 30 dicembre 2008, nonché dalla legge sulle zone economiche speciali del 20 ottobre 1994 (la «legge ZES») ( 24 ) , e dalla legge sull'imposta sul reddito delle società del 15 febbraio 1992 (la «legge CIT») ( 25 ) . Come indicano gli articoli 2 e 3 della legge ZES, è possibile istituire zone economiche speciali in aree disabitate della Polonia, al fine di accelerare lo sviluppo economico di una parte del paese. A norma dell'articolo 12 e dell'articolo 16, paragrafo 1, della legge ZES e dell'articolo 17, paragrafo 1, punto 34), della legge CIT, le attività economiche svolte in una ZES in virtù di un'autorizzazione avrebbero diritto a un'esenzione dall'imposta sul reddito delle società. (37) Il regime di esenzione fiscale è stato attuato come misura di aiuto regionale agli investimenti ai sensi dell'articolo 13 del regolamento n. 800/2008. Le autorità polacche hanno trasmesso alla Commissione una sintesi delle informazioni relative al regime, come prevede l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 800/2008 (considerando 26), con lettera del ministero dell'Economia del 12 febbraio 2009. (38) Il regime di esenzione fiscale è stato protocollato dalla Commissione il 12 febbraio 2009, con il numero SA.27752 (X 193/2009), per il periodo dal 1 o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. (39) Il 15 gennaio 2013 Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna IP Sp. z o. o. (l'«autorità di gestione della ZES») ha pubblicato un invito a presentare domanda per l'autorizzazione all'esercizio di attività economiche nell'«Invest-Park» della WSSE, che sarebbe stata concessa a seguito di una procedura negoziata (il «bando di gara»). Il bando di gara annunciava che le autorizzazioni sarebbero state concesse sulla base della legge ZES e del regolamento ZES, e sarebbero state soggette ai termini e alle condizioni indicati nel capitolato (il «capitolato d'oneri»). Il capitolato d'oneri precisava che i negoziati sarebbero stati condotti sulla base, tra l'altro, della legge ZES, della legge del 30 aprile 2004 che stabilisce le norme procedurali in materia di aiuti di Stato (la «legge sugli aiuti di Stato») ( 26 ) , del regolamento ZES, del regolamento n. 800/2008, degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (gli «orientamenti del 2007») ( 27 ) , e del regolamento del Consiglio dei ministri, del 13 ottobre 2006, che istituisce Carte degli aiuti a finalità regionale ( 28 ) (il «regolamento sulle Carte degli aiuti a finalità regionale»). (40) L'11 febbraio 2013 PCC ha chiesto all'autorità di gestione della ZES l'autorizzazione a realizzare il progetto nella ZES, che gli avrebbe consentito di beneficiare dell'esenzione fiscale. Nel modulo di domanda PCC ha segnalato che i costi ammissibili del progetto sarebbero ammontati a 200 000 000 PLN, mentre nel piano aziendale presentato insieme alla domanda ha precisato che i suoi costi ammissibili sarebbero stati pari ad almeno 200 000 000 PLN, e i costi massimi ammissibili sarebbero stati di 300 000 000 PLN. L'analisi finanziaria presentata insieme alla domanda indicava costi di investimento pari a 301 478 910 PLN. PCC ha inoltre fornito ulteriori informazioni finanziarie per dimostrare che non si qualificava come impresa in difficoltà. Nella domanda PCC ha dichiarato di aver ricevuto la sovvenzione, per un importo massimo di 66,9 milioni di PLN. Ha comunicato che avrebbe fornito al progetto un contributo finanziario superiore al 25 % dei costi ammissibili, senza alcun sostegno pubblico. PCC ha inoltre dichiarato di non aver avviato i lavori relativi al progetto prima di presentare la domanda e di aver accettato senza riserve le condizioni di negoziazione e il capitolato d'oneri. (41) Il 12 febbraio 2013 hanno avuto luogo, tra PCC e il comitato di negoziazione istituito dall'autorità di gestione della ZES, i negoziati sulla domanda di autorizzazione di PCC. È stato redatto un verbale del procedimento (la «relazione di negoziazione»), che ha sancito l'accordo sulla concessione a PCC dell'autorizzazione a realizzare il progetto nella ZES. I costi del progetto avrebbero superato i 200 000 000 PLN e i costi massimi ammissibili sarebbero stati pari a 300 000 000 PLN. La relazione di negoziazione ha rilevato che PCC era stata informata del fatto che le condizioni per la concessione di aiuti di Stato erano stabilite dal diritto polacco e da quello dell'Unione, in particolare dalla legge sugli aiuti di Stato, dal regolamento sulle Carte degli aiuti a finalità regionale, dal regolamento ZES, dal regolamento n. 800/2008 e dagli orientamenti del 2007. (42) Il 19 febbraio 2013 l'autorità di gestione della ZES ha concesso a PCC l'autorizzazione all'esercizio di attività economiche nella zona economica speciale di Wałbrzych (l'«autorizzazione ZES») ( 29 ) . Quest'autorizzazione consentiva a PCC di beneficiare di un'esenzione dall'imposta sul reddito delle società in relazione al progetto. L'autorizzazione ZES precisava che, per ottenere l'esenzione fiscale, il progetto doveva tra l'altro sostenere costi ammissibili compresi tra un importo minimo di 200 000 000 PLN (47 985 796 EUR) ( 30 ) (valore nominale) e un importo massimo di 300 000 000 PLN (71 978 694 EUR) ( 31 ) (valore nominale). Le autorità polacche hanno informato la Commissione che i costi massimi ammissibili del progetto, in valore attualizzato, alla data dell'autorizzazione ZES erano pari a 271 513 408 PLN (65 143 935 EUR) ( 32 ) . (43) Nell'autorizzazione ZES non si precisava l'importo dell'aiuto al quale PCC avrebbe avuto diritto a seguito dell'esenzione fiscale, né si comunicava l'avvenuta erogazione della sovvenzione a PCC o il relativo importo. (44) Poiché il progetto costituisce un grande progetto di investimenti ai sensi del regolamento n. 800/2008 (considerando 30), le autorità polacche erano tenute, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, di tale regolamento, a presentare alla Commissione informazioni sintetiche entro 20 giorni dalla data di concessione dell'aiuto. La Polonia ha presentato le informazioni sintetiche il 16 luglio 2015 ( 33 ) , ossia più di due anni dopo la concessione dell'autorizzazione ZES. (45) In tali informazioni sintetiche, le autorità polacche hanno indicato che l'ammontare massimo di aiuto per il progetto sarebbe stato di 95 797 682 PLN (23 086 560 EUR) ( 34 ) , in valore attualizzato. Esse hanno aggiunto che si doveva prendere in considerazione l'importo di 66 995 311,50 PLN (16 124 798,18 EUR) (considerando 23) dell'aiuto già concesso al progetto; di conseguenza l'esenzione fiscale ammonterebbe a un massimo di 28 802 370 PLN (6 910 523 EUR) ( 35 ) , in valore attualizzato, ossia la differenza tra questi due importi. (46) Nel corso dell'indagine preliminare della Commissione le autorità polacche hanno ritenuto che l'esenzione fiscale fosse stata concessa in violazione dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008, che impone al beneficiario di presentare domanda di aiuto prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto sovvenzionato. A parere della Polonia PCC avrebbe avviato i lavori relativi al progetto il 14 settembre 2012, pur avendo presentato domanda di esenzione fiscale solo l'11 febbraio 2013. Di conseguenza il 31 marzo 2016 il ministro polacco dello Sviluppo e delle finanze ha avviato un'indagine sull'illegittimità dell'esenzione fiscale, e successivamente ha avviato d'ufficio un procedimento di annullamento dell'autorizzazione ZES. Con decisione n. 290/DI/16, del 30 dicembre 2016, il ministro dello Sviluppo e delle finanze ha annullato l'autorizzazione ZES, in quanto l'aiuto era privo di effetto di incentivazione. (47) Il 23 gennaio 2017 PCC ha chiesto un riesame della decisione di revoca, sostenendo di essersi limitato a effettuare «studi di fattibilità» prima di presentare domanda di autorizzazione ZES, senza però avviare i lavori. A seguito di tale richiesta il ministero delle Imprese e della tecnologia ha riesaminato il caso, e il 6 marzo 2018 ha emesso la decisione n. 46/DI/18, confermando la revoca. (48) L'11 aprile 2018 PCC ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi al Tribunale amministrativo regionale di Varsavia. Il 28 novembre 2018 il Tribunale amministrativo regionale ha annullato la revoca dell'autorizzazione ZES ( 36 ) . Il 25 febbraio 2019 le autorità polacche hanno presentato ricorso contro tale sentenza dinanzi alla Corte amministrativa suprema. (49) Il 22 settembre 2022 la Corte amministrativa suprema ha respinto il ricorso presentato dalle autorità polacche, e ha confermato l'annullamento delle decisioni adottate dalle autorità polacche nel 2016 e nel 2018 ( 37 ) (la «sentenza della Corte amministrativa suprema»). Nel momento attuale pertanto l'autorizzazione ZES è pienamente valida ed efficace ( 38 ) . 2.5. La denuncia (50) Il denunciante è una società produttrice di sostanze chimiche con sede in Germania, che gestisce tra l'altro impianti per la produzione di acido monocloroacetico nell'Unione e in campo internazionale. Il denunciante è un concorrente diretto di PCC sul mercato dell'acido monocloroacetico, e si qualifica pertanto come «interessato» ai sensi dell'articolo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio ( 39 ) («regolamento 2015/1589») e dell'articolo 1, lettera h), del regolamento 659/1999, che era in vigore al momento della presentazione della denuncia alla Commissione. (51) La denuncia riguardava esclusivamente la sovvenzione. Il denunciante sostiene che la sovvenzione è stata concessa illegalmente ed è incompatibile con il mercato interno. In particolare il denunciante ha sostenuto che la sovvenzione non presentava un effetto di incentivazione ed era rivolta a un mercato in condizioni di sovraccapacità. A tale riguardo il denunciante ha sostenuto che il mercato del prodotto rilevante è quello dell'acido monocloroacetico ultrapuro, non quello complessivo dell'acido monocloroacetico, e che il mercato geografico rilevante è il SEE, in particolare perché le esportazioni verso gli Stati Uniti non sono redditizie a causa degli elevati costi di trasporto. La denuncia è sintetizzata in dettaglio nella decisione di avvio del procedimento, in particolare ai considerando da 20 a 30. 3. MOTIVAZIONI PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO (52) La Commissione ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale il 31 ottobre 2019. Nella decisione di avvio del procedimento adottata in tale data, essa ha fornito la propria valutazione preliminare del sostegno offerto dalle autorità polacche a PCC. (53) Come si illustra ai considerando da 57 a 62 della decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha concluso che la sovvenzione e l'esenzione fiscale costituivano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, circostanza non contestata dalle autorità polacche (considerando 62 della decisione di avvio del procedimento). La Commissione ha quindi sollevato dubbi in merito alla conformità delle misure di aiuto ai pertinenti regolamenti di esenzione per categoria e alla loro compatibilità con il mercato interno ai sensi degli orientamenti applicabili. 3.1. Conformità delle misure di aiuto ai regolamenti di esenzione per categoria 3.1.1. Conformità del regime di sovvenzioni modificato (54) A parere della Commissione il regolamento recante modifica dell'IEOP ha apportato modifiche sostanziali al regime di sovvenzioni; poiché la Polonia non ha presentato informazioni sintetiche aggiornate né ha notificato il regime di sovvenzioni modificato a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, tale regime è stato applicato illegalmente a partire dal 2 marzo 2010, data di adozione delle modifiche (considerando da 65 a 70 della decisione di avvio). 3.1.2. Conformità della sovvenzione (55) La sovvenzione è stata concessa sulla base del regime di sovvenzioni modificato. Di conseguenza, e dato che non si applicava l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 800/2008 relativo agli aiuti regionali supplementari ad hoc, la sovvenzione era soggetta a notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato e, poiché la Polonia non l'ha notificata, la Commissione l'ha ritenuta illegale (considerando da 71 a 73 della decisione di avvio del procedimento). (56) In subordine la Commissione ha osservato che, anche qualora dovesse modificare la propria conclusione preliminare sul regime di sovvenzioni modificato, essa riterrebbe comunque che la sovvenzione esuli dall'ambito di applicazione del regolamento n. 800/2008, in quanto l'atto di concessione dell'aiuto non conteneva i riferimenti espliciti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 800/2008, e la Polonia non ha presentato informazioni sintetiche in merito alla sovvenzione, come esige l'articolo 9, paragrafo 4 (considerando 30) (considerando da 74 a 78 della decisione di avvio del procedimento). 3.1.3. Conformità del regime di esenzione fiscale (57) La Commissione ha osservato che, sebbene la Polonia non abbia presentato una sintesi delle informazioni relative al regime di esenzione fiscale entro 20 giorni lavorativi, come prevede l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 800/2008, tale inadempimento è stato sanato a partire dal 12 febbraio 2009. La Commissione non disponeva di elementi dai quali risultasse che altre condizioni applicabili del regolamento n. 800/2008 non erano state soddisfatte (considerando 81 della decisione di avvio del procedimento). 3.1.4. Conformità dell'esenzione fiscale (58) La Commissione ha preso atto della posizione della Polonia, secondo cui l'esenzione fiscale non era conforme all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008, in quanto PCC aveva avviato i lavori relativi al progetto prima di presentare la domanda di aiuto (considerando 46). La Commissione ha concordato in via preliminare con tale valutazione, ma ha osservato che la conseguente revoca dell'autorizzazione ZES non era ancora divenuta effettiva, in quanto era stata impugnata da PCC ed era oggetto di procedimenti giudiziari nazionali in corso (considerando 82 della decisione di avvio del procedimento). (59) La Commissione ha individuato tuttavia ulteriori dubbi in merito alla conformità dell'esenzione fiscale al regolamento n. 800/2008. In primo luogo la Commissione dubitava che la Polonia avesse verificato se il progetto sarebbe stato eseguito nella regione in mancanza di aiuto, come prevede l'articolo 8, paragrafo 3, lettera d), di tale regolamento, e ha osservato che non si applicava l'eccezione a tale requisito di cui all'articolo 8, paragrafo 4, (considerando da 85 a 87 della decisione di avvio del procedimento). (60) In secondo luogo la Commissione ha osservato che l'autorizzazione ZES consente a PCC di utilizzare l'esenzione fiscale in relazione ai costi ammissibili fino a un massimo di 271,5 milioni di PLN (65,4 milioni di EUR), in valore attualizzato ( 40 ) , mentre le spese ammissibili individuate nella domanda di sovvenzione erano pari a 223 milioni di PLN (56,2 milioni di EUR), in valore attualizzato. A quanto sembra tale aumento dei costi non derivava da un aumento delle dimensioni o della portata del progetto (considerando 88 della decisione di avvio del procedimento). (61) In terzo luogo l'autorizzazione ZES non indicava l'importo massimo dell'aiuto concesso, non rilevava che la sovvenzione era stata concessa e non imponeva un massimale di cumulo, e pertanto non era conforme all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 800/2008 (considerando 89 della decisione di avvio del procedimento). (62) In quarto luogo la Commissione non è stata in grado di escludere che l'esenzione fiscale si aggiungesse alla sovvenzione; in tal caso l'aiuto potrebbe superare l'intensità massima di aiuto ammissibile ai sensi della Carta polacca degli aiuti a finalità regionale 2007-2013 e dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 800/2008 (considerando 90 della decisione di avvio del procedimento). (63) In quinto luogo tale importo combinato dell'aiuto superava, a quanto sembra, la soglia di notifica individuale applicabile, dando luogo in tal modo a una violazione dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008 (considerando 90 della decisione di avvio del procedimento). (64) In sesto luogo la Polonia ha presentato la scheda informativa di sintesi relativa all'esenzione fiscale solo il 16 luglio 2015 (considerando 44), in violazione dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento n. 800/2008 (considerando 91 della decisione di avvio del procedimento). (65) Infine l'atto di concessione dell'aiuto per l'esenzione fiscale (ossia l'autorizzazione ZES) non conteneva i riferimenti espliciti obbligatori di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008 (considerando 92 della decisione di avvio del procedimento). (66) In subordine la Commissione ha osservato che l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 800/2008 non si applicava (considerando 93 della decisione di avvio del procedimento). (67) Di conseguenza la Commissione ha concluso in via preliminare che l'esenzione fiscale non poteva beneficiare dell'esenzione per categoria a norma del regolamento n. 800/2008, ed era stata concessa illegalmente (considerando 93 della decisione di avvio del procedimento). 3.1.5. Applicazione retroattiva del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (68) La Commissione ha valutato se la sovvenzione e l'esenzione fiscale potessero beneficiare dell'applicazione retroattiva del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato («regolamento n. 651/2014») ( 41 ) , a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, del medesimo regolamento. (69) L'articolo 14, paragrafo 12, del regolamento n. 651/2014 stabilisce che l'intensità di aiuto in equivalente sovvenzione lordo (ESL) non deve superare l'intensità massima di aiuto in vigore al momento in cui l'aiuto è concesso nella zona interessata. Sebbene la sovvenzione, da sola, rispettasse il massimale previsto dalla Carta polacca degli aiuti a finalità regionale 2007-2013, non era chiaro se lo rispettasse anche in combinazione con l'esenzione fiscale (considerando 96 della decisione di avvio del procedimento). (70) In linea con la sua prassi precedente ( 42 ) , la Commissione ha inoltre ritenuto che anche l'articolo 14, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 2, punto 27), del regolamento n. 651/2014, richiedesse il rispetto delle intensità di aiuto della Carta polacca degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 ( 43 ) . Il massimale standard per le grandi imprese nella PL51 Dolnośląskie è stato ridotto al 25 % dell'ESL per il periodo 2014-2020. L'applicazione del massimale aggiornato di aiuti a finalità regionale, unitamente alla formula di riduzione applicabile ai grandi progetti di investimento, ai costi ammissibili dichiarati nella domanda di sovvenzione ha portato a un importo massimo ammissibile di aiuti di 12 968 666 EUR (intensità di aiuto del 24,13 %). La Polonia aveva concesso un aiuto pari ad almeno 23 086 560 EUR, in valore attualizzato (intensità di aiuto del 38,6 %). Di conseguenza la sovvenzione e l'esenzione fiscale, nel loro insieme, non potevano beneficiare dell'applicazione retroattiva del regolamento n. 651/2014 (considerando da 96 a 99 della decisione di avvio). (71) La Commissione aveva concluso in via preliminare che il regolamento n. 800/2008 non si applicava al regime di sovvenzioni modificato e che né il regolamento n. 800/2008 né il regolamento n. 651/2014 si applicavano alla sovvenzione, o all'esenzione fiscale, e pertanto ha ritenuto che la base pertinente per valutare la loro compatibilità fosse costituita dagli orientamenti del 2007 (considerando 100 e 101 della decisione di avvio del procedimento). 3.2. Compatibilità ai sensi degli orientamenti 2007 (72) La Commissione ha effettuato un esame preliminare della compatibilità del regime di sovvenzioni modificato e delle misure di aiuto ai sensi degli orientamenti del 2007. 3.2.1. Il regime di sovvenzioni modificato (73) La Commissione ha osservato di non poter confermare che il regime di sovvenzioni modificato fosse conforme ai punti 38 o 74 degli orientamenti del 2007. Ha pertanto ritenuto in via preliminare che il regime di sovvenzioni modificato non si potesse dichiarare compatibile con il mercato interno (considerando da 102 a 107 della decisione di avvio del procedimento). 3.2.2. Le misure di aiuto (74) La Commissione nutriva dubbi in merito alla conformità delle misure di aiuto concesse a PCC ( 44 ) ai punti 38, 67 e 71 degli orientamenti del 2007. (75) Per quanto riguarda il punto 38, la Commissione ha osservato che, a quanto risulta, l'autorità polacca competente non aveva rilasciato « una dichiarazione di intenti circa la concessione degli aiuti, fatta salva l'approvazione della misura da parte della Commissione » prima dell'avvio dei lavori sul progetto, né per la sovvenzione né per l'esenzione fiscale (considerando da 108 a 112 della decisione di avvio del procedimento). (76) Per quanto riguarda il punto 67, non era chiaro alla Commissione perché PCC avesse indicato costi ammissibili diversi nelle domande di sovvenzione e di esenzione fiscale. La Commissione ha utilizzato l'importo indicato per la sovvenzione (223 317 710 PLN (53 749 328 EUR), in valore attualizzato) per calcolare un'intensità massima di aiuto del 38,6 %. La Commissione nutriva dubbi sul fatto che le misure di aiuto combinate avrebbero rispettato tale massimale (considerando da 113 a 123 della decisione di avvio del procedimento). (77) Per quanto riguarda il punto 71, la Commissione ha ritenuto che il rispetto delle norme concernenti il cumulo dovrebbe essere garantito dalle autorità che concedono gli aiuti al momento della concessione dell'aiuto, e non solo al momento del pagamento; non sembra che questo fosse il caso dell'esenzione fiscale. La Commissione nutriva dubbi sul fatto che i massimali di cumulo sarebbero stati rispettati (considerando 124 e 125 della decisione di avvio del procedimento). (78) La Commissione ha pertanto concluso in via preliminare che le misure di aiuto combinate non erano compatibili con il mercato interno sulla base degli orientamenti del 2007. Ha tuttavia osservato che la sovvenzione, di per sé, potrebbe essere compatibile, se si potesse dimostrarne la conformità al punto 38 (considerando 126 e 127 della decisione di avvio del procedimento). 3.3. Applicazione delle verifiche di cui al punto 68, lettere a) e b), degli orientamenti del 2007 (79) Al considerando 129 della decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha osservato di non poter escludere che l'aiuto per il progetto rientrasse nell'ambito di applicazione del punto 68 degli orientamenti del 2007 ( 45 ) ; non era neppure in grado di trarre conclusioni in merito alla definizione dei mercati rilevanti del prodotto e geografico (considerando da 132 a 146 della decisione di avvio del procedimento). La Commissione non ha potuto neppure escludere che le soglie di cui al punto 68, lettere a) e b), sarebbero state raggiunte, e quindi non ha potuto escludere l'opportunità di verificare nei dettagli la necessità dell'aiuto per imprimere un effetto di incentivazione all'investimento; né ha potuto escludere che i benefici dell'aiuto fossero superiori alla distorsione della concorrenza e all'effetto sugli scambi tra Stati membri che ne derivano (considerando da 147 a 160 della decisione di avvio del procedimento). (80) La Commissione ha inoltre formulato le osservazioni seguenti: anche se non fosse necessario effettuare le verifiche di cui al punto 68, o se l'esito di tali verifiche non richiedesse una valutazione approfondita, essa non potrebbe dimostrare che il bilancio tra gli effetti positivi e negativi dell'aiuto sia chiaramente positivo, e che l'aiuto non comporti distorsioni inaccettabili della concorrenza (considerando 161 e 162 della decisione di avvio del procedimento). 4. OSSERVAZIONI DA PARTE DI TERZI (81) Questa sezione riassume le osservazioni presentate alla Commissione in merito alla decisione di avvio del procedimento da PCC e da altri 24 terzi. (82) PCC ha presentato osservazioni giuridiche sostanziali che si sovrapponevano, in larga misura, alle osservazioni iniziali sulla decisione di avvio del procedimento presentate dalla Polonia. La maggior parte degli altri terzi ha reso dichiarazioni relative ai benefici apportati alla regione dal progetto. 4.1. Osservazioni di PCC 4.1.1. Regime di sovvenzioni modificato (83) Per quanto riguarda il regime di sovvenzioni modificato, PCC ha osservato che gli orientamenti del 2007 non prevedevano il numero minimo di posti di lavoro che l'investimento avrebbe dovuto creare. La riduzione, nel regolamento recante modifica dell'IEOP (considerando 28), del numero di posti di lavoro che l'investimento avrebbe dovuto creare costituisce pertanto una modifica minore che non ha inciso sulla compatibilità del regime di sovvenzioni modificato con gli orientamenti del 2007. (84) PCC non concorda sul fatto che il regime di sovvenzioni modificato non richiedesse all'autorità responsabile della gestione, dopo la domanda di aiuto, di confermare per iscritto che, previa verifica dettagliata, il progetto in linea di principio soddisfi le condizioni di ammissibilità previste dal regime. Tale requisito è enunciato nei termini e nelle condizioni che disciplinano la procedura di domanda di aiuto; PCC inoltre ha ricevuto tale conferma con lettera del 3 gennaio 2011. Prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto, PCC aveva effettivamente beneficiato dell'aiuto. 4.1.2. Effetto di incentivazione 4.1.2.1.   Aumento dei costi (85) PCC ha spiegato il motivo per cui, nelle domande di sovvenzione e di esenzione fiscale, ha segnalato costi ammissibili differenti per il progetto (considerando 60). (86) Ha altresì spiegato che, prima del progetto, il gruppo PCC aveva individuato gravi carenze nel mercato dell'acido monocloroacetico, dovute in larga misura alla mancanza di innovazione da parte dei grandi produttori tradizionali che operano sul mercato. Al momento di valutare l'opportunità di investire in un nuovo stabilimento di produzione, il gruppo PCC ha scelto di realizzare un nuovo impianto, basato su tecnologie innovative, in particolare alla luce degli aiuti di Stato disponibili a tal fine. La stima iniziale dei costi del progetto era di circa 223 000 000 PLN. (87) Non avendo esperienza in investimenti così complessi, il gruppo PCC ha assunto un consulente esterno, il gruppo Siemens («Siemens»), per confermare il livello delle spese in conto capitale e per contribuire a decidere gli approcci tecnici specifici. Sulla base della propria analisi Siemens ha raccomandato di portare la spesa minima in conto capitale necessaria a circa 300 000 000 PLN. Poiché in tal caso l'utile sul capitale investito sarebbe stato troppo modesto, PCC ha deciso di chiedere l'esenzione fiscale oltre alla sovvenzione. PCC rileva di aver fatto riferimento alla più elevata di queste cifre in tutta la corrispondenza con le autorità polacche e la Commissione, a partire dal momento in cui è venuto a conoscenza della necessità di aumentare le spese per il progetto. (88) PCC sostiene di aver deciso di attuare il progetto solo dopo aver ricevuto la conferma che avrebbe beneficiato dell'esenzione fiscale, nel febbraio 2013. 4.1.2.2.   Avvio dei lavori (89) PCC ha contestato la valutazione della Polonia, condivisa in via preliminare dalla Commissione (considerando 58), secondo cui esso avrebbe avviato i lavori relativi al progetto prima di presentare domanda di esenzione fiscale. PCC ha dichiarato che i lavori di costruzione erano iniziati il 5 aprile 2013 ( 46 ) ; ha aggiunto di aver sottoscritto il primo fermo impegno a ordinare attrezzature connesse al progetto il 16 agosto 2013 ( 47 ) . Prima di tali azioni aveva effettuato solo studi di fattibilità preliminari per il progetto, secondo le usuali pratiche commerciali. (90) PCC ha sottolineato la natura innovativa del metodo di produzione da utilizzare per dare seguito al progetto. PCC collabora dal 2008 con consulenti terzi per sviluppare il concetto iniziale. Il metodo di produzione comporta diversi processi che non è possibile modellizzare adeguatamente senza prove empiriche, a causa tra l'altro della loro complessità e dell'influenza di molteplici variabili. Per raccogliere i dati necessari è quindi indispensabile operare in condizioni di laboratorio. [...]. Si è ritenuto che l'esecuzione di verifiche in un impianto su scala industriale [...] comportasse un rischio eccessivo. […] ( 48 ) […]. Su parere di Siemens PCC ha pertanto deciso di realizzare lavori su scala semitecnica, utilizzando un impianto pilota che offriva condizioni analoghe a quelle dei reattori industriali, per testare la fattibilità del progetto [...]. (91) PCC ha spiegato che l'impianto pilota, di per sé, era composto da una serie di piccoli dispositivi, montati su due telai di acciaio di circa 2 metri di altezza, che occupavano una modesta superficie (1 metro × 2 metri e 1 metro × 1 metro) in uno dei locali destinati a essere utilizzati come spazio di ricerca. Non era fissato in modo permanente al suolo e poteva essere agevolmente smantellato e spostato altrove. Per metterlo in esercizio non erano necessari lavori di costruzione. In effetti immediatamente dopo la consegna a PCC tutti i componenti dell'impianto pilota sono stati trasferiti a Siemens, in Germania. (92) Il costo complessivo dell'impianto pilota è ammontato a circa 150 000 EUR; secondo PCC, si tratta di un importo trascurabile rispetto al costo complessivo del progetto. Il 17 ottobre 2012 PCC ha acquistato soltanto alcuni elementi secondari dell'impianto pilota, per un valore di 23 854,19 PLN (5 814 EUR) (compresa l'imposta sul valore aggiunto) ( 49 ) ; la maggior parte dei costi è stata sostenuta dopo la concessione dell'autorizzazione ZES. (93) PCC ha osservato che, se i risultati del progetto pilota fossero stati insoddisfacenti, si sarebbe potuto ritirare dal progetto, dopo aver sostenuto solo costi minimi per i lavori preparatori. PCC aveva ipotizzato in tal caso di cedere i diritti di proprietà intellettuale connessi al progetto pilota, al fine di ridurre o eliminare eventuali perdite. PCC ha dichiarato di aver quindi registrato tutti i costi relativi al progetto pilota come voce separata nella contabilità analitica, in modo da collegare il costo di produzione al prezzo minimo di vendita che avrebbe richiesto per tale proprietà intellettuale. (94) PCC ha affermato che, in particolare ai sensi degli orientamenti del 2007 e del regolamento n. 651/2014, né l'esecuzione di studi di fattibilità né un impianto pilota si possono considerare l'avvio dei lavori. (95) A seguito della sentenza della Corte amministrativa suprema (considerando 49), PCC ha inoltre osservato che, secondo la posizione ufficiale dello Stato polacco, l'autorizzazione ZES non dovrebbe essere annullata per inosservanza del requisito formale dell'effetto di incentivazione. Poiché da parte sua non ha sollevato dubbi al riguardo nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione dovrebbe pertanto concludere in modo analogo. 4.1.3. Conformità agli orientamenti del 2007 4.1.3.1.   Punto 68 — Valutazione approfondita (96) PCC ha sostenuto che non era necessario effettuare la valutazione approfondita di cui al punto 68 degli orientamenti del 2007, in quanto nessuna delle soglie definite in tale punto è stata raggiunta. 4.1.3.1.1.   Punto 68 — soglia del 75 % (97) PCC osserva che, per applicare il punto 68 degli orientamenti del 2007, l'importo complessivo degli aiuti provenienti da varie fonti deve superare il 75 % dell'ammontare massimo di aiuto che potrebbe ricevere un investimento con spesa ammissibile di 100 milioni di EUR, applicando il massimale standard di aiuto a finalità regionale vigente per le grandi imprese nella Carta degli aiuti a finalità regionale approvata alla data in cui l'aiuto deve essere concesso (la «soglia del 75 %»). A parere di PCC inoltre non si contesta il fatto che l'importo in questione, al momento della concessione della sovvenzione e dell'esenzione fiscale, era pari a 30 milioni di EUR ( 50 ) . PCC sottolinea che l'importo della sovvenzione di per sé è assai inferiore a tale importo. (98) PCC sostiene inoltre che l'esenzione fiscale è limitata in virtù della legge, e pertanto l'insieme delle misure di aiuto non può raggiungere tale importo. PCC ricorda il dettato della sezione 4, paragrafo 5, del regolamento ZES: «qualora il valore totale degli aiuti a finalità regionale concessi da varie fonti superi il 75 % del valore massimo degli aiuti che possono essere concessi per l'attuazione di investimenti con costi ammissibili equivalenti a 100 milioni di EUR, utilizzando i massimali standard per gli aiuti di Stato applicabili alle grandi imprese nella Carta degli aiuti a finalità regionale approvata alla data di concessione dell'aiuto, il progetto di aiuto individuale deve essere notificato alla Commissione europea». (99) PCC osserva inoltre che, ai sensi della sezione 1 del regolamento ZES, gli aiuti di Stato potevano essere concessi nell'ambito del regime di esenzione fiscale solo nel rispetto delle condizioni del regolamento n. 800/2008. Di conseguenza non sarebbe stato possibile concedere, nell'ambito di tale regime, un importo superiore alla soglia del 75 %, che non poteva beneficiare dell'esenzione per categoria ai sensi di tale regolamento. A ulteriore prova di ciò, PCC osserva che l'articolo 17, paragrafo 1, punto 34), della legge CIT ( 51 ) stabilisce che «l'importo dell'aiuto di Stato concesso a titolo del [regime di esenzione fiscale] non può superare l'importo dell'aiuto di Stato a favore di un'impresa[,] disponibile per l'importo più elevato possibile[,] per le zone ammissibili all'aiuto, conformemente a disposizioni distinte». In tali «disposizioni distinte» rientra il regolamento ZES, compresa la soglia del 75 %. Secondo PCC il regolamento ZES e la legge CIT hanno come conseguenza che, quando l'aiuto raggiunge la soglia del 75 %, l'investitore perde, semplicemente in virtù della legge, il diritto a qualsiasi ulteriore esenzione fiscale connessa a progetti realizzati in una ZES. (100) PCC sottolinea altresì che la limitazione alle soglie stabilite dal diritto dell'Unione è stata inserita nella legislazione polacca nell'ambito di un'importante riforma delle zone economiche speciali nel quadro dell'adesione della Polonia all'Unione. In precedenza le esenzioni fiscali erano limitate soltanto nel tempo, ma non per quanto riguarda l'importo. (101) PCC rileva che la soglia del 75 % è pienamente trasparente e accessibile a tutti gli interessati, in quanto deriva direttamente da una disposizione di legge generalmente applicabile, adottata da un'autorità competente e debitamente promulgata. Di conseguenza ogni imprenditore dovrebbe essere a conoscenza del fatto che, indipendentemente dalle disposizioni di una particolare autorizzazione all'esercizio di attività economiche in una ZES, si applica la soglia del 75 %. Qualsiasi imprenditore che chiedesse comunque un'esenzione fiscale al di sopra di tale limite sottostimerebbe illegittimamente l'importo dell'imposta dovuta e l'amministrazione finanziaria avrebbe il diritto di recuperare gli arretrati d'imposta, maggiorati degli interessi. La richiesta intenzionale di importi in eccesso può anche comportare una responsabilità penale. (102) A tale riguardo PCC osserva che le imprese devono dichiarare l'esenzione fiscale nella dichiarazione annuale dei redditi, e sono tenute a conservare la documentazione relativa all'esenzione fiscale. L'amministrazione finanziaria dispone di strumenti giuridici, procedurali e informatici efficaci per garantire una verifica efficiente dell'importo dell'esenzione fiscale cui un'impresa ha diritto, compreso il diritto di sottoporre a revisione contabile le imprese che beneficiano di un'esenzione fiscale. (103) PCC sostiene che, applicando la formula di riduzione, l'ammontare massimo di aiuto che potrebbe ricevere per il progetto sarebbe pari a 23 086 560 EUR, ossia inferiore alla soglia del 75 % che farebbe scattare le norme di cui al punto 68. PCC rileva che la Commissione ha già accettato ( 52 ) un semplice impegno da parte di uno Stato membro ad applicare le disposizioni relative al meccanismo di riduzione di cui agli orientamenti del 2007; di conseguenza sarebbe sproporzionato concludere che una norma del diritto polacco, associata a varie garanzie procedurali accompagnate da sanzioni finanziarie e penali, sarebbe insufficiente a garantire la conformità. 4.1.3.1.2.   Punto 68 — mercati rilevanti (104) Nonostante non abbia ricevuto aiuti al di sopra della soglia del 75 %, PCC sostiene che le soglie di cui al punto 68, lettere a) e b), non erano state raggiunte. A tal fine PCC ha individuato i seguenti mercati rilevanti del prodotto e geografico. 4.1.3.1.2.1.   Mercato del prodotto (105) PCC ha affermato che il prodotto interessato dal progetto è l'acido monocloroacetico in quanto tale, non una sua specifica variante, e ha concordato con le dichiarazioni contenute nella decisione di avvio del procedimento ( 53 ) che tendenzialmente corroboravano tale posizione. PCC ha osservato che il progetto offre l'intera gamma di classi di purezza, caratteristiche e funzioni dell'acido monocloroacetico, in funzione delle esigenze degli acquirenti; tutte queste varianti non sono trattate come prodotti distinti. L'acido dicloroacetico, la sostanza chimica di base dell'acido monocloroacetico, è presente in ciascuna classe dell'acido monocloroacetico; di conseguenza, l'acido monocloroacetico di ogni classe è sottoposto a reazioni chimiche simili, con risultati simili. La scelta di una particolare classe di purezza dipende dalla tecnologia e dalle decisioni commerciali dei clienti; non si può affermare che lo sviluppo di taluni prodotti richieda determinate classi di purezza. Inoltre non è necessariamente vero che le classi di purezza più elevata costino più dell'acido monocloroacetico di grado tecnico, in quanto i prezzi sono determinati in funzione delle esigenze e dei profili dei clienti. (106) PCC ha osservato che, in base agli orientamenti del 2007, il mercato del prodotto rilevante comprende il prodotto ed i suoi succedanei, considerati in modo tale dal consumatore o dal produttore, mediante la flessibilità degli impianti di produzione ( 54 ) . Gli impianti che rientrano nel quadro del progetto offrono a PCC una flessibilità quasi illimitata di passare dalla produzione di una classe di purezza all'altra. PCC ha ricordato che lo stesso denunciante aveva riconosciuto che i suoi impianti (come del resto quelli di Akzo Nobel) offrono piena flessibilità per quanto riguarda la possibilità di produrre acido monocloroacetico di tutte le classi di purezza ( 55 ) . (107) PCC ha inoltre osservato che secondo gli orientamenti del 2007 ( 56 ) , ai fini del punto 68, le vendite e il consumo apparente saranno definiti al livello appropriato della classificazione Prodcom ( 57 ) . Il pertinente codice di classificazione Prodcom riguarda non soltanto tutti i livelli di purezza dell'acido monocloroacetico, ma anche gli altri acidi cloroacetici, ed è pertanto molto più ampio ( 58 ) . (108) PCC ha inoltre osservato che precedenti decisioni della Commissione definivano il mercato dell'acido monocloroacetico come un unico mercato ( 59 ) . 4.1.3.1.2.2.   Mercato geografico (109) PCC sostiene che il mercato geografico rilevante è il mercato dell'acido monocloroacetico esteso almeno allo Spazio economico europeo («SEE»), all'America settentrionale e all'America meridionale; che, in linea con il punto 70 degli orientamenti del 2007, il mercato del SEE non è appropriato e che esistono statistiche prontamente disponibili concernenti la corretta segmentazione del mercato ( 60 ) . PCC rileva con favore il fatto che la Commissione abbia individuato la contraddizione insita nell'argomentazione del denunciante; quest'ultimo infatti afferma che il mercato sarebbe il SEE ma fa riferimento alle importazioni cinesi verso il SEE, mentre le statistiche commerciali segnalano le esportazioni europee verso gli Stati Uniti ( 61 ) . (110) PCC sostiene che la domanda di acido monocloroacetico nel SEE, in America settentrionale e in America meridionale riguarda principalmente prodotti con classi di purezza relativamente elevata, che sono fabbricati solo da produttori europei (e in misura modesta da produttori locali dell'America settentrionale). Non sono fabbricati da produttori asiatici. (111) Le regioni nordamericane e sudamericane sono tradizionalmente caratterizzate da una forte carenza nell'approvvigionamento di acido monocloroacetico, che spinge i clienti a cercare acido monocloroacetico di qualità adeguata presso gli operatori europei che esercitano un duopolio: il denunciante e Akzo Nobel. Il denunciante domina il mercato dell'acido monocloroacetico, indipendentemente dalla regione, e nel 2006 deteneva quote del 47 % nel SEE, del 40 % nell'America settentrionale e del 55 % nell'America meridionale. Da parte sua su tali mercati Akzo Nobel deteneva quote pari rispettivamente al 39 %, al 23 % e al 14 % ( 62 ) . La struttura duopolistica del mercato è quindi caratteristica, ed è comune all'intero mercato geografico che comprende il SEE, l'America settentrionale e l'America meridionale ( 63 ) . Dato che il denunciante stesso detiene quote così elevate dei mercati nordamericano e sudamericano, PCC ritiene impossibile accogliere le affermazioni del denunciante secondo cui tali regioni sarebbero separate dal SEE e i produttori europei non potrebbero servirle in maniera efficace. (112) Secondo PCC si potrebbe persino sostenere che il mercato geografico rilevante sia quello globale; i produttori asiatici (Cina e India sono esportatori netti di acido monocloroacetico) offrono infatti acido monocloroacetico di minore purezza al SEE, all'America settentrionale e all'America meridionale. Questi produttori asiatici si concentrano però in larga misura su destinazioni quali la Turchia e l'Australia. Di conseguenza PCC ritiene che il mercato geografico appropriato sia costituito dal SEE e dall'America settentrionale e meridionale. 4.1.3.1.3.   Punto 68, lettera a) — quota delle vendite di prodotti (113) Ai sensi del punto 68, lettera a), degli orientamenti del 2007 la valutazione approfondita dell'aiuto può essere necessaria se le vendite del beneficiario dell'aiuto rappresentano più del 25 % delle vendite del prodotto o dei prodotti interessati sul mercato o sui mercati in questione prima dell'investimento o rappresenteranno più del 25 % dopo l'investimento. (114) PCC ricorda che il mercato rilevante è il mercato dell'acido monocloroacetico di tutte le classi di purezza, esteso almeno al SEE e all'America settentrionale e meridionale. PCC rileva che non raggiungerebbe una quota del 25 % delle vendite in tale mercato dopo il completamento del progetto; ciò risulta chiaramente anche dalle informazioni fornite dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento, sulla base di dati indipendenti ( 64 ) . Anche tali informazioni infatti dimostrano che PCC non raggiungerebbe tale quota di vendite neppure qualora il mercato geografico fosse limitato al SEE ( 65 ) . Secondo PCC i calcoli effettuati dal denunciante ( 66 ) non sono corretti. (115) PCC sostiene pertanto che nel caso di specie non sia necessaria una valutazione approfondita ai sensi del punto 68, lettera a), degli orientamenti del 2007. 4.1.3.1.4.   Punto 68, lettera b) — quota della capacità di produzione (116) Ai sensi del punto 68, lettera b), degli orientamenti del 2007 la valutazione approfondita dell'aiuto può essere necessaria se la capacità produttiva creata dal progetto è superiore al 5 % del mercato, misurato utilizzando dati sul consumo apparente (produzione più importazioni meno esportazioni) relativi al prodotto interessato, a meno che negli ultimi cinque anni il tasso medio di crescita annua del consumo apparente sia stato superiore al tasso medio di crescita annua del prodotto interno lordo (PIL) all'interno dello Spazio economico europeo. (117) PCC non concorda con la metodologia utilizzata dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento per calcolare i tassi di crescita del mercato; infatti, questa metodologia non è conforme ai requisiti degli orientamenti del 2007 e i dati utilizzati non sono confermati da altri dati indipendenti. In ogni caso PCC sostiene che la metodologia del tasso di crescita annuo composto («CAGR») ignora le fluttuazioni che si verificano durante un periodo e tiene conto solo del primo e dell'ultimo anno del periodo. Nel caso di specie l'applicazione di tale metodologia, senza ulteriori ipotesi, può condurre a conclusioni errate sulle dinamiche intrinseche del mercato. Il 2011 e il 2012 — gli anni precedenti la concessione delle singole misure di aiuto a PCC — non sono stati anni ordinari in un ciclo economico in normale evoluzione; hanno rappresentato invece un periodo di transizione tra la crisi finanziaria e la ripresa. Di conseguenza il valore del consumo apparente nel primo e nell'ultimo anno del periodo non costituisce un parametro di riferimento affidabile per valutare il mercato dell'acido monocloroacetico. A parere di PCC, dato che il periodo di riferimento è stato distorto da una crisi economica senza precedenti, è più importante prevedere la crescita dinamica del mercato alla fine di tale periodo. (118) PCC sostiene pertanto che nel caso di specie non sia necessaria una valutazione approfondita ai sensi del punto 68, lettera b), degli orientamenti del 2007. 4.1.3.2.   Valutazione comparata (119) PCC ricorda la giurisprudenza sulla causa Smurfit Kappa ( 67 ) , secondo la quale la Commissione può procedere a una valutazione comparata dell'aiuto laddove non sia chiaro se gli effetti positivi siano superiori a quelli negativi. A tale riguardo PCC sottolinea che la Commissione deve procedere ad un esame diligente e imparziale delle misure di aiuto controverse, in modo da disporre, al momento dell'adozione della decisione finale, delle informazioni più complete e affidabili possibili a tal fine. Di conseguenza PCC sostiene che la Commissione non possa constatare l'incompatibilità di un aiuto di Stato sulla sola base di una presunzione negativa derivante dalla mancanza di informazioni che consentano di stabilire il contrario. La Commissione non può pertanto concludere che il mercato dell'acido monocloroacetico fosse in calo o in eccesso di offerta, a causa della mancata produzione di prove contrarie presentate dalla Polonia o da un'altra parte. Ai fini della certezza del diritto la Commissione deve essere in grado di motivare le proprie risultanze senza basarsi su mere presunzioni. (120) A parere di PCC inoltre supponendo che non sia possibile produrre prove plausibili, specifiche e affidabili sul mercato dell'acido monocloroacetico per il periodo 2006 — 2011, è ragionevole e giustificato esaminare anche i dati successivi al 2011 che illustrano l'evoluzione effettiva del mercato dell'acido monocloroacetico dopo tale periodo. Nell'effettuare la valutazione comparata, la Commissione non è obbligata a esaminare i periodi precedenti l'investimento e può utilizzare informazioni ex post per verificare l'impatto effettivo dell'aiuto di Stato sul mercato rilevante ( 68 ) . 4.1.3.2.1.   Effetti positivi dell'aiuto (121) PCC sostiene che gli effetti positivi dell'aiuto di Stato per il progetto superano di gran lunga qualsiasi potenziale impatto negativo di tale aiuto. (122) PCC ribadisce la propria posizione secondo cui l'aiuto avrebbe avuto un effetto di incentivazione formale. Osserva altresì che l'aiuto è proporzionato, in quanto rispetta il massimale di aiuto a finalità regionale applicabile, compreso il meccanismo di riduzione. (123) Prima di chiedere l'aiuto PCC ha calcolato le prospettive di investimento del progetto e ha concluso che, in assenza delle misure di aiuto, l'investimento avrebbe comportato un valore attuale netto («VAN») negativo di –[1,3-1,5] milioni di PLN e un tasso di rendimento finanziario («TRF») pari a –[6,8-7,9] %. Con le misure di aiuto il progetto raggiungerebbe un VAN di circa [62-72] milioni di PLN e un TRF del [12,7-15] %. Se non avesse ricevuto le misure di aiuto, PCC avrebbe limitato l'investimento alla costruzione di un semplice impianto di dissoluzione, a un costo stimato di [48-58] milioni di PLN, con un VAN di circa [15-18] milioni di PLN e un TRF dell'[8,6-10,2] %. PCC osserva che l'importo effettivo dell'aiuto di Stato derivante dall'esenzione fiscale dipende dalla sua redditività, a ulteriore dimostrazione del fatto che l'aiuto non va al di là di quanto necessario per intraprendere il progetto. (124) PCC osserva che l'effetto estremamente positivo dell'aiuto è stato verificato e confermato dalla Commissione stessa nel corso della procedura di approvazione di un contributo finanziario del FESR al progetto (considerando 34). 4.1.3.2.2.   Struttura e tendenze del mercato (125) Al momento della concessione dell'aiuto a PCC, il denunciante e Akzo Nobel costituivano un duopolio sul mercato dell'acido monocloroacetico e subivano scarsissime pressioni da parte dei concorrenti. La Commissione ha constatato che dal 1984 al 1999 essi avevano operato nell'ambito di un cartello per l'acido monocloroacetico (la «decisione sul cartello») ( 69 ) . Agevolando l'ingresso di un nuovo concorrente, l'aiuto produrrebbe pertanto effetti positivi sul mercato. Inoltre Akzo Nobel aveva ricevuto un aiuto di Stato per un importo di circa 64 milioni di EUR, ben superiore a quello concesso a PCC, per la rilocalizzazione di impianti di produzione di cloro e di acido monocloroacetico nei Paesi Bassi, approvato dalla Commissione nel 2004 ( 70 ) . PCC ritiene che il denunciante abbia presentato la denuncia nei suoi confronti all'unico scopo di perturbare le sue attività ed escludere un nuovo partecipante dal mercato dell'acido monocloroacetico. (126) PCC osserva inoltre che a causa della natura duopolistica del mercato i consumatori sono spesso legati a un determinato fornitore e non dispongono di altre opzioni in caso di capacità produttiva insufficiente. La produzione di acido monocloroacetico è complessa, e le unità di fabbricazione sono spesso soggette a inevitabili interruzioni per la manutenzione. Ne derivano periodiche carenze di approvvigionamento, tanto più che il denunciante e Akzo Nobel dispongono di impianti di stoccaggio limitati tramite i quali premunirsi in vista di tali interruzioni. La presenza di PCC attraverso il progetto contribuisce ad alleviare questo problema e a stabilizzare il mercato. In effetti PCC segnala che, da quando il progetto è diventato operativo, lo stesso denunciante ha chiesto a PCC rifornimenti di acido monocloroacetico a causa del fermo per manutenzione dell'impianto del denunciante. (127) PCC aggiunge che i clienti che acquistano acido monocloroacetico preferiscono la qualità del suo servizio clienti a quella dei duopolisti tradizionali, in quanto PCC offre un servizio più aperto e personalizzato, unito a un approccio innovativo. (128) Per quanto riguarda la questione della sovraccapacità, PCC segnala il costante aumento della domanda di acido monocloroacetico, anche in relazione alla produzione di betaine (prodotti per la pulizia e l'igiene personale) e di carbossimetilcellulosa (utilizzata come addensante per alimenti, prodotti farmaceutici, igiene personale e fratturazione idraulica); PCC afferma, senza indicare fonti, che tali settori hanno un CAGR superiore al [3,3-4]-[5,8-7] %. In particolare si prevede una crescita della domanda per le betaine (un gruppo di tensioattivi); PCC ha previsto un uso di [98-118] kt/anno nel mercato statunitense. Ipotizzando che il consumo di acido monocloroacetico nella produzione di betaine ammonti all'[11,4-12,8] % circa, si giungerebbe a un consumo di acido monocloroacetico di [11,5-12,7] kt/anno solo per quella parte specifica del mercato dei tensioattivi. La produzione di carbossimetilcellulosa, che si colloca al secondo posto per l'utilizzo di acido monocloroacetico, avrebbe dovuto prevedibilmente registrare una crescita significativa fino al 2023 ( 71 ) . PCC osserva un incremento delle esportazioni di carbossimetilcellulosa dall'Unione ( 72 ) ; ciò indica una crescente domanda di acido monocloroacetico di origine unionale e contrasta con le affermazioni del denunciante, secondo cui il mercato dell'acido monocloroacetico sarebbe stagnante o addirittura in declino. (129) PCC sottolinea che la costante tendenza al rialzo nel mercato dell'acido monocloroacetico si inquadra in un modello più generale per l'intero settore chimico che, dopo il crollo del 2009, mostra una crescita stabile nel lungo termine ( 73 ) . PCC rileva altresì che si prevede un costante incremento del mercato statunitense, che rappresenta un mercato di vendita significativo per i produttori di acido monocloroacetico nell'Unione ( 74 ) . (130) Secondo PCC l'affermazione del denunciante, per cui i livelli di offerta dell'acido monocloroacetico supererebbero la domanda, è frutto di un'interpretazione erronea dei dati. Il denunciante sostiene che dal 2010 al 2016 nel mercato europeo si sono prodotte 200 kt/anno di acido monocloroacetico, ma è stata consumata soltanto una quantità pari a circa 144-147 kt/anno; di conseguenza le 42 kt/anno prodotte da PCC a seguito del progetto sono superflue (cfr. considerando 26 e 27 della decisione di avvio del procedimento). PCC sostiene che la metodologia semplicistica di sommare le capacità nominali massime degli impianti di produzione non riflette la realtà, ossia il fatto che i siti di produzione sono soggetti a interruzioni sistemiche, periodiche e inevitabili della produzione nel normale quadro del loro processo di manutenzione: la capacità produttiva effettiva si avvicina all'80-90 % della capacità nominale ( 75 ) . PCC suggerisce che la domanda aggregata nel mercato dell'acido monocloroacetico per l'Europa e gli Stati Uniti sarebbe di circa [255-305] kt/anno, di fronte a un'offerta di [215-258] kt/anno; il deficit di [34-40] kt/anno corrisponde all'effettiva capacità di approvvigionamento (differente dalla capacità nominale) del progetto. (131) PCC osserva che le azioni del denunciante contraddicono la sua presunta interpretazione del mercato. Nelle proprie relazioni ufficiali sulla commercializzazione, il denunciante ha ripetutamente descritto il mercato dell'acido monocloroacetico come un mercato promettente in crescita dinamica, e ha anche sottolineato la propria incapacità di soddisfare la domanda dei clienti (relazione del 2013). Nel 2018 ha inoltre annunciato l'intenzione di ampliare le proprie capacità di produzione e stoccaggio ( 76 ) . (132) In termini di prospettive di mercato, PCC osserva che negli ultimi anni Akzo Nobel e il denunciante hanno entrambi annunciato investimenti nel settore dell'acido monocloroacetico ( 77 ) . A parere di PCC ciò dimostrerebbe che le misure di aiuto non hanno ridotto la capacità di mercato degli operatori tradizionali. Nell'agosto 2020 Nouryon (già Akzo Nobel) ha annunciato l'intenzione di ampliare la propria capacità produttiva di acido monocloroacetico nei Paesi Bassi, rilevando in particolare che l'acido monocloroacetico si utilizza in settori a forte crescita, compresi i prodotti fitosanitari nelle Americhe, nonché i prodotti farmaceutici in India e in altri mercati emergenti. PCC sostiene che tale investimento è stato indotto dalla stessa domanda di mercato dinamica apparente che sta alla base del progetto. Secondo PCC inoltre l'annuncio di Nouryon conferma la tesi di PCC secondo cui il mercato dell'acido monocloroacetico sarebbe costituito almeno dal SEE e dagli Stati Uniti, se non addirittura dal mercato globale. (133) PCC sottolinea di aver esaminato i dati pertinenti disponibili nel momento in cui ha deciso di investire nel progetto. Secondo la relazione «Tecnon Orbichem MCAA 2008-2018» (la «relazione Tecnon Orbichem»), per il periodo 2005-2015 si prevedeva un CAGR relativo al consumo di acido monocloroacetico pari al [2-2,4] % per l'Europa e le Americhe, mentre a livello mondiale il possibile CAGR era del [2,5-3] % — [3-3,6] %. In una relazione elaborata nel 2010, Kline & Company prevedeva sensibili aumenti della produzione annuale europea di carbossimetilcellulosa ([3-3,6] %) e di acido tioglicolico ([2,5-3] %), che costituiscono le principali applicazioni dell'acido monocloroacetico. Una relazione del 2011 della SRI Consulting (la «relazione SRI del 2011») ( 78 ) ha rilevato che nell'America settentrionale il mercato dei tensioattivi esercitava l'impatto più rilevante sul consumo di acido monocloroacetico; ha segnalato inoltre un aumento della domanda di carbossimetilcellulosa nell'industria petrolchimica e una situazione molto favorevole nell'industria del cloruro di polivinile («PVC»), in cui si utilizza l'acido tioglicolico. Per il periodo 2004-2008 la relazione ha osservato altresì un aumento regolare del consumo di acido negli Stati Uniti, turbato soltanto dalla crisi economica mondiale del 2009. Tecnon Orbichem ha rilevato risultati simili per il mercato europeo, con un aumento del consumo di acido monocloroacetico per i tensioattivi ([2,5-3] % — [3-3,6] % all'anno), la carbossimetilcellulosa ([1,9-2,3] % all'anno) e l'acido tioglicolico ([0,9-1,1] — [1,9-2,3] % all'anno). I dati di mercato della SRI hanno inoltre evidenziato un forte aumento della domanda di acido monocloroacetico nell'Europa centrale e orientale (CAGR dell'[8,2-9,5] % nel 2002-2010). (134) PCC sottolinea che la logica fondamentale del progetto era l'estensione della catena del valore del cloro esistente all'interno del gruppo PCC a sostanze con prospettive di mercato promettenti. L'acido monocloroacetico è stato ritenuto adeguato per questa strategia, in quanto il cloro è la materia prima fondamentale per la sua produzione, e si riteneva che il mercato dell'acido monocloroacetico fosse caratterizzato da una limitata volatilità a causa della notevole diversificazione dei mercati finali, i più importanti dei quali mostravano una tendenza alla crescita globale. Di conseguenza, considerate la struttura duopolistica del mercato dell'acido monocloroacetico, le capacità adeguatamente sfruttate dei membri del duopolio nei mercati dell'UE e degli Stati Uniti, la costante crescita della domanda di acido monocloroacetico (sostanzialmente immune da fluttuazioni economiche a breve e medio termine) e infine l'adeguata offerta interna di cloro nel gruppo PCC, il progetto è stato considerato un investimento legittimo e ragionevole. 4.1.3.2.3.   Impatti dell'aiuto a livello regionale (135) PCC ricorda che l'investimento è effettuato in una zona ammissibile agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato, che per il periodo 2007-2013 aveva un PIL pro capite pari appena al 47,52 % della media dell'UE-25. Nel periodo 2014-2021 la zona è rimasta una zona «a», con un PIL pro capite pari al 65,33 % della media dell'UE-25. La zona specifica in cui è ubicato il progetto è inoltre ancora più svantaggiata rispetto all'area nel suo complesso: nel periodo precedente l'investimento registrava un tasso di disoccupazione del 21,6 %, e nel 46 % dei casi si trattava di disoccupati di lunga durata. (136) Il progetto ha portato alla creazione di 150 posti di lavoro diretti, tra cui ingegneri altamente qualificati e responsabili della produzione, Ha comportato, inoltre, secondo le stime, la creazione di 600 posti di lavoro indiretti, anche per i fornitori locali. Le condizioni di lavoro presso PCC sono migliori rispetto al profilo standard della zona, ad esempio grazie all'accesso alla formazione e alle prestazioni in natura. (137) PCC collabora strettamente con le università e le comunità studentesche, anche attraverso l'offerta di tirocini, seminari, attività di formazione, partenariati per concorsi, offerta di formazione pratica, premi per risultati scolastici, istituzione di programmi di patrocinio con le scuole locali e partecipazione a un'ampia gamma di eventi sociali. (138) PCC indica che il progetto ha incentivato investimenti collaterali nella regione da parte di altre imprese collegate all'impianto per la produzione di acido monocloroacetico, in particolare coinvolgendo imprese del gruppo PCC ma anche altre società esterne (ad esempio fornitori esterni di servizi logistici). Inoltre i principali obiettivi di innovazione del progetto sono stati un punto di partenza per ulteriori attività di ricerca e sviluppo («R&S») all'interno di PCC e da parte di PCC in collaborazione con una rete di istituti scientifici e di imprese esperte in R&S, ad esempio [...], creando un effetto di ricaduta in termini di conoscenze. Il progetto ha inoltre fornito un trampolino di lancio per i successivi progetti di R&S, selezionati per un sostegno separato finanziato dall'UE. (139) Il progetto fornisce altresì una piattaforma per le attività volte ad attenuare l'impatto della produzione di acido monocloroacetico sull'ambiente, ad esempio grazie al basso consumo di energia nel suo innovativo processo di produzione. (140) Il progetto ha creato sinergie significative con attività regionali e impianti di PCC, aspetto vantaggioso per l'ambiente che evita il trasporto di materiali pericolosi su strada. (141) Il progetto ha comportato significativi trasferimenti fiscali al bilancio pubblico e un miglioramento delle infrastrutture industriali della zona, a vantaggio di tutte le imprese locali. 4.2. Osservazioni di altri terzi ( 79 ) (142) PCC SE, la holding del gruppo PCC, ha osservato che PCC è stato [...] dal completamento dell'impianto (l'avviamento e le vendite commerciali di acido monocloroacetico sono iniziati alla fine del 2016). Il cloro utilizzato da PCC nel suo processo di produzione è fornito da PCC Rokita, che è ubicata nello stesso sito e a sua volta fornisce a [...] l'acido monocloroacetico di cui ha bisogno per la produzione di tensioattivi. PCC collabora strettamente con le controllate nel settore logistico: PCC Autochem Sp. z o. o. e PCC Intermodal SA. (143) PCC SE osserva che PCC è una delle tre sole imprese a livello mondiale che dispongono di una propria tecnologia per produrre acido monocloroacetico di alta qualità, e che l'innovativo stabilimento di produzione è l'unico di questo tipo nell'Europa orientale. I giudizi della clientela su PCC, che ha ottenuto premi per la sostenibilità (al pari di PCC Exol) sono assai lusinghieri. PCC SE descrive l'influenza positiva di PCC Rokita nella regione, e osserva che il progetto rappresenta una continuazione, un consolidamento e un rafforzamento del successo [...]. PCC SE chiede alla Commissione di considerare le sinergie, l'efficienza e l'impatto positivo dell'investimento di PCC nella Bassa Slesia, che non si sarebbe concretizzato senza l'aiuto in questione. (144) PCC SE ha inoltre ripresentato la sua comunicazione del 14 marzo 2019, inviata nell'ambito dell'esame preliminare delle misure di aiuto condotto dalla Commissione, rilevando che essa restava pertinente. In tale comunicazione PCC SE ha rilevato in particolare la natura duopolistica del mercato dell'acido monocloroacetico, i vantaggi apportati da PCC e l'impressione che il denunciante avesse presentato alla Commissione una denuncia in malafede nel tentativo di strumentalizzare le norme in materia di aiuti di Stato per esercitare pressioni su un nuovo concorrente. (145) PCC Autochem Sp. z o. o., specializzata nel trasporto stradale e intermodale di sostanze chimiche liquide, ha illustrato i vantaggi che ha tratto dalla cooperazione con PCC, tra cui il miglioramento della sicurezza dei lavoratori (ad esempio attraverso una più efficace formazione del personale nella preparazione al trasporto dei prodotti di PCC), il miglioramento della competitività (ad esempio attraverso una maggiore visibilità e credibilità del marchio PCC Autochem), la stabilità del potere di mercato e lo sviluppo dell'esperienza. (146) PCC Exol SA, un produttore di tensioattivi per l'industria, [...]. Sottolinea che PCC è un partner commerciale affidabile e trasparente che fornisce acido monocloroacetico della massima qualità e purezza, il che è particolarmente importante per [...], in quanto si tratta di componenti di cosmetici e prodotti per l'igiene personale. (147) Ventisei dipendenti di PCC hanno presentato testimonianze, sottolineando l'importanza del progetto per la regione. Hanno rilevato che PCC offre posti di lavoro stabili e preziosi dal punto di vista professionale in una zona afflitta dalla mancanza di posti di lavoro. Impiega giovani che dispongono di elevate qualifiche di vario tipo, ai quali offre opportunità di formazione e di carriera, garantendo nel contempo sicurezza alle famiglie della zona. Il progetto è parte integrante del tessuto economico e sociale della regione; in caso di revoca delle misure di aiuto le conseguenze per la zona potrebbero essere gravi. (148) Il consiglio della sezione della Bassa Slesia del Sindacato autonomo indipendente «Solidarność» ha osservato che PCC ha realizzato il progetto secondo quanto era stato richiesto, con ingenti risorse finanziarie. Ciò non sarebbe stato possibile senza le misure di aiuto. PCC e il progetto sono elementi importanti per la comunità locale, che stimolano un incremento dell'occupazione diretta e indiretta e un aumento delle entrate fiscali locali utilizzabile per lo sviluppo della regione. La perdita dell'aiuto di Stato avrebbe conseguenze disastrose per PCC, il gruppo PCC, i dipendenti di PCC e le loro famiglie. (149) SEDA Group Sp. z o. o., un'impresa edile polacca che ha collaborato con PCC al progetto, ha osservato di aver acquisito con PCC un nuovo cliente, con cui ha instaurato una proficua collaborazione. Tale collaborazione ha consentito a SEDA Group di aumentare l'occupazione, fornire attrezzature e avviare attività di formazione del personale. (150) ARAPneumatik L.T.M. Kościelniak Sp. j, impresa fornitrice di PCC, ha dichiarato che il progetto, oltre ad avere un impatto sui suoi partner locali, le ha consentito di aumentare sia le vendite che l'occupazione. La perdita di PCC come cliente stabile sarebbe assai grave. (151) L'Istituto minerario centrale (Główny Instytut Górnictwa) ha fornito a PCC servizi di analisi e ricerca, che hanno favorito il trasferimento di conoscenze e l'acquisizione di esperienze sia per l'Istituto che per il suo impianto di monitoraggio ambientale (Zakład monitoringu Środowiska GIG). L'Istituto sottolinea la natura innovativa del progetto, che ha contribuito a raggiungere risultati significativi in materia di R&S. (152) Proton SC, impresa fornitrice di PCC, ha affermato di essere riuscita a sviluppare le proprie attività e ad aumentare il fatturato grazie alla costante collaborazione con PCC. (153) ABB Sp. z o. o., che ha fornito a PCC apparecchiature di controllo e di misurazione, ha dichiarato che la collaborazione con PCC le garantisce un cliente stabile e le ha consentito di sviluppare la produzione di attrezzature specializzate, aumentare il fatturato delle vendite e migliorare le conoscenze tecniche del personale. (154) Rinnen Polska Sp. z o. o. Spedycja Międzynarodowa, impresa di trasporti, afferma che gli ordini di trasporto ottenuti da PCC danno luogo a operazioni ottimizzate, che si traducono direttamente in maggiore redditività e nella riduzione del consumo di carburante e delle emissioni. L'impresa stima che la collaborazione con PCC abbia comportato un aumento dell'occupazione per 3,5 nuovi posti di lavoro, oltre a fornire benefici indiretti a molti settori dell'industria automobilistica, come i fornitori di elementi operativi. (155) VTU Engineering GmbH, che fa parte del gruppo VTU impegnato nella progettazione di impianti per l'industria di trasformazione, dichiara di aver instaurato una cooperazione a lungo termine con PCC sin dalla sua istituzione, circostanza che ha consentito uno sviluppo reciproco nel settore scientifico e della ricerca. Il team di VTU che gestisce i progetti di PCC opera principalmente in Austria e in Italia, con un impatto positivo in queste altre aree di attività. Il progetto potenzia l'innovazione e si traduce in un trasferimento di conoscenze a Brzeg Dolny. (156) La rete di ricerca 'Łukasiewicz' — «PORT» Centro polacco di sviluppo tecnologico ha sottolineato l'impatto positivo del progetto sullo sviluppo della regione, che si è concretizzato nell'ampliamento del mercato del lavoro, nello sviluppo della cooperazione con le imprese e negli stimoli offerti all'imprenditorialità. Le misure di aiuto sono necessarie per promuovere lo sviluppo di PCC e trasferire la sua innovazione sul mercato. (157) Bulk Tainer Logistics Limited, operatore di cisterne, dichiara di aver raggiunto una maggiore stabilità nella regione dall'inizio della sua collaborazione con PCC nel 2016; trasporta infatti regolarmente acido monocloroacetico da e verso la Polonia, e tali operazioni gli hanno consentito di migliorare sensibilmente la competitività delle sue misure e di ampliare il numero di subappaltatori locali. Il suo marchio ha acquisito maggiore riconoscimento e credibilità sul mercato locale. La collaborazione con PCC ha consentito a Bulk Tainer Logistics Limited di incrementare il numero dei posti di lavoro, ampliare le esperienze e sviluppare le tecnologie di trasporto. (158) L'amministrazione locale del distretto di Wołow ha osservato che la creazione della ZES di Wałbrzych ha generato un afflusso di investimenti preziosi, i quali hanno esercitato un decisivo impatto sullo sviluppo economico e sociale del distretto. L'amministrazione è convinta che tutti i benefici attesi dal progetto si siano concretizzati; in particolare la disoccupazione è diminuita grazie alla creazione di 170 posti di lavoro, 120 dei quali sono andati a residenti del distretto di Wołow. L'investimento, che costituisce anche uno stimolo per l'imprenditorialità nella regione, esercita altresì un impatto diretto sullo sviluppo di tecnologie innovative nel settore dell'ingegneria chimica. (159) L'amministrazione comunale di Wołów ricorda che una parte della ZES di Wałbrzych si estende nel comune di Wołów; l'amministrazione è attivamente coinvolta nello sviluppo della ZES, che ha esercitato un impatto positivo sul comune, sull'occupazione e sull'imprenditorialità. (160) Il presidente del voivodato della Bassa Slesia sottolinea che il progetto è ubicato in una zona afflitta da grave deprivazione e che qualsiasi investimento effettuato nella regione reca un evidente contributo al miglioramento delle sue condizioni. Il settore chimico è stato individuato come un'industria chiave nella regione, per il suo significativo potenziale in termini applicativi e di innovazione e per il contributo che reca al miglioramento dei legami tra il settore privato e la comunità della ricerca. Il progetto è in linea con la strategia regionale e nazionale e con le politiche dell'Unione, offre posti di lavoro attraenti e favorisce il trasferimento di conoscenze alla Polonia. (161) L'amministrazione comunale di Miękinia, il comune ubicato nelle vicinanze della sede del progetto, conferma l'impatto positivo che quest'ultimo ha esercitato sullo sviluppo socioeconomico della regione grazie alla creazione di oltre 150 nuovi posti di lavoro, che tra l'altro ha diversificato e arricchito l'offerta di manodopera, generando altresì ulteriori posti di lavoro indiretti. La presenza di un'impresa che offre occupazione su larga scala in un settore altamente tecnologico garantisce enormi opportunità di sviluppo per il mercato del lavoro locale e incoraggia gli investimenti a Miękinia. Condizioni di lavoro più soddisfacenti migliorano la qualità della vita nella comunità e contribuiscono a costruire un senso di identità sociale. (162) L'amministrazione comunale di Brzeg Dolny ha espresso il timore che vadano perduti gli effetti positivi del progetto in termini di occupazione e innovazione, oltre che di economia, imprenditorialità e gettito fiscale a livello locale. (163) Politechnika Wrocławska sostiene che il progetto riveste una notevole importanza per la Bassa Slesia poiché contribuisce a R&S e all'istruzione, promuove la Bassa Slesia come produttrice di prodotti di qualità sul mercato internazionale, riduce la disoccupazione e migliora la cooperazione regionale, nazionale e internazionale. (164) La Camera polacca dell'industria chimica ha sottolineato l'importanza, per la Polonia, l'Europa e l'industria chimica, di un progetto che offre prodotti di eccellente qualità in un impianto innovativo, aspetto di evidente interesse per i destinatari dell'acido monocloroacetico a livello mondiale. Il progetto introduce un nuovo attore nel mercato dell'acido monocloroacetico e crea nuovi posti di lavoro sostenibili nella regione (oltre che in Germania). L'investimento effettuato in Polonia scongiura il trasferimento di investimenti fuori dall'Europa, verso la Cina o l'India. Il progetto elimina la necessità di trasportare cloro ( 80 ) , e in tal modo migliora la protezione dell'ambiente. All'industria chimica risulta evidente che in mancanza di aiuti pubblici sarebbe stato impossibile realizzare il progetto, che comportava gravi rischi e difficoltà di attuazione ed era molto innovativo. Da quando PCC è entrato nel mercato dell'acido monocloroacetico la situazione è notevolmente migliorata, in termini sia di disponibilità e sicurezza dell'approvvigionamento che di qualità del servizio. La revoca degli aiuti costituisce una grave minaccia per il progetto e per PCC. (165) PC Logistic Sp. z o. o. rileva di aver potuto migliorare tra l'altro i processi, la formazione del personale e le attrezzature grazie alla collaborazione con PCC in qualità di vettore. Ciò ha migliorato il riconoscimento del marchio e la posizione di mercato. (166) Un cittadino, che dichiara di essere esperto nella tecnologia dei prodotti fitosanitari, sottolinea la capacità innovativa dell'attività di PCC e aggiunge che quest'ultimo, grazie al progetto, è stato in grado di ampliare un pacchetto di prodotti chimici moderni che eserciterà un impatto significativo sulla competitività dell'economia europea. Egli osserva che il regolamento REACH ( 81 ) ha aumentato i costi per le imprese, di modo che imprese come PCC necessitano di aiuti di Stato per sviluppare nuovi prodotti. [...]. Le [...] esistenti in Polonia sarebbero costrette a trasportarlo su lunghe distanze, con il conseguente aumento di costi, rischi ambientali ed emissioni. Potrebbero derivarne anche gravi perturbazioni al disomogeneo sviluppo industriale dell'Unione. (167) Terzi interessatii affermano che la revoca delle misure di aiuto avrebbe gravi conseguenze negative per l'economia e la popolazione locali. (168) Oltre ai terzi interessati che hanno presentato osservazioni alla Commissione, alla risposta di PCC alla decisione di avvio del procedimento erano allegate dichiarazioni di GEA Process Engineering Sp. z o. o. e dell'Università Maria Curie-Skłodowska di Lublino, che esprimevano un giudizio più che favorevole sulla propria cooperazione con PCC. 5. OSSERVAZIONI DELLA POLONIA (169) Questa sezione descrive le osservazioni della Polonia sulla decisione di avvio del procedimento. Tra queste figurano i commenti della Polonia sulle osservazioni formulatele da terzi interessati in un formato non riservato. La sezione contiene altresì ulteriori informazioni fornite dalla Polonia in risposta a domande specifiche della Commissione. 5.1. Implicazioni della conferma del cofinanziamento FESR per un grande progetto (170) Prima di affrontare le questioni sollevate nella decisione di avvio del procedimento, la Polonia ha espresso la propria posizione secondo cui l'analisi effettuata dalla Commissione prima dell'adozione della decisione sul grande progetto avrebbe già dovuto attenuare la maggior parte delle sue preoccupazioni relative al progetto. Secondo la Polonia la Commissione non può ignorare la valutazione che essa stessa ha formulato nel quadro della decisione sul grande progetto. Nell'ambito di tale valutazione la Commissione ha esaminato la natura e la struttura del mercato interessato. Ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 1083/2006, tale valutazione era necessaria altresì per confermare la coerenza del progetto con la politica di coesione e con altre politiche, tra cui la politica di concorrenza ( 82 ) . Pur ammettendo che la procedura di cui al regolamento n. 1083/2006 non coincide con la procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, la Polonia ritiene tuttavia ragionevole presumere che le conclusioni raggiunte dalla Commissione nella decisione sul grande progetto debbano applicarsi ad altre procedure, compresi i controlli di conformità sulle norme in materia di aiuti di Stato. (171) La Polonia osserva inoltre che il regime di sovvenzioni modificato è stato oggetto di un audit riguardante la sua conformità alla politica in materia di aiuti di Stato. Il 4 aprile 2017 la Commissione ( 83 ) ha informato le autorità polacche dei risultati dell'audit e non ha sollevato obiezioni in merito alla regolarità degli aiuti concessi nell'ambito di tale regime ( 84 ) . (172) In tali circostanze la Polonia ritiene che una decisione negativa in merito alla sovvenzione sarebbe contraria ai principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto, per quanto riguarda sia la Polonia che PCC. Anche la valutazione da parte della Commissione del mercato rilevante e della situazione concorrenziale, approvata dalla Commissione stessa nell'ambito della procedura che ha portato alla decisione sul grande progetto, dovrebbe essere vincolante per quest'ultima al momento di valutare l'esenzione fiscale. 5.2. Conformità dell'aiuto al regolamento n. 800/2008 (173) Le autorità polacche hanno presentato osservazioni sulla conformità delle misure di aiuto al regolamento n. 800/2008. 5.2.1. Il regime di sovvenzioni modificato (174) La Polonia non concorda con la conclusione preliminare della Commissione secondo cui il regime di sovvenzioni modificato sarebbe stato applicato illegittimamente a partire dal 2 marzo 2010, data di adozione del regolamento recante modifica dell'IEOP; la Polonia infatti contesta l'affermazione per cui avrebbe dovuto fornire una scheda informativa di sintesi aggiornata in relazione a tale regime, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 800/2008. A parere della Polonia l'unica variazione introdotta dal regolamento recante modifica dell'IEOP, rilevante ai fini del regolamento n. 800/2008, è stata l'aumento dell'intensità massima di aiuto ammissibile dal 25 % al 30 %, e ciò non superava il massimale stabilito nella Carta polacca degli aiuti a finalità regionale 2007-2013. (175) La Polonia osserva che, nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione suggerisce che la modifica del regime di sovvenzioni dovrebbe essere considerata alla stessa stregua di una modifica degli aiuti esistenti, ai sensi del regolamento n. 659/1999. A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione ( 85 ) , si intende per modifica di un aiuto esistente qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto. (176) La Polonia ricorda tuttavia che i regimi di aiuti che beneficiano di un'esenzione per categoria non costituiscono «aiuti esistenti» ai sensi del regolamento n. 659/1999 e non sono soggetti a una valutazione ex ante ai fini della compatibilità. Pertanto la necessità e l'obiettivo di fornire la scheda informativa di sintesi dovrebbero essere considerati soltanto in termini di conformità al regolamento n. 800/2008. Ciò differisce dalla modifica di un aiuto esistente, in cui la compatibilità è stata precedentemente valutata, per cui qualsiasi modifica dovrebbe essere confermata come rientrante nei criteri di compatibilità. (177) Secondo le autorità polacche gli organi giurisdizionali dell'Unione non si sono pronunciati sulla questione dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 800/2008. L'avvocato generale Wahl ha tuttavia argomentato che obiettivo di questa disposizione era quello di consentire alla Commissione di effettuare un controllo efficace e a breve termine dell'adempimento, da parte dello Stato membro interessato, delle condizioni di esenzione ( 86 ) . La Polonia sottolinea che il regime di sovvenzioni modificato soddisfaceva le condizioni per l'esenzione, in quanto l'aumento dell'intensità di aiuto non superava il massimale consentito. Inoltre le informazioni sul regime di sovvenzioni precedentemente pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono rimaste valide. In ogni caso la Polonia osserva che il regime di sovvenzioni modificato è stato monitorato dalla Commissione e che non sono state sollevate preoccupazioni in merito alla sua conformità al regolamento n. 800/2008 (considerando 33). 5.2.2. La sovvenzione (178) Alla luce della posizione esposta ai considerando da 174 a 177, la Polonia non ritiene che la sovvenzione sia illegale per il fatto che sarebbe stata concessa nell'ambito di un regime illegale. La Polonia sostiene inoltre che l'atto di concessione dell'aiuto conteneva i riferimenti obbligatori di cui all'articolo 3, paragrafo 2, in quanto il considerando 7 del preambolo della convenzione di sovvenzione fa riferimento al regolamento n. 800/2008 e al relativo riferimento di pubblicazione. La convenzione di sovvenzione fa inoltre riferimento al regolamento IEOP, che contiene un riferimento esplicito al regolamento n. 800/2008, in particolare al capo I e all'articolo 13. La Polonia afferma inoltre che la convenzione di sovvenzione contiene una copia della domanda di sovvenzione, che a sua volta contiene un riferimento al regolamento n. 800/2008 e in particolare all'articolo 13. (179) Per quanto riguarda la presentazione di informazioni sintetiche sugli aiuti individuali a favore di un grande progetto di investimento, richieste dall'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento n. 800/2008, la Polonia osserva che tali informazioni sono state trasmesse alla Commissione il 21 giugno 2012. A parere della Polonia qualsiasi difetto relativo alla presentazione tardiva dovrebbe essere rettificato a decorrere dalla data in cui le informazioni sono state ricevute dalla Commissione. Nessun aiuto è stato messo a disposizione di PCC prima della presentazione delle informazioni, in particolare in quanto il suo diritto finale di ricevere l'aiuto era subordinato all'approvazione da parte della Commissione del cofinanziamento del FESR. 5.2.3. L'esenzione fiscale 5.2.3.1.   Differenza nei costi ammissibili (180) La Polonia nega che PCC, presentando costi ammissibili diversi per il progetto nel contesto delle domande di sovvenzione e di esenzione fiscale, abbia indotto in errore le autorità che concedono gli aiuti. (181) In primo luogo la Polonia segnala che le norme in materia di ammissibilità delle spese nell'ambito dei programmi operativi, come l'IEOP, sono più rigorose delle norme in materia di aiuti di Stato sui costi ammissibili (che si applicavano all'esenzione fiscale). È pertanto possibile che alcuni costi ammissibili al sostegno concesso tramite aiuti di Stato non siano classificati come costi ammissibili al finanziamento dell'Unione. (182) In secondo luogo la Polonia ha ribadito l'argomentazione di PCC (considerando 86 e 87) secondo cui la domanda di sovvenzione era stata presentata sulla base delle proiezioni disponibili a tale data. La stima iniziale di circa 223 milioni di PLN (54 milioni di EUR) (valore attualizzato) è stata rivista negli anni successivi a seguito della verifica degli aspetti tecnologici e finanziari del progetto da parte del gruppo Siemens. Tale analisi ( 87 ) , una copia della quale è stata fornita dalla Polonia, ha portato i costi del progetto a circa 300 milioni di PLN (72 milioni di EUR) (valore nominale), cosa che avrebbe comportato un utile sul capitale investito inferiore a quello richiesto. Poiché le procedure di erogazione dei fondi IEOP hanno reso impossibile aumentare l'importo della sovvenzione per il progetto ( 88 ) , non è stato necessario aggiornare i costi ammissibili rilevati nell'ambito della sovvenzione. L'importo aggiornato dei costi ammissibili è stato invece dichiarato nella domanda di esenzione fiscale. (183) La Polonia aggiunge che l'evoluzione nel tempo dei costi di investimento costituisce una prassi commerciale nel settore. Secondo la raccomandazione ( 89 ) dell'Association for the Advancement of Cost Engineering («AACE International»), il processo di stima dei costi di investimento distingue almeno cinque livelli di accuratezza della stima, dalla quinta classe (livello minimo di accuratezza, all'inizio della pianificazione dell'investimento) alla prima classe (massimo livello di accuratezza, alla fine della pianificazione dell'investimento). La Polonia osserva che la verifica tecnologica e finanziaria del progetto effettuata da Siemens ha comportato il passaggio dalla quarta classe (studi o studi di fattibilità) alla terza classe (bilancio, autorizzazione o controllo). Il passaggio dalla quarta alla terza classe era pienamente in linea con gli standard di mercato. (184) La Polonia sottolinea che l'acquisizione del diritto alla sovvenzione da parte di PCC non comportava per PCC un preciso obbligo di attuazione del progetto, che in tal caso sarebbe diventato irreversibile; qualora PCC si fosse rifiutato di procedere, l'unica conseguenza sarebbe stata il rifiuto dell'assistenza. Alla luce dell'aumento delle stime dei costi PCC aveva quindi il diritto di chiedere un aiuto supplementare. Il fatto che la sovvenzione, da sola, non sarebbe stata sufficiente per consentire a PCC di procedere con il progetto risulta dai documenti presentati da PCC con la domanda di esenzione fiscale. 5.2.3.2.   Effetto di incentivazione (185) La Polonia osserva che la sentenza della Corte amministrativa suprema (considerando 49) è definitiva e risolve la controversia a favore di PCC. L'autorizzazione ZES è pertanto valida ed effettiva. (186) La Polonia osserva altresì che, nel richiedere l'autorizzazione ZES, PCC era tenuto a dimostrare che l'esenzione fiscale soddisfaceva le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 800/2008. 5.2.3.3.   Cumulo e importo massimo degli aiuti (187) Secondo la Polonia non si può affermare che la mancata menzione dell'ammontare massimo di aiuto concesso e l'assenza di riferimenti alla sovvenzione nell'autorizzazione ZES significherebbero che l'aiuto sarebbe stato concesso in misura superiore ai limiti consentiti. (188) La Polonia spiega che l'autorizzazione ZES non è un atto autonomo e che l'ambito di applicazione degli aiuti e le condizioni che ne disciplinano l'utilizzo sono stabiliti nella legge ZES e nel regolamento ZES. Il regolamento ZES stabilisce le intensità massime di aiuto ( 90 ) , l'importo massimo di aiuto consentito per i grandi progetti di investimento ( 91 ) , e il requisito secondo cui l'esenzione fiscale, insieme a qualsiasi altro aiuto, non deve superare i livelli massimi di sostegno consentiti nell'ambito degli aiuti a finalità regionale ( 92 ) . Il regolamento prevede inoltre restrizioni al cumulo degli aiuti. (189) La Polonia spiega inoltre che anche la relazione di negoziazione costituisce parte integrante dell'atto di concessione dell'aiuto. Tale relazione individua l'aiuto massimo consentito per il progetto, indicando l'importo massimo dei costi del progetto e facendo riferimento al regolamento sulle Carte degli aiuti a finalità regionale. L'importo dell'aiuto disponibile si determina moltiplicando il livello massimo di intensità di aiuto e l'importo dei costi ammissibili, che saranno confrontati con gli aiuti di Stato già ottenuti (la sovvenzione), utilizzando cifre attualizzate. L'importo disponibile è il limite massimo della somma di tutti i benefici ottenuti sotto forma di aiuti a finalità regionale per il progetto; se per un investimento realizzato nella ZES si ottengono altre forme di aiuto, occorre rispettare le norme sul cumulo degli aiuti provenienti da fonti diverse. (190) La Polonia aggiunge che, nel richiedere l'esenzione fiscale, PCC ha accettato le condizioni di negoziazione e le specifiche delle condizioni di negoziazione essenziali. Tali specifiche contengono le basi giuridiche che si applicano alla negoziazione, tra cui la legge ZES, la legge sugli aiuti di Stato, il regolamento ZES, gli orientamenti del 2007 e il regolamento n. 800/2008. Il bando di gara, pubblicato prima della domanda, indicava che qualsiasi autorizzazione concessa sarebbe stata soggetta alla legge ZES e al regolamento ZES. (191) L'autorizzazione ZES indica l'importo minimo e massimo dei costi ammissibili, espressi in valori nominali, pari rispettivamente a 200 milioni di PLN (circa 48 milioni di EUR) e a 300 milioni di PLN (circa 72 milioni di EUR). Ai sensi della legge ZES ( 93 ) un'autorizzazione deve definire la gamma di spese ammissibili, mentre l'aiuto è limitato specificando l'importo massimo dei costi ammissibili (come garanzia contro fluttuazioni dei prezzi, tassi di cambio o altri fattori che possono contribuire all'aumento o alla diminuzione dell'importo totale). L'importo massimo dei costi ammissibili, in valore attualizzato, era di 271 513 408 PLN (65 143 935 EUR) ( 94 ) . Tenendo conto di ciò, insieme alla concessione, si potrebbe stabilire il limite massimo dell'aiuto di Stato ottenibile nell'ambito dell'autorizzazione ZES. Tale importo non supera mai le intensità di aiuto ammissibili. (192) La Polonia osserva inoltre che, sulla base dei redditi percepiti nel periodo 2018-2022, PCC ha ottenuto un aiuto sotto forma di esenzione fiscale per un importo di 18 386 294 PLN (4 411 405 EUR) ( 95 ) , ben al di sotto del massimale consentito. (193) La Polonia ritiene pertanto che l'esenzione fiscale soddisfi le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 800/2008. 5.2.3.4.   Informazioni e riferimenti espliciti (194) Pur riconoscendo di aver presentato informazioni sintetiche sull'esenzione fiscale molto tardi (16 luglio 2015), la Polonia ritiene che la comunicazione abbia comunque posto rimedio a qualsiasi irregolarità, in modo da rendere l'esenzione fiscale conforme all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento n. 800/2008. La Polonia osserva, come ulteriore considerazione, che la decisione di concedere l'esenzione fiscale a PCC è stata pubblicata sul sito web dell'autorità di gestione della ZES immediatamente dopo la concessione dell'autorizzazione ZES. (195) Per quanto riguarda la questione se l'autorizzazione ZES contenga i riferimenti espliciti richiesti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008, la Polonia ha ricordato che l'autorizzazione ZES non è un atto autonomo. La Polonia ha rilevato che la relazione di negoziazione includeva riferimenti alla legge ZES, al regolamento ZES e al regolamento n. 800/2008, compresi i pertinenti riferimenti di pubblicazione e i riferimenti alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 5.3. Compatibilità dell'aiuto (196) Le autorità polacche hanno presentato osservazioni sulla compatibilità dell'aiuto ai sensi degli orientamenti del 2007. 5.3.1. Il regime di sovvenzioni modificato (197) La Polonia non concorda con il parere della Commissione, di cui al considerando 103 della decisione di avvio del procedimento, secondo il quale il regime di sovvenzioni modificato non faceva esplicito riferimento alla seconda condizione di cui al punto 38 degli orientamenti del 2007. (198) La Polonia osserva che gli aiuti sono stati concessi a progetti che hanno ottenuto il punteggio più elevato in base a criteri predefiniti, e le norme in materia di concorrenza sono state pubblicate insieme agli annunci degli inviti a presentare proposte. Le domande sono state dapprima controllate per verificarne la conformità ai criteri formali, per poi essere sottoposte a una valutazione nel merito. Ai richiedenti è stato comunicato se i loro progetti rispettavano o non rispettavano i criteri formali; in caso di risultato positivo, i progetti sono stati oggetto di una valutazione nel merito. Quelli che hanno ottenuto un risultato positivo e un punteggio sufficientemente elevato sono stati selezionati per il finanziamento. Ai richiedenti sono state impartite istruzioni scritte. La Polonia ha fornito una copia delle norme in materia di concorrenza, indicando le parti in cui si descrive tale procedura. La Polonia sostiene che, a differenza di altre versioni linguistiche degli orientamenti del 2007 ( 96 ) , la versione polacca non impone di fornire prima dell'avvio dei lavori conferma scritta del fatto che un progetto, in linea di principio, soddisfi i criteri di ammissibilità. (199) La Polonia non concorda inoltre con il parere della Commissione, di cui al considerando 104 della decisione di avvio del procedimento, secondo il quale il regime di sovvenzioni modificato non soddisfa le condizioni per il controllo del cumulo di cui al punto 74 degli orientamenti del 2007. (200) La Polonia sostiene che il diritto polacco adotta un approccio orizzontale e che tutti i regimi di aiuti sono disciplinati da un insieme uniforme di norme, stabilite nella legge sugli aiuti di Stato e nelle relative norme di attuazione. La legge sugli aiuti di Stato impone ai richiedenti di fornire, nelle rispettive domande di aiuto, informazioni sugli aiuti di Stato ricevuti. La Polonia sostiene che, ai sensi della sezione 6 della legge sugli aiuti di Stato, le informazioni presentate dai richiedenti sono successivamente verificate dalle autorità che concedono gli aiuti sulla base dei dati contenuti nel sistema di programmazione, registrazione e monitoraggio degli aiuti pubblici. La misura in cui gli aiuti possono essere cumulati è definita individualmente nell'ambito di ciascun regime di aiuti. La Polonia osserva che la convenzione di sovvenzione fa riferimento al regolamento IEOP, compresa la sezione 12 sul cumulo di aiuti provenienti da fonti diverse. 5.3.2. Le misure di aiuto (201) La Polonia ha comunicato la propria posizione sulla compatibilità delle misure di aiuto con gli orientamenti del 2007. 5.3.2.1.   Effetto di incentivazione (202) Al considerando 112 della decisione di avvio del procedimento, la Commissione si è chiesta se la sovvenzione, considerata un aiuto ad hoc al di fuori di un regime, fosse conforme al requisito dell'effetto di incentivazione di cui al punto 38 degli orientamenti del 2007. A questo proposito la Polonia ha rilevato di aver inviato a PCC il 2 marzo 2011 una dichiarazione di intenti per la concessione della sovvenzione, e ne ha fornito copia. (203) Per quanto riguarda l'esenzione fiscale, a seguito della sentenza della Corte amministrativa suprema, la Polonia non ha più sostenuto che PCC non aveva chiesto l'esenzione fiscale prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto. L'autorizzazione ZES è stata concessa il 19 febbraio 2013. PCC sostiene di aver avviato i lavori relativi al progetto il 5 aprile 2013. 5.3.2.2.   Intensità degli aiuti (204) Per quanto riguarda i dubbi della Commissione sul fatto che le misure di aiuto combinate siano rimaste entro i limiti di intensità di aiuto ammissibili, conformemente al punto 67 degli orientamenti del 2007 (cfr. i considerando da 113 a 123 della decisione di avvio del procedimento), la Polonia si è richiamata alle proprie argomentazioni di cui ai considerando da 180 a 184 e da 187 a 191. (205) Per quanto riguarda l'esenzione fiscale, la Polonia ha osservato che il regolamento ZES stabilisce che gli aiuti siano limitati all'importo massimo consentito dalla Carta degli aiuti a finalità regionale ( 97 ) , che il diritto all'aiuto si applichi solo fino al raggiungimento dei massimali ( 98 ) , e che gli aiuti che superano la soglia del 75 % debbano essere notificati alla Commissione ( 99 ) . Restrizioni analoghe esistono nella legge CIT ( 100 ) . La Polonia osserva inoltre che PCC ha dichiarato di aver ricevuto la sovvenzione al momento della domanda di esenzione fiscale, e di conseguenza questo elemento sarebbe stato preso in considerazione nel calcolo dell'importo massimo di aiuto consentito. (206) La Polonia ritiene pertanto che l'ammontare massimo di aiuto concesso a PCC tramite le misure di aiuto sia stato di 23 086 560 EUR(95 797 682 PLN ( 101 ) ) in valore attualizzato, cifra che rientra nei limiti di intensità di aiuto ammissibili. 5.3.2.3.   Controllo del cumulo (207) La Polonia ha spiegato che il cumulo degli aiuti sotto forma di esenzione fiscale con altre forme di aiuto è monitorato e controllato dall'amministrazione finanziaria competente. Dal 2015 le dichiarazioni annuali dei redditi sono presentate in formato elettronico ( 102 ) . I beneficiari di un'esenzione fiscale concessa per attività economiche svolte in una ZES devono inserire nella dichiarazione dei redditi un allegato CIT/8S. L'allegato CIT/8S contiene informazioni specifiche sull'esenzione fiscale delle ZES, quali i costi ammissibili sostenuti per l'investimento in questione, l'importo dell'aiuto già utilizzato nell'ambito dell'esenzione fiscale e l'importo di qualsiasi altro aiuto ricevuto per l'investimento. Avendo accesso a tali informazioni in formato elettronico, l'amministrazione finanziaria può facilmente determinare l'importo dell'aiuto di Stato cui un contribuente ha diritto, tenuto conto dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e dell'importo dell'aiuto già ricevuto. I contribuenti sono tenuti a conservare la documentazione per tutta la durata del periodo limite per il recupero degli aiuti di Stato. Le autorità dell'amministrazione nazionale delle entrate verificano periodicamente che le informazioni presentate in una selezione degli allegati CIT/8S siano corrette, al fine di garantire il rispetto della legge CIT. In caso di inosservanza si possono applicare sanzioni. La Polonia sostiene pertanto che l'amministrazione finanziaria e le autorità di controllo fiscale dispongono dei mezzi per verificare efficacemente che l'aiuto non sia richiesto in eccedenza rispetto al diritto e procedere periodicamente a verifiche a tal fine. 5.3.2.4.   Valutazione approfondita (208) Per quanto riguarda l'eventuale applicazione del punto 68 degli orientamenti del 2007, la Polonia ha osservato in primo luogo che, a suo avviso, le misure di aiuto non superavano la soglia del 75 % (considerando da 204 a 206), e pertanto tale punto non poteva essere applicato. (209) In secondo luogo nel valutare se il punto 68, lettere a) o b), si applicasse alle misure di aiuto, la Polonia ha condiviso in ogni caso il parere di PCC (considerando da 105 a 112) e ha concluso che il mercato del prodotto è il mercato complessivo dell'acido monocloroacetico, indipendentemente dal grado di purezza, e che il mercato geografico è costituito almeno dal SEE e dall'America settentrionale e meridionale ( 103 ) . La Polonia ha inoltre condiviso la conclusione di PCC (considerando da 113 a 118) secondo cui il punto 68, lettere a) e b), non è applicabile alle misure di aiuto. 5.3.2.5.   Valutazione comparata (210) A parere della Polonia gli effetti positivi delle misure di aiuto sono superiori agli effetti negativi. Come PCC (considerando 124), la Polonia sottolinea che gli effetti positivi dell'aiuto sono stati verificati e confermati dalla Commissione con l'approvazione del contributo finanziario del FESR al progetto. (211) La Polonia sottolinea che il progetto ha creato 160 posti di lavoro diretti, tra cui posti di lavoro per professionisti altamente qualificati, nonché posti di lavoro indiretti, in una zona fortemente svantaggiata. Non soltanto la zona è ammissibile agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato, ma il Wołowski Poviat (distretto di Wołow), dove ha sede il progetto, è notevolmente più svantaggiato della zona nel suo complesso. Le condizioni di lavoro presso PCC sono notevolmente migliori di quelle consuete nella regione. (212) L'investimento ha portato all'attuazione di nuovi processi e soluzioni organizzative, nonché a ulteriori ricerche sulle tecnologie e sulle applicazioni di produzione dell'acido monocloroacetico. I risultati delle attività di R&S di PCC, che sarebbero state realizzate senza l'aiuto, sono stati resi disponibili anche nell'ambito della sua intensa cooperazione con i laureati, gli studenti e gli istituti di istruzione locali. (213) La Polonia osserva inoltre che il progetto ha creato sinergie con attività regionali e impianti di PCC Rokita; in particolare, grazie alla vicinanza dell'impianto di approvvigionamento, ha consentito di trasportare il cloro in maniera più sicura e rispettosa dell'ambiente ( 104 ) . Il processo innovativo utilizzato da PCC migliora l'efficienza energetica e non sarebbe stato possibile senza l'aiuto. (214) La Polonia ha rilevato che le osservazioni presentate alla Commissione da terzi (considerando da 142 a 167) tendevano a confermare il parere delle autorità polacche sugli effetti del progetto. (215) La Polonia condivide inoltre il parere di PCC (considerando 125 e 126) secondo cui il progetto ha comportato una maggiore concorrenza e sicurezza dell'approvvigionamento grazie all'ingresso di un nuovo concorrente in un mercato duopolistico. (216) La Polonia indica che il mercato dell'acido monocloroacetico ha registrato e continua a registrare una fase di crescita. Nella decisione sul cartello la Commissione ha rilevato per il periodo 1996-1998 una crescita in termini sia di volume che di valore, e l'ha presentata come una crescita media costante. Come PCC (considerando 129), anche la Polonia rileva una costante tendenza al rialzo nell'industria chimica nel suo complesso, tranne il crollo del 2009, in particolare alla luce della crescita del mercato statunitense, in cui l'offerta locale è limitata. La Polonia condivide inoltre le osservazioni di PCC (considerando 131), e constata che il comportamento del denunciante non sembra rispecchiare le sue affermazioni in merito alla sovraccapacità del mercato. (217) Per illustrare le condizioni del mercato al momento della concessione dell'aiuto la Polonia ha presentato una serie di relazioni disponibili in quel momento, che contenevano una combinazione di dati consolidati e proiezioni. (218) In primo luogo la relazione SRI del 2011, che era a disposizione della Commissione al momento della decisione di avvio del procedimento, ha fornito i dati relativi al consumo per il 2007 e il 2010, nonché le proiezioni per il 2015. Tabella 1 Relazione SRI del 2011, dati relativi al consumo di acido monocloroacetico in kt/anno (2007-2015) ( 105 ) Regione 2007 2010 2015 (proiezioni) Aumento assoluto 2010-2015 USA 61,1 56,4 [61 -73 ] +[5,5 -6,5 ] Europa occidentale 159,6 148 [150 -180 ] +[11 -13 ] Europa centrale ed orientale 19 21 [24 -28 ] +[3 -3,5 ] TOTALE Europa 178,6 169 [180 -210 ] +[14 -16,5 ] Totale Europa + USA 239,7 225,4 [240 -280 ] +[18 -22 ] America settentrionale (USA, Canada, Messico) 67,4 [70 -82 ] +[7 -8,5 ] TOTALE Europa + America settentrionale 236,4 [230 -280 ] +[20 -24 ] America centrale e meridionale 22,5 [25 -30 ] +[3 -3,5 ] Totale Europa + Americhe 258,9 [280 -330 ] +[22 -27 ] Mondo (Europa + Americhe + Medio Oriente + Giappone + Altri paesi asiatici + Oceania) 716,4 [870 -1 010 ] +[150 -180 ] (219) A seguito della decisione di avvio del procedimento, la Polonia ha presentato alla Commissione la relazione Tecnon Orbichem, che conteneva dati per il 2007, nonché proiezioni per il 2010, il 2014 e il 2015. Tabella 2 Relazione Tecnon Orbichem, dati relativi al consumo di acido monocloroacetico in kt/anno (2007-2015) Regione 2007 2010 2014 2015 Aumento assoluto 2010-2014 Aumento assoluto 2010-2015 America settentrionale (USA, Messico, Canada) 76,8 82,9 [90 -108 ] [90 -108 ] +[8,2 -9,5 ] +[11 -12 ] America meridionale 17,7 20,7 [24 -28,2 ] [24 -28,2 ] +[3 -3,6 ] +[4,2 -4,7 ] Europa 183,9 185,4 [190 -228 ] [190 -228 ] +[11,2 -12,5 ] +[14 -15,2 ] Europa + America settentrionale 260,7 268,3 [280 -315 ] [280 -315 ] +[17 -21 ] +[22 -26 ] Europa + Americhe 278,4 289 [300 -360 ] [300 -360 ] +[23 -25 ] +[30 -33 ] Mondo 609 672 [750 -880 ] [750 -880 ] +[90 -105 ] +[110 -132 ] (220) La Polonia ha inoltre presentato una relazione del maggio 2011 elaborata per PCC da Roland Berger Strategy Consultants, che prevedeva per il periodo 2010-2015 un tasso di crescita combinato della domanda di acido monocloroacetico in Europa e in America settentrionale pari all'[1,9-2,3] - [3-3,6] % ( 106 ) . La Polonia ha inviato pure una relazione preparata per PCC da KlineGroup nel giugno 2010, che prevedeva in Europa e in America settentrionale una robusta crescita annua del volume dei consumi, pari in media all'[1,9-2,3] % e con valori massimi di [3-3,6] %, per i principali prodotti per i quali si utilizza l'acido monocloroacetico. (221) Secondo la Polonia i dati forniti indicano che nel periodo in esame il mercato dell'acido monocloroacetico era in crescita, con valori che superavano il tasso di crescita medio annuo nel SEE. Il mercato dell'acido monocloroacetico non era in declino in termini assoluti (ossia non registrava un tasso di crescita negativo), e secondo la Polonia non era in declino neppure in termini relativi, giacché nel periodo 2010-2015 il mercato è cresciuto notevolmente più del PIL del SEE. (222) A parere della Polonia, per valutare la capacità di mercato dell'acido monocloroacetico sarebbe inoltre opportuno basarsi sugli anni 2010-2016 (o anche su un periodo più lungo), perché il primo anno di funzionamento del progetto è stato il 2016. La Polonia suggerisce che, ipotizzando per quel periodo un tasso di crescita annuo del [2-2,4] % nel mercato europeo e americano, la crescita sarebbe quasi equivalente alla capacità aggiunta generata dal progetto. (223) La Polonia aggiunge che il denunciante e Akzo Nobel (ora Nouryon) hanno deciso di investire nel mercato dell'acido monocloroacetico ( 107 ) , confermando le previsioni di PCC sull'aumento del consumo di acido monocloroacetico dopo il 2016. Pertanto non è corretto affermare che gli investimenti privati fossero stati deviati dal mercato a seguito dell'aiuto a PCC, né che la capacità creata dal progetto escludesse il mercato. (224) La Polonia concorda inoltre con l'affermazione di PCC (considerando 130) secondo cui il semplicistico approccio del denunciante, consistente nel sommare capacità nominali per affermare che il mercato dell'acido monocloroacetico sarebbe caratterizzato da un eccesso di offerta, non è corretto e che il mercato europeo e quello statunitense presentano in realtà un deficit di offerta pari all'incirca alla quantità di capacità creata dal progetto. La Polonia ha chiarito che, mentre la capacità nominale del progetto era di 42 kt/anno, la sua capacità effettiva sarebbe stata al massimo di [34-40] kt/anno ( 108 ) , di cui circa [...]. 6. VALUTAZIONE DELLE MISURE DI AIUTO 6.1. Valutazione dell'esistenza di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato (225) Al considerando 62 della decisione di avvio del procedimento la Commissione ha concluso che le misure di aiuto costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato (considerando 53). Le autorità polacche non lo hanno contestato. (226) La Commissione conferma pertanto che le misure di aiuto costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. 6.2. Compatibilità dell'aiuto (227) La Commissione ritiene opportuno iniziare la valutazione finale con un esame della compatibilità delle misure di aiuto sulla base degli orientamenti del 2007. (228) Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha sollevato dubbi in merito alla compatibilità delle misure di aiuto, considerate aiuti ad hoc, con i punti 38, 67 e 71 degli orientamenti del 2007 (considerando da 74 a 78). La Commissione si è chiesta inoltre se fosse tenuta a verificare se, per le misure di aiuto, fossero soddisfatte le condizioni di cui al punto 68 degli orientamenti, o se i risultati di tali verifiche comportassero la necessità di effettuare una valutazione approfondita (considerando 79). La Commissione ha inoltre osservato che, anche se non fosse necessario effettuare tali verifiche o se l'esito di tali verifiche non richiedesse una valutazione approfondita, essa non potrebbe dimostrare che il bilancio degli effetti delle misure di aiuto fosse chiaramente positivo (considerando 80). (229) La Commissione ritiene opportuno iniziare la valutazione finale con un esame della compatibilità delle misure di aiuto sulla base di tali punti. 6.2.1. Compatibilità delle misure di aiuto con il punto 38 degli orientamenti del 2007 (230) Il punto 38 ( 109 ) degli orientamenti del 2007 stabilisce che, nel caso di aiuti ad hoc, l'autorità competente deve aver rilasciato una dichiarazione d'intenti, fatta salva l'approvazione della misura da parte della Commissione, per concedere l'aiuto prima dell'avvio dei lavori sul progetto. Se i lavori iniziano prima che siano soddisfatte le condizioni stabilite a tale punto, l'intero progetto non sarà ammissibile ad aiuti. 6.2.1.1.   Avvio dei lavori (231) Per determinare se le misure di aiuto fossero conformi al punto 38 degli orientamenti del 2007 occorre in primo luogo stabilire quando PCC abbia avviato i lavori sul progetto. (232) La Commissione prende atto della controversia tra PCC e la Polonia in merito all'avvio dei lavori (considerando da 46 a 48). La Commissione prende atto inoltre della posizione espressa nella sentenza della Corte amministrativa suprema (considerando 49), adottata dopo gli eventi descritti nei considerando da 46 a 48. In tale contesto la Commissione ricorda di avere competenza esclusiva per valutare la compatibilità delle misure di aiuto con il mercato interno ( 110 ) , e di avere quindi l'obbligo di effettuare la propria valutazione. La Commissione può tenere conto della posizione adottata nella sentenza della Corte amministrativa suprema. (233) Ai fini del punto 38 degli orientamenti del 2007, per «inizio dei lavori» si intende l'inizio dei lavori di costruzione o il primo fermo impegno ad ordinare attrezzature, esclusi gli studi preliminari di fattibilità ( 111 ) . (234) PCC sostiene di aver effettuato soltanto studi preliminari di fattibilità prima di chiedere l'esenzione fiscale. La Commissione osserva che PCC ha spiegato di aver deciso, data la natura innovativa e complessa del progetto, di istituire un impianto pilota per testare la fattibilità del progetto, prima di impegnarsi a realizzarlo (considerando 90). Tale impianto pilota occupava una modesta superficie, non era fissato in modo permanente, poteva essere facilmente smantellato, non richiedeva lavori di costruzione, e in effetti è stato trasferito alla Siemens immediatamente dopo la consegna (considerando 91). Il costo totale del progetto pilota ammontava a 150 000 EUR; di questa cifra nell'ottobre 2012 sono stati spesi 5 814 EUR (23 854,19 PLN) (considerando 92). Se i risultati del progetto pilota fossero stati insoddisfacenti, PCC si sarebbe potuto ritirare dal progetto recuperando i costi sostenuti (considerando 93). Nel corso dell'indagine la Commissione non ha ricevuto alcuna informazione che possa mettere in discussione la veridicità delle osservazioni di PCC. (235) In tali circostanze la Commissione ritiene che i lavori relativi all'impianto pilota non si debbano considerare come l'avvio dei lavori. La Commissione osserva in particolare che l'impianto pilota, benché necessario per testare la fattibilità del progetto e individuare un catalizzatore adeguato, non era parte integrante del progetto. L'impianto pilota occupava una modesta superficie, non era fissato in modo permanente ed è stato trasferito nei locali della Siemens in Germania subito dopo la consegna. La Commissione osserva che PCC disponeva di un piano per cedere i diritti di proprietà intellettuale connessi al progetto pilota, qualora avesse deciso di non procedere con il progetto (considerando 93). Il costo dell'impianto pilota inoltre era soltanto marginale rispetto ai costi dell'intero progetto. La Commissione non ritiene che l'avvio dell'impianto pilota costituisse per PCC un impegno a procedere con l'intero investimento. L'impianto pilota si dovrebbe pertanto considerare uno studio preliminare di fattibilità per il progetto, che non dà luogo all'«avvio dei lavori» ai sensi del punto 38 degli orientamenti del 2007. (236) La Commissione osserva che PCC ha fornito elementi di prova di aver avviato i lavori di costruzione il 5 aprile 2013, e di aver sottoscritto il primo fermo impegno a ordinare attrezzature connesse al progetto il 16 agosto 2013 (considerando 89). Nessuna delle informazioni raccolte nell'ambito delle indagini approfondite indica che PCC abbia sottoscritto, oltre all'impianto pilota, altri impegni relativi al progetto precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto. La Commissione ritiene pertanto che l'«avvio dei lavori» per il progetto sia avvenuto il 5 aprile 2013. 6.2.1.2.   Punto 38: la sovvenzione. (237) Al considerando 112 della decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha osservato che la condizione di cui al punto 38 degli orientamenti del 2007 non sembrava soddisfatta dalla sovvenzione, considerata un aiuto ad hoc. (238) La Commissione osserva che PCC ha presentato la domanda di sovvenzione il 15 dicembre 2010. Come si è accertato nel corso dell'indagine formale, il 2 marzo 2011 le autorità polacche hanno scritto a PCC, informandolo che intendevano concedere la sovvenzione (considerando 202). In questa lettera le autorità polacche hanno chiesto a PCC di fornire la documentazione per la «conferma dell'aiuto da parte della Commissione europea» (considerando 30). Il 12 aprile 2012 le autorità polacche hanno concluso con PCC la convenzione di sovvenzione, in cui si indicava che per i «grandi progetti» l'erogazione della sovvenzione sarebbe stata subordinata all'approvazione, o presunta approvazione, della Commissione, ai sensi del regolamento n. 659/1999 (considerando 31). La convenzione di sovvenzione faceva riferimento, tra l'altro, al regolamento IEOP (come modificato) e al regolamento n. 800/2008 (considerando 31). (239) La Commissione ritiene pertanto che, prima dell'avvio dei lavori del progetto, le autorità polacche non solo avessero rilasciato una dichiarazione di intenti per la concessione della sovvenzione a PCC, ma avessero rilasciato l'atto di concessione stesso. (240) Nella lettera del 2 marzo 2011 le autorità polacche avevano segnalato che l'aiuto doveva essere confermato dalla Commissione. La convenzione di sovvenzione si richiamava al regolamento IEOP (come modificato), in base al quale il progetto deve essere notificato alla Commissione qualora riceva un aiuto superiore a 30 milioni di EUR (considerando 31). Di conseguenza non era necessario notificare il progetto, qualora avesse ricevuto un aiuto inferiore a tale importo. Ciò corrisponde ai requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008, cui fa riferimento anche la convenzione di sovvenzione (considerando 31). In tali circostanze la Commissione ritiene che le autorità polacche abbiano comunicato a PCC che la sovvenzione era stata concessa previa approvazione della Commissione, nella misura in cui ciò era richiesto dal diritto dell'Unione. Le autorità polacche hanno quindi rispettato, a tale riguardo, il punto 38 degli orientamenti del 2007. (241) In ogni caso la Commissione ricorda che, secondo la giurisprudenza dell'Unione, al fine di valutare l'esistenza di una dichiarazione di intenti ai sensi del punto 38 degli orientamenti del 2007, spetta alla Commissione vagliare le circostanze di ciascun caso specifico per determinare se la prospettiva della concessione dell'aiuto fosse sufficientemente probabile affinché il criterio relativo all'incentivazione potesse dirsi effettivamente soddisfatto. La Commissione deve in particolare tenere conto della forma e della natura precise degli atti provenienti dalle autorità nazionali competenti, come pure delle altre circostanze pertinenti al fine di valutare l'esistenza dell'elemento d'incentivazione ( 112 ) . (242) Applicando tale ragionamento, la Commissione ritiene che, per stabilire se i requisiti di cui al punto 38 degli orientamenti del 2007 siano soddisfatti nel caso di specie, la questione fondamentale sia se si possa concludere che PCC ha avviato i lavori del progetto solo dopo aver ritenuto ragionevolmente probabile che avrebbe ricevuto la sovvenzione. A tale riguardo la Commissione osserva che PCC ha iniziato i lavori del progetto il 5 aprile 2013 (considerando 236), quasi un anno intero dopo aver ricevuto dalle autorità polacche non solo una dichiarazione di intenti, ma anche l'effettivo strumento di concessione dell'aiuto (considerando 239). (243) La Commissione conclude pertanto che le autorità polacche avevano rilasciato una dichiarazione di intenti per concedere la sovvenzione a PCC, come previsto al punto 38, prima dell'avvio dei lavori il 5 aprile 2013. (244) La Commissione conclude pertanto che la sovvenzione soddisfa le condizioni di cui al punto 38 degli orientamenti del 2007. 6.2.1.3.   Punto 38: l'esenzione fiscale (245) Ai considerando da 109 a 111 della decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha osservato che la condizione di cui al punto 38 degli orientamenti del 2007 non sembrava soddisfatta dall'esenzione fiscale, considerata un aiuto ad hoc. (246) La Commissione ricorda che, al momento della decisione di avvio del procedimento, la Polonia riteneva che PCC avesse avviato i lavori sul progetto prima di presentare domanda di esenzione fiscale (considerando 46 e 47); la Commissione ha concordato in via preliminare con tale conclusione (considerando 57). (247) Dopo aver esaminato le informazioni fornite, la Commissione ha concluso che i lavori del progetto sono iniziati il 5 aprile 2013 (considerando 236). (248) PCC ha chiesto un'autorizzazione all'esercizio di attività economiche nella ZES, al fine di beneficiare dell'esenzione fiscale, l'11 febbraio 2013 (considerando 40). Il 12 febbraio 2013 l'autorità di gestione della ZES ha accettato di concedere a PCC l'autorizzazione ZES, come dimostra la relazione di negoziazione (considerando 41). Il 19 febbraio 2013 l'autorità di gestione della ZES ha rilasciato l'autorizzazione ZES, che concedeva l'esenzione fiscale a PCC (considerando 42). (249) In tali circostanze le autorità polacche non solo avevano rilasciato una dichiarazione di intenti (e confermato l'ammissibilità di PCC all'aiuto) per concedere l'esenzione fiscale a PCC prima dell'avvio dei lavori del progetto, ma avevano rilasciato l'atto di concessione stesso. (250) La Commissione osserva che né la relazione di negoziazione né l'autorizzazione ZES segnalavano che l'intenzione delle autorità polacche di concedere l'aiuto era subordinata all'approvazione dell'aiuto da parte della Commissione. La Commissione comunque prende atto della posizione delle autorità polacche secondo cui l'autorizzazione ZES non è un atto autonomo e le varie basi giuridiche vi sono integrate mediante riferimento (considerando da 188 a 190). (251) A tale riguardo la Commissione ricorda che il bando di gara al quale PCC ha risposto chiedendo l'esenzione fiscale indicava che l'autorizzazione ZES sarebbe stata rilasciata sulla base della legge ZES e del regolamento ZES. Al momento della presentazione della domanda PCC ha accettato senza riserve le condizioni di negoziazione e il capitolato d'oneri (considerando 40). Il capitolato d'oneri precisava che i negoziati sarebbero stati condotti sulla base, tra l'altro, della legge ZES e del regolamento ZES. La relazione di negoziazione conferma inoltre che PCC è stato informato del fatto che l'autorizzazione ZES sarebbe stata rilasciata nel rispetto, tra l'altro, del regolamento ZES e del regolamento n. 800/2008 (considerando 41). (252) La Commissione concorda pertanto sul fatto che l'autorizzazione ZES non era un atto autonomo e che gli atti giuridici rilevati, in particolare la legge ZES e il regolamento ZES, vi sono stati integrati mediante riferimento. Le disposizioni di tali atti si applicavano pertanto all'esenzione fiscale concessa a PCC. (253) A tale riguardo la Commissione osserva che la sezione 4, punto 5, del regolamento ZES specifica che, qualora gli aiuti a favore di un grande progetto di investimento superino il 75 % dell'ammontare massimo di aiuto che potrebbe ricevere un investimento con spesa ammissibile equivalente a 100 milioni di EUR, applicando il massimale standard di aiuto vigente per le grandi imprese nella Carta degli aiuti a finalità regionale approvata alla data di concessione dell'aiuto, essi devono essere notificati alla Commissione. Di conseguenza non era necessario notificare il progetto, qualora avesse ricevuto un aiuto inferiore a tale importo. Ciò corrisponde all'obbligo di notifica degli aiuti concessi ai grandi progetti di investimenti, di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008. In tali circostanze la Commissione ritiene che l'autorizzazione ZES sia stata rilasciata previa approvazione della Commissione, nella misura in cui tale approvazione era richiesta dal diritto dell'Unione. (254) La Commissione ricorda inoltre che per stabilire se i requisiti di cui al punto 38 degli orientamenti del 2007 siano soddisfatti, la questione fondamentale sia se si possa concludere che PCC ha avviato i lavori del progetto solo dopo aver ritenuto ragionevolmente probabile che avrebbe ricevuto l'esenzione fiscale (considerando 242). A tale riguardo la Commissione osserva che PCC, quando ha avviato i lavori del progetto il 5 aprile 2013 (considerando 236), aveva ricevuto dalle autorità polacche non solo una dichiarazione di intenti, ma anche l'effettivo strumento di concessione dell'aiuto (considerando 249). (255) La Commissione conclude pertanto che le autorità polacche avevano rilasciato una dichiarazione di intenti per concedere l'esenzione fiscale a PCC, come previsto al punto 38, prima dell'avvio dei lavori il 5 aprile 2013. (256) La Commissione conclude pertanto che l'esenzione fiscale soddisfa le condizioni previste al punto 38 degli orientamenti del 2007. 6.2.1.4.   Punto 38: le misure di aiuto (257) In conclusione la Commissione ritiene che le misure di aiuto (sia la sovvenzione che l'esenzione fiscale) concesse a PCC soddisfino le condizioni previste al punto 38 degli orientamenti del 2007 (considerando 244 e 256). 6.2.2. Compatibilità delle misure di aiuto con il punto 67 degli orientamenti del 2007 (258) Il punto 67 ( 113 ) degli orientamenti del 2007 prevede un massimale corretto di aiuti a finalità regionale a favore di grandi progetti di investimento. Per stabilire se le misure di aiuto rispettino tale massimale, occorre in primo luogo stabilire l'importo dei costi ammissibili da prendere in considerazione per il calcolo dell'intensità di aiuto; in secondo luogo verificare se le misure di aiuto rispettino tale massimale. 6.2.2.1.   Costi ammissibili (259) Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione aveva osservato che non era chiaro il motivo per cui PCC aveva indicato costi ammissibili diversi per il progetto nelle domande di sovvenzione e di esenzione fiscale, e aveva ritenuto adeguato l'importo indicato nella domanda di sovvenzione (considerando 76). (260) La Commissione prende atto delle spiegazioni fornite dalla Polonia (considerando da 180 a 184) e da PCC (considerando da 85 a 88) in merito al motivo per cui i costi ammissibili sulla base dei quali PCC ha chiesto la sovvenzione differivano da quelli indicati nella domanda di esenzione fiscale. In sostanza la Polonia e PCC sostengono che tra la domanda di sovvenzione e la domanda di esenzione fiscale PCC ha ottenuto la consulenza di un terzo che l'ha indotto ad aumentare i suoi costi stimati. Poiché il progetto non sarebbe sufficientemente redditizio per poter essere realizzato alla luce di tale aumento, PCC ha chiesto maggiori aiuti sotto forma di esenzione fiscale. (261) La Commissione ricorda che PCC ha avviato i lavori sul progetto il 5 aprile 2013 (considerando 236) e ha chiesto l'esenzione fiscale l'11 febbraio 2013 (considerando 40). Non avendo avviato i lavori al momento della domanda di esenzione fiscale, PCC aveva la possibilità di chiedere un ulteriore aiuto per il progetto. (262) La Commissione riconosce che PCC, quando aveva chiesto la sovvenzione, aveva dichiarato che essa sarebbe stata sufficiente per permettergli di realizzare il progetto in Polonia (considerando 30). La Commissione aggiunge che, al momento della firma della convenzione di sovvenzione il 4 aprile 2012, PCC aveva accettato che eventuali aumenti dei costi del progetto non sarebbero stati ammissibili al sostegno e sarebbero stati a carico di PCC (considerando 31). (263) A tale riguardo la Commissione concorda con la Polonia (considerando 184) sul fatto che l'acquisizione del diritto alla sovvenzione da parte di PCC non comportava per PCC l'obbligo di realizzare il progetto La Commissione inoltre non ritiene che la convenzione di sovvenzione impedisse a PCC di chiedere eventuali altri aiuti di Stato in caso di aumento dei costi; si limitava piuttosto a stabilire che, ai sensi della convenzione di sovvenzione, in un caso simile non sarebbero pervenuti ulteriori aiuti da parte dell'IEOP. (264) La Polonia ha presentato copia della relazione trasmessa da Siemens a PCC (considerando 182), in cui si indicava che il costo del progetto sarebbe salito a [66 340 000-80 340 000 EUR] ([72 290 000-87 500 000 EUR], qualora fosse stato necessario includere un accantonamento per imprevisti) ( 114 ) . La Commissione osserva a questo proposito che la Polonia ha spiegato che è prassi dell'industria rivedere le stime dei costi per tali progetti nel corso del tempo (considerando 183). La Commissione osserva che l'analisi finanziaria presentata da PCC insieme alla domanda di esenzione fiscale indicava costi di investimento pari a 301 478 910 PLN (considerando 40). Tale domanda e il relativo piano aziendale indicavano costi ammissibili per un importo massimo di 300 000 000 di PLN (considerando 40). Pur non essendo identici, tali importi rimangono dello stesso ordine di grandezza (senza tener conto dell'accantonamento per imprevisti nella relazione Siemens ( 115 ) ); la Commissione osserva inoltre che essi sono stati espressi in valute diverse, circostanza che potrebbe aver causato discrepanze a seconda dei tassi di cambio utilizzati. Pertanto l'importo massimo richiesto e concesso nell'autorizzazione ZES ( 116 ) è giustificato dalla relazione Siemens e dall'analisi finanziaria presentata con la domanda di esenzione fiscale. (265) La Commissione ritiene pertanto che, per valutare se l'importo massimo combinato dell'aiuto concesso a PCC fosse conforme al massimale applicabile, si dovrebbe prendere in considerazione l'importo indicato nell'autorizzazione ZES. 6.2.2.2.   Importo massimo dell'aiuto (266) Una volta stabiliti i costi ammissibili, l'importo massimo dell'aiuto disponibile per il progetto deve essere determinato utilizzando la formula di cui al punto 67 degli orientamenti del 2007: importo massimo dell'aiuto = R × (50 + 0,50 × B + 0,34 × C), dove R è il massimale regionale prima della correzione, B è la spesa ammissibile compresa tra 50 e 100 milioni di EUR, C è la spesa ammissibile superiore ai 100 milioni di EUR. (267) Considerando l'importo massimo dei costi ammissibili di 271 513 408 PLN (65 143 935 EUR) (attualizzato), la formula deve essere applicata come segue: 40 % × (50 milioni + 0,5 × 15 143 935 + 0,34 × 0). Ne consegue un importo massimo dell'aiuto pari a 23 028 787 EUR (95 981 681 PLN) ( 117 ) . Espresso come intensità di aiuto, equivale al 35 % dei costi ammissibili. (268) La Commissione deve verificare se le misure di aiuto abbiano rispettato tale massimale. Per quanto riguarda la sovvenzione, essa rimane chiaramente al di sotto di tale massimale. L'autorizzazione ZES, di per sé, non menziona la misura di aiuto precedente e non contiene disposizioni in base alle quali l'importo totale degli aiuti a finalità regionale agli investimenti per il progetto (sotto forma di esenzione fiscale e di sovvenzione) non dovrebbe superare il massimale in questione. (269) La Commissione osserva tuttavia che PCC aveva dichiarato di aver ricevuto la sovvenzione al momento della domanda di esenzione fiscale (considerando 40). Di conseguenza le autorità polacche erano a conoscenza del fatto che PCC aveva già beneficiato della sovvenzione quando hanno deciso di concedergli l'esenzione fiscale. (270) Inoltre l'autorizzazione ZES non è un atto autonomo e vi sono incorporate varie altre disposizioni giuridiche mediante riferimento, in particolare il regolamento ZES (considerando 252). A tale riguardo, la Commissione osserva che il regolamento ZES stabilisce le intensità massime di aiuto, l'importo massimo di aiuto consentito per i grandi progetti di investimento, e il requisito secondo cui l'esenzione fiscale, insieme a qualsiasi altro aiuto, non deve superare i livelli massimi di sostegno nell'ambito degli aiuti a finalità regionale (considerando 188). Le limitazioni agli aiuti contenute in tali disposizioni del regolamento ZES sono in linea con le limitazioni agli aiuti stabilite negli orientamenti del 2007. La Commissione ritiene pertanto che tali disposizioni, che sono integrate nell'autorizzazione ZES, debbano operare per garantire che l'ammontare massimo di aiuto concesso in base all'autorizzazione ZES non superi il massimale consentito dagli orientamenti del 2007. (271) In tali circostanze la Commissione ritiene che l'importo dell'aiuto che PCC può ricevere sotto forma di esenzione fiscale si debba intendere come l'ammontare massimo di aiuto disponibile per il progetto sulla base dei costi ammissibili stabiliti nell'autorizzazione ZES (considerando 267), meno l'importo ricevuto sotto forma di sovvenzione (considerando 31). (272) Alla luce di tale risultanza, confermata dalle autorità polacche, l'importo totale degli aiuti a finalità regionale agli investimenti, concessi per il progetto a titolo di sovvenzione e di esenzione fiscale, non supera l'importo massimo di aiuto consentito a norma degli orientamenti del 2007. 6.2.2.3.   Conclusioni: paragrafo 67 (273) Alla luce delle considerazioni di cui ai considerando da 259 a 272, la Commissione conclude che la misura di aiuto soddisfa le condizioni di cui al punto 67 degli orientamenti del 2007. 6.2.3. Compatibilità delle misure di aiuto con il punto 71 degli orientamenti del 2007 (274) Il punto 71 ( 118 ) degli orientamenti del 2007 specifica che i massimali di intensità degli aiuti si applicano all'ammontare complessivo degli aiuti in caso di aiuti concomitanti di più regimi a finalità regionale o in combinazione con aiuti ad hoc. (275) Alla luce delle risultanze di cui ai considerando 271 e 272, la Commissione osserva che la sovvenzione e l'esenzione fiscale, nel loro insieme, sono state concesse a PCC solo nella misura in cui non superavano le intensità massime di aiuto ammissibili ai sensi degli orientamenti del 2007. Il cumulo di aiuti sotto forma di esenzione fiscale con altre forme di aiuto è monitorato e controllato dall'amministrazione finanziaria competente, che dispone dei mezzi per verificare efficacemente che l'aiuto non sia richiesto in eccedenza e per imporre sanzioni in caso di inosservanza (considerando 207). In subordine la Commissione osserva che ad oggi PCC ha ricevuto molto meno dell'importo massimo di aiuto possibile sotto forma di esenzione fiscale (considerando 192); non si scorgono quindi particolari criticità per quanto riguarda il controllo del cumulo degli aiuti a PCC. (276) La Commissione conclude pertanto che le misure di aiuto soddisfano le condizioni di cui al punto 71 degli orientamenti del 2007. 6.2.4. Compatibilità con gli orientamenti del 2007 (277) La Commissione conclude pertanto che le misure di aiuto soddisfano le condizioni di cui ai punti 38, 67 e 71 degli orientamenti del 2007 (considerando 257, 273 e 276). La Commissione ricorda di aver sollevato dubbi, nella decisione di avvio del procedimento, sulla conformità delle misure di aiuto solo per quanto riguarda tali punti (considerando 228). Non avendo sollevato dubbi sul fatto che le misure di aiuto siano conformi alle altre disposizioni di tali orientamenti, essa ha implicitamente riconosciuto di non nutrire dubbi al riguardo ( 119 ) . Per evitare dubbi la Commissione ribadisce però di ritenere che le misure di aiuto soddisfino gli altri requisiti degli orientamenti del 2007, come segue: a) conformemente al punto 9, le misure di aiuto non sono concesse a un'impresa in difficoltà (considerando 30 e 40); b) conformemente al punto 10, le misure di aiuto hanno contribuito a una strategia regionale coerente. In particolare la sovvenzione è stata concessa a norma dell'IEOP (considerando 31), mentre l'esenzione fiscale è stata concessa in base alla politica che prevede di utilizzare le ZES per accelerare lo sviluppo (considerando 36). Le misure di aiuto inoltre non comporterebbero distorsioni inaccettabili della concorrenza (considerando 311); c) conformemente al punto 34, le misure di aiuto riguardano un investimento iniziale (considerando 18); d) conformemente al punto 36, l'importo dell'aiuto è calcolato in riferimento ai costi degli investimenti materiali (considerando 18 e 267); e) conformemente al punto 37, l'aiuto assume la forma di una sovvenzione e di un'esenzione fiscale (considerando 23 e 35); f) conformemente al punto 39, PCC ha fornito un contributo finanziario superiore al 25 % dei costi ammissibili del progetto, senza alcun sostegno pubblico (considerando 40); g) conformemente al punto 40, l'intensità delle misure di aiuto è calcolata in termini di ESL (considerando 267e 272); e h) conformemente al punto 54, gli attivi acquisiti sarebbero nuovi (considerando 18). (278) La Commissione conclude pertanto che le misure di aiuto sono conformi ai requisiti di compatibilità per se degli orientamenti del 2007. 6.2.5. Applicazione del punto 68 degli orientamenti del 2007 (279) Dopo aver concluso che le misure di aiuto soddisfano i requisiti per se degli orientamenti del 2007 (punto 278), la Commissione deve ora valutare se sia necessaria una valutazione approfondita delle misure di aiuto ai sensi del punto 68 di tali orientamenti. (280) Il punto 68 ( 120 ) degli orientamenti del 2007 prevede che, qualora l'importo complessivo degli aiuti provenienti da varie fonti superi la soglia del 75 % (considerando 97), la Commissione deve applicare i criteri di cui al punto 68, lettere a) e b). Se soddisfa le condizioni di cui al punto 68, lettere a) o b), l'aiuto può essere approvato solo dopo una valutazione approfondita. (281) La soglia del 75 % applicabile in questo caso è di 30 milioni di EUR. Come ha osservato PCC, questo dato non è contestato (considerando 97). L'ammontare massimo dell'aiuto concesso a PCC in relazione al progetto era di 23 028 787 EUR (95 981 681 PLN) (considerando da 267 a 272). L'importo complessivo degli aiuti al progetto provenienti da varie fonti non supera pertanto la soglia del 75 %. (282) La Commissione conclude quindi che il punto 68 non è applicabile, senza che sia necessario effettuare le verifiche di cui al punto 68, lettere a) e b), degli orientamenti del 2007. Non è pertanto necessario effettuare una valutazione approfondita dell'aiuto concesso a PCC, secondo i criteri di cui al punto 68. 6.2.6. Valutazione comparata (283) La Commissione ha pertanto concluso che le misure di aiuto soddisfano le condizioni di cui ai punti 38 (considerando 257), 67 (considerando 273) e 71 (considerando 276) degli orientamenti del 2007. Tali misure pertanto soddisfano i requisiti di compatibilità per se di tali orientamenti. La Commissione ha concluso inoltre che le misure di aiuto non comportano la necessità di effettuare una valutazione approfondita ai sensi del punto 68 degli orientamenti del 2007 (considerando 282). (284) Indipendentemente dall'esito delle verifiche di cui al punto 68, per giungere a una conclusione in merito alla compatibilità delle misure di aiuto ai sensi degli orientamenti del 2007 la Commissione deve stabilire se gli effetti positivi dell'aiuto siano superiori a quelli negativi, qualora nutra dubbi al riguardo ( 121 ) . (285) La Commissione osserva che la Polonia ha concesso la sovvenzione nell'aprile 2012 e l'esenzione fiscale nel febbraio 2013. È pertanto opportuno analizzare le circostanze di fatto e i dati disponibili in quel momento. 6.2.6.1.   Benefici regionali (286) La Commissione osserva che il progetto apporta allo sviluppo regionale un sostanziale contributo positivo, cosa che costituisce lo scopo degli aiuti di Stato a finalità regionale, come le misure di aiuto in esame. In particolare la Commissione prende atto dei seguenti benefici del progetto, che si sarebbero potuti prevedere al momento della concessione delle misure di aiuto: a) il progetto è situato in una «zona a» che nel periodo 2007-2013 aveva un PIL pro capite pari appena al 47,52 % della media dell'UE-25. La zona specifica in cui è ubicato il progetto è inoltre ancora più svantaggiata rispetto all'area nel suo complesso: nel periodo precedente l'investimento registrava un tasso di disoccupazione del 21,6 %, e nel 46 % dei casi si trattava di disoccupati di lunga durata (considerando 135); b) il progetto comporta la creazione di circa 150 posti di lavoro diretti, tra cui posti per professionisti altamente qualificati, nonché la creazione di posti di lavoro indiretti e di opportunità commerciali per i fornitori e i collaboratori (considerando da 148 a 157, 165, 168 e 211). Le condizioni di lavoro di PCC comprendono in particolare opportunità di formazione per il personale (considerando 147). PCC collabora con le università e le comunità studentesche (considerando 137); c) le attività di ricerca e sviluppo di PCC apportano innovazione al settore e all'industria, creando un effetto di ricaduta in termini di conoscenze e attuando nuovi processi e soluzioni organizzative, anche per quanto riguarda la tecnologia dell'acido monocloroacetico. I risultati delle attività di ricerca di PCC sono stati resi disponibili nell'ambito di un'intensa cooperazione con i laureati, gli studenti e gli istituti di istruzione locali (considerando 138, 151, 155, 158, 160, 163, 164, 166 e 212; d) l'investimento nel progetto incentiva l'imprenditorialità e gli investimenti collaterali nella regione da parte di altre imprese (considerando 138, 158, 159, 161 e 162); e) l'investimento crea sinergie significative con altri impianti del gruppo PCC, contribuendo così a ridurre il consumo di energia elettrica e le emissioni di CO 2 e a evitare il trasporto di materiali pericolosi su strada (considerando 139, 154, 164, 166 e 213; e f) il progetto comporta significativi trasferimenti fiscali al bilancio pubblico, un miglioramento delle infrastrutture industriali della zona, vantaggi per le imprese locali, una riduzione della disoccupazione e un miglioramento della cooperazione regionale, nazionale e internazionale (considerando 141, 148, 159, 162 e 163). 6.2.6.2.   Potenziali effetti negativi: sovraccapacità (287) La Commissione osserva che il denunciante sostiene che il progetto era rivolto a un mercato in condizioni di sovraccapacità (considerando 51). (288) Per valutare se il progetto fosse rivolto a un mercato in condizioni di sovraccapacità, e in caso affermativo per valutare il suo impatto sulla valutazione comparata, occorre innanzitutto determinare i mercati rilevanti del prodotto e geografico. 6.2.6.2.1.   Mercato del prodotto rilevante (289) La Commissione osserva che secondo il denunciante il mercato del prodotto rilevante è quello dell'acido monocloroacetico ultrapuro (considerando 51, nonché considerando 135 e 136 della decisione di avvio del procedimento), mentre secondo la Polonia e PCC si tratta del mercato complessivo dell'acido monocloroacetico (considerando da 105 a 108 e 209). (290) La Commissione ricorda che il punto 69 degli orientamenti del 2007 precisa che il mercato del prodotto rilevante «comprende il prodotto interessato ed i suoi succedanei, considerati in modo tale dal consumatore (a causa delle caratteristiche del prodotto, dei prezzi e dell'utilizzo previsto) o dal produttore (mediante la flessibilità degli impianti di produzione)» (sottolineatura aggiunta). A parere della Commissione pertanto se il consumatore o il produttore giudicano sostituibili le varie classi di purezza dell'acido monocloroacetico, queste si dovrebbero considerare parte dello stesso mercato del prodotto. (291) La Commissione osserva in primo luogo che le varie relazioni sul mercato trasmesse dalla Polonia (considerando da 217 a 219) non distinguono tra classi di purezza, ma trattano il mercato dell'acido monocloroacetico nel suo complesso. Le informazioni sul mercato comunicate dal denunciante durante la fase di esame preliminare (cfr. considerando 26 della decisione di avvio del procedimento) non distinguono tra classi di purezza, ma si riferiscono al mercato dell'acido monocloroacetico nel suo complesso. Nella sua prassi precedente la Commissione non ha riscontrato indicazioni sufficienti del fatto che classi di purezza diverse giustifichino la segmentazione del mercato del prodotto, e ha considerato il mercato dell'acido monocloroacetico nel suo complesso ( 122 ) . (292) Per quanto riguarda il versante della domanda, la Commissione osserva che secondo il denunciante esistono almeno due mercati distinti per i prodotti dell'acido monocloroacetico: uno per i due livelli di purezza più elevati e uno per i due livelli di purezza più bassi (considerando 136 della decisione di avvio del procedimento); secondo PCC invece l'uso del grado di purezza dell'acido monocloroacetico dipende dalle scelte dei clienti, piuttosto che dalle limitazioni relative alle caratteristiche, al prezzo e all'uso previsto del prodotto (considerando 105). La Commissione rileva che gli usi generali dell'acido monocloroacetico (considerando 21) sono in larga misura i medesimi, indipendentemente dalla purezza. È possibile che per alcuni usi specifici dell'acido monocloroacetico i clienti preferiscano un grado di purezza più elevato. (293) Per quanto riguarda il versante dell'offerta, la Commissione osserva in ogni caso che il denunciante, Nouryon (ex Akzo Nobel) e PCC dispongono tutti, nei propri impianti di produzione, della completa flessibilità necessaria per produrre acido monocloroacetico di tutte le classi di purezza (considerando 106). Sembra pertanto che sul versante dell'offerta i differenti gradi di purezza dell'acido monocloroacetico si debbano considerare succedanei. Di conseguenza la Commissione conclude che, alla luce dell'elevato grado di sostituibilità sul versante dell'offerta e dell'assenza di indicatori significativi di una mancanza di sostituibilità sul versante della domanda, non è opportuno suddividere ulteriormente il mercato dell'acido monocloroacetico, e che il mercato del prodotto rilevante è quello dell'acido monocloroacetico, indipendentemente dal grado di purezza. 6.2.6.2.2.   Mercato geografico rilevante (294) La Commissione osserva che secondo il denunciante il mercato geografico rilevante è il SEE (considerando 51); secondo la Polonia e PCC invece si tratta almeno dell'area che si estende al SEE, all'America settentrionale e all'America meridionale (considerando da 109 a 112 e 209). (295) La Commissione osserva che la sua prassi precedente non è decisiva al riguardo. Mentre nella sua decisione del 1994 relativa alla concentrazione tra Akzo e Nobel Industries ( 123 ) la Commissione ha ritenuto opportuno esaminare il mercato dell'Europa occidentale per l'acido monocloroacetico, nel 2020 la Commissione ha constatato la possibilità che tale mercato non fosse più rilevante e ha lasciato aperta la definizione del mercato geografico dell'acido monocloroacetico ( 124 ) . (296) In primo luogo la Commissione osserva che il denunciante stesso, che ha sede nell'Unione, è a quanto sembra uno dei principali esportatori almeno verso i mercati nordamericano e sudamericano (considerando 111). Ciò sembra contraddire l'affermazione del denunciante secondo cui il mercato sarebbe limitato al SEE. (297) La Commissione osserva che tra l'Europa e gli Stati Uniti sembrano esistere intensi flussi commerciali di acido monocloroacetico. La relazione SRI del 2011 rileva che ( 125 ) nel 2010 il 43 % del consumo statunitense di acido monocloroacetico proveniva da importazioni, il 69 % delle quali a opera della Germania e il 24 % a opera dei Paesi Bassi ( 126 ) . Vi sono inoltre le prove di ragguardevoli scambi commerciali tra l'Europa e il resto dell'America settentrionale. Secondo la relazione SRI del 2011 il Canada, che non poteva vantare produttori nazionali di acido monocloroacetico, importava dalla Svezia, dai Paesi Bassi e dalla Germania ( 127 ) , mentre anche il Messico tradizionalmente importava dalla Germania ( 128 ) . Sembra che anche i paesi dell'America centrale e meridionale importino dall'Europa quantità significative di acido monocloroacetico. Nel 2010 ad esempio il 34 % delle importazioni argentine proveniva dalla Germania, e anche Brasile e Colombia importavano acido monocloroacetico ( 129 ) . (298) Come segnalano la Polonia e PCC (considerando 112 e 209), vi sarebbero anche motivi per sostenere che il mercato geografico sia ancora più ampio dell'Europa e delle Americhe. Ad esempio la relazione SRI del 2011 rileva che nel 2006 la maggior parte delle importazioni nell'Europa occidentale proveniva dal Giappone (41 %) e dall'India (39 %), mentre dal 2008 quasi tutte le importazioni provenivano dall'India; queste importazioni nell'Europa occidentale rimangono tuttavia piuttosto marginali. Nel 2010 gran parte delle esportazioni dell'Europa occidentale erano dirette verso Stati Uniti, Argentina e Sud Africa ( 130 ) . La relazione Tecnon Orbichem dal canto suo sembra suggerire che quello dell'acido monocloroacetico sia un mercato globale ( 131 ) . Come osservano PCC e Polonia (considerando 112 e 209), i produttori asiatici possono concentrarsi su mercati esterni all'Europa e alle Americhe. È chiaro tuttavia che il settore dell'acido monocloroacetico sembra caratterizzato da stabili flussi commerciali almeno tra l'Europa e le Americhe. (299) La Commissione conclude che il mercato dell'acido monocloroacetico non è limitato al SEE. Nota peraltro di non aver bisogno, per effettuare la propria valutazione, di trarre conclusioni sullo specifico mercato geografico rilevante (al di là del fatto che tale mercato rilevante è più ampio del SEE); infatti la misura in cui il mercato geografico rilevante si estende al di là del SEE non esercita un impatto sostanziale sui risultati dell'analisi delle tendenze del mercato rilevante effettuata dalla Commissione (considerando da 301 a 305). 6.2.6.2.3.   Tendenze del mercato (300) Nella propria denuncia il denunciante ha sostenuto che il mercato dell'acido monocloroacetico soffre di una sovraccapacità che sarebbe aggravata dal progetto. (301) La Commissione osserva in primo luogo che i dati forniti dal denunciante (cfr. la decisione di avvio del procedimento, considerando 26) non suffragano l'esistenza di una presunta sovraccapacità strutturale sul mercato dell'acido monocloroacetico negli anni precedenti la decisione di investimento di PCC. Le cifre presentate descrivono piuttosto un mercato in cui la domanda è relativamente stabile (fatti salvi gli effetti immediati della crisi finanziaria del 2008), un livello relativamente elevato e stabile di esportazioni dall'Unione verso paesi terzi e importazioni a livelli molto bassi. In Europa i livelli di produzione sono rimasti stabili in proporzione alla capacità complessiva. La Commissione osserva che il permanere della domanda al di sotto della capacità produttiva assoluta non è, di per sé, un sintomo di sovraccapacità strutturale, in particolare alla luce del fatto, sottolineato da PCC e Polonia, che la capacità effettiva è inferiore alla capacità nominale (considerando 130 e 224) ( 132 ) . Analogamente la circostanza che la domanda europea fosse di per sé inferiore alla produzione o alla capacità effettive non è un'indicazione di sovraccapacità strutturale, dato che ogni anno si esportava una parte significativa della produzione europea a un livello relativamente stabile. La Commissione non ritiene pertanto che i dati forniti dal denunciante dimostrino la sovraccapacità del mercato nel momento in cui PCC ha effettuato il proprio investimento. (302) Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui il progetto aggraverebbe la sovraccapacità, la Commissione osserva in primo luogo che, come si è indicato in precedenza, prima dell'investimento il mercato non era caratterizzato da una sovraccapacità strutturale. La Commissione ha tuttavia valutato la possibilità che l'investimento provocasse sovraccapacità. (303) La Commissione ricorda che il progetto era concepito per avere una capacità produttiva nominale annua di 42 kt (considerando 18). La sua capacità produttiva effettiva è però stimata a [34 — 40] kt/anno (considerando 130 e 224). È vero che, rimanendo invariate la domanda locale e le esportazioni, ciò comporterebbe un notevole incremento della capacità di mercato. Come sottolineano però PCC e Polonia, l'aggiunta di capacità deve essere valutata alla luce della domanda potenziale di mercato al momento dell'investimento ( 133 ) . (304) Le relazioni indipendenti trasmesse dalla Polonia, disponibili al momento della concessione delle misure di aiuto, contengono previsioni per il 2015. La relazione SRI del 2011 prevedeva un aumento assoluto del consumo annuo di acido monocloroacetico in tutti i mercati chiave tra il 2010 e il 2015; specificamente un aumento di [14-16,5] kt nella sola Europa, [18-22] kt nella somma di Europa e USA, [20-24] kt nella somma di Europa e America settentrionale, [22-27] kt in Europa e nelle Americhe in totale e [150-180] kt nel mondo (considerando 218). Ciò si traduce nella previsione di un CAGR positivo (in volume) per il periodo 2010-2015, pari all'[1,4-1,6] % per l'Europa, all'[1,4-1,6] % per l'Europa e gli Stati Uniti, all'[1,4-1,6] % per l'Europa e l'America settentrionale, all'[1,4-1,6] % per l'Europa e le Americhe e al [3,2-3,7] % per il mondo. (305) La relazione Tecnon Orbichem da parte sua riporta, per gli anni dal 2010 al 2015, dati previsionali che indicano un aumento del consumo di acido monocloroacetico in termini di volume pari a [14-15,2] kt all'anno in Europa, [22-26] kt in Europa e in America settentrionale, [30-33] kt in Europa e nelle Americhe e [90-105] kt nel mondo (considerando 219). Ciò si traduce nella previsione di un CAGR positivo per il periodo 2010-2015 pari all'[1,3-1,5] % per l'Europa, all'[1,4-1,6] % per l'Europa e l'America settentrionale, all'[1,7-1,9] % per l'Europa e le Americhe e al [2,6-2,8] % per il mondo. La stessa relazione indica un CAGR positivo nel quinquennio 2010-2014 pari all'[1,2-1,4] % per l'Europa, all'[1,4-1,6] % per l'Europa e l'America settentrionale, all'[1,6-1,9] % per l'Europa e le Americhe e al [2,7-3] % per il mondo. (306) La Commissione osserva che le proiezioni sulla crescita del mercato al momento della concessione delle misure di aiuto si basavano necessariamente su stime. La Commissione ricorda che, sebbene le relazioni di cui ai considerando 304 e 305 prevedessero già una crescita del mercato, altre relazioni erano ancora più ottimistiche a tale riguardo. Le relazioni elaborate per PCC al momento della decisione di investimento indicavano ad esempio un'aspettativa di crescita ancora più elevata, pari all'[1,9-2,3]-[3-3,6] % per il mercato dell'acido monocloroacetico in Europa e nell'America settentrionale nel periodo 2010-2015, nonché tassi di crescita analoghi per i mercati dei suoi prodotti a valle (considerando 220). (307) La Commissione aggiunge che, all'epoca in cui PCC ha intrapreso il progetto, il mercato dell'acido monocloroacetico era considerato attraente per gli investimenti; infatti negli anni precedenti e successivi all'avvio dei lavori sul progetto sia il denunciante sia Akzo Nobel avevano annunciato investimenti volti ad accrescere la loro capacità produttiva (considerando 132 e 223). Ciò conferma pertanto che per i mercati dell'acido monocloroacetico e dei suoi prodotti a valle si prevedeva una crescita tale da assorbire la capacità produttiva aggiunta al mercato (considerando 129, 131, 133, 133, e da 217 a 220). (308) Di conseguenza, alla luce delle considerazioni di cui ai considerando da 301 a 307, la Commissione ritiene che, indipendentemente dal mercato geografico valutato, si prevedesse una crescita della domanda di acido monocloroacetico negli anni successivi all'investimento. Quando a PCC sono state concesse le misure di aiuto, il mercato dell'acido monocloroacetico non si trovava in una situazione di declino assoluto o di sovraccapacità strutturale; alla luce delle previsioni di crescita del mercato, suffragate da elementi di prova, non si prevedeva neppure un declino assoluto o una sovraccapacità strutturale per il futuro, anche tenendo conto della capacità creata dal progetto. (309) Per quanto riguarda infine il bilancio tra gli effetti positivi e negativi dell'aiuto, la Commissione osserva che il denunciante e Akzo Nobel detenevano quote di mercato significative, indipendentemente dalla regione interessata. La relazione SRI del 2011 segnala che nel 2010 il denunciante e Akzo Nobel rappresentavano circa il 97 % della capacità produttiva in Europa, il 74 % in Europa e nell'America settentrionale e il 73 % in Europa e nelle Americhe. La posizione dominante di questi due operatori del mercato è stata riconosciuta anche nella relazione Tecnon Orbichem, che definiva Akzo Nobel il «leader mondiale», e il denunciante il «secondo maggiore attore». Secondo questa relazione per il periodo 2012-2013 (quando sono state concesse le misure di aiuto al progetto) si prevedeva che il denunciante e Akzo Nobel detenessero quote congiunte pari al 92 % del mercato europeo, al 73 % del mercato europeo e nordamericano e al 71 % del mercato dell'Europa, dell'America settentrionale e dell'America meridionale. La Commissione osserva che il denunciante e Akzo Nobel avevano tradizionalmente ( 134 ) operato nell'ambito di un cartello sul mercato dell'acido monocloroacetico (considerando 125). Il progetto ha consentito a PCC di entrare nel mercato dell'acido monocloroacetico, precedentemente dominato dal duopolio costituito dal denunciante e da Akzo Nobel. L'ingresso di PCC sul mercato era quindi potenzialmente in grado di migliorare le condizioni di concorrenza per i clienti dell'acido monocloroacetico (considerando 125, 126 e 215). 6.2.6.3.   Risultati della valutazione comparata (310) La Commissione osserva pertanto che, all'epoca in cui PCC ha chiesto e ottenuto aiuti per il progetto, il mercato dell'acido monocloroacetico non era in declino assoluto e si prevedeva una crescita a breve termine. Questa valutazione è confermata da relazioni indipendenti coeve al periodo in cui sono state concesse le misure di aiuto, nonché dagli investimenti in capacità produttiva supplementare effettuati all'epoca da altri operatori del mercato. Oltre ad apportare benefici significativi alla regione, il progetto ha anche migliorato le condizioni di mercato consentendo a un nuovo operatore di accedere al mercato duopolistico dell'acido monocloroacetico. La Commissione osserva che in precedenza i duopolisti tradizionali avevano operato nell'ambito di un cartello sul mercato dell'acido monocloroacetico. (311) La Commissione conclude pertanto che gli effetti positivi delle misure di aiuto superano gli effetti negativi che tali misure potrebbero produrre sulla concorrenza e sugli scambi e che le misure di aiuto non comporterebbero distorsioni inaccettabili della concorrenza. 6.2.7. Conclusioni sulla compatibilità con gli orientamenti del 2007 (312) La Commissione conclude che le misure di aiuto soddisfano i criteri di compatibilità per se degli orientamenti del 2007 e non comportano la necessità di effettuare una valutazione approfondita ai sensi del punto 68 di tali orientamenti (considerando 283). La Commissione conclude inoltre che gli effetti positivi dell'aiuto superano quelli negativi (considerando 311). La Commissione conclude pertanto che le misure di aiuto sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato, secondo l'interpretazione che ne danno gli orientamenti del 2007. (313) Poiché la Commissione conclude che le misure di aiuto sono compatibili ai sensi degli orientamenti del 2007, non è necessario valutare se soddisfino i criteri stabiliti in altre basi giuridiche di compatibilità, come il regolamento n. 800/2008. 7. CONCLUSIONI (314) La Commissione ritiene che la sovvenzione e l'esenzione fiscale concesse dalla Polonia a PCC in relazione al progetto siano compatibili con il mercato interno sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato, secondo l'interpretazione che ne danno gli orientamenti del 2007. HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'aiuto di Stato cui la Polonia ha dato esecuzione a favore di PCC, per un importo massimo di 95 981 681 PLN (23 028 787 EUR), in valore attualizzato, è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Articolo 2 La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2025 Per la Commissione Teresa RIBERA Vicepresidente esecutiva ( 1 ) GU C 144 del 30.4.2020, pag. 42 . ( 2 ) Denominata all'epoca «PCC P4 Sp. z o. o.» e modificata in «PCC MCAA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ» (PCC MCAA Sp. z o. o.) con l'iscrizione nel KRS (registro giudiziario nazionale polacco) del 28 maggio 2014. ( 3 ) Cfr. nota 1. ( 4 ) La Commissione non ha trasmesso le osservazioni presentate da PCC, giacché erano contrassegnate come riservate e coperte da privilegio giuridico. ( 5 ) Cfr. Le aziende del gruppo PCC — quasi 1 000 prodotti chimici (ultima consultazione 29 luglio 2024). ( 6 ) Dallo shampoo al glifosato o dove si usa l'acido monocloroacetico — PCC Group Product Portal (ultima consultazione 29 luglio 2024). ( 7 ) Decisione C (2006) 4010 della Commissione, del 13 settembre 2006, relativa al caso SA.21529 (N 531/06) — Polonia — Carta degli aiuti a finalità regionale 2007-2013 ( GU C 256 del 24.10.2006, pag. 6 ). ( 8 ) Calcolato applicando il tasso di cambio EUR/PLN 4,1548 applicabile il 4 aprile 2012, alla data di concessione dell'aiuto ( GU C 102 del 5.4.2012, pag. 28 ). ( 9 ) Ibidem. ( 10 ) GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3 , http://data.europa.eu/eli/reg/2008/800/oj . ( 11 ) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2009 r. nr 75, poz. 638). ( 12 ) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2010 r. nr 40, poz. 231). ( 13 ) A seguito di una prima domanda di aiuto del 2 novembre 2010. ( 14 ) Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 ( GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25 , http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1083/oj ). ( 15 ) «Ponadto, zwracam się z prośbą o przekazanie pełnej dokumentacji dot. Potwierdzenia pomocy przez Komisję Europejską». ( 16 ) Convenzione di sovvenzione del 4 aprile 2012 n. POIG.04.05.01-00.028/10-00 per il progetto «Impianto di produzione innovativo per l'acido monocloroacetico ultrapuro» nell'ambito della sottomisura 4.5.1 Sostegno agli investimenti nel settore produttivo, misura 4.5 Sostegno agli investimenti con un impatto significativo sull'economia — Asse prioritario 4 Investimenti in imprese innovative nell'ambito del programma operativo «Economia innovativa» 2007-2013 (IEOP 2007-2013). ( 17 ) La sezione 7 del regolamento IEOP (modificato dal regolamento recante modifica dell'IEOP) definisce grandi progetti di investimento quelli in cui il valore totale degli aiuti previsti da tutte le fonti supera, tra l'altro, 30 milioni di EUR qualora l'investimento avvenga in una regione con un'intensità massima di aiuto del 40 %. ( 18 ) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ( GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1 , http://data.europa.eu/eli/reg/1999/659/oj ). ( 19 ) Ai sensi dell'articolo 2, punto 12) «si intende per 'grande progetto di investimenti' l'investimento in attivi con una spesa ammissibile superiore a 50 milioni di euro, calcolati ai prezzi e ai tassi di cambio correnti alla data in cui l'aiuto è concesso». ( 20 ) Protocollata dalla Commissione con il numero SA.35025 (2012/MF). ( 21 ) Protocollata dalla Commissione con il numero SA.29131 (2014/MX). ( 22 ) Decisione C (2014) 6943 final della Commissione, del 25.9.2014, relativa al grande progetto «Impianto di produzione innovativo per l'acido monocloroacetico ultrapuro (U-P MCAA)», che fa parte del programma operativo «Economia innovativa» per l'assistenza strutturale del Fondo europeo di sviluppo regionale a titolo dell'obiettivo «Convergenza» in Polonia. ( 23 ) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 232, poz. 1548). ( 24 ) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 274). ( 25 ) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397). ( 26 ) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, (Dz. U. z 2004 r. nr 123, poz. 1291). ( 27 ) GU C 54 del 4.3.2006, pag.13 . ( 28 ) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia map pomocy regionalnej (Dz. U. z 2006 r. nr 190, poz. 1402). ( 29 ) Autorizzazione n. 255 del 17 febbraio 2013 per l'esercizio di un'attività economica nell'«Invest Park» della zona economica speciale di Wałbrzych. ( 30 ) Calcolato applicando il tasso di cambio EUR/PLN 4,1679 applicabile il 19 febbraio 2013 ( GU C 49 del 20.2.2013, pag. 8 ). Si noti che, nella presente decisione, la Commissione utilizza il tasso di cambio di riferimento pubblicato dalla Banca centrale europea per la data pertinente. Di conseguenza gli importi differiscono leggermente da quelli rilevati, utilizzando talvolta tassi di cambio diversi, da Polonia e PCC e nella decisione di avvio del procedimento. ( 31 ) Ibidem. ( 32 ) Nelle informazioni sintetiche relative all'esenzione fiscale, la Polonia ha utilizzato il tasso di cambio PLN/EUR 4,1495, che si traduce in 271 513 408 PLN (65 432 801 EUR), mentre la Commissione utilizza il tasso di cambio PLN/EUR 4,1679, pubblicato dalla Banca centrale europea il 19 febbraio 2013 ( GU C 49 del 20.2.2013, pag. 8 ), per un importo di 271 513 408 PLN (65 143 935 EUR). ( 33 ) Protocollata dalla Commissione con il numero SA.42750 (2015/MF). ( 34 ) Nelle informazioni sintetiche la Polonia ha indicato un tasso di cambio PLN/EUR 4,1495. ( 35 ) Nelle informazioni sintetiche la Polonia ha indicato il tasso di cambio PLN/EUR 4,1495, che si traduce in 28 802 370 PLN (6 941 166 EUR), mentre la Commissione utilizza il tasso di cambio PLN/EUR 4,1679, pubblicato dalla Banca centrale europea il 19 febbraio 2013 ( GU C 49 del 20.2.2013, pag. 8 ), per un importo di 28 802 370,24 PLN (6 910 523 EUR). ( 36 ) Fascicolo n. VI SA/Wa 1642/18. ( 37 ) Fascicolo n. II GSK 823/19. La sentenza della Corte amministrativa suprema non ha effettuato alcun accertamento dei fatti in merito al momento in cui PCC ha avviato i lavori relativi al progetto. ( 38 ) Le autorità polacche hanno chiarito che l'autorizzazione ZES è in vigore dal 28 novembre 2018, data in cui il Tribunale amministrativo regionale ne ha annullato la revoca. Poiché PCC non ha registrato redditi che potessero beneficiare dell'esenzione fiscale fino al 2019, alla revoca dell'autorizzazione ZES non è seguita alcuna richiesta di arretrati dell'esenzione fiscale a PCC. ( 39 ) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ( GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9 , http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1589/oj ). ( 40 ) L'autorizzazione ZES indica una cifra massima (nominale) di 300 000 000 PLN. Nella scheda informativa di sintesi relativa all'esenzione fiscale, la Polonia ha osservato che l'importo attualizzato pertinente è pari a 271 513 408,70 PLN. ( 41 ) GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1 , http://data.europa.eu/eli/reg/2014/651/oj . ( 42 ) Decisione C(2017) 5050 final della Commissione, del 20.7.2017, nel caso SA.38121 (2016/FC) — Slovacchia — Aiuti agli investimenti in favore del produttore slovacco di sabbia silicea NAJPI a.s. ( GU C 336 del 6.10.2017, pag. 1 ). Tale posizione non è stata messa in discussione nella sentenza del Tribunale del 9 settembre 2020, Kerkosand / Commissione , T-745/17, EU:T:2020:400, che ha annullato la decisione in questione: cfr. il punto 81 di tale sentenza. ( 43 ) Decisione C (2014) 865 final della Commissione, del 20.2.2014, relativa al caso SA.37485 (2013/N) — Polonia — Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 ( GU C 210 del 4.7.2014, pag. 1 ). ( 44 ) La Commissione ha osservato che non era necessario valutare la compatibilità del regime di esenzione fiscale ai sensi degli orientamenti del 2007 in quanto l'esenzione fiscale non soddisfaceva tutti i requisiti del regime, e pertanto doveva essere considerata un aiuto ad hoc al di fuori di tale regime (nota 74 della decisione di avvio del procedimento). ( 45 ) Giacché non poteva escludere che l'importo complessivo degli aiuti per il progetto provenienti da varie fonti superasse il 75 % dell'ammontare massimo che un investimento con spesa di 100 milioni di EUR potrebbe ricevere, applicando il massimale standard di aiuto vigente per le grandi imprese nella Carta degli aiuti a finalità regionale approvata alla data in cui l'aiuto è concesso, ossia 30 milioni di EUR. ( 46 ) Come dimostra la prima voce del registro di costruzione predisposto da PCC per il progetto. ( 47 ) Conclusione di un accordo di fornitura con [...](*) per una parte delle attrezzature destinate alla produzione di acido monocloroacetico. [( * ) Informazione riservata ]. ( 48 ) […]. ( 49 ) Calcolato applicando il tasso di cambio EUR/PLN 4,1029 applicabile il 17 ottobre 2012 ( GU C 314 del 18.10.2012, pag. 2 ). ( 50 ) 40 % × (75 % × 100 milioni di EUR) = 30 milioni di EUR. ( 51 ) Applicabile al momento della concessione dell'autorizzazione ZES a PCC. ( 52 ) Ad esempio la decisione della Commissione C(2008) 3507 final, del 6 luglio 2010, relativa all'aiuto di stato C 34/08 (ex N 170/2008) a cui la Germania intende dare esecuzione a favore di Deutsche Solar AG ( GU L 7 dell'11.1.2011, pag. 40 , http://data.europa.eu/eli/dec/2011/4(1)/oj ), considerando 58. ( 53 ) Considerando 26, 134, 137, 139, 140, 149 e 157. ( 54 ) Orientamenti del 2007, punto 69. ( 55 ) Come ha affermato il denunciante in sede di esame preliminare delle misure, nella sua comunicazione alla Commissione del 7 giugno 2018 (considerando 3). ( 56 ) Orientamenti del 2007, punto 70. ( 57 ) Regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale ( GU L 374 del 31.12.1991, pag. 1 , http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3924/oj ). ( 58 ) 20.14.32.20 — acidi cloroacetici: mono-, di- e tri- cloroacetico; acidi propionici, butanoici e pentanoici; loro sali e loro esteri. ( 59 ) Decisione C (2004) 4876 final della Commissione, del 19 gennaio 2005, concernente un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE nei confronti di Akzo Nobel e altri — caso n. COMP/E-1/.37.773 — AMCA), sintesi della decisione del 19.1.2005 ( GU L 353 del 13.12.2006, pag. 12 , http://data.europa.eu/eli/dec/2006/897/oj ) (versione non riservata della decisione della Commissione nel caso n. COMP/E-1/.37.773 — AMCA https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/37773/37773_143_1.pdf ) e decisione C(2004) 2026 final della Commissione, del 16 giugno 2004, sul caso SA.14224 (N 304/2003) — Paesi Bassi — Aiuti a favore di Akzo Nobel, per ridurre al minimo i trasporti di cloro ( GU C 81 del 2.4.2005, pag. 4 ). ( 60 ) Nel punto 70 degli orientamenti del 2007 si legge: «L'onere della prova della non sussistenza delle situazioni di cui al punto 68, lettere a) e b), grava sullo Stato membro. Ai fini dell'applicazione delle lettere a) e b), le vendite ed il consumo apparente verranno definiti al livello appropriato della classificazione Prodcom, di norma nel SEE, oppure, se tale informazione non è disponibile o rilevante, sulla base di qualsiasi altra segmentazione del mercato generalmente accettata per la quale sono prontamente disponibili dati statistici» (note omesse). ( 61 ) Decisione di avvio del procedimento, considerando 143. ( 62 ) A parere di PCC questa situazione è illustrata da una relazione redatta nel 2006 da Tecnon OrbiChem: Monochloroacetic Acid 2005 2015: A Comprehensive World Survey, Forecast and Analysis , di cui PCC non ha allegato copia. Le autorità polacche ne hanno però fornito una copia nel corso degli scambi con i servizi della Commissione (considerando 133). ( 63 ) PCC cita un documento di discussione del 2013 di Deloitte: « Chloroacetic acids products — International trade flows », che a suo avviso dimostrerebbe il costante duopolio esercitato dal denunciante e da Akzo Nobel nel corso degli anni. PCC non ha allegato copia di tale relazione, che però è stata fornita dalle autorità polacche nel corso degli scambi con i servizi della Commissione. ( 64 ) Decisione di avvio del procedimento, considerando 150. ( 65 ) A fini di precisione PCC osserva che nella decisione di avvio del procedimento, nel contesto del volume delle vendite dopo il completamento dell'investimento, la Commissione indica soltanto i dati relativi alle vendite di acido monocloroacetico a partire dal 2015 (pari a 242,9 kt, dato che escluderebbe persino la possibilità che PCC si avvicini al 25 % del consumo apparente di acido monocloroacetico), mentre l'investimento è stato completato solo nel 2016. Supponendo tuttavia che il livello di consumo apparente di acido monocloroacetico nel 2016 non fosse sensibilmente diverso dal livello indicato dalla Commissione per il 2015, PCC non raggiungerebbe in ogni caso il livello del consumo apparente del 25 % dopo l'investimento. ( 66 ) Esposti in sintesi al considerando 26 della decisione di avvio del procedimento. ( 67 ) Sentenza del Tribunale del 10 luglio 2012, Smurfit Kappa Group plc / Commissione , T-304/08, EU:T:2012:351. ( 68 ) PCC sostiene che tale approccio è in linea con i punti 38, 41, 42, 45 e 47 della comunicazione della Commissione relativa ai criteri per una valutazione dettagliata degli aiuti a finalità regionale destinati ai grandi progetti di investimento ( GU C 223 del 16.9.2009, pag. 3 ). ( 69 ) Decisione C(2004) 4876 final della Commissione, del 19 gennaio 2005, concernente un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE, Caso n. COMP/E-1/.37.773 — AMCA ( GU L 353 del 13.12.2006, pag. 12 , http://data.europa.eu/eli/dec/2006/897/oj ). La decisione sul cartello riguardava le società cui il denunciante è succeduto, Clariant AG e Hoescht AG. ( 70 ) Decisione C(2004) 2026 final della Commissione, del 16 giugno 2004, sul caso SA.14224 (N 304/2003) — Paesi Bassi — Aiuti a favore di Akzo Nobel, per ridurre al minimo i trasporti di cloro ( GU C 81 del 2.4.2005, pag. 4 ). ( 71 ) PCC cita la Markets & Markets Research Report, che segnala un aumento del [4-4,6] % (in termini di valore) del mercato della carbossimetilcellulosa nel periodo 2015-2020, e la previsione di Global Market Insights, che indica un aumento del CAGR superiore al [4-4,2] % (a seconda dell'uso) nel periodo 2017-2023. ( 72 ) Nel 2016 sono state esportate dall'Unione circa 50 kt di carbossimetilcellulosa, con la previsione di una crescita a100 kt per il 2018. PCC non ha fornito fonti per tali dati. ( 73 ) PCC cita anche la relazione Chemdata International 2018 del Consiglio europeo dell'industria chimica («CEFIC») («Facts & Figures of the European Chemical Industry Council»). ( 74 ) Circa l'80 % della domanda di acido monocloroacetico negli Stati Uniti è soddisfatto da importazioni provenienti dal duopolio esercitato dal denunciante e da Akzo Nobel; non si prevede un aumento della produzione interna statunitense. PCC non ha fornito fonti per tali affermazioni. ( 75 ) PCC segnala che Siemens e CEFIC confermano tale cifra. ( 76 ) PCC osserva che Akzo Nobel aveva anche annunciato la costruzione di un nuovo impianto per la produzione di acido monocloroacetico in India. ( 77 ) PCC ricorda che nelle note 36 e 37 della decisione di avvio del procedimento la Commissione ha osservato che nel 2008 il denunciante aveva aumentato la capacità produttiva del proprio stabilimento indiano di 22 kt, e nel 2013 aveva aumentato quella del suo impianto cinese di 25 kt; Akzo Nobel ha incrementato la capacità del proprio impianto di acido monocloroacetico di 25 kt, 60 kt e 100 kt rispettivamente nel 2002, nel 2010 e nel 2012. ( 78 ) «Chemical European Handbook — SRI Consulting Marketing Research Report Monochloroacetic Acid», luglio 2011. ( 79 ) Nella presente sezione 4.2 la Commissione sintetizza le osservazioni ricevute da terzi a seguito della decisione di avvio del procedimento, indipendentemente dal fatto che tali terzi possano essere considerati «interessati» ai sensi dell'articolo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2015/1589. ( 80 ) Dal momento che il progetto è ubicato accanto al fornitore di cloro di PCC, PCC Rokita SA, che è un'altra società appartenente al gruppo PCC. ( 81 ) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ( GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1 ), http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj ). ( 82 ) L'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento 1083/2006 così dispone: «La Commissione valuta il grande progetto, se necessario facendo appello a consulenti esterni, compresa la BEI, sulla base degli elementi di cui all'articolo 40, della coerenza con le priorità del programma operativo, del contributo che esso apporta al conseguimento degli scopi di tali priorità e della coerenza con le altre politiche comunitarie». ( 83 ) I servizi della direzione generale della Politica regionale e urbana. ( 84 ) Lettera della Commissione (DG REGIO) del 4 aprile 2014 — Programma: programma operativo «economia innovativa» CCI: 2007PL161PO001, Conclusioni finali sulla missione n. 2013/PL/REGIO/C4/1502/1 (relazione finale di audit allegata). ( 85 ) Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ( GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1 , http://data.europa.eu/eli/reg/2004/794/oj ). ( 86 ) Conclusioni dell'avvocato generale Wahl del 17 marzo 2016, Dilly's Wellnesshotel GmbH , C-493/14, EU:C:2016:174, punti 64 — 66. ( 87 ) La relazione finale di Siemens stimava che i costi del progetto sarebbero probabilmente ammontati (con una probabilità dell'80 %) a circa 70 340 000 EUR (77 290 000 EUR comprendendo un accantonamento per imprevisti, «sulla base del quantile dell'80 % della distribuzione probabilistica dei costi di investimento complessivi»). La relazione finale è stata trasmessa a PCC nel maggio 2013, ma la Polonia ha ricordato che Siemens aveva comunicato le proprie risultanze a PCC nel 2012, mentre la relazione era in fase di elaborazione. ( 88 ) La Polonia osserva che, conformemente alla sezione 4, punto 3, della convenzione di sovvenzione, qualsiasi spesa superiore all'importo totale dei costi ammissibili (ossia superiore a 223 milioni di PLN (54 milioni di EUR) (in valore attualizzato)), comprese quelle derivanti dall'aumento dei costi del progetto dopo la convenzione, costituisce una spesa non ammissibile che aumenta il contributo proprio del beneficiario. Pertanto la convenzione consentiva un aumento dei costi di attuazione del progetto, ma non dell'importo dell'aiuto. L'importo della sovvenzione indicato nella convenzione di sovvenzione è l'importo massimo, come risulta dalla sezione 5, punto 1), della stessa; se però i costi ammissibili del progetto fossero stati inferiori a quelli inizialmente ipotizzati, l'importo della sovvenzione sarebbe stato ridotto di conseguenza. ( 89 ) Cfr. AACE International Recommended Practice n. 18R-97, «Cost estimate classification system — as applied in engineering, procurement, and construction for the process industries», TCM Framework: 7.3 — Cost Estimating and Budgeting 2005; 18R-97: Cost Estimate Classification System - As Applied in Engineering, Procurement, and Construction for the Process Industries (costengineering.eu) (ultima consultazione 29 luglio 2024). ( 90 ) La sezione 4, punto 1), del regolamento SEZ è formulata in questi termini: «1. L'intensità massima degli aiuti a finalità regionale agli investimenti, calcolata come rapporto tra l'equivalente sovvenzione lordo e i costi ammissibili (...) è (...) del 40 % - in (...) Dolnośląskie (...)». ( 91 ) La sezione 4, punti 3) e 4), del regolamento SEZ è formulata in questi termini: «3. Nel caso di aiuti a finalità regionale concessi a un imprenditore per la realizzazione di un grande progetto di investimento, l'ammontare massimo di aiuto è determinato secondo la formula: I = R × (50 milioni di EUR + 0,5 × B + 0,34 × C), dove i simboli individuali significano quanto segue: I: il valore massimo dell'aiuto per un grande progetto di investimento; R: l'intensità di aiuto per la zona in cui è ubicato l'investimento, determinata conformemente al punto 1; B: l'importo dei costi ammissibili per gli aiuti superiori all'equivalente di 50 milioni di EUR, non superiori all'equivalente di 100 milioni di EUR; C: l'importo dei costi ammissibili all'aiuto, superiore all'equivalente di 100 milioni di EUR. 4. Per grande progetto di investimento si dovrebbe intendere un nuovo investimento intrapreso nell'arco di tre anni da uno o più imprenditori, nel caso in cui le attività immobilizzate siano collegate in modo economicamente indivisibile e i costi ammissibili all'aiuto superino l'equivalente di 50 milioni di EUR e siano stati calcolati al tasso di cambio annunciato dalla Banca nazionale di Polonia sulla base dei prezzi e dei tassi di cambio alla data di concessione dell'autorizzazione». ( 92 ) La sezione 3, punto 8, del regolamento SEZ è formulata in questi termini: «Gli [aiuti sotto forma di esenzione fiscale] di cui al punto 1 possono essere concessi insieme ad altri aiuti per nuovi investimenti o per la creazione di nuovi posti di lavoro, indipendentemente dalla loro fonte e dalla loro forma, a condizione che il valore totale di tali aiuti non superi l'importo ammissibile di aiuti di cui alla sezione 4». ( 93 ) Articolo 16. ( 94 ) Tasso di cambio della Banca centrale europea del 19 febbraio 2013: PLN/EUR 4,1679 ( GU C 49 del 20.2.2013, pag. 8 ). ( 95 ) Attualizzati al momento dell'autorizzazione e utilizzando il tasso di cambio della Banca centrale europea applicabile al momento della concessione dell'esenzione fiscale il 19 febbraio 2013 (EUR/PLN 4,1679). ( 96 ) Ad esempio le versioni inglese, francese e spagnola. ( 97 ) Sezione 3, punto 8. ( 98 ) Sezione 5, punto 1. ( 99 ) Sezione 4, punto 5. ( 100 ) Sezione 17, punto 1, comma 34. ( 101 ) Nelle informazioni sintetiche presentate in merito all'esenzione fiscale la Polonia indica il tasso di cambio EUR/PLN 4,1495. Come si indica alla nota 28, la Commissione ritiene più opportuno utilizzare il tasso di cambio EUR/PLN 4,1679, che era il tasso pubblicato dalla Banca centrale europea per il 19 febbraio 2013, giorno in cui è stata concessa l'autorizzazione ZES. ( 102 ) Articolo 27, paragrafo 1, lettera c), della legge CIT. ( 103 ) La Polonia osserva che PCC ha costantemente dichiarato che il mercato del prodotto rilevante è questo, osservando ad esempio che il piano aziendale presentato nell'ambito della domanda di esenzione fiscale si basava su tale mercato. ( 104 ) La Polonia ricorda che la Commissione aveva precedentemente approvato un aiuto di Stato a favore di Akzo Nobel, e osserva che la limitazione del trasporto di cloro costituiva una condizione per la concessione dell'aiuto (nota 70). ( 105 ) La Commissione osserva che nella comunicazione della Polonia alcuni dati di questa tabella sono stati registrati erroneamente, ma i dati riportati nella tabella 1 sono quelli indicati nella relazione SRI del 2011. ( 106 ) Non ha precisato se in termini di volume o di valore. ( 107 ) La Polonia ha osservato che il denunciante, attraverso joint venture, ha investito in 22 kt in India (2008) e 25 kt in Cina (2013). Akzo Nobel ha investito in 45 kt nei Paesi Bassi (2006-2014) e 75 kt in Cina (2002-2012). ( 108 ) Prima dell'investimento PCC aveva stimato che avrebbe raggiunto tale livello di produzione a partire dal 2016. ( 109 ) Al punto 38 si legge quanto segue: «È importante garantire che gli aiuti a finalità regionale determinino un reale effetto di incentivazione a realizzare investimenti che non sarebbero altrimenti realizzati nelle zone assistite. Gli aiuti possono pertanto essere solamente concessi nell'ambito di regimi di aiuto qualora il beneficiario ne abbia fatto domanda e l'autorità responsabile della gestione del regime abbia successivamente confermato per iscritto che il progetto, con riserva di una verifica particolareggiata, soddisfa in linea di principio le condizioni di ammissibilità stabilite dal regime prima dell'avvio dei lavori del progetto. Un riferimento esplicito a queste due condizioni deve essere inserito in tutti i regimi di aiuto. In caso di aiuti ad hoc, l'autorità competente deve aver rilasciato una dichiarazione di intenti circa la concessione degli aiuti prima dell'avvio dei lavori sul progetto, fatta salva l'approvazione della misura da parte della Commissione. Se i lavori iniziano prima che siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente punto, l'intero progetto non sarà ammissibile ad aiuti» (note omesse). ( 110 ) Cfr. per esempio la sentenza della Corte di giustizia del 5 ottobre 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich , C-368/04, EU:C:2006:644, punto 68. ( 111 ) Nota 40 degli orientamenti del 2007. ( 112 ) Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2013, Fri-El Acerra Srl / Commissione , EU:T:2013:430, punti 82 e 83. ( 113 ) Al punto 67 si legge quanto segue: «Gli aiuti a finalità regionale a favore di grandi progetti di investimento sono soggetti ad un massimale corretto di aiuti a finalità regionale (61), secondo la seguente tabella: Spesa ammissibile Massimale di aiuti corretto Fino a 50 milioni di EUR 100 % del massimale regionale Per la parte compresa tra 50 e 100 milioni di EUR 50 % del massimale regionale Per la parte superiore a 100 milioni di EUR 34 % del massimale regionale Pertanto l'importo di aiuto ammissibile per un grande progetto di investimento viene calcolato in base alla seguente formula: importo massimo dell'aiuto = R × (50 + 0,50 × B + 0,34 × C), dove R è il massimale regionale prima della correzione, B è la spesa ammissibile compresa tra 50 e 100 milioni di EUR, C è la spesa ammissibile superiore ai 100 milioni di EUR. Il calcolo viene effettuato in base ai tassi di cambio ufficiali alla data della concessione degli aiuti o, in caso di aiuti soggetti a notifica individuale, alla data della notifica». Nota 61: «Il punto di partenza per il calcolo del massimale di aiuti corretto è sempre l'intensità di aiuti massima consentita per gli aiuti a favore di grandi imprese ai sensi del punto 4.1.2 supra. Le maggiorazioni per le PMI non possono essere concesse ai grandi progetti di investimento». ( 114 ) La relazione Siemens, pag. 15, indica la cifra in EUR. ( 115 ) Come si indica alla nota 87, secondo Siemens i costi del progetto sarebbero probabilmente ammontati a […] [66 340 000-80 340 000 EUR] comprendendo un accantonamento per imprevisti […], alla luce del potenziale margine di errore. ( 116 ) Ossia 300 000 000 PLN (71 978 694 EUR) (in valore nominale) oppure 271 513 408 PLN (65 143 935 EUR) (in valore attualizzato) (considerando 42). ( 117 ) Calcolato applicando il tasso di cambio della Banca centrale europea EUR/PLN 4,1679 applicabile il 19 febbraio 2013 ( GU C 49 del 20.2.2013, pag. 8 ). ( 118 ) Al punto 71 si legge quanto segue: «I massimali di intensità degli aiuti, indicati alle sezioni 4.1 e 4.3, si applicano all'ammontare complessivo degli aiuti: — in caso di intervento concomitante di più regimi a finalità regionale o in combinazione con aiuti ad hoc; — indipendentemente dalla provenienza dell'aiuto da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie». ( 119 ) Nel corso dell'indagine formale inoltre non sono pervenute osservazioni da terzi, tali da suggerire che la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi in merito alla conformità delle misure di aiuto con altre disposizioni degli orientamenti del 2007. ( 120 ) Al punto 68 si legge quanto segue: «Qualora l'importo complessivo degli aiuti provenienti da varie fonti superi il 75 % dell'ammontare massimo di aiuto che potrebbe ricevere un investimento con spesa ammissibile di 100 milioni di EUR, applicando il massimale standard di aiuto vigente per le grandi imprese nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata alla data in cui l'aiuto deve essere concesso e se: (a) le vendite del beneficiario dell'aiuto rappresentano più del 25 % delle vendite del prodotto o dei prodotti interessati sul mercato o sui mercati in questione prima dell'investimento o rappresenteranno più del 25 % dopo l'investimento oppure (b) la capacità produttiva creata dal progetto è superiore al 5 % del mercato, misurato utilizzando dati sul consumo apparente ... relativi al prodotto interessato, a meno che negli ultimi cinque anni il tasso medio di crescita annua del consumo apparente sia stato superiore al tasso medio di crescita annua del PIL all'interno dello Spazio economico europeo, la Commissione approverà gli aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti soltanto al termine di una verifica dettagliata, a seguito dell'apertura di procedura prevista all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato, attestante che gli aiuti sono necessari per fornire un effetto d'incentivazione per gli investimenti e che i vantaggi della misura d'aiuto sono superiori alla distorsione della concorrenza e gli effetti sugli scambi tra gli Stati membri che ne derivano» (note omesse). ( 121 ) Sentenza del Tribunale del 10 luglio 2012, Smurfit Kappa Group / Commissione , T-304/08, EU:T:2012:351, punti da 89 a 91. ( 122 ) Decisione C (2004) 4876 final della Commissione, del 19 gennaio 2005, concernente un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE, caso n. COMP/E-1/.37.773 –AMCA ( GU L 353 del 13.12.2006, pag. 12 , http://data.europa.eu/eli/dec/2006/897/oj ); decisione della Commissione del 10.1.1994 nel caso IV/M.390 — AKZO/Nobel Industries, punto 12; decisione C (2020) 4294 final della Commissione, del 23.6.2020, nel caso M.9756 — Nouryon/CP Kelco, punto 42. ( 123 ) Decisione della Commissione del 10.1.1994 nel caso IV/M.390 — AKZO/Nobel Industries, punto 13. ( 124 ) Decisione C (2020) 4294 final della Commissione, del 23.6.2020, nel caso M.9756 — Nouryon/CP Kelco, punti da 50 a 52. ( 125 ) Pagina 16. ( 126 ) Il denunciante ha sede in Germania, mentre Nouryon (ex Akzo Nobel) ha sede nei Paesi Bassi. ( 127 ) Pagina 18. ( 128 ) Pagina 20. Nel periodo 2001-2006 il 70 % delle importazioni messicane proveniva dalla Germania, ma già nel 2010 il 58 % delle importazioni proveniva dall'India. ( 129 ) Relazione SRI del 2011, pag. 21. ( 130 ) Pagina 25. ( 131 ) Pagina 59. ( 132 ) Ciò è confermato dalla relazione Tecnon Orbichem, secondo la quale si potrebbe ipotizzare una capacità effettiva pari o inferiore al 90-95 % della capacità nominale. ( 133 ) La Commissione osserva che, nella relazione Chemdata International 2018 del Consiglio europeo dell'industria chimica («CEFIC») («Facts & Figures of the European chemical industry») (nota 73), si afferma che «[n]el 2009 i proventi delle vendite [nell'industria chimica] hanno perso più di un quinto del valore originario del 2008. Il 2010 è stato l'anno del rilancio e il settore chimico si è avviato gradualmente sulla strada della ripresa...». ( 134 ) Come si legge all'articolo 1 della decisione sul cartello, le società del gruppo Akzo Nobel avevano partecipato al cartello tra il 1 o gennaio 1984 e il 7 maggio 1999, la Hoescht AG tra il 1 o gennaio 1984 e il 31 giugno 1997 e Clariant AG tra il 1 o luglio 1997 e il 7 maggio 1999 (Hoescht e Clariant erano le società cui il denunciante è succeduto). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2522/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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