Superbonus – Interventi eseguiti da una ONLUS nel 2025, con la possibilità di optare per le modalità alternative di fruizione della detrazione a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 39 del 2024
Una ONLUS può usufruire dello sconto in fattura al 110% per interventi di Superbonus nel 2025, oppure deve applicare l'aliquota ridotta al 65%?
Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che una ONLUS (società cooperativa sociale) che ha presentato la CILAS (comunicazione di inizio lavori asseverata) prima del 30 marzo 2024 può continuare a fruire delle modalità alternative di detrazione (sconto in fattura o cessione del credito) per interventi di Superbonus eseguiti nel 2025. Questo perché la ONLUS rientra tra i soggetti per i quali persiste la deroga al divieto generale di esercizio delle opzioni alternative. Tuttavia, poiché gli immobili oggetto degli interventi sono in categoria catastale A4 e C (pertinenze), e non nelle categorie B/1, B/2 o D/4 specificamente indicate dalla norma, la ONLUS non può applicare le modalità di calcolo speciali previste dal comma 10-bis dell'articolo 119. Di conseguenza, l'aliquota di detrazione spettante per le spese sostenute nel 2025 è ridotta al 65%, non al 110%. Il fondo istituito dall'articolo 1-ter del decreto legge 39/2024 per le ONLUS riguarda contributi aggiuntivi, non modifica le regole sulle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito.
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Riferimento normativo
Superbonus – Interventi eseguiti da una ONLUS nel 2025, con la possibilità di optare per le modalità alternative di fruizione della detrazione a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 39 del 2024 - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 241/2025
OGGETTO: Superbonus – Interventi eseguiti da una ONLUS nel 2025, con la
possibilità di optare per le modalità alternative di fruizione della
detrazione a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 39 del
2024.
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Istante rappresenta che:
«è una società cooperativa sociale costituita ai sensi della Legge 8 novembre
1991, n.381. In quanto tale, ai sensi del comma 8, art.10 del decreto legislativo 4
dicembre 1997 n.460 è una ONLUS di diritto»;
«è proprietaria di un fabbricato urbano costituito da n. 6 unità immobiliari di
cui 4 unità categoria A4 e 2 pertinenze di cui 1 categoria C2 e 1 categoria C6»;
«la SCIA edilizia è stata presentata presso i competenti Uffici Comunali in data
23/11/2022 e i lavori strutturali hanno avuto inizio in data 28/08/2023»;
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al «31 dicembre 2023 è stato emesso il 1° SAL lavori relativo ai soli lavori
strutturali rientranti nel c.d. Sisma bonus»;
per «i lavori relativi alla riqualificazione energetica (Ecobonus) ad oggi non
sono stati emessi Stati d'avanzamento lavori. E' stata pagata invece la fattura di acconto
al progettista in data 26/10/2023»;
gli immobili oggetto degli interventi non sono stati utilizzati «per lo svolgimento
delle attività rientranti nelle finalità statutarie in quanto non agibili, utilizzo che
avverrà subito dopo l'ottenimento della predetta agibilità [...]» e «successivamente alla
realizzazione degli interventi non varieranno la loro categoria catastale».
Con documentazione integrativa ha precisato, tra l'altro, che:
relativamente agli interventi di riqualificazione energetica «i lavori eseguiti ad
oggi consistono nella sola realizzazione di una porzione di cappotto termico per un
importo tale da non raggiungere il 30 % del totale dei lavori, per cui non è stato possibile
emettere entro il 31/12/2023 alcun SAL.»;
che la «CILA Superbonus» è stata presentata prima dell'inizio dei lavori,
«unitamente alla pratica edilizia suddetta è stata presentata la Relazione ex L.10 ed APE
ante e Post con dimostrazione del salto di almeno di due classi energetiche (dalla classe
C alla classe A4).».
Tanto premesso, chiede se:
per gli interventi antisismici «trattandosi di un intervento eseguito da una
ONLUS in possesso dei requisiti di cui al comma 10bis dell'art. 119 del DL 34/2020, così
come stabilito dal D.L. 29/03/2024 N° 39 convertito con Legge n° 67 del 23/05/2024,
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è consentito lo sconto in fattura per un'aliquota del 110% oppure con aliquota ridotta
al 65 % per l'anno 2025»;
per gli interventi di riqualificazione energetica «alla luce della vigente
normativa ed in particolare del disposto di cui all'art. 1 ter del DL 39 del 29/03/2024
convertito con legge n° 67 del 23/05/2024, se per l'anno corrente 2025, è possibile
effettuare lo sconto in fattura con cessione del credito con l'aliquota al 100 % o del 65
%, oppure effettuare l'intervento con le detrazioni fiscali a favore della Società ONLUS
proprietaria, con aliquota del 100 % o del 65 %.».
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante ritiene che «alla luce di quanto disposto dall'art. 1 ter del DL 39 del
29/03/2024 convertito con legge n° 67 del 23/05/2024, che istituisce un fondo per l'anno
2025 riservato ai soggetti di cui alla lettera dbis) del comma 9 dell'art. 119 del D.L. n
° 34/2020 [...] le spese dei lavori per l'intervento di ecobonus per i quali ad oggi non è
stato emesso alcun S.A.L. rientrino nella possibilità di effettuare lo sconto in fattura o
cessione del credito con l'aliquota del 110%.».
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il decreto legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 23
maggio 2024, n. 67, ha ridefinito il perimetro di operatività dell'esercizio delle opzioni
per il cd. sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta corrispondente a
talune detrazioni, disciplinato dall'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. decreto Rilancio),
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rimodulando le condizioni già previste dall'articolo 2 del decreto legge 16 febbraio
2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 (cd. decreto
Cessioni).In particolare, il comma 1 del citato articolo 2, del decreto Cessioni ha
introdotto, a decorrere dal 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del medesimo
decreto), un divieto all'esercizio delle opzioni per la fruizione con modalità alternative
alla detrazione (sconto in fattura o cessione del credito corrispondente alle detrazioni).
I successivi commi del citato articolo 2 del decreto Cessioni dispongono,
tuttavia, specifiche deroghe a tale divieto, che operano al verificarsi delle condizioni
tassativamente previste.
In particolare, con i commi 2 e 3 del richiamato articolo 2 viene previsto che
tale divieto non operi, al ricorrere delle condizioni ivi descritte, in relazione alle spese
sostenute, rispettivamente, per gli interventi per i quali spetta la detrazione di cui
all'articolo 119 del decreto Rilancio (cd. Superbonus) (cfr. comma 2), nonché per gli
interventi per i quali spettano detrazioni diverse dal Superbonus richiamati al comma 2
dell'articolo 121 del medesimo decreto Rilancio (cfr. comma 3).
Con il comma 3bis del medesimo articolo 2, si prevede che il divieto non operi in
relazione alle opzioni esercitate «dai soggetti di cui alle lettere c), d) e dbis) del comma
9 dell'articolo articolo 119 (...)», tra i quali rientrano anche le ONLUS.
In tale contesto è poi intervenuto l'articolo 1 del decreto legge n. 39 del 2024,
modificando l'ambito applicativo dei richiamati commi 2, 3 e 3bis dell'articolo 2 del
decreto Cessioni.
In particolare, l'articolo 1, del citato decreto legge n. 39 del 2024 ha modificato
il comma 3bis dell'articolo 2 del decreto Cessioni, il quale, come detto, prevedeva una
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specifica deroga di carattere ''soggettivo'' al divieto di esercizio delle opzioni per le spese
sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 119, comma 9, lettere c), d) e dbis) del decreto
Rilancio.
Nello specifico, il richiamato articolo 1 da un lato, con il comma 1, elimina
la predetta deroga attraverso la soppressione del primo periodo del comma 3bis
dell'articolo 2 del decreto Cessioni; dall'altro, con il comma 2, prevede che tale deroga
continui ad applicarsi nei riguardi dei soggetti in questione relativamente alle spese
sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali in data antecedente al 30
marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 39 del 2024), tra l'altro, risulti
presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo
119, comma 13ter del decreto Rilancio, per interventi effettuati da soggetti diversi dai
condomini (CILAS).
Il successivo articolo 1ter del predetto decreto legge n. 39 del 2024 prevede la
costituzione di un fondo per il riconoscimento di contributi in favore delle Onlus nonché
delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale che
sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica e strutturale. Il contributo
riconosciuto ai soli soggetti già costituiti alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del decreto, riguarda i soli immobili direttamente utilizzati per lo
svolgimento di attività rientranti nelle finalità statutarie.
La norma prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalità applicative e il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente.
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In sostanza, la norma appena citata istituisce un fondo finalizzato a riconoscere
un contributo per le spese sostenute per taluni interventi di riqualificazione energetica
e strutturale senza, tuttavia, intervenire nella disciplina delle opzioni di cui all'articolo
121 del decreto Rilancio.
In merito ai soggetti beneficiari del Superbonus, il comma 9, lettera dbis),
dell'articolo 119 del decreto Rilancio prevede che la detrazione si applica, tra l'altro,
alle «organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei
registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di
promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province
autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000,
n. 383».
Per tali soggetti (ONLUS, OdV e APS), l'ultimo periodo del comma 8ter
dell'articolo 119, derogando a quanto previsto dal primo periodo del comma 8bis della
citata disposizione normativa, stabilisce che «fermo restando quanto previsto dal comma
10bis, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre del 2025 nella misura del 110 per cento».
In sostanza, in assenza dei requisiti previsti dal comma 10bis, i predetti soggetti
applicano il Superbonus con le aliquote previste dall'articolo 119 del decreto Rilancio,
commi 8bis e 8bis.2 Quest'ultima disposizione stabilisce che la detrazione del 65 per
cento delle spese sostenute nel 2025, prevista dal comma 8bis, primo periodo, del citato
articolo 119, a favore dei condomini, delle persone fisiche che realizzano interventi su
edifici composti da due a quattro unità immobiliari, anche se posseduti da un unico
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proprietario, e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni
di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, spetta per i soli interventi per
i quali alla data del 15 ottobre 2024, tra l'altro, risulti:
presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi
dell'articolo 119, comma 13ter, del decreto Rilancio, se gli interventi sono diversi da
quelli effettuati dai condomini;
presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi
comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Come chiarito anche dalla circolare n. 13/E del 13 giugno 2013, il comma 10bis
dell'articolo 119 del decreto Rilancio «stabilisce particolari modalità di determinazione
delle spese ammesse alla detrazione spettante a fronte di specifici interventi rientranti
nel Superbonus, a condizione che:
le spese siano sostenute da ONLUS, OdV o APS che si occupino di servizi
sociosanitari, i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun
compenso o indennità di carica;
gli edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4, oggetto degli interventi
agevolabili, siano posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato
d'uso gratuito.
In particolare, stabilisce che, in tali casi, il limite di spesa ammesso alle
detrazioni del Superbonus, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato
per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di
incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico e
la superficie media di una unità abitativa immobiliare.
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L'articolo 2, comma 3bis, del d.l. n. 11 del 2023, con riguardo ai predetti soggetti,
ha previsto che tutti i requisiti per rientrare nell'ambito di applicazione del citato
comma 10bis devono sussistere sin dalla data di avvio dei lavori, o, se precedente, di
sostenimento delle spese, e devono persistere sino alla fine dell'ultimo periodo di imposta
di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione. Fa eccezione il solo requisito
della registrazione del contratto di comodato d'uso, nel caso di detenzione a tale titolo
dell'immobile oggetto degli interventi, per il quale l'ultimo periodo del comma 10bis,
lettera b), dell'articolo 119 prevede espressamente la sussistenza del medesimo requisito
in data certa anteriore alla data di entrata in vigore del comma 10bis medesimo.».
Ciò posto, nella fattispecie in esame l'Istante, rientrando tra i soggetti per i
quali continua ad applicarsi la deroga di carattere soggettivo al generale divieto di
esercizio delle opzioni e avendo presentato la CILAS in data antecedente al 30 marzo
2024, può continuare a fruire del Superbonus sia per gli interventi antisismici sia per
quelli finalizzati al risparmio energetico, che verranno eseguiti nel 2025 nelle modalità
alternative di fruizione della detrazione.
Considerato, tuttavia, che gli interventi sono effettuati su immobili in categoria
catastale diversa da quelle tassativamente indicate nel citato comma 10bis dell'articolo
119 del decreto Rilancio non potrà applicare le specifiche modalità di calcolo delle spese
detraibili ivi disciplinate.
Inoltre, nel rispetto di ogni altro requisito, l'aliquota di detrazione spetta nella
misura del 65 per cento prevista per le spese sostenute nel 2025.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della
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loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in merito alla
conformità degli interventi edilizi alle normative urbanistiche, nonché alla qualificazione
e quantificazione delle spese sostenute nel rispetto della norma agevolativa, su cui rimane
fermo ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria.
IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 39/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La disciplina del Superbonus per ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale si basa sull'articolo 119 del decreto Rilancio (DL 34/2020), modificato dal decreto legge 39/2024. I commercialisti devono verificare la presentazione della CILAS entro il 30 marzo 2024, il possesso dei requisiti del comma 10-bis, la categoria catastale dell'immobile e l'aliquota applicabile (110% o 65%) per determinare correttamente le modalità di fruizione della detrazione e le opzioni di sconto in fattura o cessione del credito d'imposta.
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