A quali compensi degli infermieri del SSN si applica l'imposta sostitutiva del 5% sul lavoro straordinario introdotta dalla legge di bilancio 2025?
Spiegato da FiscoAI
La legge di bilancio 2025 ha introdotto un'imposta sostitutiva del 5% sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri dipendenti da aziende e enti del Servizio Sanitario Nazionale. Questa aliquota agevolata si applica alle prestazioni disciplinate dall'articolo 47 del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Sanità 2019-2021, sostituendo l'IRPEF e le addizionali regionali e comunali. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il beneficio riguarda anche i compensi per "ore di pronta disponibilità" quando effettivamente prestate, poiché l'articolo 44 del CCNL specifica che in caso di chiamata tali ore sono retribuite a titolo di straordinario e rientrano nel computo dei limiti di cui all'articolo 47. Diversamente, le prestazioni svolte in sede elettorale non rientrano nel perimetro applicativo della norma, in quanto non costituiscono lavoro straordinario infermieristico ma attività di carattere elettorale disciplinate da normativa generale, e quindi rimangono soggette alla tassazione ordinaria.
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Riferimento normativo
L’interpello è stato rettificato con la risposta n. 308 del 9 dicembre 2025
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 308/2025
OGGETTO: Articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Imposta
sostitutiva nella misura del 5 per cento sui compensi per lavoro
straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti
del SSN – Rettifica la risposta a interpello pubblicata il 27 ottobre 2025,
n. 272
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Azienda sanitaria locale istante (di seguito ''Istante'') rappresenta che l'articolo
1, commi 354 e 355, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) ha
previsto un'aliquota agevolata del 5 per cento sulle retribuzioni derivanti da prestazioni
di lavoro straordinario disciplinate dall'articolo 47 del Contratto collettivo nazionale
Comparto Sanità 20192021.
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L'Istante ritiene che la formulazione generica della disposizione lasci spazio
a dubbi interpretativi circa la possibilità di applicare l'aliquota agevolata anche alle
seguenti tipologie di prestazioni sanitarie:
''Ore di pronta disponibilità'', ossia le ore in cui il lavoratore, pur non essendo
fisicamente presente nel luogo di lavoro, è tenuto a garantire la propria reperibilità in
caso di urgenze. Al riguardo l'Istante specifica che tali ore, se effettivamente prestate,
sono generalmente retribuite con una maggiorazione rispetto alla retribuzione ordinaria,
ovvero come straordinario, come si evince dall'articolo 44, comma 6, del sopracitato
CCNL;
''Prestazioni svolte in sede elettorale'', cioè le attività straordinarie svolte dai
lavoratori dipendenti in occasione di consultazioni elettorali, che sono retribuite come
straordinario.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
A parere dell'Istante, l'aliquota agevolata del 5 per cento si applica esclusivamente
alle prestazioni effettivamente riconducibili al lavoro straordinario ''ordinario'', reso oltre
l'orario contrattuale, escludendo le ulteriori voci retributive eventualmente soggette a
regime fiscale analogo, ma prive della stessa qualificazione contrattuale.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il presente parere rettifica la risposta all'interpello n. 9561686/2025 reso con nota
prot. RU n. 400328 del 23 ottobre 2025 e pubblicato con risposta n. 272 del 27 ottobre
2025.
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L'articolo 1, comma 354, della legge di bilancio 2025 ha introdotto un'imposta
sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali
nella misura del 5 per cento, da applicare ai compensi per lavoro straordinario di cui
all'articolo 47 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto sanità, triennio
20192021, erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio
sanitario nazionale.
In merito alla normativa in esame, con richiesta di parere del 18 novembre 2025,
indirizzato all'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione è stato
chiesto di chiarire se i compensi corrisposti per le «Ore di pronta disponibilità», di
cui all'articolo 44 del CCNL citato, e le «Prestazioni svolte in sede elettorale» possano
rientrare tra le ore di straordinario di cui all'articolo 47 del CCNL del Comparto sanità per
il triennio 20192021, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo
1, comma 354, della l. n. 207 del 2024.
Analoga richiesta di chiarimenti è stata formulata al Ministero della Salute in data
14 novembre 2025.
Con nota del 20 novembre 2025, l'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica
amministrazione, con riferimento alle «Ore di pronta disponibilità» ha chiarito che
«L'articolo 47 del CCNL Comparto Sanità per il triennio 20192021 cui la norma
in esame fa riferimento stipulato il 2 novembre 2022, disciplina l'istituto del lavoro
straordinario in senso generale, definendo le prestazioni rese oltre l'orario ordinario
e le condizioni per il loro utilizzo, senza distinguere, invero, tra le diverse modalità
o causali. Il comma 5 precisa che, nella determinazione dei limiti individuali si tiene
particolare conto, tra gli altri, del richiamo in servizio per pronta disponibilità, che
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diviene, dunque, oggetto di computo ai fini della determinazione delle soglie orarie di
straordinari effettuabili.
Altresì, l'articolo 44 del medesimo CCNL oggetto, in concreto, del quesito
sottoposto disciplina l'istituto della pronta disponibilità, quale modalità di reperibilità
del lavoratore, definendo gli obblighi di immediata rintracciabilità e regolando, quindi,
la fase ''potenziale'' del servizio, cioè la disponibilità a intervenire. Il comma 6
del citato articolo 44 precisa che «in caso di chiamata tali ore sono retribuite a
titolo di straordinario», con ciò significando che nel momento in cui il dipendente
viene effettivamente chiamato e presta attività lavorativa oltre l'orario ordinario, la
prestazione resa assume natura di lavoro straordinario e viene compensata come tale,
ricadendo nella disciplina generale dell'articolo 47».
Dunque, «non si rinviene (...) una distinzione tra le diverse tipologie di
straordinario (quella di carattere generale ex art. 47 e quella derivante dalla pronta
disponibilità), prevalendo, in sostanza, una concezione oggettivofunzionale dell'attività
lavorativa, secondo la quale ogni prestazione resa oltre l'orario ordinario, quando
effettivamente effettuata, è qualificata e retribuita come lavoro straordinario».
Inoltre, nel parere fornito dal suddetto Ufficio legislativo viene precisato che «La
relazione che ha accompagnato la legge e che ha quantificato i costi della misura non
ha, dunque, distinto tra le diverse tipologie di straordinario previste da singoli articoli
del CCNL, ma ha considerato un unico aggregato complessivo di straordinario del
personale infermieristico, tenendo conto, ai fini della copertura finanziaria, del minor
gettito fiscale sull'intero monte ore di straordinario».
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Pertanto, «a parere dello scrivente Ufficio, tenuto conto delle considerazioni
suesposte, si ritiene, dunque, che il legislatore, nel riferirsi al citato articolo 47 in quanto
norma definitoria generale dell'istituto dello straordinario nello specifico comparto
contrattuale, abbia inteso assoggettare alla flat tax del 5% in esame anche i compensi
corrisposti in relazione alle ore di pronta disponibilità effettuate».
Per quanto attiene alle «Prestazioni svolte in sede elettorale», la medesima nota
ha chiarito che «In primo luogo, non è dato evincersi a che tipologia di prestazione
intenda farsi riferimento nel quesito: se si tratti, cioè, di prestazioni rese da infermieri
presso i seggi elettorali (come infermieri appunto), ovvero se intenda farsi riferimento,
genericamente, alla partecipazione di tale categoria di personale (alla stregua, quindi,
di semplice dipendente pubblico) alle operazioni dei seggi elettorali (in tal senso
sembrerebbe andarsi laddove nell'interpello, a pg. 2, si legge ''prestazioni svolte in sede
elettorale, cioè le attività straordinarie svolte dai lavoratori dipendenti in occasione di
consultazioni elettorali, che sono retribuite come straordinario''.).
Sotto tale profilo, infatti, è necessario evidenziare che l'istituto di che trattasi non
è rinvenibile nel contratto collettivo di comparto e, tantomeno, è rinvenibile nell'articolo
47 del contratto medesimo che, come noto, ha cura di disciplinare le prestazioni erogate
a titolo di straordinario. Tale elemento indurrebbe dunque a ritenere (salvo errori
o omissioni) che si debba, nel caso, far riferimento all'articolo 119 del testo unico
elettorale, quale norma di carattere generale che regola la partecipazione ai lavori
elettorali.
Ne consegue, che tali eventuali prestazioni non appaiono in ogni caso
riconducibili alla nozione di lavoro straordinario di cui all'articolo 47 in quanto sono
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dirette a fronteggiare esigenze di carattere elettorale e non quelle proprie della struttura
sanitaria e dunque non rientrano, in alcun modo, nello svolgimento della prestazione
lavorativa infermieristica, di guisa che si è dell'avviso che siano al di fuori del perimetro
applicativo del beneficio in argomento».
In linea con il parere reso dall'ufficio legislativo del Ministro per la pubblica
amministrazione, con nota del 5 dicembre 2025 il Ministero della Salute evidenzia che
«Le disposizioni testé menzionate, dunque, effettuano un esplicito richiamo all'articolo
47 del Contratto collettivo nazionale del Comparto sanità relativo al triennio 20192021
che, nello stabilire che il lavoro straordinario sia volto a fronteggiare situazioni di lavoro
eccezionali, al comma 3 pone dei limiti in merito all'utilizzo delle risorse all'interno
delle Unità Operative/Servizi delle articolazioni aziendali, prevedendo, per ciascun
dipendente 180 ore annuali, quale limite individuale per il ricorso allo stesso.
Il successivo comma 5 precisa poi che ''Nella determinazione dei limiti individuali
si tiene particolare conto: del richiamo in servizio per pronta disponibilità; della
partecipazione a commissioni (ivi comprese quelle relative a pubblici concorsi indetti
dall'Azienda o Ente) o altri organismi collegiali, ivi operanti nella sola ipotesi in
cui non siano previsti specifici compensi; dell'assistenza all'organizzazione di corsi di
aggiornamento''.
Dal tenore della disposizione sopra richiamata appare dunque evidente che il
servizio di pronta disponibilità è computato nel calcolo del limite massimo di ore di
straordinario espletabili dal dipendente.
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Peraltro, tale interpretazione trova fondamento nell'articolo 44 del medesimo
CCNL che disciplina l'istituto della pronta disponibilità, precisando al comma 6 che ''in
caso di chiamata tali ore sono retribuite a titolo di straordinario''.
Per quanto attiene invece alle ''prestazioni svolte in sede elettorale'', non
sembrerebbe che le stesse trovino una specifica disciplina nell'ambito del contratto
collettivo di settore e, comunque, non sembrerebbero riconducibili alla nozione di lavoro
straordinario di cui all'articolo 47 del CCNL.
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene, pertanto, che il legislatore abbia
inteso assoggettare ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche e delle addizionali regionali e comunali con aliquota pari al 5 per cento anche i
compensi corrisposti in relazione alle ore di pronta disponibilità effettuate».
Tanto premesso, tenuto conto dei pareri forniti dall'Ufficio legislativo del Ministro
per la pubblica amministrazione e dal Ministero della Salute, si ritiene che l'imposta
sostitutiva del 5 per cento prevista dall'articolo 1, comma 354, della l. n. 207 del 2025
vada applicata anche ai compensi erogati per le «Ore di pronta disponibilità».
Diversamente, la citata imposta sostitutiva non si applica ai compensi erogati per
le «Prestazioni svolte in sede elettorale».
IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)
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L'imposta sostitutiva del 5% è uno strumento di flat tax su redditi da lavoro straordinario che interessa IRPEF, addizionali regionali e comunali, e sostituzione d'imposta. Commercialisti e aziende sanitarie devono verificare se le prestazioni rientrano nell'articolo 47 del CCNL Sanità, distinguendo tra straordinario ordinario, pronta disponibilità effettuata e altre prestazioni, considerando anche i limiti orari annuali e la natura della prestazione lavorativa.
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