Come deve essere tassato un bonus di incentivazione corrisposto a un dipendente residente in Italia quando il bonus è stato maturato per attività lavorativa svolta all'estero in anni precedenti?
Spiegato da FiscoAI
Secondo l'Agenzia delle Entrate, il bonus deve essere tassato in Italia nel periodo d'imposta in cui viene effettivamente erogato al dipendente, indipendentemente da quando è stato maturato o in quale paese è stata svolta l'attività lavorativa sottostante. Questo perché l'articolo 51 del TUIR prevede il principio di onnicomprensività: tutti i compensi percepiti dal lavoratore dipendente nel periodo d'imposta, a qualunque titolo, sono reddito imponibile. Se il dipendente è residente fiscalmente in Italia al momento della percezione del bonus, l'Italia ha diritto di tassarlo per intero, anche se il bonus è stato maturato per lavoro svolto nel Regno Unito. La stabile organizzazione italiana deve quindi operare la ritenuta d'imposta sull'intero importo del bonus erogato. Tuttavia, per evitare la doppia imposizione (una volta nel Regno Unito dove è stata svolta l'attività, una volta in Italia dove il dipendente è residente), il lavoratore può usufruire del credito d'imposta estero previsto dall'articolo 165 del TUIR, deducendo le imposte pagate all'estero dalla sua dichiarazione dei redditi italiana.
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Riferimento normativo
Rettificata dalla risposta n. 199 del 4 agosto 2025
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 199/2025
OGGETTO: Bonus corrisposti ai dipendenti – Tassazione ai fini Irpef e relativi
obblighi di sostituzione d'imposta – Articolo 51 del Testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e
Articolo 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
La società istante (di seguito ''Società'' o ''Istante'') è una società di diritto tedesco,
con stabile organizzazione in Italia, che fa parte di un gruppo multinazionale.
L'Istante rappresenta che alcuni dipendenti, ritenuti strategicamente importanti
per lo sviluppo dell'attività aziendale, sono stati ammessi nel 2021 alla partecipazione ad
un piano di incentivazione (Long Term Cash Bonus Plan), nell'ambito del quale hanno
beneficiato a febbraio 2024, a titolo gratuito, dell'attribuzione di un premio (di seguito,
''Bonus'').
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L'Istante precisa che il Bonus «rappresenta il diritto di ricevere pagamenti in
denaro dopo ogni data di maturazione (''Vesting period'') applicabile negli importi
stabiliti nel contratto di premio».
Scopo del premio è quello di motivare ed incentivare la performance dei
propri dipendenti durante il periodo di Vesting e, pertanto, l'assegnazione del Bonus è
esclusivamente subordinata al mantenimento, fino al termine del ''Vesting Period'', del
rapporto lavorativo con una società del gruppo, salvo specifiche eccezioni dettagliate nel
regolamento del piano di incentivazione.
Tra i beneficiari del piano di incentivazione vi sono dipendenti interessati dalla
mobilità internazionale i quali, nel corso del periodo di maturazione, hanno prestato/
prestano attività di lavoro dipendente in Stati diversi.
In particolare, ai fini che qui interessano, l'Istante rappresenta il caso di un
dipendente che ha svolto la propria attività lavorativa nel Regno Unito durante il ''Vesting
Period'' e che, nel mese di dicembre 2023, ha interrotto il proprio rapporto di lavoro con
la società britannica del gruppo per intraprendere, in data 18 dicembre 2023, un nuovo
rapporto di lavoro in Italia, presso la stabile organizzazione dell'Istante.
L'Istante dichiara che, dal 2024, il dipendente risulta fiscalmente residente in
Italia, ai sensi dell'articolo 2 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) e che i Bonus che lo stesso percepisce sono tassati
dal sostituto d'imposta italiano.
In particolare, l'Istante rappresenta che:
«Nel mese di febbraio 2024 il dipendente ha tassato, nel suo cedolino
italiano, il suddetto Bonus, maturato nel triennio 202120222023, già tassato anche
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tramite cedolino inglese, dal momento che l'entità pagatrice del bonus è la società
britannica del gruppo. Il Bonus deve intendersi come maturato a seguito dell'attività
lavorativa prestata nel Regno Unito che è, pertanto, il Paese di produzione del reddito.
Sull'intero ammontare del Bonus, di esclusiva competenza britannica, il sostituto
d'imposta italiano ha operato le ritenute fiscali.
N el mese di febbraio 2025, il dipendente riceverà, nel suo cedolino italiano, il
pagamento del Bonus maturato nel triennio 202220232024 e di competenza britannica
per due terzi, sul presupposto che l'attività lavorativa in Italia ha avuto inizio dal 18
dicembre 2023 (dal 1° gennaio 2024 il dipendente è residente fiscalmente in Italia);
n el mese di febbraio 2026, il dipendente riceverà, nel suo cedolino italiano, il
pagamento del Bonus maturato nel triennio 202320242025 e di competenza britannica
per un terzo;
n el mese di febbraio 2027, il dipendente riceverà, nel suo cedolino italiano,
il pagamento del Bonus maturato nel triennio 202420252026, di esclusiva competenza
italiana, che esaurisce la questione interpretativa in discorso».
Rappresentato quanto sopra, l'Istante chiede di conoscere il corretto trattamento
fiscale applicabile al reddito di lavoro dipendente percepito dal lavoratore interessato a
seguito del pagamento dei Bonus.
In particolare, tenuto conto delle previsioni contenute negli articoli 2, 23 e 51
del Tuir, nell'articolo 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e nell'articolo 15 del
Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni elaborato dall'Organizzazione per
la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), l'Istante chiede chiarimenti riguardo
agli obblighi di sostituto di imposta della propria stabile organizzazione e agli eventuali
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obblighi di determinazione e liquidazione dell'Irpef in fase dichiarativa da parte del
dipendente.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante ritiene di dover identificare il periodo di attività svolto dal dipendente
nei diversi Paesi, durante il ''Vesting Period'', e di applicare la ritenuta sull'importo
imponibile di competenza italiana.
In particolare, l'Istante fa presente che il dipendente, nel 2024, ha percepito un
Bonus maturato interamente nel Regno Unito, subendo una doppia imposizione: la prima
nel Regno Unito, stato della fonte del reddito, per il tramite della società britannica
precedente datrice di lavoro che ha erogato il Bonus; la seconda in Italia, stato della
residenza del lavoratore, per il tramite della stabile organizzazione italiana.
Al riguardo, l'Istante ritiene che il dipendente abbia diritto a fruire del credito
d'imposta di cui all'articolo 165, comma 1, del Tuir, previsto per il recupero delle imposte
pagate all'estero.
Pertanto, l'Istante ritiene che:
1) il Bonus erogato nel 2024 dalla società britannica, sia soggettato a
tassazione in Italia esclusivamente per la quota attribuibile allo svolgimento dell'attività
lavorativa in Italia, in virtù del rapporto lavorativo che intercorre fra il dipendente e
la stabile organizzazione italiana, prescindendo da qualsiasi considerazione in merito
alla residenza fiscale del lavoratore al momento dell'attribuzione del Bonus. Tuttavia,
«avendo già operato le ritenute fiscali sull'intero bonus del 2024, l'Istante ritiene di poter
rimodulare le ritenute fiscali in sede di conguaglio di fine anno. Fermo restando che
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l'assoggettamento ad imposizione in Italia dell'intero reddito percepito dal lavoratore,
in virtù della residenza fiscale in Italia al momento dell'attribuzione del Bonus, resterà
a carico del dipendente in sede di sottoscrizione della dichiarazione dei redditi italiana,
assolvendo regolarmente l'imposizione italiana al netto del credito d'imposta estero»;
2) riguardo ai Bonus che saranno erogati nel 2025 e 2026, ritiene che la stabile
organizzazione dovrà operare le ritenute sulla quota parte di Bonus maturata in relazione
all'attività di lavoro prestata in Italia. Riguardo alla quota parte imponibile all'estero,
«il lavoratore assolverà regolarmente l'imposizione italiana sugli interi importi dei
Bonus, per via della residenza fiscale, al momento della sottoscrizione delle relative
dichiarazioni dei redditi, e al netto dei crediti d'imposta esteri»;
3) riguardo ai Bonus che saranno erogati dal 2027, ritiene che la stabile
organizzazione debba operare le ritenute sull'intero importo erogato.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il presente parere rettifica quello precedentemente reso con la risposta n. 81
pubblicata il 25 marzo 2025.
Ai fini dell'imposta sul reddito, l'articolo 3, comma 1, del Testo unico delle
imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) prevede che
«L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da
tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non
residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato».
In base alla citata disposizione, i soggetti residenti sono assoggettati ad
imposizione sui redditi ovunque prodotti, mentre i non residenti sono soggetti a
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imposizione sui soli redditi che si considerano prodotti in Italia ai sensi dell'articolo 23
del medesimo Tuir.
Ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, l'articolo 51 del
Tuir stabilisce che «il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i
valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di
erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro» (principio di onnicomprensività).
Rientrano in tale disposizione, dunque, anche i premi in denaro corrisposti ai
dipendenti per la partecipazione a piani di incentivazione.
Per la determinazione del periodo d'imposta in cui devono essere assoggettati a
tassazione detti premi, occorre fare riferimento all'anno della relativa percezione.
Nel caso in esame, in cui i Bonus sono stati e saranno erogati in periodi d'imposta
in cui il dipendente interessato risulta fiscalmente residente in Italia, detti emolumenti,
in base alla citata normativa interna, devono essere assoggettati a imposizione nel nostro
Stato.
Tanto chiarito sotto il profilo della normativa italiana, occorre, tuttavia,
considerare le disposizioni internazionali contenute in accordi conclusi dall'Italia con gli
Stati esteri.
Per quanto attiene all'applicazione della Convenzione contro le doppie
imposizioni tra Italia e Regno Unito (''Convenzione tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord per evitare
le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito'',
siglata a Pallanza in data 21 ottobre 1988 e ratificata in Italia con legge 5 novembre 1990,
n. 329), il quesito posto dall'Istante riguarda il trattamento fiscale dei redditi derivanti
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dall'assegnazione di Bonus riferibili all'attività lavorativa svolta in periodi d'imposta
precedenti a quello della percezione.
In particolare, il dubbio interpretativo nasce dalla circostanza che al dipendente
dell'Istante è stato erogato dalla società inglese nel 2024, periodo d'imposta in cui il
dipendente è residente in Italia, un Bonus maturato per l'attività lavorativa svolta nel
Regno Unito, durante il periodo in cui era ivi residente. Inoltre, nei periodi d'imposta
2025 e 2026 verranno erogati Bonus relativi sia alla prestazione lavorativa resa all'estero
sia a quella resa in Italia.
L'articolo 15 della citata Convenzione, nel definire le regole applicabili al lavoro
subordinato, prevede, al paragrafo 1, che «i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni
analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività
dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga
svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite
a tale titolo sono imponibili in questo altro Stato».
Come regola generale, quindi, per i redditi di lavoro dipendente, il Trattato
attribuisce potestà impositiva esclusiva allo Stato di residenza del lavoratore (nel caso
di specie, l'Italia), mentre ammette una potestà impositiva concorrente dello Stato della
fonte (nel caso di specie, il Regno Unito) qualora l'attività lavorativa sia ivi svolta.
Al riguardo, il Commentario all'articolo 15 del Modello OCSE afferma, al
paragrafo 2.2, che la condizione, prevista dal suddetto articolo, ai fini di consentire
l'assoggettamento ad imposizione nello Stato della fonte dei redditi da lavoro dipendente,
è soddisfatta allorquando tali remunerazioni derivano dallo svolgimento di un'attività di
lavoro dipendente in tale Stato. Tale principio si applica indipendentemente dal momento
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in cui il reddito viene pagato, accreditato o definitivamente acquisito dal lavoratore
dipendente.
Il successivo paragrafo 2.3 valorizza la connessione tra le remunerazioni,
comunque definite, e lo svolgimento dell'attività lavorativa, chiarendo che
«Indipendentemente dalla terminologia utilizzata per descrivere tali retribuzioni, risulta
essenziale identificare la causa reale di ciascuna di queste retribuzioni sulla base
dei fatti e delle circostanze relative a ciascun caso al fine di determinare se tale
emolumento possa rientrare tra ''gli stipendi, i salari o le altre remunerazioni similari'' e
la misura in cui tale retribuzione o parte di essa possa essere considerata come derivante
dall'esercizio di un'attività di lavoro dipendente in un determinato Stato» (traduzione
non ufficiale).
Pertanto, i premi in denaro maturati in ragione di un'attività lavorativa svolta in
uno Stato contraente in periodi d'imposta precedenti a quello della relativa erogazione,
nel quale il dipendente è divenuto residente dell'altro Stato contraente, devono essere
sottoposti a imposizione, oltre che dallo Stato di residenza al momento dell'erogazione,
anche dallo Stato in cui è stata svolta l'attività lavorativa (Stato della fonte).
Come chiarito dal citato Commentario al Modello di Convenzione OCSE, infatti,
le regole impositive previste dall'articolo 15 trovano applicazione indipendentemente dal
momento in cui il reddito viene pagato al lavoratore dipendente.
Spetterà allo Stato di residenza eliminare l'eventuale doppia imposizione.
Applicando i suesposti principi al caso in esame, anche ai fini convenzionali
sussiste il diritto dello Stato italiano, come Stato della residenza, a tassare le
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remunerazioni riferite ai Bonus percepiti dal dipendente nei periodi d'imposta in cui è
residente in Italia.
Pertanto, si ritiene che la stabile organizzazione italiana debba applicare la
ritenuta sia sul Bonus erogato dalla società estera, sia sui Bonus corrisposti dalla
medesima stabile organizzazione.
Sui redditi prodotti all'estero, il dipendente residente in Italia potrà usufruire del
credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 del Tuir.
Qualora la stabile organizzazione italiana, sulla base delle indicazioni fornite
nella risposta all'interpello 9562399/2024 notificata in data 13 marzo 2025, non abbia
effettuato il versamento delle ritenute relative ai Bonus riferiti all'attività lavorativa
svolta nel Regno Unito nel periodo dal 2021 a dicembre 2023, la stessa, in qualità di
sostituto d'imposta, dovrà operare le ritenute sui predetti importi e provvedere ai relativi
obblighi di versamento e certificazione, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, così
come previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto
del contribuente). Tale disposizione prevede espressamente che: «Non sono irrogate
sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a
indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente
modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti
posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori
dell'amministrazione stessa».
Resta fermo che la verifica della sussistenza dei presupposti per stabilire l'effettiva
residenza fiscale di un soggetto riguarda elementi di fatto che, come precisato con
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circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, non possono essere oggetto di istanza di interpello ai
sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della
loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
Resta impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria
volto a verificare se la rappresentazione delle vicende descritte in sede di interpello, per
effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dall'istante
ovvero rappresentati in maniera difforme dalla realtà possa condurre ad una diversa
qualificazione fiscale della fattispecie in esame.
IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 199/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il trattamento dei bonus di incentivazione rientra nella disciplina del reddito di lavoro dipendente secondo gli articoli 51 e 165 del TUIR, con applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Regno Unito e del Commentario OCSE all'articolo 15. La questione riguarda la corretta allocazione della potestà impositiva tra lo Stato della fonte (dove è stata svolta l'attività) e lo Stato di residenza del lavoratore, nonché gli obblighi di ritenuta d'imposta del sostituto d'imposta e il diritto al credito d'imposta estero.
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